Disegno di Legge n.623, d’iniziativa dei Senatori Berselli e Balboni
30 settembre, 2008 by Agata Romeo - Psicologo
Categoria: Leggi, Psicologia Penitenziaria
Disegno di Legge n.623 d’iniziativa dei Senatori Berselli e Balboni
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e al codice di procedura penale, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione
Art. 1.
1. All’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, di seguito denominata «legge n. 354 del 1975» al comma 4, lettera d), la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente:«venti».
Art. 2.
1. All’articolo 47 della legge n. 354 del 1975, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
b) il comma 3 e`abrogato.
Art. 3.
1. All’articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01, le parole: «settanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «settantacinque anni»;
b) al comma 1, alinea le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
c) al comma 1-bis, le parole: «a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «a un anno»;
d) al comma 4, e`aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni ipotesi di detenzione domiciliare l’ufficio esecuzione penale esterna ha compiti di monitoraggio della misura con obbligo di relazionare periodicamente al magistrato di sorveglianza sull’andamento della stessa».
Art. 4.
1. All’articolo 50 della legge n. 354 del 1975 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «almeno meta`» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due terzi», le parole: «almeno due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre quarti» e le parole: «di meta`» sono sostituite dalle seguenti: «di due terzi»;
b) il comma 5 e`abrogato.
Art. 5.
1. L’articolo 54 della legge n. 354 del 1975, e`abrogato.
Art. 6.
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 444, comma 2, primo periodo,dopo le parole: «sulla base degli atti» sono inserite le seguenti: «, sentite le persone offese» e dopo il primo periodo e`inserito il seguente: «Il giudice condanna l’imputato al pagamento di una adeguata provvisionale a
favore della persona offesa, subordinando la stessa applicazione della pena su richiesta all’effettiva corresponsione della predetta provvisionale»;
b) all’articolo 656, comma 5, primo periodo,le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
E’ possibile scaricare il file completo disegno di legge n. 623