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	<title>Psicologia Giuridica &#187; Psicologia Penitenziaria</title>
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	<description>Portale informativo sulla psicologia giuridica</description>
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		<title>Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori</title>
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		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 10:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Penitenziaria]]></category>

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		<description><![CDATA[   DECRETO LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11 GU n. 45 del 24-2-2009 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita&#8217; ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettivita&#8217;, a fronte dell&#8217;allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/03/violenza-donne.jpg" title="violenza-donne.jpg"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/03/violenza-donne.thumbnail.jpg" alt="violenza-donne.jpg" /></a>   DECRETO LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11</p>
<p>GU n. 45 del 24-2-2009</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;</p>
<p>Ritenuta la straordinaria necessita&#8217; ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettivita&#8217;, a fronte dell&#8217;allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una piu&#8217; concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all&#8217;introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una piu&#8217; efficace disciplina dell&#8217;espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonche&#8217; ad un piu&#8217; articolato controllo del territorio;</p>
<p>Ritenuto, pertanto, di anticipare talune delle norme contenute in disegni di legge gia&#8217; approvati da un ramo del Parlamento in materia di sicurezza pubblica e di atti persecutori;</p>
<p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;</p>
<p>Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell&#8217;interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunita&#8217;, di concerto con i Ministri dell&#8217;economia e delle finanze, dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventu&#8217;, per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione, per la semplificazione normativa, per le riforme per il federalismo, della difesa e per le politiche europee;</p>
<p>Emana<br />
il seguente decreto-legge:</p>
<p>CAPO I</p>
<p>Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell&#8217;espulsione e controllo del territorio<br />
Art. 1.<br />
Modifiche al codice penale<br />
1. All&#8217;articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) il n. 5) e&#8217; sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies; »;</p>
<p>b) dopo il numero 5) e&#8217; inserito il seguente: «5.1) dall&#8217;autore del delitto previsto dall&#8217;articolo 612-bis; ».<br />
Art. 2.<br />
Modifiche al codice di procedura penale<br />
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) all&#8217;articolo 275, comma 3, le parole: «all&#8217;articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l&#8217;attivita&#8217; delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all&#8217;articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche&#8217; in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies del codice penale,»;</p>
<p>b) all&#8217;articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) e&#8217; inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall&#8217;articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall&#8217;articolo 609-octies del codice penale; ».<br />
Art. 3.<br />
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354<br />
1. Al comma 1 dell&#8217;articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) al primo periodo, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,» e dopo la parola: «602» sono inserite le seguenti: «, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies»;</p>
<p>b) al quarto periodo, le parole: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma».<br />
Art. 4.<br />
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115<br />
1. All&#8217;articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis e&#8217; aggiunto il seguente:</p>
<p>«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale puo&#8217; essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».<br />
Art. 5.<br />
Esecuzione dell&#8217;espulsione<br />
1. Al comma 5 dell&#8217;articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.</p>
<p>286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell&#8217;ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo&#8217; chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente, il questore puo&#8217; chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puo&#8217; essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, puo&#8217; eseguire l&#8217;espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».</p>
<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all&#8217;Unione europea anche se gia&#8217; trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore del presente decreto.<br />
Art. 6.<br />
Piano straordinario di controllo del territorio<br />
1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell&#8217;articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione, dell&#8217;interno e dell&#8217;economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».</p>
<p>2. In attesa dell&#8217;adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell&#8217;articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all&#8217;entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l&#8217;anno 2009, a valere sulla quota di cui all&#8217;articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessita&#8217; di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell&#8217;interno e nel limite di 3 milioni di euro per l&#8217;anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all&#8217;articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>
<p>3. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.</p>
<p>4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il prefetto provvede, altresi&#8217;, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.</p>
<p>5. Tra le associazioni iscritte nell&#8217;elenco di cui al comma 4 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell&#8217;ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.</p>
<p>6. Con decreto del Ministro dell&#8217;interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco e sono disciplinate le modalita&#8217; di tenuta dei relativi elenchi.</p>
<p>7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</p>
<p>8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l&#8217;uso di sistemi di videosorveglianza e&#8217; limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.<br />
CAPO II</p>
<p>Disposizioni in materia di atti persecutori</p>
<p>Art. 7.<br />
Modifiche al codice penale<br />
1. Dopo l&#8217;articolo 612 del codice penale e&#8217; inserito il seguente:</p>
<p>«Art. 612-bis (Atti persecutori). &#8211; Salvo che il fatto costituisca piu&#8217; grave reato, e&#8217; punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l&#8217;incolumita&#8217; propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.</p>
<p>La pena e&#8217; aumentata se il fatto e&#8217; commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.</p>
<p>La pena e&#8217; aumentata fino alla meta&#8217; se il fatto e&#8217; commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.</p>
<p>Il delitto e&#8217; punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e&#8217; di sei mesi. Si procede tuttavia d&#8217;ufficio se il fatto e&#8217; commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche&#8217; quando il fatto e&#8217; connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d&#8217;ufficio.».<br />
CAPO II</p>
<p>Disposizioni in materia di atti persecutori</p>
<p>Art. 8.<br />
Ammonimento<br />
1. Fino a quando non e&#8217; proposta querela per il reato di cui all&#8217;articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall&#8217;articolo 7, la persona offesa puo&#8217; esporre i fatti all&#8217;autorita&#8217; di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell&#8217;autore della condotta. La richiesta e&#8217; trasmessa senza ritardo al questore.</p>
<p>2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l&#8217;istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e&#8217; stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e&#8217; rilasciata al richiedente l&#8217;ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l&#8217;eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.</p>
<p>3. La pena per il delitto di cui all&#8217;articolo 612-bis del codice penale e&#8217; aumentata se il fatto e&#8217; commesso da soggetto gia&#8217; ammonito ai sensi del presente articolo.</p>
<p>4. Si procede d&#8217;ufficio per il delitto previsto dall&#8217;articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e&#8217; commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.<br />
CAPO II</p>
<p>Disposizioni in materia di atti persecutori</p>
<p>Art. 9.<br />
Modifiche al codice di procedura penale<br />
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) dopo l&#8217;articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:</p>
