06 giugno 2023


Il conflitto tra i coniugi separati: motivi percepiti e motivi reali

23 novembre, 2007 by Dr. Irene Giorgio -Psicologo  
Categoria: Separazione coniugale

divorzio Il conflitto tra due coniugi  che intendono  separarsi e non riescono a raggiungere un accordo da proporre al Tribunale, nasce, dal punto di vista giudiziario,  nel momento in cui i due rispettivi avvocati scrivono e depositano in cancelleria uno l’istanza di separazione e l’altro la comparsa di costituzione e risposta; da quel momento in poi le emozioni dei due vengono canalizzate sul bisogno di incolpare e difendersi, cui si accompagna quello di  chiedere e negare: bisogno, quest’ultimo, che investe una varietà di “oggetti”, dai figli ad altri decisamente futili, ma non per questo meno accanitamente contesi. In molti casi si assiste al fenomeno per il quale la separazione da fallimento di un progetto di vita quale è diventa una mera “causa” in senso giudiziario, con il che la tensione delle persone si sposta dalla ricerca del migliore riassetto emotivo e materiale possibile, che dovrebbe essere l’obiettivo prioritario di entrambi i coniugi, al “farsi ragione”, al “vincere” sull’altro comunque, a qualsiasi prezzo.
Questa diffusa constatazione è stata assunta come ipotesi di uno studio rivolto a verificare se ed  in quale misura nelle separazioni giudiziali i motivi del contendere percepiti e addotti dalle due parti corrispondano o non ai loro veri bisogni affettivi.
Lo studio è stata effettuato su un gruppo di separazioni giudiziali che il Tribunale, a causa della elevata conflittualità esistente, ha affidato a psicologi per l’effettuazione di una Consulenza Tecnica; i casi, pertanto, sono stati rivisitati secondo l’ipotesi di ricerca attraverso l’analisi condotta da psicologi esperti nella materia. Si tratta di 30 casi, raccolti così come si sono via via presentati nell’arco di tempo prefissato (un anno circa).
Il gruppo studiato aveva le seguenti caratteristiche.
Si è trattato di persone piuttosto giovani (38 anni l’età media degli uomini e 34 quella delle donne), con una anzianità media di matrimonio di 10 anni circa; l’80% delle sessanta persone aveva un titolo di istruzione di scuola media superiore, o laurea; risultavano occupati tutti gli uomini e più della metà delle donne. Circa il 70% degli interessati si collocava in un livello economico medio.
Nel 70% dei casi la separazione era stata chiesta formalmente dalle mogli. Nel 40% dei casi uno dei due, o entrambi, aveva in corso una nuova relazione.
Sul conflitto delle coppie è stata fatta una osservazione a tre diversi livelli di profondità.
La prima osservazione è stata fatta a livello delle richieste che ognuno dei due coniugi aveva avanzato al Tribunale, così come emergono dagli atti giudiziari; si tratta, come è evidente, dei “motivi della causa”, che salvo qualche rara eccezione, appaiono riconducibili a tre grandi temi: quello dell’affidamento e del collocamento dei figli minorenni, quello della frequenza dei rapporti tra i figli e il genitore non affidatario o collocatario, e quello patrimoniale (generalmente, assegnazione dell’abitazione familiare e ammontare dell’assegno di mantenimento).
Per ciò che riguarda i figli, le richieste dei sessanta genitori si distribuivano su una vasta gamma: affidamento esclusivo; affidamento alternato (spesso visto dai coniugi come il mezzo più adatto per realizzare una salomonica parità tra di loro); affidamento condiviso (per i casi in decisione dopo l’entrata in vigore della legge n.54/2006); determinazione di giorni, pomeriggi, ore, festività, vacanze estive, ecc. da trascorrere con il genitore non collocatario; questioni in ordine al pernottamento nell’abitazione del genitore non collocatario (specialmente nel caso di bambini piccoli); competenza e onere di cure mediche o riabilitative particolarmente impegnative; competenza a decidere in ordine a tipo o luogo della scuola, tipo di attività extra-scolastica, ecc.
Il secondo livello di osservazione è stato condotto a livello degli argomenti addotti da ciascuno per sostenere le proprie richieste. Qui l’attacco al coniuge prende forma in buona parte già negli stessi atti giudiziari, con i cosiddetti motivi di addebito, ma si rivela definitivamente e quasi sempre con forte carica emotiva nel corso dei colloqui con il Consulente Tecnico nominato dal Tribunale, ed è un attacco nel quale gli argomenti che riguardano la sfera genitoriale si intrecciano e si confondono con quelle che sono state le ragioni della crisi della coppia.
Le accuse che i coniugi si lanciano a tutto campo sono di violenza psicologica e fisica, comportamenti autoritari, adulterio, dipendenza da figure della propria famiglia di origine e/o pesanti intrusioni di queste nella vita di coppia, malattia mentale, maltrattamenti dei figli, disinteresse affettivo e/o sessuale, richieste sessuali inaccettabili, uso di sostanze stupefacenti, inidoneità e/o disinteresse nella gestione della famiglia e della casa, delega delle cure dei figli a terze persone (parenti o personale mercenario), inadeguatezza nelle cure ai figli, manipolazione dei figli per indurli ad essere ostili all’altro genitore, ecc.
