27 luglio 2024


La mediazione familiare: strumento europeo di tutela dei figli nel conflitto genitoriale

mediazione.bmp Su segnalazione della Prof.ssa De Cataldo, presidente della S.P.G., siamo lieti di pubblicare un estratto degli atti del convegno* “La tutela del minore ad un anno dall’entrata in vigore della Legge n. 54/06″ tenutosi a Roma nel 2007. Il tema della legge sull’affido condiviso viene discusso dall’Avv. Samantha De Stefano.

CONSULTA PER LA GIUSTIZIA EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
La mediazione familiare, intesa come approccio alternativo alle dispute fra individui in materia familiare, nasce da una esigenza comune in tutti gli Stati europei, cioè quella di tutelare diversamente le relazioni familiari tenendo in prevalente considerazione il diritto superiore del fanciullo ad una bigenitorialità condivisa; la genitorialità infatti è una funzione autonoma e diversa dalla coniugalità e pertanto l’obiettivo è quello di aiutare le parti, che rimarranno sempre genitori nonostante la rottura del loro legame di coppia, a riorganizzare in prima persona la futura vita familiare nel pieno rispetto della legge e del superiore interesse dei figli a mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori.
La mediazione familiare in Europa si sviluppa negli anni ‘70; il primo paese europeo dove si è applicata la mediazione ai conflitti familiari è stato il Regno Unito; infatti, nel 1978 a Bristol viene istituito il primo servizio di mediazione familiare creato per aiutare i genitori in fase di separazione a cooperare fra loro nella ricerca di una soluzione c.d. <win to win> (vinci/vinci) quindi, non antagonistica (vinci/perdi, tipica del processo giudiziale ove è il giudice a decidere attraverso una sentenza chi ha torto o chi ha ragione), nella quale le parti attraverso l’aiuto di un terzo neutrale ed imparziale, il mediatore, venivano poste in condizione di decidere in maniera responsabile accordi idonei a salvaguardare l’interesse superiore dei figli.
Gli Stati che prevedono la mediazione familiare sono attualmente l’Inghilterra e il Galles, la Scozia, l’Irlanda del Nord, la Francia, la Germania, la Spagna, l’Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia, e da ultimo l’Italia, ma progressivamente anche in altri Stati si sta legiferando in materia. Occorre ricordare come in Italia la mediazione familiare di fatto esista già dalla fine degli anni ottanta; essa si è infatti sviluppata proprio in seguito alla riforma del diritto di famiglia, come una forma di intervento e di contenimento evolutivo della conflittualità coniugale/genitoriale derivante dalla vicenda disgregativa della vita familiare.  A livello legislativo, però, la norma che ha introdotto in Italia l’istituto della mediazione familiare, in vista o in seguito ad una separazione o ad un divorzio (pur non spiegando in maniera chiara ed esaustiva in cosa essa consista e quali siano le competenze specifiche del mediatore- terzo esperto), è stata proprio la legge n. 54/2006 che riformando l’articolo 155 sexies del c.c. ha disposto che il giudice possa all’esito del tentativo di conciliazione, informare le parti circa la possibilità di intraprendere un percorso di mediazione familiare per trovare accordi per la tutela
dell’interesse morale e materiale dei figli. Tale norma, che prevede il tentativo volontario di mediazione familiare fra le parti, deve essere correttamente interpretata alla luce delle normative internazionali ed europee, che contribuiscono a dare una giusta chiave di lettura alla gestione dei conflitti coniugali e genitoriali per la salvaguardia dell’inviolabile diritto dei figli al mantenimento delle proprie indispensabili relazioni familiari.
La norma ex art. 155 sexies c.c. va allora interpretata alla luce delle seguenti norme internazionali:
· Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, fatta a Roma il 04 novembre 1950 che all’art.8 prevede il “ Diritto al rispetto della vita privata e familiare. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”. A tal proposito la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ritiene che in materia di affidamento dei figli nelle cause di separazione e divorzio i giudici devono ricorrere alla coercizione in maniera limitata ricercando la comprensione e la cooperazione dei genitori, nell’interesse superiore del fanciullo (vedi sentenza Kriz c. Repubblica Ceca del 09/01/2007, ricorso n. 26634/03). Convenzione dei diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, che all’articolo 9 comma 3, afferma:“Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori e da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo;”
· Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 che all’articolo 24 comma 3 afferma: “Ogni fanciullo ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori salvo se ciò sia contrario al suo interesse,”
· Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo,adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 che all’art. 13 afferma : “ Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflitti. Per prevenire e risolvere i conflitti, ed evitare procedure che coinvolgano un fanciullo dinnanzi ad un’autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano la mediazione o ogni altro metodo di soluzione dei conflitti, nonché la loro utilizzazione per concludere un accordo nei casi appropriati determinati dalle Parti.”
· Raccomandazione n. R (98) del 21 gennaio 1998 Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa “Mediazione familiare metodo appropriato di risoluzione conflitti familiari”, che raccomanda agli Stati di applicare la mediazione alle dispute familiari essendo queste delle “dispute particolari, poiché coinvolgono persone che avranno rapporti interdipendenti e continui. Dal momento che la separazione e il divorzio hanno un impatto su tutti i membri della famiglia specialmente sui bambini, occorre promuovere e potenziare la mediazione attraverso l’opera di un terzo -mediatore- imparziale e neutrale al di sopra del conflitto, che aiuta le parti a negoziare per raggiungere un accordo comune. Il mediatore allora avrà più a cuore l’interesse superiore del fanciullo e dovrà incoraggiare i genitori a concentrarsi sui bisogni del fanciullo ricordando la loro responsabilità primordiale trattandosi del benessere dei loro figli e della necessità che essi hanno di informarli e consultarli.” La mediazione familiare, dunque, è un processo stragiudiziale alternativo e complementare al processo giudiziale che ha lo scopo di aiutare le parti in lite a gestire in maniera cooperativa il loro conflitto coniugale o genitoriale, in vista o in seguito ad una separazione od un divorzio. L’obiettivo è quello di rendere gli individui protagonisti della propria futura riorganizzazione familiare stimolando entrambi, attraverso l’aiuto di un mediatore, terzo, neutrale ed imparziale, a negoziare in prima persona accordi reciprocamente soddisfacenti per sé, ma soprattutto per l’interesse superiore dei figli, così come sopra più volte illustrato. E’ importante però fin da subito chiarire che il mediatore familiare professionale, non è né un giudice, né un arbitro, né un avvocato, né uno psicologo/psicoterapeuta, ma è un facilitatore della comunicazione fra le parti, capace di stimolare queste ultime a decidere come rinegoziare pragmaticamente le loro relazioni familiari.
Il mediatore familiare può avere una pregressa professionalità sia nelle scienze psico-sociali (psicologo, psicoterapeuta, assistente sociale, etc.) sia nelle scienze giuridiche (giurista, avvocato etc.), ma deve necessariamente aver conseguito una abilitazione “ad hoc” alla pratica della mediazione familiare, attraverso un percorso formativo (della durata di due anni) certificato dalle scuole di formazione in mediazione, maggiormente rappresentative in Italia come la S.I.ME.F. (Società Italiana Mediatori Familiari), A.I.ME.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari) o A.I.M.S. (Associazione Italiana Mediatori Sistemici), le quali aderiscono agli standards professionali e deontologici europei previsti dalla Charte
Européenne de la formation des médiateurs familiaux dans les situations de divorce et séparation (1992), ribaditi dal Forum Européenne formation et recherche en médiation familiale (1997) e da ultimo dal Code Européenne des mèdiateurs familiaux- European Commission Directorate-General Justice and Home Affairs Bruxelles (2004).
La Carta Europea del 1992 infatti definisce chiaramente che la mediazione familiare non è:
· né una consulenza legale, né una consulenza coniugale; qualora,dunque, un avvocato abilitato alla pratica della mediazione familiare svolgesse la sua attività come mediatore, non dovrà fare consulenze legali,né tanto meno all’esito del processo di mediazione familiare potrà formare un atto giudiziario contenente gli accordi presi fra le parti, né assistere poi giudizialmente alcuna di esse, ma dovrà in virtù della sua doppia deontologia professionale (deontologia dell’avvocato, deontologia del mediatore) inviare le parti presso un altro avvocato, o un altro professionista competente;