<p>«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). &#8211; 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all&#8217;imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.</p>
<p>2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo&#8217; prescrivere all&#8217;imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.</p>
<p>3. Il giudice puo&#8217;, inoltre, vietare all&#8217;imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.</p>
<p>4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita&#8217; e puo&#8217; imporre limitazioni.</p>
<p>«Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). &#8211; 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all&#8217;autorita&#8217; di pubblica sicurezza competente, ai fini dell&#8217;eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi&#8217; comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;</p>
<p>b) all&#8217;articolo 392, il comma 1-bis e&#8217; sostituito dal seguente:</p>
<p>«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all&#8217;articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all&#8217;assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;</p>
<p>c) al comma 5-bis dell&#8217;articolo 398:</p>
<p>1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;</p>
<p>2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;</p>
<p>3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;</p>
<p>4) le parole: «l&#8217;abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l&#8217;abitazione della persona interessata all&#8217;assunzione della prova»;</p>
<p>d) al comma 4-ter dell&#8217;articolo 498:</p>
<p>1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;</p>
<p>2) dopo le parole: «l&#8217;esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».<br />
Art. 10.<br />
Modifica all&#8217;articolo 342-ter del codice civile<br />
1. All&#8217;articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole:</p>
<p>«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».<br />
Art. 11.<br />
Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori<br />
1. Le forze dell&#8217;ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all&#8217;articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall&#8217;articolo 7, hanno l&#8217;obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell&#8217;ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.<br />
Art. 12.<br />
Numero verde<br />
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per le pari opportunita&#8217; e&#8217; istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalita&#8217; di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell&#8217;articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonche&#8217; di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell&#8217;ordine competenti gli atti persecutori segnalati.<br />
CAPO III</p>
<p>Disposizioni finali</p>
<p>Art. 13.<br />
Copertura finanziaria<br />
1. Agli oneri derivanti dall&#8217;articolo 5 valutati in euro 35.000.000 per l&#8217;anno 2009, in euro 87.064.000 per l&#8217;anno 2010, in euro 51.467.950 per l&#8217;anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall&#8217;anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l&#8217;anno 2009, euro 83.000.000 per l&#8217;anno 2010, euro 21.050.000 per l&#8217;anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:</p>
<p>a) quanto a 35.000.000 di euro per l&#8217;anno 2009, 64.796.000 euro per l&#8217;anno 2010 e 48.014.000 euro a decorrere dall&#8217;anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell&#8217;ambito del programma «Fondi di riserva speciali»<br />
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, per l&#8217;anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;</p>
<p>b) quanto a 3.580.000 euro per l&#8217;anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell&#8217;ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, per l&#8217;anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 2;</p>
<p>c) quanto a 18.688.000 euro per l&#8217;anno 2010, 3.453.950 euro per l&#8217;anno 2011, e 7.043.200 euro a decorrere dall&#8217;anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all&#8217;articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>
<p>2. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all&#8217;articolo 5, anche ai fini dell&#8217;adozione dei provvedimenti correttivi di cui all&#8217;articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell&#8217;articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.</p>
<p>3. Per le finalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 12 e&#8217; autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall&#8217;anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.</p>
<p>4. Dall&#8217;attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>5. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e&#8217; autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<br />
CAPO III</p>
<p>Disposizioni finali</p>
<p>Art. 14.<br />
Entrata in vigore<br />
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara&#8217; presentato alle Camere per la conversione in legge.</p>
<p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nomativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<p>Dato a Roma, addi&#8217; 23 febbraio 2009<br />
NAPOLITANO<br />
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri<br />
Maroni, Ministro dell&#8217;interno<br />
Alfano, Ministro della giustizia<br />
Carfagna, Ministro per le pari opportunita&#8217;<br />
Tremonti, Ministro dell&#8217;economia e delle finanze<br />
Prestigiacomo, Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare<br />
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali<br />
Meloni, Ministro della gioventu&#8217;<br />
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione<br />
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa<br />
Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo<br />
La Russa, Ministro della difesa<br />
Ronchi, Ministro per le politiche europee<br />
Visto, il Guardasigilli: Alfano</p>
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		<title>La funzione rieducativa della pena</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/psicologia-penitenziaria/la-funzione-rieducativa-della-pena/</link>
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		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 14:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicologia Penitenziaria]]></category>

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		<description><![CDATA[  L’allarme causato dai delitti efferati, agiti negli ultimi anni, fra cui ricordiamo la strage di Erba, il delitto di Cogne, l’omicidio di Meredith e quello di Chiara Poggi, ha sollevato svariate riflessioni circa le misure alternative alla detenzione e l’interrogativo rispetto alla possibilità di abrogare totalmente la possibilità di accedere all’istituto della semilibertà. Per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/11/pena.jpg" title="pena.jpg"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/11/pena.thumbnail.jpg" alt="pena.jpg" /></a>  L’allarme causato dai delitti efferati, agiti negli ultimi anni, fra cui ricordiamo <a href="http://www.psicologiagiuridica.net/forum/index.php?topic=4.0" target="_blank">la strage di Erba</a>, il <a href="http://www.psicologiagiuridica.net/minori/il-delitto-di-cogne-un-figlicidio/" target="_blank">delitto di Cogne</a>, <a href="http://www.psicologiagiuridica.net/forum/index.php?topic=16.0" target="_blank">l’omicidio di Meredith</a> e quello di Chiara Poggi, ha sollevato svariate riflessioni circa le misure alternative alla detenzione e l’interrogativo rispetto alla possibilità di abrogare totalmente la possibilità di accedere all’istituto della semilibertà.<br />
Per poter riflettere anche noi su quanto sta accadendo oggi nella realtà penitenziaria Italiana, occorre considerare i documenti perno su cui essa poggia. “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”, così recita il terzo comma dell’art. 27 della Costituzione del 1948. La pena detentiva è punizione ma anche rieducazione. Dovrebbe quindi essere lasciata al reo l’opportunità di reinserirsi all’interno della società dopo aver corretto i comportamenti antisociali messi in atto. Ci si chiede allora come ciò sia conciliabile con l’ergastolo, cioè il carcere a vita, sanzione applicata per i reati ritenuti di maggiore gravità, fra cui omicidi e stragi.<br />
Citiamo a tal proposito la Legge n.1634 del 25 novembre 1962 in cui, secondo l’art. 176, all’ergastolano che abbia scontato almeno 26 anni di pena possa essere concessa la libertà condizionale per buona condotta  ottenendo la semilibertà.<br />
Sorge quindi un altro interrogativo “E’ possibile mettere in libertà, seppur vigilata, persone che si sono macchiate di reati così gravi?”, forse col decreto n. 431 del 1976 che approva il Regolamento di esecuzione della <a href="http://www.psicologiagiuridica.net/leggi/legge-gozzini-del-26-luglio-1975/" target="_blank">Legge 354/75 </a>in cui troviamo la risposta. Si introduce con la <a href="http://www.psicologiagiuridica.net/leggi/legge-gozzini-del-26-luglio-1975/" target="_blank">Legge 354/75 </a>il concetto flessibilità della pena considerando la soggettività, il singolo individuo e la possibilità di interazione col mondo esterno a quello carcerario. L’ultimo comma dell’art. 1 della suddetta Legge recita infatti: “Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento, inoltre, è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”. Per rieducazione si intendono attività culturali, opportunità di istruzione, attività sportive, attività artigianali e artistiche, lavoro, ecc.<br />
