10 dicembre 2024


Mobbing e aspetti giuridici

26 ottobre, 2008 by Agata Romeo - Psicologo  
Categoria: Danno Psichico

mobbing.jpg  La materia del lavoro è tanto importante da essersi riservata una normativa specifica, una magistratura specializzata su tutti i livelli. La varietà dei casi può essere infinita e, di grande attualità, è ormai diventato il fenomeno del Mobbing.

To Mob assalire, aggredire, accerchiare qualcuno. Fu Lorenz Konrad, un etologo, che negli anni ’70 coniò questo termine per descrivere il comportamento che alcuni animali mettevano in atto nei riguardi di altri appartenenti alla stessa specie. L’animale veniva assalito dal gruppo fino a quando questo veniva isolato e allontanato. Occorrerà aspettare fino agli anni ’80 per poter parlare di mobbing in termini di vessazione psicologica. Il cosidetto “padre del Mobbing” fu lo studioso Heinz Leymann, svedese, che iniziò a diffondere, nei paesi del nord Europa, lo studio e la conoscenza di tale fenomeno. La definizione che Leymann ne diede fu quella di “una forma di terrorismo psicologico che implica un atteggiamento ostile e non etico, posto in essere in forma sistematica – e non occasionale o episodica, da una o più persone nei confronti di un solo individuo, il quale viene a trovarsi in una condizione indifesa e fatta oggetto di una serie di iniziative vessatorie e persecutorie. A causa dell’alta frequenza e della lunga durata del comportamento ostile, questa forma di maltrattamento causa considerevoli sofferenze mentali, psicosomatiche e sociali”.

La Svezia e la Germania per prime hanno riconosciuto nel Mobbing una malattia professionale mentre in Italia solo negli ultimi anni l’attenzione verso il fenomeno ha suscitato l’interesse del mondo giuridico. Difficile è stato chiarire cos’è il Mobbing, definire i criteri in base ai quali è possibile individuare le azioni mobbizzanti senza rischiare di confondersi con le altre forme di conflitti sul luogo di lavoro, e stabilire l’individuazione dei responsabili.

In una causa di Mobbing è difficile per il mobbizzato portare delle prove, o meglio, dimostrare la continuità delle azioni mosse a suo danno e, che a causa di ciò, il soggetto sia incorso in una situazione distruttiva e invalidante.

Il fenomeno del Mobbing si inserisce in un quadro legislativo in cui esistono già diverse “norme” volte alla tutela del lavoratore, basta ricordare alcuni articoli della Costituzione Italiana, la Carta dei Diritti dell’Uomo e ancora:

- l’art.2087 c. c che impone al datore di lavoro l’obbligo contrattuale di attuare tutte le misure generiche di prudenza  e diligenza necessarie al fine di tutelare l’incolumità e l’integrità psico-fisica del lavoratore;

- l’articolo 2043 c.c. che delinea l’obbligo extra–contrattuale del “neminem ledere”;

- l’articolo 2013 che vieta l’ipotesi di demansionamento e dequalificazione;

- gli articoli 1175 e 1375 c. c relativi ai principi di correttezza e buona fede;

Tuttavia l’esperienza pratica ha portato alla necessità di formulare un riconoscimento giuridico del Danno da Mobbing.

Già negli anni ’90 sono stati formulati diversi progetti di legge che prevedevano come punizione per i mobber persino la detenzione,  un esempio fra tutti è il n.1813 del 9 luglio 1996 che propone l’istituzione del reato di mobbing, inteso in termini Leymaniani, da perseguire penalmente equiparandolo al reato verso la società. Nella XIV legislatura sono stati presentati in Parlamento 14 progetti di legge sul mobbing di cui 9 al Senato e 5 alla Camera, e alcuni di essi riprendevano d.d.l. e p.d.l. presentati dalle forze politiche della XIII legislatura.

Il Decreto Legislativo 626/94 ha affermato il diritto alla salute, inteso anche come assenza di disagio e non solo come assenza di malattia, e la tutela dell’integrità psico-fisica. Da qui deriva l’ammissione al risarcimento del danno biologico che andrebbe totalmente addebitato in maniera personale e diretta agli autori delle violenze psicologiche e dovrebbe avvenire ogni qualvolta si manifestino le condizioni previste dell’art. 2043 c.c.

Altro decreto legislativo che ha introdotto la tutela assicurativa INAIL del danno biologico è il n. 38 del 23 febbraio 2000

La prima sentenza in cui compare il termine Mobbing è stata emessa dal Tribunale di Torino Sez. lavoro 1° grado in data 16-11-99. Il caso in questione riguardava un’ operaia dipendente che aveva richiesto risarcimento del danno biologico. La donna infatti era afflitta da crisi depressive causate da continue vessazioni e umiliazioni agite nel luogo di lavoro da parte del capo turno. Alla giovane lavoratrice, moglie di un operaio, madre di due figli, che era dipendente dell’azienda di Borgaro Torinese,  citata poi in giudizio, dal maggio del 1996 con un contratto a termine, vinse la causa e le furono riconosciuti dieci milioni delle vecchie lire per risarcimento in quanto vittima di mobbing. Il giudice nella premessa della sentenza citò la fenomenologia del Mobbing, la letteratura scientifica di riferimento e in conclusione rigettò la tesi sostenuta dai legali del capoturno in cui si discolpava il loro assistito imputando le crisi depressive a “labilità emotiva” della donna.

Lo stesso giudice, a distanza di poco tempo, precisamente il 30 dicembre del 1999 emise una seconda sentenza a favore di un’altra dipendente che aveva accusato sintomi ansioso-depressivi a causa del datore di lavoro.

In entrambe le sentenze il giudice riconobbe un risarcimento alle vittime rifacendosi alle categorie di danno biologico non permanente e danno da demansionamento senza che venisse effettuata alcuna indagine medico-psichiatrica rispetto al Danno da Mobbing. Il giudice acquisì i fatti considerandoli “fatto notorio” pertanto non occorse nessun’altra dimostrazione.

Si potrebbero passare in rassegna molte altre sentenze emesse successivamente ma fra quelle più note ricordiamo  quella emessa dalla Suprema Corte di Cassazione Sez.ne Lavoro del 2.5. 2000 n. 5491 che stabilisce che debba essere provato il nesso causale tra danno biologico e persecuzione, quindi il lavoratore ha diritto al risarcimento se il danno (es: di natura nervosa) deriva da un’attività persecutoria mossa dal datore di lavoro. Occorrono però prove concrete, testimoni che dimostrino le colpe e supportino le accuse. Non basta  esibire certificati medici che attestino “sindromi da mobbing”. Se le accuse di molestie sessuali, discriminazioni, ecc, non sono provate il dipendete rischia il licenziamento per diffamazione e per aver leso il rapporto di fiducia col datore di lavoro. Questo confermato dalla sentenza n. 143 del 2000 Sez.ne Lavoro della Corte di Cassazione.

E’ da considerarsi la prima sentenza italiana di un caso di mobbing quella emessa dalla Sez.ne Lavoro n.847/2001 del 23. 02. 2001 (pubblicata il 15.03.2001) del Tribunale di Forlì in cui il C.T.U. fu il noto Harald Ege (fondatore dell’Associazione PRIMA di Bologna nata per combattere il Mobbing e lo stress psicosociale). 

Quando si parla di Mobbing si tratta quindi di un danno biologico di tipo psichico?

Certamente la vittima denuncerà un danno psichico che andrà poi comprovato con consulenze specialistiche che saranno volte ad analizzare i disturbi lamentati, il contesto lavorativo, il nesso causale, le responsabilità, l’esclusione di simulazione, ecc.