27 settembre 2023


Alle radici della psicologia giuridica

5 febbraio, 2008 by Prof. Arturo Xibilia  
Categoria: Psicologia Giuridica

Cesare LombrosoFatta l’ovvia premessa che non sono né uno storico della psicologia, né, tanto meno, uno storico del diritto, ritengo opportuno ricordare che le radici di ciò che noi oggi chiamiamo “Psicologia Giuridica” sono da rintracciare in quel tempo in cui nel diritto italiano alla cosiddetta Scuola classica di diritto penale subentrò il pensiero scientifico della cosiddetta seconda Scuola, o Scuola positiva.
Beninteso, anche nel diritto romano i malati di mente, i furiosi, i dementi, gli alienati – come sono stati chiamati nelle varie epoche – venivano riconosciuti non responsabili dell’azione delittuosa compiuta, e così era in Italia per effetto del codice napoleonico del 1810, ma le considerazioni in ordine alla persona si fermavano alla esistenza o meno di una malattia del “cervello” (non della mente).
Intorno alla metà dell’ ’800 si verificò nella cultura giuridica una vera e propria rivoluzione:  secondo la Scuola classica l’uomo era ritenuto essere sempre responsabile delle proprie azioni, qualsiasi atto era espressione della sua volontà, e perciò era all’atto che il diritto guardava; il reato era considerato sempre come qualcosa di voluto, e la pena aveva carattere e funzione punitiva; con la Scuola positiva venne introdotto, invece, il concetto di responsabilità “morale”.
Attraverso questa parola, “morale”,  che è stata come un piccolo seme capace di sviluppare un grandissima pianta, per la prima volta hanno fanno il loro ingresso nel diritto le cosiddette scienze umane – e cioè la psicologia, la psichiatria, la sociologia, l’antropologia culturale – con il loro intrinseco contenuto  di determinismo: non è vero che l’ uomo è sempre totalmente responsabile delle proprie azioni, non è vero che egli governa totalmente se stesso per mezzo di una volontà sempre libera e autonoma; al contrario, la sua azione può essere indirizzata, influenzata o addirittura condizionata dalla costituzione biologica, dall’ambiente, dalla cultura cui partecipa, dalla storia personale…..in una parola, da quella cosa sempre piuttosto misteriosa e sicuramente complessa che chiamiamo “personalità”.
Introdotto questo concetto,  l’attenzione del diritto si è estesa  fino a comprendere oltre l’atto in sé anche la persona che lo compie. Gli studiosi che per questa via irruppero, consapevolmente o non, nel campo delle scienze giuridiche coprivano una gamma molto estesa, che va da Lombroso a Freud, dalla criminologia di Garofalo alla sociologia di Ferri, all’evoluzionismo di Darwin. Questi accostamenti a qualcuno oggi potrebbero sembrare incongrui, ma si sbaglierebbe. Basta pensare che Lombroso e Freud cercavano esattamente la stessa cosa, solo che uno la cercò nel campo del soma, mentre l’altro la cercò in un’altra dimensione, e però le neuroscienze dei nostri giorni cercano ancora la stessa cosa e direi che la cercano più nella direzione di Lombroso che in quella di Freud, anche se spesso finiscono con il concludere che molto probabilmente la verità scientifica sta in una visone unitaria delle due vie. Freud, a sua volta, come tutte le persone colte, utilizzò gli strumenti culturali del suo tempo, per cui così come ha mutuato alcuni modelli di funzionamento della mente dalla scienze fisiche dell’epoca, ha mutuato da Darwin il concetto di istinto, istinto aggressivo e istinto sessuale come forza di tutti gli organismi viventi per difendere la propria esistenza e per assicurare alla propria specie la sopravvivenza.
Il primo manuale di psicologia giudiziaria, con questo nome, è di Umberto Fiore, ed è del 1909. Freud elaborerò la teoria del delitto per senso di colpa nel 1925.