Ciò che può interessare più da vicino uno psicologo è il comma 2 dell’art. 13 della medesima legge che recita: “Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L’osservazione è compiuta all’inizio dell’esecuzione e proseguita nel corso di essa”. Un progetto rieducativo che non si esaurirà solo fra le mura del carcere ma verrà esteso anche al periodo precedente e post-dimissione penitenziaria.<br />
La ormai nota <a href="http://www.psicologiagiuridica.net/leggi/legge-gozzini-del-26-luglio-1975/" target="_blank">Legge Gozzini </a>ha riformato l&#8217;ordinamento penitenziario il cui obiettivo principe è il reinserimento del detenuto nella collettività e l’ampliamento di misure alternative alla detenzione come il lavoro esterno, la semilibertà, l&#8217;affidamento in prova al servizio sociale ed i permessi premio. Una legislazione fin qui favorevole al recupero e alla reintegrazione del reo che oggi pare effettui una inversione di rotta. Si percorre la via della ricerca della “certezza della pena” come se le misure alternative alla detenzione fossero state solo il tentativo di alleggerire delle carceri troppo affollate mentre l’opinione pubblica si mostra indignata contro ad un sistema sanzionatorio troppo indulgente. Proprio su questa linea si muove il disegno di <a href="http://www.psicologiagiuridica.net/leggi/disegno-di-legge-n623/" target="_blank">legge n.623 d’iniziativa dei senatori Berselli e Balboni</a>.<br />
A fronte di una legislazione che rimane volta alla rieducazione ci scontriamo con una realtà lontana  dagli obiettivi desiderati in cui ci si pone il problema della funzione della pena.</p>
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		<title>Disegno di Legge n.623, d’iniziativa dei Senatori Berselli e Balboni</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 19:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Penitenziaria]]></category>

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		<description><![CDATA[  Disegno di Legge n.623 d’iniziativa dei Senatori Berselli e Balboni  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e al codice di procedura penale, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione Art. 1. 1. All’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, di seguito denominata «legge n. 354 del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><em><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/09/premi-detenzione.jpg" title="premi-detenzione.jpg"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/09/premi-detenzione.thumbnail.jpg" alt="premi-detenzione.jpg" /></a>  Disegno di Legge n.623 d’iniziativa dei Senatori Berselli e Balboni </em></p>
<p><em><strong>Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e al codice di procedura penale, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione</strong></em></p>
<p align="center"><strong>Art. 1.</strong></p>
<p>1. All’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, di seguito denominata «legge n. 354 del 1975» al comma 4, lettera d), la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente:«venti».</p>
<p align="center"><strong>Art. 2.</strong></p>
<p>1. All’articolo 47 della legge n. 354 del 1975, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) al comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;<br />
b) il comma 3 e`abrogato.</p>
<p align="center"><strong>Art. 3.</strong></p>
<p>1. All’articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) al comma 01, le parole: «settanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «settantacinque anni»;<br />
b) al comma 1, alinea le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;<br />
c) al comma 1-bis, le parole: «a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «a un anno»;<br />
d) al comma 4, e`aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni ipotesi di detenzione domiciliare l’ufficio esecuzione penale esterna ha compiti di monitoraggio della misura con obbligo di relazionare periodicamente al magistrato di sorveglianza sull’andamento della stessa».</p>
<p align="center"><strong>Art. 4.</strong></p>
<p>1. All’articolo 50 della legge n. 354 del 1975 sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) al comma 2, le parole: «almeno meta`» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due terzi», le parole: «almeno due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre quarti» e le parole: «di meta`» sono sostituite dalle seguenti: «di due terzi»;<br />
b) il comma 5 e`abrogato.</p>
<p align="center"><strong>Art. 5.</strong></p>
<p>1. L’articolo 54 della legge n. 354 del 1975, e`abrogato.</p>
<p align="center"><strong>Art. 6.</strong></p>
<p>1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) all’articolo 444, comma 2, primo periodo,dopo le parole: «sulla base degli atti» sono inserite le seguenti: «, sentite le persone offese» e dopo il primo periodo e`inserito il seguente: «Il giudice condanna l’imputato al pagamento di una adeguata provvisionale a<br />
favore della persona offesa, subordinando la stessa applicazione della pena su richiesta all’effettiva corresponsione della predetta provvisionale»;<br />
b) all’articolo 656, comma 5, primo periodo,le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».</p>
<p>E&#8217; possibile scaricare il file completo <a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/09/ddl_623.pdf" title="disegno di legge n. 623">disegno di legge n. 623</a></p>
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		<title>Legge Gozzini</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/leggi/legge-gozzini-del-26-luglio-1975/</link>
		<comments>http://www.psicologiagiuridica.net/leggi/legge-gozzini-del-26-luglio-1975/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 18:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Penitenziaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiagiuridica.net/leggi/legge-gozzini-del-26-luglio-1975/</guid>
		<description><![CDATA[Riportiamo alcuni degli articoli della LEGGE Gozzini del 10 ottobre 1986, n. 663 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1986 n. 241- S.O.) MODIFICHE ALLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLA ESECUZIONE DELLE MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTA'. Modifiche apportate sulla Legge n. 354 del 26 luglio 1975. L'intero documento sarà possibile consultarlo scaricando il file collocato alla fine della pagina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/10/carcere.thumbnail.jpg" alt="carcere.jpg" /> (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1975 n. 212, S.O.)</p>
<p><strong>NORME SULL&#8217;ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLA ESECUZIONE DELLE MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTA&#8217;.</strong></p>
<p><strong>TITOLO I </strong></p>
<p>Trattamento penitenziario</p>
<p><strong>CAPO I</strong></p>
<p>Principi direttivi</p>
<p><strong>Art. 1</strong></p>
<p>Trattamento e rieducazione</p>
<p>Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.</p>
<p>Il trattamento é improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.</p>
<p>Negli istituti devono essere mantenuti l&#8217;ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari.</p>
<p>I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.</p>
<p>Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.</p>
<p>Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l&#8217;ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento é attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.<br />
&#8230; &#8230; &#8230;</p>
<p><strong>Art. 4</strong></p>
<p>Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati.</p>
<p>I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.</p>
<p><strong>Art. 4-bis</strong></p>
<p>Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti.<br />
<strong>1.</strong> <em>Fermo quanto stabilito dall&#8217;art. 13-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l&#8217;assegnazione al lavoro all&#8217;esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall&#8217;art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l&#8217;attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e all&#8217;art. 74, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell&#8217;art. 58-ter. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell&#8217;art. 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l&#8217;attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell&#8217;ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma del codice penale, 291-ter del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale nonché dall&#8217;art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e all&#8217;art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.<br />
</em><strong>2.</strong> <em>Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell&#8217;istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.<br />
</em><strong>2. bis.</strong> <em>Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, quarto periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.</em></p>
<p><strong>3.</strong> <em>Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.<br />
