10 dicembre 2024


La funzione rieducativa della pena

30 novembre, 2008 by Agata Romeo - Psicologo  
Categoria: Psicologia Penitenziaria

pena.jpg  L’allarme causato dai delitti efferati, agiti negli ultimi anni, fra cui ricordiamo la strage di Erba, il delitto di Cogne, l’omicidio di Meredith e quello di Chiara Poggi, ha sollevato svariate riflessioni circa le misure alternative alla detenzione e l’interrogativo rispetto alla possibilità di abrogare totalmente la possibilità di accedere all’istituto della semilibertà.
Per poter riflettere anche noi su quanto sta accadendo oggi nella realtà penitenziaria Italiana, occorre considerare i documenti perno su cui essa poggia. “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”, così recita il terzo comma dell’art. 27 della Costituzione del 1948. La pena detentiva è punizione ma anche rieducazione. Dovrebbe quindi essere lasciata al reo l’opportunità di reinserirsi all’interno della società dopo aver corretto i comportamenti antisociali messi in atto. Ci si chiede allora come ciò sia conciliabile con l’ergastolo, cioè il carcere a vita, sanzione applicata per i reati ritenuti di maggiore gravità, fra cui omicidi e stragi.
Citiamo a tal proposito la Legge n.1634 del 25 novembre 1962 in cui, secondo l’art. 176, all’ergastolano che abbia scontato almeno 26 anni di pena possa essere concessa la libertà condizionale per buona condotta  ottenendo la semilibertà.
Sorge quindi un altro interrogativo “E’ possibile mettere in libertà, seppur vigilata, persone che si sono macchiate di reati così gravi?”, forse col decreto n. 431 del 1976 che approva il Regolamento di esecuzione della Legge 354/75 in cui troviamo la risposta. Si introduce con la Legge 354/75 il concetto flessibilità della pena considerando la soggettività, il singolo individuo e la possibilità di interazione col mondo esterno a quello carcerario. L’ultimo comma dell’art. 1 della suddetta Legge recita infatti: “Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento, inoltre, è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”. Per rieducazione si intendono attività culturali, opportunità di istruzione, attività sportive, attività artigianali e artistiche, lavoro, ecc.
Ciò che può interessare più da vicino uno psicologo è il comma 2 dell’art. 13 della medesima legge che recita: “Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L’osservazione è compiuta all’inizio dell’esecuzione e proseguita nel corso di essa”. Un progetto rieducativo che non si esaurirà solo fra le mura del carcere ma verrà esteso anche al periodo precedente e post-dimissione penitenziaria.
La ormai nota Legge Gozzini ha riformato l’ordinamento penitenziario il cui obiettivo principe è il reinserimento del detenuto nella collettività e l’ampliamento di misure alternative alla detenzione come il lavoro esterno, la semilibertà, l’affidamento in prova al servizio sociale ed i permessi premio. Una legislazione fin qui favorevole al recupero e alla reintegrazione del reo che oggi pare effettui una inversione di rotta. Si percorre la via della ricerca della “certezza della pena” come se le misure alternative alla detenzione fossero state solo il tentativo di alleggerire delle carceri troppo affollate mentre l’opinione pubblica si mostra indignata contro ad un sistema sanzionatorio troppo indulgente. Proprio su questa linea si muove il disegno di legge n.623 d’iniziativa dei senatori Berselli e Balboni.
A fronte di una legislazione che rimane volta alla rieducazione ci scontriamo con una realtà lontana  dagli obiettivi desiderati in cui ci si pone il problema della funzione della pena.