Quello che è venuto dopo lo conosciamo e mi sembra che si possa sintetizzare in questo modo: la psichiatria, che nel frattempo ha molto raffinato le proprie ipotesi, la propria nosografia, le potenzialità terapeutiche e i servizi, ha dato e dà i suoi preziosi contributi sia nell’area civilistica che in quella penalistica, proprio nel campo della capacità e della responsabilità; la psicologia, a parte i contributi che fornisce alla diagnostica psichiatrica, ha avuto storicamente ed ha tuttora un fondamentale ruolo nel campo del diritto minorile, a partire proprio dagli accertamenti sulla maturità, consapevolezza, coscienza di disvalore, ecc., che servono a confermare o ad escludere la responsabilità in certa fascia dell’età evolutiva. Nel 1934, come sappiamo, con l’istituzione dei Tribunali minorili venne disegnato nel diritto italiano un giudice “misto”, e con ciò la lettura psicologica dei comportamenti di rilievo giudiziario entrò anche formalmente nell’ambito della scienza giuridica.
Direi che per parecchi anni le posizioni sono rimaste queste, pur con evoluzioni concettuali di rilievo, quale, per esempio, quella della devianza prodotta dalla sociologia di Durkeim.
Da venti o trenta anni a questa parte, però, sul fronte sociale e conseguentemente su quello del diritto sono avvenuti mutamenti che hanno cambiato in modo sostanziale le cose; basta accennare
- alla riforma del diritto di famiglia e alla introduzione del divorzio, che ha creato un bisogno di conoscenze in ordine alla responsabilità dei coniugi e alla capacità genitoriale,  in ordine all’affidamento dei figli e alle loro relazioni con i genitori;
- alle norme sull’adozione nazionale e internazionale, che addirittura chiedono alla psicologia una capacità conoscitiva di tipo predittivo nel lungo termine in fatto di capacità genitoriale;
- alla riforma dell’assistenza psichiatrica, che ha posto nuove esigenze in fatto di pericolosità e di trattamento;
- alla diffusione della rete internet, che ha creato fattispecie di reato nuove quali la pedofilia via internet e la detenzione e diffusione di materiale pornografico attraverso la rete;
- ai progressi della farmacopea e della chirurgia, che hanno consentito il cambiamento di genere, con il problema connesso della identità psicologica;
- all’abuso sessuale su bambini piccoli, che ha addirittura creato quello che ormai si può definire un settore scientifico specifico in fatto di esame e di testimonianza;
- alla chiusura delle istituzioni costrittive quali erano i riformatori giudiziari, e alla gestione della devianza minorile in strutture aperte, che pone problemi di osservazione e di diagnosi di notevole finezza e specializzazione;
- alla valutazione dei casi di tossicodipendenza;
- alle nuove figure nell’area, vastissima, del risarcimento del danno;
- e alla riforma stessa del codice di procedura penale, che ha dato al processo, e quindi ai giudici e agli avvocati, come giustamente ha scritto Assunto Quadrio, una duplice dimensione: una è quella per cui il loro agire processuale costituisce di per sé una situazione dinamica nella quale personalità e ruoli diversi si confrontano secondo le regole della psicologia dei gruppi; l’altra è data dalla necessità, nuova per giudici e avvocati, di avere conoscenze non superficiali in fatto di percezione, memoria e processi cognitivi in ordine alla psicologia della testimonianza. Non è un caso che uno dei più accattivanti libri sulla cross-examination sia stato scritto dalla De Cataldo, che è avvocato praticante,  ma anche docente di psicologia giuridica.

Situazioni, fattispecie, bisogni giuridici nuovi, dunque, e conseguentemente richieste ai periti e ai consulenti, così come anche agli operatori dei servizi pubblici, del tutto nuove rispetto al passato.
Mi sembra che si possa dire, in sostanza, che accanto alla perizia in senso tradizionale, quella nella quale il giudice chiede un parere di natura clinica, quale che sia la materia o l’occasione giudiziaria, si è costituita un’area enormemente più vasta nella quale l’interazione tra il giudice e l’esperto si fonda sulla necessità di conoscere aspetti dinamici, profondi, complessi delle persone e dei loro comportamenti, per valutarne motivazioni, aspettative, bisogni, attitudini, limiti, risorse, ecc. Si è configurata, in sostanza, una competenza nuova dello psicologo, che a mio parere è la dimensione vera della psicologia giuridica, e che ha la sua peculiarità nella capacità di “trattare il caso” in sintonia con la cultura del giudice e con le esigenze del diritto.

Prof. Arturo Xibilia

Psicologo, Psicoterapeuta

Docente presso l’Università di Catania di

Diagnostica giuridico-forense