</em><strong>3. bis.</strong> <em>L&#8217;assegnazione al lavoro all&#8217;esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d&#8217;iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l&#8217;attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.<br />
&#8230; &#8230; &#8230; </em></p>
<p><em><strong>CAPO III</strong> </em></p>
<p><em>Modalità del trattamento </em></p>
<p><em>&#8230; &#8230; &#8230;</em></p>
<p><strong>Art. 17<br />
</strong>Partecipazione della comunità esterna all&#8217;azione rieducativa</p>
<p>La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all&#8217;azione rieducativa.</p>
<p>Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l&#8217;autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l&#8217;opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.</p>
<p>Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo dei direttore.</p>
<p><strong>Art. 20</strong></p>
<p>Lavoro</p>
<p>Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione.</p>
<p>Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.</p>
<p>Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della<br />
colonia agricola e della casa di lavoro.</p>
<p>I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell&#8217;ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.</p>
<p>L&#8217;organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.</p>
<p>Nell&#8217;assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell&#8217;anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l&#8217;esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all&#8217;Art. 14-bis della presente legge.</p>
<p>Il collocamento al lavoro da svolgersi all&#8217;interno dell&#8217;istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l&#8217;altra per qualifica o mestiere.</p>
<p>&#8230;  &#8230; Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l&#8217;oggetto e le condizioni di svolgimento dell&#8217;attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>&#8230; &#8230; I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche. &#8230; &#8230; &#8230;</p>
<p><strong>Art. 21</strong></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/forum/index.php?topic=37.0"><em>Lavoro all&#8217;esterno</em><br />
</a><strong>1.</strong> I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all&#8217;esterno in condizioni idonee a garantire l&#8217;attuazione positiva degli scopi previsti dall&#8217;articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell&#8217;articolo 4- bis, l&#8217;assegnazione al lavoro all&#8217;esterno può essere disposta dopo l&#8217;espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all&#8217;ergastolo l&#8217;assegnazione può avvenire dopo l&#8217;espiazione di almeno dieci anni.<br />
<strong>2.</strong> I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all&#8217;esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all&#8217;esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.<br />
<strong>3.</strong> Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dello istituto a cui il detenuto o l&#8217;internato é assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.<br />
<strong>4.</strong> Per ciascuno condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all&#8217;esterno diviene esecutivo dopo la approvazione del magistrato di sorveglianza.<br />
<strong>4. bis.</strong> Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell&#8217;articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all&#8217;esterno degli istituti penitenziari.</p>
<p>&#8230; &#8230; &#8230;</p>
<p><strong>CAPO VI</strong></p>
<p><em>Misure alternative alla detenzione e remissione del debito</em></p>
<p><strong>Art. 47</strong></p>
<p><strong>Affidamento in prova al servizio sociale</strong><br />
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell&#8217;istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.<br />
2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.<br />
3. L&#8217;affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all&#8217;osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.<br />
4. Se l&#8217;istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l&#8217;esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell&#8217;esecuzione, cui l&#8217;istanza deve essere rivolta, può sospendere l&#8217;esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l&#8217;ammissione all&#8217;affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell&#8217;esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l&#8217;istanza non è accolta, riprende l&#8217;esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l&#8217;istanza successivamente proposta.<br />
5. All&#8217;atto dell&#8217;affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.<br />
6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.<br />
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l&#8217;affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.<br />
8. Nel corso dell&#8217;affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.<br />
9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.<br />
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.<br />
11. L&#8217;affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.<br />
12. L&#8217;esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.<br />
12. bis. All&#8217;affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all&#8217;art. 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonchè l&#8217;art. 54, comma 3.<br />
(La Corte Costituzionale con sentenza 5 &#8211; 16 marzo 2007 n. 78, in G.U. 1° serie speciale n. 12 del 21 marzo 2007, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;articolo 47, ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l&#8217;accesso alle misure alternative da essi previste).<br />
<strong>Art. 47-bis</strong></p>
<p>Affidamento in prova in casi particolari</p>
<p>(Abrogato)</p>
<p><strong>Art. 47-ter</strong></p>
<p><strong>Detenzione domiciliare &#8230; &#8230; &#8230;</strong></p>
<p><strong>Art. 48</strong></p>
<p><em>Regime di semilibertà</em></p>
<p>Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all&#8217;internato di trascorrere parte del giorno fuori dell&#8217;istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.</p>
<p>I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.</p>
<p>(Abrogato il terzo comma)</p>
<p>(La Corte Costituzionale con sentenza 5 &#8211; 16 marzo 2007 n. 78, in G.U. 1° serie speciale n. 12 del 21 marzo 2007, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;articolo 48, ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l&#8217;accesso alle misure alternative da essi previste).</p>
<p>&#8230; &#8230; &#8230;</p>
<p><strong>Art. 52</strong></p>
<p>Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà &#8230; &#8230; &#8230;</p>
<p><strong>Art. 54</strong></p>
<p>Liberazione anticipata &#8230; &#8230; &#8230;</p>
<p><strong>TITOLO II</strong></p>
<p><em>Disposizioni relative alla organizzazione penitenziaria</em></p>
<p><strong>CAPO I</strong></p>
<p><strong>Istituti penitenziari </strong></p>
<p><strong>Art. 59</strong></p>
<p><em><strong>Istituti per adulti</strong></em></p>
<p>Gli istituti per adulti dipendenti dall&#8217;amministrazione penitenziaria si distinguono in:<br />
1. istituti di custodia preventiva;<br />
2. istituti per l&#8217;esecuzione delle pene;<br />
3. istituti per l&#8217;esecuzione delle misure di sicurezza;<br />
4. centri di osservazione.<br />
<strong>Art. 60</strong></p>
<p><em><strong>Istituti di custodia preventiva</strong></em></p>
<p>Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali.</p>
<p>Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.</p>
<p>Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.</p>
<p>Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall&#8217;autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.</p>
<p>Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.</p>
<p><strong>Art. 61</strong></p>
<p><strong>Istituti per l&#8217;esecuzione delle pene</strong></p>
<p>Gli istituti per l&#8217;esecuzione delle pene si distinguono in:<br />
1. case di arresto, per l&#8217;esecuzione della pena dell&#8217;arresto.</p>
<p>Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;<br />
2. case di reclusione, per l&#8217;esecuzione della pena della reclusione.</p>
<p>Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.<br />
Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell&#8217;arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.</p>
<p><strong>Art. 62</strong></p>
<p><strong><em>Istituti per l&#8217;esecuzione delle misure di sicurezza detentive</em></strong></p>
<p>Gli istituti per l&#8217;esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:</p>
<p>Colonie agricole;</p>
<p>Case di lavoro;</p>
<p>Case di cura e custodia;</p>
<p>Ospedali psichiatrici giudiziari.</p>
<p>In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1,2 e 3 del primo capoverso dell&#8217; articolo 215 del codice penale .</p>
<p>Possono essere istituite:</p>
<p>Sezioni per l&#8217;esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;</p>
<p>Sezioni per l&#8217;esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;</p>
<p>Sezioni per l&#8217;esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.</p>
<p><strong>Art. 63</strong></p>
<p><strong><em>Centri di osservazione</em> &#8230;</strong></p>
<p><strong>Art. 65</strong></p>
<p><strong>Istituti per infermi e minorati </strong></p>
<p>I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.</p>
<p>A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.</p>