· né una terapia individuale o di coppia; qualora, dunque, uno psicologo, psicoterapeuta etc. operi in veste di mediatore familiare non potrà focalizzare il proprio intervento di mediazione sulla cura psicologica delle persone, né sulla cura del legame di coppia, ma dovrà svolgere il processo di mediazione aiutando le parti a riaprire la loro comunicazione per giungere ad accordi consapevoli e soddisfacenti per sé e per l’interesse superiore dei figli.
La mediazione familiare è confidenziale, dunque, ciò che avviene durante il processo mediativo non potrà, in alcun modo, formare oggetto di prova, perché il mediatore non potrà riferire, né testimoniare in nessuna causa fra le stesse parti, sotto quest’ultimo profilo, il mediatore che sia anche avvocato può opporre il segreto professionale ex art. 200 c.p.p.. Il mediatore familiare non potrà redigere alcuna relazione o consulenza tecnica. Il mediatore non è dunque né un C.T.U., né un ausiliare del giudice, ma è un professionista neutrale, imparziale tenuto al segreto professionale.
Il mediatore rimanda gli interessati ad un altro professionista competente quando ciò dovesse risultare necessario.
Questo principio è molto importante perché sottolinea come il mediatore nell’ottica della multidisciplinarietà della propria formazione professionale invierà necessariamente le parti ad un avvocato o ad uno psicoterapeuta o psicologo qualora occorrano competenze specifiche e ulteriori; ciò accade già da anni in molti paesi europei ove le parti in conflitto vanno preliminarmente in mediazione familiare e successivamente si avvalgono dell’intervento di altre figure professionali, beneficiando così di un intervento integrato fra le diverse competenze tutte necessarie alla risoluzione della vicenda disgregativa di una famiglia. La cultura della mediazione del conflitto familiare si sta sviluppando in tutta Europa, con grande interesse delle Istituzioni Comunitarie ed europee, anche grazie alle normative dei singoli Stati in favore delle politiche di sostegno per la famiglia considerata la cellula fondamentale e primaria della società.
Attualmente si attende una legge italiana che regolamenti in maniera più precisa sia il processo di mediazione, sia la professionalità del mediatore, in modo da evitare l’arbitrario esercizio della mediazione familiare da parte di chi non avendo conseguito una abilitazione ad hoc (come ad es. uno psicologo o un avvocato tout court) agisca professionalmente in un ambito così delicato, e fortemente costellato da affetti e diritti, senza aver imparato come ha fatto il mediatore a vedere la separazione o il divorzio da un multiforme ambito prospettico relazionale e legale insieme. Esiste infatti un metodo di mediazione familiare definito appunto di comediazione dove un mediatore relazionale (psicologo- psicoterapeuta) e un
mediatore legale (giurista, avvocato) lavorano insieme nel processo di mediazione familiare operando una sinergia di professionalità unite però da una comune abilitazione in mediazione familiare.
L’A.I.ME.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari), alla quale sono iscritta, come avvocato e mediatore familiare, ha già dal 1999 costituito un Registro di Mediatori Familiari iscritto presso il C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) al n.033/03, che garantisce i requisiti fissati in merito alle nuove professioni intellettuali.
Infatti, la legge 54/2006 ha introdotto la mediazione familiare nel processo di separazione e divorzio, ma l’art. 155 sexies c.c. nulla dice in merito al profilo di quell’esperto definito mediatore familiare.
La norma in oggetto afferma solo che “Il Giudice ottenuto il consenso delle parti può rinviare i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all’art.155 c.c. affinché le parti tentino (tramite un non meglio definito “esperto”) una mediazione per raggiungere un accordo per la tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”. Viene comunque specificato che il processo di mediazione è un processo volontario, occorrendo necessariamente il consenso delle parti, a dimostrazione di un impegno responsabile assunto da entrambi nel voler cooperare nella ricerca di soluzioni idonee per tutelare l’interesse morale e
materiale dei figli. La mediazione familiare va ricordato, può essere intrapresa anche da coppie senza figli che vogliano negoziare, attraverso l’opera di un mediatore, la futura riorganizzazione patrimoniale post rottura del loro legame di coppia.
La Carta Europea del 1992, sopra citata, alla quale anche l’Italia ha aderito, ci fornisce la prima nozione condivisa di mediazione familiare:
La mediazione familiare è un processo in cui un terzo neutrale -il mediatore- viene sollecitato dalle parti per fronteggiare la riorganizzazione resa necessaria dalla separazione nel rispetto del quadro legale esistente. La mediazione familiare opera per ristabilire la comunicazione tra i coniugi, l’ obiettivo concreto della mediazione familiare è la realizzazione di un progetto di organizzazione delle relazioni che rispetti i bisogni di ogni membro della famiglia, ma in primis rispetti l’interesse superiore dei figli. La mediazione è confidenziale. Tale principio è sottolineato espressamente anche dalla Raccomandazione N.1639(2003) del 25 novembre 2003 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, sulla mediazione familiare, recepita dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, il 16 giugno 2004 che all’Articolo 1 chiarisce : “ La mediazione familiare è un procedimento di costruzione e di gestione della vita tra i membri d’una famiglia alla presenza d’un terzo indipendente ed imparziale chiamato il mediatore, il compito del mediatore è di accompagnare le parti della mediazione in un procedimento fondato verso una finalità concordata innanzitutto tra loro”.
Quanto affermato ci consente di comprendere come il compito del mediatore sia finalizzato principalmente a restituire alle parti la capacità di decidere in prima persona come gestire la vita futura “fra i membri della propria famiglia” la quale, anche se destrutturata dalla vicenda separativa della coppia, non smetterà di esistere perché i figli dovranno crescere serenamente mantenendo legami familiari indispensabili con entrambi i genitori. Saranno, dunque, questi ultimi a dovere ricostruire responsabilmente il loro legame genitoriale, riconoscendosi l’un l’altro ruoli, capacità educazionali e di cura attraverso accordi equi mutuamente accettabili, così da poter essere rispettati e durare nel tempo.
Il processo di mediazione familiare si sostanzia in 10/12 incontri della durata di circa un’ora e mezza, per permettere ad ognuna delle parti di esprimere liberamente le proprie esigenze ed i propri bisogni, delineando così in maniera chiara e trasparente tutte le questioni da trattare, gestire e risolvere consapevolmente e congiuntamente fra loro. Il processo di mediazione familiare si struttura in quattro fasi ben precise che hanno come specifica finalità quella di riaprire gradualmente la comunicazione fra le parti, restituendo loro capacità di pensare a come gestire le loro funzioni genitoriali attraverso la predisposizione di specifici programmi di cura e di mantenimento capaci di assicurare ai figli la tutela dei loro bisogni primari riconosciuti ex lege.Obiettivo: portare in salvo la “continuità genitoriale”.
1) La prima fase è quella della pre-mediazione – analisi del contesto,nella quale il mediatore verifica la volontà delle parti nel voler intraprendere tale iter processuale, impegnandosi entrambi nella ricerca di soluzioni reciprocamente soddisfacenti per se e per i propri figli.
2) La seconda fase è quella dell’accordo di partecipazione; le parti si impegnano a partecipare con lealtà e correttezza al processo di mediazione, definendo congiuntamente le questioni familiari da trattare nel corso dell’iter mediativo.
3) La terza fase, considerata il cuore del processo, è la negoziazione ragionata fra le parti delle questioni familiari da risolvere attraverso la tecnica dell’esplorazione dei bisogni e interessi sottostanti alle rigide posizioni da trattare incoraggiando l’alleanza dei genitori nel tutelare l’interesse superiore dei figli.
4) La quarta fase; le parti all’esito del processo inseriranno nel c.d. memorandum di intesa gli accordi consensualmente decisi nel rispetto della legge e nell’interesse superiore dei figli, e successivamente porteranno le ipotesi di accordo così raggiunte ai loro avvocati per fornirli di veste giuridica, affinché il giudice presti la necessaria omologazione.
La principale finalità del processo di mediazione familiare è quella di rilanciare la relazione genitoriale oltre la rottura della relazione di coppia, responsabilizzando gli adulti attraverso un processo decisionale interattivo fra loro idoneo a rinegoziare la relazione genitoriale, per tutelare l’interesse superiore dei figli a mantenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, liberando così questi ultimi dal conflitto degli adulti.

Dott.ssa Samantha De Stefano

Avvocato in Roma e Mediatore Familiare

*Atti apparsi su www.normaetforma.it

Il convegno “La tutela del minore ad un anno dall’entrata in vigore della Legge n. 54/06″ è stato organizzato da Norma@Forma