Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore
21 gennaio, 2010 by Dott.ssa Marisa Nicolini
Categoria: Abuso sessuale, Ultimi articoli
Si discute sempre più, durante l’ espletamento di un lavoro peritale, delicato come quello inerente la sfera dell’ abuso sessuale su un minore, quale sia la metodologia migliore che un esperto nominato dal Magistrato debba applicare per lo svolgimento del caso.
Il quesito che viene proposto dal Giudice nel caso di un abuso in cui la presunta vittima è un minore riguarda spesso l’indagine psichica del bambino e del contesto familiare in cui questi vive, ovvero l’ idoneità a rendere testimonianza del bambino, ecc .
Il perito, nel caso non somministrasse lui stesso i test di psicodiagnostica, deve chiedere al Giudice, durante il conferimento di incarico, di potersi avvalere di un ausiliario esperto che somministrerà batteria testologica adeguata al minore.
La perizia comincia con lo studio degli atti presenti nel fascicolo; il perito deve poter accedere al fascicolo legale, visionarlo e decidere quali documenti possono essere importanti per la conoscenza e l’approfondimento del caso od eventualmente quelli che dovrà chiedere alle istituzioni o alle parti (fase che deve avvenire prima di cominciare gli incontri della perizia).
E’ bene che il perito conosca il caso prima di iniziare i lavori. Ove riterrà opportuno, potrà richiedere informazioni o documenti ulteriori, come le pagelle scolastiche o numeri telefonici di pediatri, relazioni di assistenti sociali o di presidi ospedalieri che hanno seguito il minore e che non sono presenti nel fascicolo.
Il primo appuntamento peritale deve svolgersi con i consulenti di parte, nel caso fossero stati nominati, per la condivisione della metodologia e la stesura di un calendario degli incontri che si intende svolgere. Il perito deve far presente a quali linee guida aderisce (linee guida SINPIA, Carta di Noto, linee guida per lo psicologo forense ecc.) è importante la collaborazione con i colleghi.
I consulenti di parte, “meri osservatori” possono presentare delle proposte od effettuare delle richieste, sia al primo appuntamento che durante lo svolgersi della perizia creando anche uno spazio di riflessione e collaborazione con il perito.
E’ importante stilare un verbale al termine dei vari incontri, sia per dimostrare che si è svolto l’incontro sia per mettere nero su bianco chi ha partecipato all’incontro, di cosa si è fatto e discusso e, qualora ve ne siano, annotare le richieste.
Si procede ad effettuare gli incontri clinici individuali con i familiari del minore ed osservazione diretta delle dinamiche relazionali. Anche quando il presunto abusatore è il padre, il perito dovrebbe chiamarlo a colloquio (Fornari, 2008): “È metodologicamente scorretto esprimere un parere senza aver esaminato il minore e gli adulti cui si fa riferimento, sempre che ne sia avuta la rituale e materiale possibilità. Qualora l’ indagine non possa essere svolta con tale ampiezza, va dato conto delle ragioni dell’ incompletezza”. Passo metodologico che viene specificato, anche, nell’ art. 3 della Carta di Noto.
L’ attenzione deve essere rivolta anche al contesto parentale e sociale in cui il minore vive, pertanto si ritiene opportuno ascoltare le insegnanti della scuola elementare ed asilo che il minore ha frequentato, analizzare le figure alternative o integrative dei genitori ed eventuali figure quali assistenti sociali o psicologhe che sono venute a contatto con il bambino.
Si procede, poi, alla fase delicata dell’ esame clinico del minore che deve avvenire presso un ambiente accogliente; lo studio dell’ esperto deve essere munito di giochi (puzzle, costruzioni, ecc). Si consiglia l’utilizzo di uno “specchio unidirezionale”, in modo da permettere ai consulenti di partecipare al lavoro, dietro lo specchio, ma senza invadere lo spazio del minore. L’ incontro potrà essere videoregistrato ma il supporto della registrazione, a quel punto verrà consegnato al giudice.
Il perito procederà con intervista cognitiva ed osservazione del minore durante il gioco.
La somministrazione della batteria testologica adeguata alla fascia evolutiva del minore, se ritenuta opportuna, verrà somministrata dal C.T.U. o da un collaboratore nominato dal giudice. In genere alla somministrazione dei tests i consulenti di parte (se non è previsto l’uso dello specchio unidirezionale) non assistono per non “falsare” il setting, ciò viene stabilito di comune accordo e segnato a verbale.
Il perito dovrebbe quindi effettuare l’ultimo incontro con i consulenti di parte per far prendere loro visione dei protocolli dei tests e discutere della perizia.
Il C.T.U. redigerà la perizia e la depositerà in cancelleria in Tribunale nei termini stabiliti dal giudice. I consulenti di parte potranno poi stilare le controdeduzioni e depositarle in cancelleria. Il giudice potrà tenere o meno conto di quanto i periti hanno scritto e decidere.
BIBLIOGRAFIA
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•Caffo E., Camerini G. B., Florit G., “Criteri di valutazione nell’ abuso all’ infanzia”, Psicologia, Milano, 2004.
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•“DSM- IV. Guida alla diagnosi dei disturbi dell’ infanzia e dell’ adolescenza”, Ed. Masson, 2005, Milano.
•“DSM- IV manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali”, Ed. Masson, 2001, Milano.
•De Cataldo Neuburger L. , Gulotta G. “La carta di noto e le linee guida deontologiche per lo psicologo giuridico”, Giuffrè editore, 2004, Milano.