<p>&#8230; &#8230; &#8230;</p>
<p><strong>CAPO IV</strong></p>
<p>Disposizioni finali e transitorie</p>
<p><strong>Art. 79</strong></p>
<p>Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza</p>
<p>Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge.</p>
<p>Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni</p>
<p>Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 68.</p>
<p>&#8230; &#8230; &#8230;</p>
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		<title>Deontologia Dello Psicologo Penitenziario</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/deontologia/deontologia-dello-psicologo-penitenziario/</link>
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		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 21:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deontologia]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Penitenziaria]]></category>

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		<description><![CDATA[I &#8211; PREMESSA A partire dal 1975, con la riforma dell&#8217;Ordinamento Penitenziario, si è avuto un veloce sviluppo della pratica della Psicologia in ambito penitenziario. Tale sviluppo ha determinato la necessità di interrogarsi sul rispetto dei principi etici e deontologici dello Psicologo, in particolare di come questi principi si declinino durante l&#8217;esecuzione della pena, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I &#8211; PREMESSA<span id="more-18"></span></strong></p>
<p>A partire dal 1975, con la riforma dell&#8217;Ordinamento Penitenziario, si è avuto un veloce sviluppo della pratica della Psicologia in ambito penitenziario. Tale sviluppo ha determinato la necessità di interrogarsi sul rispetto dei principi etici e deontologici dello Psicologo, in particolare di come questi principi si declinino durante l&#8217;esecuzione della pena, se introducano nuove e differenti questioni etiche, se i principi e gli standard etici attuali, così come formulati nel Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, nel meta-Codice europeo e nelle “raccomandazioni per una pratica etica nei contesti legali” emanati dall’EFPA(2, 3), siano appropriati nella valutazione etica del comportamento degli Psicologi.Le questioni aperte sono solo in parte comuni alla Psicologia Giuridica ed agli altri operatori penitenziari. Nella maggior parte dei casi i dilemmi etici investono lo Psicologo penitenziario con una maggiore intensità e con ulteriori elementi di criticità. Si tratta di una area disciplinare dove spesso si corre il rischio di mettere in atto comportamenti inadeguati, che possono sfociare anche in veri e propri atti contrari all&#8217;etica professionale.In via generale riteniamo che i principi deontologici fondamentali dello Psicologo italiano contemporaneo possano essere considerati i seguenti:- Rispetto di tutti i diritti fondamentali delle persone, come sancito sia dalla Costituzione italiana sia dalla “Dichiarazione universale dei diritti umani”.- Responsabilità individuale, professionale, sociale.- Integrità, onestà, e soprattutto lealtà a livello sia individuale sia professionale.- Autonomia ed identità professionale.- Competenza (intesa sia come consapevolezza tecnica sia come auto-consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti).- Promozione attiva del benessere individuale e sociale (tutto ciò a tutela complessiva dell’utente, del committente, del gruppo professionale e del singolo professionista).Il presente lavoro si pone l’obiettivo di esaminare l&#8217;applicazione dei principi deontologici in ambito penitenziario, nell’esecuzione penale esterna, nei tribunali di sorveglianza e nella giustizia minorile, al fine di evidenziarne le modalità attraverso le quali ognuno di essi possa essere non solo rispettato, ma soprattutto affermato e promosso.Si vuole così contribuire anche a migliorare la qualità dell&#8217;intervento psicologico fornito e, contestualmente, favorire il consolidamento della Psicologia penitenziaria come disciplina scientifica e pratica professionale.Le indicazioni che seguono sono dirette a tutti gli psicologi che operano in ambito penitenziario in modo continuativo o occasionale: consulenti in qualità di esperti ex art. 80 L. 354/75; di ruolo dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile; di altri servizi pubblici o privati. Esse non sono sostitutive delle norme del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani (C.D.P.I.), che lo Psicologo penitenziario è ovviamente tenuto ad osservare al di là della propria specialità.</p>
<p><strong>II &#8211; CONSIDERAZIONI GENERALI</strong></p>
<p><em><strong>Difficoltà del contesto</strong></em></p>
<p>Il contesto in cui opera lo Psicologo penitenziario è quello di una istituzione totale che di per sé può produrre situazioni di disagio, indurre problematiche psicologiche e psicopatologiche e rendere gli interventi di prevenzione più complessi, ad esempio quelli tesi a prevenire i rischi di suicidio in quanto spesso i soggetti più esposti ad essi vivono in situazioni di isolamento relazionale che accrescono le loro difficoltà. La detenzione condiziona in modo determinante il soggetto sia sotto il profilo intrapsichico che comportamentale, nonchè delle sue reazioni agli stimoli. Alcune manifestazioni del soggetto sono quindi condizionate più dal contesto che dalla personalità stessa.Le limitazioni alla vita affettiva, sessuale e relazionale risultano anch’esse evidenti e pertanto non minimizzabili. Infine, il contesto penitenziario spesso facilita stati di regressione e di deresponsabilizzazione. L&#8217;Istituzione stessa tende a rinforzare, anziché contrastare, aspetti disfunzionali della personalità. Basti considerare, come esempio, la relazione tra fantasmatizzazioni paranoidee e la persecutorietà insita nelle dinamiche istituzionali.</p>
<p><em><strong>Rischio della violazione degli elementari diritti umani</strong></em></p>
<p>La detenzione può determinare violazioni degli elementari diritti umani (incluso il diritto alla salute). All&#8217;interno degli istituti penitenziari, come del resto avviene in ogni istituzione totale, il rispetto dei diritti individuali non è sempre sufficientemente garantito a causa delle più o meno esplicite necessità di tutelare i legittimi interessi di sicurezza e difesa sociale.</p>
<p><em><strong>Consapevolezza delle conseguenze dell&#8217;intervento</strong></em></p>
<p>Lo Psicologo Penitenziario esprime valutazioni che hanno conseguenze importanti per l&#8217;utente/detenuto e per la società. Egli infatti contribuisce, direttamente o indirettamente, ad incidere sulla libertà del detenuto e conseguentemente sulla tutela della collettività.</p>
<p><em><strong>Complessità degli aspetti sociali e culturali</strong></em></p>
<p>Lo Psicologo penitenziario si trova a lavorare con persone appartenenti a culture diverse, sia dal punto di vista della provenienza socio-ambientale che linguistico-geografica, nonchè a gruppi socialmente svantaggiati o che presentano marcate problematiche. Per capire queste persone e non incorrere in “malintesi culturali” è necessario acquisire strumenti per decodificare differenti sistemi culturali e sociali. E’ inoltre utile individuare eventuali pregiudizi all&#8217;interno della cultura locale del carcere e nella percezione della figura culturale dello Psicologo.</p>
<p><strong><em>Posizione morale rispetto al reato</em></strong></p>
<p>Lo Psicologo penitenziario si confronta sistematicamente con un’eterogeneità di reati che possono suscitare gradi diversi di disapprovazione sociale e personale e, quindi, possibili reazioni morali negative da parte dello psicologo.</p>
<p><em><strong>Limiti della conoscenza psicologica e delle capacità predittive</strong></em></p>
<p>Le richieste del sistema penitenziario interrogano i limiti della conoscenza psicologica per quanto riguarda le capacità predittive. Si pone pertanto il problema di sensibilizzare i diversi attori operanti nel settore alle difficoltà di questo tipo di attività, all’interno di una riflessione generale sull’interazione tra modello teorico di riferimento, metodologie adottate e criteri di predizione.</p>
<p><em><strong>Forte esposizione alla critica</strong></em></p>
<p>Il lavoro dello Psicologo penitenziario, specialmente nei casi in cui la valutazione è finalizzata alla concessione di misure alternative alla detenzione, è ricco di conseguenze anche da un punto di vista sociale. I risultati di tale valutazione sono, ovviamente, influenzati dalla pratica metodologica e dai principi teorici di riferimento. Tale esposizione del lavoro richiede che lo Psicologo penitenziario sia preparato a ricevere e confrontarsi con critiche da parte degli utenti, del committente, dei colleghi e della società.</p>
<p><strong>III &#8211; QUESTIONI PROBLEMATICHE E RELATIVE RACCOMANDAZIONI</strong><br />
<em><strong>1. Rispetto di tutti i diritti fondamentali delle persone in condizione di privazione della libertà.</strong></em></p>
<p>Non è sicuramente facile affrontare la questione del rispetto dei diritti umani, quando si tratta di cittadini in stato di privazione della libertà. Ciò nonostante ed in virtù di tale condizione, deve essere loro garantito il rispetto dei diritti fondamentali. A salvaguardia degli stessi è necessario garantire un’ adeguata assistenza psicologica in misura non inferiore a quella che viene garantita ad ogni cittadino e, comunque, congrua rispetto alle esigenze di reinserimento sociale del detenuto (cfr. art. 25 C.D.P.I.).</p>
