27 luglio 2024


La fine del Danno Esistenziale

31 gennaio, 2009 by Agata Romeo - Psicologo  
Categoria: Danno Psichico

risarcimento.jpg Le Sezioni Unite della Cassazione nel novembre 2008 con la sentenza n. 26972 e le sentenze n. 26973, n. 26974, n. 26975 (tutte depositate contestualmente) hanno cancellato il danno esistenziale poichè assimilabile sia al danno biologico che a quello morale di cui è risultato, dopo un capillare riesame delle precedenti sentenze, un duplicato.

La definizione di danno esistenziale era stata data dalle Sezioni Unite della Cassazione come segue: “il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cd danno morale) ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso”.

Secondo la sentenza 233/03 della Corte Costituzionale, unitamente alle sentenze 8828 e 8827 dello stesso anno, il danno esistenziale sarebbe consistito nella lesione di diritti e di interessi garantiti dalla Costituzione diversi dal diritto alla salute che coinvolgesse le attività a-reddituali della persona lesa.

Il danno esistenziale è posto in relazione alla violazione di diritti che ledono la sfera esistenziale dell’individuo anche quando non ne derivi un danno fisico, psichico o biologico.

La Prof.ssa Pajardi, docente di psicologia giuridica presso l’Università di Urbino,  riporta un esempio nel suo articolo “la valutazione del danno psichico”. Una coppia che avendo scelto di non avere figli, tanto da sottoporre il marito a sterilizzazione, si trova ad avere un figlio in seguito ad un errore professionale del medico che ha condotto l’intervento. Il danno esistenziale si configura come lesione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile tutelato dalla Costituzione. Va risarcito, pertanto, indipendentemente dal danno biologico, fisico o psichico.

La sentenza n. 26972 dell’ 11 novembre 2008 ha precisato che il danno non patrimoniale è risarcibile solo ed unicamente nei casi previsti dalla legge, ad es. nei casi in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato e quella in cui la risarcibilità deve basarsi seguendo l’art. 2059 c.c. (relativo alla tutela risarcitoria per i pregiudizi di natura non patrimoniale).

Viene poi  di seguito analizzato anche il concetto di danno non patrimoniale. E’ non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell’unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.

In Italia, negli ultimi anni, a causa di incidenti stradali o di danni originati dai medici il risarcimento veniva valutato considerando il danno biologico, il danno morale e quello esistenziale. Non essendoci dei range di riferimento ufficiali per il risarcimento, il danno morale veniva liquidato effettuando una percentuale rispetto al danno biologico che invece poteva, e può ancora, contare su delle tabelle volte al calcolo (in percentuale) del danno accusato. Spesso quindi, alla luce della ultima sentenza, il medesimo danno veniva risarcito per due volte.

Viene così oggi negata la risarcibilità dei danni non patrimoniali cioè quelli futili o quelli causati da condotte prive del requisito della gravità, ed è precisato che la liquidazione, specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità, di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia. 

Non si può riferirsi ad una sottocategoria denominata danno esistenziale poichè si incorre nel rischio di condurre il danno non patrimoniale all’atipicità. Il danno non patrimoniale va risarcito integralmente ma senza duplicazioni, sarà il giudice che effettuerà le valutazioni di risarcimento, a seguito delle opportune valutazioni del singolo caso “individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano  verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.