Bisogna ricordare che quando la coppia giunge alla osservazione del Consulente nominato dal Tribunale (che in questo caso coincide con l’osservazione ai fini di questa ricerca) è già trascorso del tempo dalla materiale separazione dei due coniugi, nonché dalle prime disposizioni giudiziali sui figli date a seguito della cosiddetta udienza presidenziale. Ognuno dei due coniugi, dunque, ha già sperimentato il comportamento dell’altro, le reazioni e i comportamenti dei figli, le proprie difficoltà e le insoddisfazioni; ognuno, in sostanza, ha sviluppato dei sentimenti in ordine alla nuova situazione, e in molti casi la situazione stessa si è evoluta (per esempio, sono comparsi nuovi partner, si prospettano trasferimenti in altre città, ci sono presenze parentali con le quali confrontarsi, ecc.): tutto ciò fornisce inevitabilmente altro “materiale” emotivo, che viene a sommarsi alla lunga storia di crisi coniugale.
Il terzo livello di osservazione costituisce il reale oggetto della ricerca. Vi appartengono bisogni dei quali i soggetti interessati non hanno consapevolezza, o dei quali hanno una consapevolezza non chiara, o distorta:  si tratta di interpretazioni fatte dagli esaminatori, e dunque di ipotesi, su quelli che possono essere considerati i motivi di ordine affettivo che hanno indotto i coniugi non tanto alla separazione in sé, quanto ad una separazione tanto conflittuale e complessa nelle sue manifestazioni, da indurre il giudice a sentire il bisogno di ricorrere ad una consulenza tecnica.
I due termini da mettere a confronto, pertanto, sono da una parte gli addebiti che i due coniugi muovono l’uno all’altro, i quali possono essere considerati la decodifica che essi stessi sono riusciti a fare del loro malessere come coppia, nella quale un elemento costante è lo spostamento della presunta causa da sé all’altro; e da un’altra parte l’interpretazione del reale malessere, compiuta dall’esperto in psicologia che ha studiato il caso ed ha esaminato le persone.
Per 33 (55%) persone i motivi percepiti e i motivi reali coincidevano del tutto o, almeno, in quelli più importanti. Nelle restanti 27 (45%) persone, invece, i motivi che sostenevano il conflitto erano altri rispetto a quelli che esse ritenevano che fossero e per i quali si battevano, sia in sede strettamente giudiziale che in sede di consulenza psicologica. A parte pochi casi singoli e particolari, la quasi totalità di quel 45%  rientra nella casistica che segue.
• Bisogno di evitare che si costituisca una relazione significativa tra i figli e il nuovo partner del coniuge, perché questa eventualità suscita l’angoscia di essere “sostituito” come genitore. Questo motivo generalmente è sottostante ad accuse lanciate al coniuge collocatario di incuria o maltrattamenti nei confronti dei figli e alla conseguente richiesta di collocamento presso sé. In qualche caso vengono elaborate fantasie  in ordine a rischio di abuso sessuale cui i figli sono esposti a causa della convivenza con l’estraneo.
• Bisogno di punire il coniuge, ritenuto causa della separazione (o di condotta che ha reso inevitabile la separazione), ovvero per il fatto di avere osato ribellarsi all’autorità maritale avanzando istanza di separazione, bisogno che si manifesta essenzialmente con accuse di immoralità, di inaffidabilità e di inidoneità ad occuparsi dei figli, che spesso si estendono alla famiglia di origine del coniuge. 
• Bisogno di mantenere attraverso i figli, dei quali viene chiesto l’affidamento esclusivo, o il collocamento, o una maggiore estensione del diritto di visita, un canale di comunicazione con il coniuge, o di controllo. Si tratta dei cosiddetti casi di separazione psicologica non avvenuta.
• Bisogno di ottenere con l’affidamento o il collocamento dei figli il riconoscimento sociale di essere il coniuge “migliore” o “colui che ha subito il torto”; anche questo bisogno viene rappresentato da intensa attività di denigrazione della moralità o delle competenze del coniuge.

Per la sua ampiezza, lo studio non si presta a valutazioni generalizzabili, anche perché risente fortemente della variabile territoriale (il Tribunale di una città del Sud-Italia), ma può costituire un utile accostamento al problema fortemente sentito della “gestione” della conflittualità nelle separazioni coniugali, perché solo se si attinge ai sentimenti profondi delle persone c’è la possibilità di aiutarle ad uscire dalla dimensione conflittuale, che il più delle volte oltre ad essere sterile per gli adulti è distruttiva per i figli.

Dott.ssa Irene Giorgio

Abstract della Tesi di Laurea in Psicologia 
Università di Catania – Relatore: Prof. Arturo Xibilia

 

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