<p><strong><em>2. Il doppio mandato: non corrispondenza tra &#8220;committente&#8221; e &#8220;utente finale</em></strong></p>
<p>&#8220;Il &#8220;doppio mandato&#8221; con cui lo Psicologo penitenziario si deve confrontare è strutturale e non episodico. Il committente primario è l&#8217;Istituzione (la società, l&#8217;Amministrazione penitenziaria, la Magistratura di Sorveglianza).Il conflitto di interessi tra &#8220;Istituzione” e &#8220;cliente&#8221; è quindi evidente e deve pertanto essere dichiarato. Lo Psicologo penitenziario deve esplicitare con chiarezza i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli a cui è tenuto professionalmente (cfr. art. 32 C.D.P.I.). In altri termini lo Psicologo penitenziario deve essere consapevole delle limitazioni istituzionali del proprio intervento e deve tenerne conto il più possibile: anche quando non è chiamato a prendersi cura della sofferenza psicologica, deve riconoscerla e impegnarsi a non aumentarla, tenendo sempre conto della condizione di vulnerabilità in cui si trovano gli utenti a causa della restrizione della libertà.Il punto di riferimento per lo Psicologo penitenziario è comunque quello di sviluppare una situazione virtuosa in cui l’interesse del detenuto non dovrebbe essere in antagonismo con quello della collettività. Ad esempio, contribuire ad una valutazione positiva sulla concessione di misura alternativa alla detenzione in assenza di oggettivi fattori cha la giustifichino, ovvero reputare idonea ad “uscire” una persona che non è ancora pronta (sotto uno o più aspetti), non è un modo per proteggere né la società né la persona stessa.<br />
<em><strong>3. La doppia richiesta dell&#8217;Istituzione</strong></em></p>
<p>Lo Psicologo Penitenziario interviene in un &#8220;incrocio pericoloso&#8221; determinato dal duplice obiettivo (sicurezza e trattamento) del committente, che ne chiede l&#8217;intervento. Le richieste dell&#8217;Istituzione allo Psicologo riguardano prevalentemente lo studio della personalità, la prognosi della recidiva, l&#8217;idoneità a fruire di benefici (la cosiddetta “osservazione scientifica della personalità” e, subordinatamente, la tutela della salute psichica, l&#8217;attività di sostegno ed il trattamento. La richiesta del committente sembra essere orientata prevalentemente alla riduzione di situazioni critiche per la sicurezza sociale e penitenziaria, più che ad una vera e propria riabilitazione. Si tratta, in altri termini, di una tendenza che rende prevalente il controllo sociale rispetto alla reale promozione della salute psichica e del benessere psicologico e psicofisico delle persone detenute.Nel progetto trattamentale così impostato il detenuto rischia di rivestire il ruolo di oggetto e non di soggetto, con l’ovvio rischio di ricaduta negativa sulla riuscita del trattamento stesso. Infatti, per il buon esito di ogni esperienza a finalità trasformativa, è essenziale l’adesione del soggetto al progetto e la sua partecipazione attiva.Deve, inoltre, essere affermato il rapporto direttamente, e niente affatto inversamente proporzionale, tra trattamento e sicurezza. Il senso degli interventi di trattamento, dovrebbe infatti essere quello di produrre comportamenti che non confliggano con i bisogni di sicurezza individuale e collettiva.<br />
<em><strong>4. La doppia richiesta del &#8220;cliente involontario&#8221;: un&#8217;alleanza possibile?</strong></em></p>
<p>Anche la richiesta del &#8220;cliente&#8221; risulta spesso complessa, in quanto egli si trova nella posizione di &#8220;cliente involontario&#8221; sia dell&#8217;Istituzione che dello Psicologo penitenziario. In altri termini, egli si muove sul continuum compreso tra la richiesta di &#8220;uscire&#8221; ed una richiesta di aiuto per cambiare.La motivazione individuale verso l&#8217;intervento dello Psicologo è pertanto sempre da verificare. Possono essere presenti rilevanti meccanismi di difesa, tendenza a simulare o dissimulare aspetti patologici, strategie di manipolazione e strumentalizzazione per ottenere vantaggi (benefici premiali, ecc.).Tale condizione motivazionale aggiunge ulteriori resistenze a quelle presenti fisiologicamente in ogni relazione, resistenze che possono rappresentare un ostacolo alle possibilità di comunicazione autentica e di elaborazione del soggetto.E&#8217; evidente che l&#8217;atteggiamento dell’individuo varia in base alla sua soggettività e che anche in un contesto &#8220;confinato” è comunque possibile creare l’occasione per attivare una riflessione sulla propria condizione ed avviare un’alleanza. In questo senso, gli interventi di sostegno e trattamento psicologico richiesti direttamente dal soggetto (la stessa osservazione può diventare fase diagnostica e di orientamento al trattamento) sono più assimilabili a quelli offerti dai servizi esterni. Tale attività dello Psicologo penitenziario rientra a tutti gli effetti nella funzione di tutela della salute psichica.<br />
<strong><em>5. Dal conflitto all&#8217;etica attiva</em></strong></p>
<p>L&#8217;incrocio pericoloso davanti al quale si trova lo Psicologo penitenziario è una caratteristica del suo lavoro, che si svolge in un contesto condizionato da elevata complessità relazionale.La base di partenza del suo operato deve pertanto essere il chiaro riconoscimento del possibile conflitto di interessi tra committente e utente, delle molteplici richieste del committente e delle diversificate domande dell&#8217;utente.La questione, quindi, non è rifiutare o evitare il conflitto, ma tenerne conto ed assumerlo come una delle caratteristiche del contesto dell’intervento. Lo Psicologo penitenziario si adopererà il più possibile per operare in tale contesto conflittuale alla luce dei principi della cosiddetta etica attiva.Un compito primario per lo Psicologo è &#8220;accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità” (cfr. art. 3 C.D.P.I.).Questo principio ci introduce al concetto di etica attiva. “E&#8217; veramente troppo poco che uno Psicologo, per il senso etico della sua professione, sia chiamato solo … a non offendere …, a non attentare alla dignità umana e non invece ad azioni propositive come per esempio a rappresentare ed a contribuire alla dignità umana, nei limiti delle sue possibilità ed all’interno della sua professione. Sicuramente tutti gli Psicologi sono impegnati concretamente in tal senso, ma quella che è un’opzione personale dovrebbe diventare un valore ed un dovere professionale, un caposaldo dell’etica e della deontologia della categoria” (cfr. M. T. Desiderio, 2000).L’etica in tale concezione, non si definisce più soltanto come un “non-fare” cose contrarie alle norme o ai principi deontologici, ma “si trasforma in attività, fatta di azioni e parole”, finalizzate alla promozione ed al conseguimento del benessere individuale e collettivo. L’etica attiva, inoltre, è finalizzata al contemporaneo raggiungimento di tre obiettivi che per ogni Psicologo sono sempre da ritenersi fondamentali: la tutela dell’utente e del committente; la tutela del singolo professionista; la tutela del gruppoprofessionale degli Psicologi.Il riconoscimento sereno della complessità del mandato e della necessità di agire un’etica attiva permette di affrontare i complessi dilemmi etici che caratterizzano il lavoro dello Psicologo penitenziario.Va ricordato che il &#8220;cliente finale&#8221; rimane il soggetto da tutelare, e che spesso nemmeno il soggetto stesso ha consapevolezza dei propri bisogni reali. La situazione è resa ancora più complessa dal fatto che spesso lo Psicologo, nel contesto penitenziario come in molte altre aree della professione, assume di volta in volta funzioni e compiti differenti (per es. diagnosi, trattamento, sostegno psicologico, ecc.). Compiti che a volte non vengono compresi subito e con chiarezza dall’utente.</p>
<p><strong><em>6. Limitazione del consenso informato e opportunità relazionale</em></strong></p>
<p>Ottenere il consenso informato costituisce la base di trasparenza nel rapporto tra Psicologo e utente (cfr. art. 32 C.D.P.I.).E&#8217; evidente che la condizione di privazione della libertà determina rilevanti problematiche che hanno effetti negativi sulla relazione con lo Psicologo e sulla possibilità di acquisire il consenso informato. Vanno segnalati anche i casi in cui le capacità cognitive del soggetto sono compromesse per ragioni endogene (disturbi psichici) o esogene (ad esempio situazioni di emergenza).Lo Psicologo penitenziario fornisce direttamente, non attraverso altri, informazioni comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, le regole che governano l&#8217;intervento e, quando possibile, la sua prevedibile durata (cfr. art. 24 C.D.P.I.), aspetto che quest’ultimo solo in parte è legato alle decisioni dello Psicologo.Esiste, e va riconosciuto, il diritto dell&#8217;utente/detenuto di rifiutare l&#8217;intervento dello Psicologo penitenziario.Per definire meglio la situazione può risultare utile differenziare il consenso informato all’attività di valutazione/osservazione da quello al trattamento. Tale differenziazione, sottolineando una sorta di discontinuità tra le due attività, può permettere una “messa a punto” della relazione, mirata a migliorare il clima e ridurre una fonte di possibile resistenza-opposizione del soggetto. Una analisi puntuale e trasparente del contesto istituzionale in cui si colloca la relazione (qual è la propria funzione all’interno dell’equipe, quale contributo si è chiamati a dare e a quale scopo) può aiutare il detenuto a definire le proprie motivazioni così come ad esprimere eventuali critiche ed iniziare in modo adeguato l’attività di osservazione. Tale analisi condivisa potrebbe già costituire da sé, per ciò che può far emergere anche a livello di capacità critiche del detenuto, l’“oggetto dell’osservazione”. Tale trasparenza è in linea con una prassi che vuole tener conto dell’asimmetria nella relazione.<br />
<em><strong>7. Limitazione della riservatezza / il segreto professionale</strong></em></p>
<p>E&#8217; evidente che nel mandato stesso dello Psicologo penitenziario non ci sono sempre confini assoluti per il segreto professionale. Il grado ed i limiti della riservatezza possono variare. Essi dovranno quindi essere sempre chiariti e a volte essere anche rinegoziati.Esiste una chiara limitazione della riservatezza in ambito penitenziario, spesso anche nei casi in cui le informazioni acquisite possono determinare, se non adeguatamente protette, un danno per il detenuto.Lo Psicologo penitenziario è ovviamente tenuto al segreto professionale (cfr. art. 11 C.D.P.I.), ma è altresì tenuto a comunicare al cliente le limitazioni della segretezza (cfr. art. 24 C.D.P.I.). Pertanto occorre sempre aver chiari gli oggettivi limiti di tale riservatezza e segretezza soprattutto in alcune situazioni specifiche (tendenza all&#8217;autolesionismo e/o al suicidio; rischi di violenza e/o di omicidio; rischi di evasione; notizie di reato ecc.)Lo Psicologo penitenziario, nel caso di interventi di gruppo, è tenuto a sollecitare e responsabilizzare i componenti al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza (cfr. art. 14 C.D.P.I.).Compatibilmente con le esigenze di sicurezza, è ovviamente necessario che anche a livello strutturale (spazi per colloquio, ecc.) sia garantita la riservatezza al detenuto.<br />
<strong><em>8. Limitazioni del “setting”</em></strong></p>
<p>Il contesto penitenziario, la precarietà degli spazi e la necessità di garantire l&#8217;incolumità e la sicurezza dello Psicologo stesso (nel migliore dei casi attraverso il solo controllo visivo) costituiscono fattori che di per sé sicuramente non creano le condizioni idonee per costituire un “setting” accettabile (a volte nemmeno dignitoso). Pur nella complessità del contesto è necessario affermare la necessità di un &#8220;setting&#8221; adeguato che riconosca il valore e la specificità dell&#8217;intervento psicologico, evitando il paradosso di essere chiamati a svolgere un compito, ma di non essere messi nelle condizioni di svolgerlo, inviando di conseguenza un segnale di precarietà e sfiducia al cliente/detenuto. E’ utile qui definire le condizioni minime di possibilità di svolgimento del proprio lavoro: stanze idonee, possibilità di svolgere i colloqui in contesto acustico adeguato, ecc. In caso contrario occorre fornire indicazioni su ciò che è possibile e ciò che non è fare.</p>
<p><em><strong>9. Mancanza della possibilità della scelta dello Psicologo</strong></em></p>
<p>La possibilità di scegliere lo Psicologo di fiducia e di parte non è prevista nella fase di &#8220;osservazione&#8221; finalizzata alla valutazione del soggetto.Nell&#8217;ambito del sostegno e/o del trattamento terapeutico il detenuto può invece richiedere l’intervento di un professionista esterno. Tale evenienza non escluderebbe la competenza istituzionale dello Psicologo penitenziario, ma la integrerebbe con altri utili interventi.</p>
<p><em><strong>10. Pregiudizi sociali e lavoro caso per caso</strong></em></p>
<p>Non si possono e non si debbono mai dare “ricette generali”: ogni situazione va compresa e determinata di volta in volta, caso per caso. Un numero sempre maggiore di persone vivono secondo criteri diversi da quelli della maggioranza. Non esiste un modello “ideale” al quale sacrificare o integrare lo stato di benessere soggettivo. In questo senso il termine “penitenziario” rimanda ad una prassi che si sviluppa entro i confini della “impossibilità a trasformare in generale ed oggettivo ciò che è invece inevitabilmente soggettivo”, e cioè unico, singolare, irripetibile. Nell’esercizio della professione e, quindi, anche nel contesto penitenziario, “lo Psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo Psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi” (cfr. art, 4 C.D.P.I.).Il “rispetto delle opinioni e credenze” non equivale però a dire che lo Psicologo avalli collusivamente sistemi valoriali contrari ai principi etici (basti pensare al confronto con la cultura mafiosa) o ai principi del diritto umanitario internazionale. Il rispetto dell’altro nasce dalla comprensione di chi è l’altro e di come è arrivato ad essere tale. Ciò non esonera lo psicologo, in un processo a valenza trattamentale/trasformativa, dal proporre un modello di relazione con tendente all’integrazione ed al superamento del conflitto intra ed interindividuale.</p>
<p><em><strong>11. Esiste una incompatibilità tra le diverse funzioni (ad es. valutazione e trattamento)?</strong></em></p>
<p>Il problema della incompatibilità si pone quando l&#8217;intervento dello Psicologo si sviluppa sia nella fase di valutazione/osservazione finalizzata alla concessione di benefici o misure alternative sia successivamente, nella fase di sostegno e trattamento.Se l&#8217;intervento dello Psicologo si colloca, secondo una logica moderna della presa in carico e della continuità dell&#8217;intervento, all&#8217;interno di un vero e proprio servizio di Psicologia, le incompatibilità delle funzioni si riducono, pur restando aperta la questione della opportunità da valutare caso per caso.Nella sequenza “accoglienza/nuovi giunti &#8211; diagnosi/osservazione &#8211; trattamento psicologico”, l&#8217;esprimere valutazioni significative e con evidenti ricadute sulla libertà del soggetto non riguarda solo il momento della diagnosi/osservazione, ma anche quello del trattamento psicologico. Ciò crea evidenti problematiche deontologiche.Un modo per affrontarle è collocarle all&#8217;interno della relazione Psicologo-detenuto. Un rapporto improntato alla trasparenza ed alla condivisione con il soggetto può rendere compatibile lo svolgimento di funzioni diverse.In alcuni casi una soluzione potrebbe venire dalla separazione di funzioni tra Psicologi dello stesso Servizio.</p>
<p><em><strong>12. Documentazione / pareri scritti e verbali</strong></em></p>
<p>Tra i compiti dello Psicologo Penitenziario c’è la produzione di relazioni scritte e pareri verbali per la valutazione psicologica, di osservazione prognostica, di aggiornamento, ecc. Si tratta di contributi importanti al lavoro dell&#8217;équipe ed alla stesura della &#8220;relazione di sintesi&#8221; destinata al Tribunale di Sorveglianza.Sia la relazione che il parere verbale deve avvalersi di un linguaggio comprensibile e non eccessivamente specialistico, e limitare le informazioni a quanto strettamente necessario per le finalità richieste (cfr. art. 13 C.D.P.I.).Lo Psicologo penitenziario deve avere particolare cura nel redigere e conservare appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma che riguardino il soggetto (cfr. art. 17 C.D.P.I.).Inoltre, deve adoperarsi affinché gli atti da lui scritti in relazione a interventi non finalizzati all’osservazione (ad esempio note sul colloquio di primo ingresso o sul colloquio in casi di emergenza) non vengano impropriamente utilizzate da altri membri dell’èquipe per la stesura di documenti di osservazione.<br />
<em><strong>13. Partecipazione al Consiglio di disciplina allargato (la funzione “sanzionatoria”)</strong></em></p>
<p>Un compito previsto per legge ed al quale lo Psicologo penitenziario non può sottrarsi è la partecipazione con un altro collega, al Consiglio di disciplina allargato. Questo strumento è finalizzato a decidere l’attribuzione di un regime di sorveglianza particolare caratterizzato da maggiori restrizioni con la conseguente perdita di alcuni benefici.In questo contesto lo Psicologo penitenziario è chiamato a svolgere un ruolo di valutazione della gravità di particolari comportamenti e delle misure da adottare, misure di tipo quasi esclusivamente sanzionatorio. Spesso si trova ad esprimere il suo parere senza conoscere il detenuto, utilizzando strumenti indiretti di indagine (dati biografici agli atti, informazioni e comportamenti riferiti dagli altri operatori, ecc.). Tale compito esprime ai massimi livelli le contraddizioni e le difficoltà già messe in evidenza.La procedura stessa presenta aspetti deboli e di scarsa tutela dell’ utente in quanto non facilita la conoscenza diretta del caso. Sarebbe opportuno, invece, lavorare su un’ adeguata e attendibile documentazione (cfr. art. 7 C.D.P.I.) unita ad una conoscenza diretta ed approfondita del caso. Solo in questo modo si può evitare un comportamento deontologicamente scorretto.</p>
<p><em><strong>14. Rapporti con altre figure professionali</strong></em></p>
<p>Così come avviene in molti altri luoghi ed aree di attività, anche lo Psicologo Penitenziario lavora e interagisce con una molteplicità di figure professionali: direttore, educatore, assistente sociale, polizia penitenziaria, medico, psichiatra, magistrato, volontario, insegnante, ecc. Si pone pertanto la questione di avere chiarezza sulle singole specifiche competenze. Nel contempo deve cogliere le dinamiche del funzionamento dell&#8217;istituzione penitenziaria e dei gruppi esterni ed interni che vi operano.E&#8217; evidente la presenza di una certa rigidità istituzionale legata ai ruoli, alle responsabilità, al mandato di controllo, alla necessità di garantire la sicurezza. Tutti questi fattori condizionano e in alcuni casi limitano i rapporti interprofessionali.Lo Psicologo penitenziario, nell’interazione con gli altri operatori, mantiene la propria autonomia scientifica e professionale, pur tenendo conto che norme giuridiche regolano il mandato (cfr. art. 6 C.D.P.I.). Inoltre, si adopera per impedire l’esercizio abusivo di attività strettamente psicologiche da parte di qualunque soggetto che non risulti abilitato allo svolgimento della Professione (cfr. art. 8 C.D.P.I.).</p>
<p><em><strong>15. Rapporti con i Colleghi</strong></em></p>
<p>I rapporti fra gli Psicologi Penitenziari devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco e della lealtà. Lo Psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche (cfr. art. 33 C.D.P.I.). Lo Psicologo si astiene dal dare pubblicamente giudizi negativi sul lavoro dei colleghi e dall’esprimere critiche lesive del loro decoro e della loro reputazione professionale (cfr. art. 36 C.D.P.I.). Questa cautela non lo esime dal mantenere un’autonomia critica e di dissenso sostenuta da argomentazioni di tipo scientifico e professionale. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente sul territorio nel quale egli opera (cfr. art. 36 C.D.P.I.).Risulta necessario rafforzare le relazioni e gli scambi tra colleghi per creare all&#8217;interno dell&#8217;Istituzione una comunità degli Psicologi, che contemporaneamente interagisca con la più larga comunità degli Psicologi all’esterno. Lo scambio ed il confronto collettivo è da considerarsi risorsa per affrontare il rischio di essere isolati e strumentalizzati.</p>
<p><em><strong>16. Competenza umana e formazione professionale dello Psicologo penitenziario</strong></em></p>
<p>La complessità delle funzioni, la loro particolare incidenza sulla vita del soggetto, la molteplicità dei compiti richiedono una specifica formazione di base. Questa deve essere mantenuta a livelli adeguati (cfr. art. 5 C.D.P.I.) attraverso un continuo aggiornamento, in particolare per quanto riguarda i contenuti della propria operatività e la metodologia con la quale essi vengono trattati.Nella valutazione ed auto-valutazione del sapere e del saper fare dello Psicologo penitenziario è necessario tenere conto di tre aspetti fondamentali: capacità di definire le proprie competenze; capacità personali ed impegno nella formazione individuale; consapevolezza etica I particolari vissuti tipici del contesto rendono difficile mantenere nel tempo livelli adeguati di efficacia, in assenza di un’adeguata formazione preliminare sostenuta da un lavoro costante di supervisione.Al di là delle competenze teoriche e tecniche, lo Psicologo penitenziario necessita di una formazione nel campo clinico che possa favorire un&#8217; adeguata gestione della complessa relazione che si sviluppa con i clienti in stato di privazione della libertà.L’aggiornamento continuo, la definizione dell&#8217;organizzazione dell&#8217;intervento psicologico e le modalità di lavoro in équipe multiprofessionale possono favorire il superamento della condizione di isolamento e separazione in cui hanno lavorato fino ad ora gli Psicologi Penitenziari, nonché di modalità di intervento lasciate al caso o alla singola iniziativa personale.E&#8217; evidente che l&#8217;intervento psicologico in ambito penitenziario è un intervento fortemente specialistico e di particolare delicatezza. Pertanto è necessario formalizzare percorsi formativi adeguati per permettere agli Psicologi di formarsi ed aggiornarsi in relazione alla propria operatività in ambito penitenziario sia come consulente (esperto “ex art 80”) sia come personale di ruolo.</p>
<p><em><strong>17. Promozione del benessere individuale, di gruppo e della &#8220;comunità penitenziaria&#8221;</strong></em></p>
<p>Oltre agli interventi specifici di osservazione, diagnosi, trattamento e valutazione, va ricordato che compito generale dello Psicologo è quello della promozione del benessere individuale, di gruppo e della &#8220;comunità penitenziaria&#8221; (cfr. art. 3 C.D.P.I.). Ciò che riguarda il benessere personale che opera all’interno del contesto penitenziario evidenzia quindi un altro capitolo, ampio e complesso, di ciò che può essere sviluppato dallo Psicologo che opera all’interno del sistema penitenziario.</p>
<p><em><strong>18. Responsabilità personale, professionale e sociale</strong></em></p>
<p>Lavorare come Psicologo penitenziario comporta rilevanti responsabilità a livello personale, professionale e sociale.La stessa immagine e fiducia pubblica nella Psicologia penitenziaria può essere messa in discussione da un’ inadeguata condotta personale e professionale: condotta che, in alcuni casi, può determinare gravi conseguenze nei confronti del committente, dell&#8217;utente finale e della società (cfr. art. 3 C.D.P.I.).(di seguito).Ad ogni Psicologo penitenziario è pertanto richiesto il rispetto di elevati standard etici, deontologici e professionali.</p>
<p><em>Documento approvato daConsiglio Nazionale Ordine PsicologiSocietà Italiana Psicologia PenitenziariaRoma, 2005 </em><br />
<strong>Note</strong><br />
<strong>(1)</strong> Gruppo lavoro Ordini Psicologi Emila-Romagna / Marche e SIPP: C. Antonelli (Umbria), A. Bruni (Marche), C. Calendi (Ordine Emilia-Romagna), F. Dionigi (Umbria), F. Frati (Presidente Ordine Emilia-Romagna), M. Gatti (Lazio), P. Giannelli (Umbria-Lazio), F. Gioggi (Emilia-Romagna), D. Gran Dall&#8217;Olio (Ordine Emilia-Romagna), G. La Face (Sicilia), A. Lettieri (Toscana, OPG), M. Micozzi (Presidente Ordine Marche), F. Moretti (Piemonte), S. Serragiotto (Veneto), D. Ricco (Puglia). Hanno collaborato: G. Ciarelli (Toscana), F. Maraldi (Emilia-Romagna), R. Merola (Lazio), E. Pasqualotto (Piemonte), L. Tromboni (Lombardia). Stesura testo: A. Bruni (Presidente Società Italiana Psicologia Penitenziaria).</p>
<p><strong>(2) Fonti:</strong> American Psychology Law Society, Division 41 of the American Psychology Association, The Specialty Guidelines for Forensic Psychologist, 1991. Associazione Italiana Psicologia Giuridica, Linee guida deontologiche per lo Psicologo forense, Roma, 1999. Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, Codice Deontologico degli Psicologi italiani, Roma, 1997. Carta di Noto, 1996. Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation No. R (98) 7 of the Committee of Ministers to Member States Concerning the ethical and organisational aspects of Health Care in Prison, 1998. EFPA’s Task Force on Forensic Psychology, The European psychologist in forensic work and as expert witness. Recommendations for an ethical practice, London, 2001. European Federation of Professional Psychologists Associations, Meta-Code of Ethics, Athens, 1995.</p>
<p><strong>(3) Riferimenti:</strong> Antonelli C., Riflessioni sulla deontologia (manoscritto). Aparo A., Campo carcerario: quale alleanza? In Vigorelli, M. (a cura di) Istituzione tra inerzia e cambiamento, Bollati Boringhieri, Torino, 1994, pp. 382-399. Bruni A., Lo Psicologo in carcere: criticità e prospettive. Lezione corso Psicologia penitenziaria, Università Urbino, 2004. Calvi, E., Gulotta, G. (1999), Il codice deontologico degli psicologi italiani commentato articolo per articolo. Milano, Giuffrè, 1999. De Leo G., Patrizi P., Psicologia Giuridica. Il Mulino, Bologna, 2004. Desiderio M. T., Etica e promozione della salute. In: Parmentola C., Il soggetto Psicologo e l’oggetto della Psicologia nel Codice Deontologico degli Psicologi italiani, Milano, Giuffrè, 2000. Frati F., Lo Psicologo in ambito penitenziario e le sue relazioni con la Criminologia clinica. In: Nuove tendenze della Psicologia, n. 1, Vol. 1, Febbraio 2004. Frati, F., I principi deontologici fondamentali dello Psicologo nella pratica professionale del terzo millennio”. In: Bollettino d’informazione dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, n. 2, Anno IX, Aprile 2004. Giannelli P., Carcere: più controllo, meno sicurezza. Quale ruolo per le scienze umane nel mondo penitenziario? In: Bollettino d’informazione dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, n. 2, Anno IX, Aprile 2004. Gius E., Zamperini A., Etica e Psicologia. Milano, Raffaello Cortina Editore, 1995. Pajardi, D., Tra unita&#8217; della psicologia giuridica e specificita&#8217; della psicologia penitenziaria: riflessioni sulla formazione e sull&#8217;identita&#8217; professionale. In: Newsletter dell&#8217; Ordine degli Psicologi della Lombardia, 2002. Patrizi, P., Psicologia giuridica penale. Milano, Giuffrrè, 1996. Recrosio L., Aspetti deontologici dell’intervento dello Psicologo in Psicologia giuridica”, Convegno “Psicologia e Giustizia: ruoli, funzioni, competenze dello Psicologo in campo giudiziario e penitenziario“, Ordine Psicologi Friuli Venezia Giulia, 2001. Serra C., Psicologia penitenziaria. Giuffré Editore, Milano, 1999. Tagliente F., Alcuni criteri deontologici dello Psicologo penitenziario, in Calvi, E. (a cura di), Lo Psicologo al lavoro. Contesto professionale, casi e dilemmi, deontologia, Milano, Franco Angeli, 2002. Terracina G., Lo psicologo nelle carceri italiane. In: Il reo e il folle, 12/13, 2000, pp. 47-78. Tromboni L., Dentro il carcere….fuori dal setting. In: Costruzioni Psicoanalitiche, n. 1/2002, Franco Angeli, Milano, pp. 84-94.</p>
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