10 dicembre 2024


Iter Giudiziario nell’Adozione

25 settembre, 2007 by Agata Romeo - Psicologo  
Categoria: Adozione

AdozioneSi ricorre all’Adozione quando gli operatori riscontrano che un rapporto patologico genitori/figli è distruttivo e non da speranza di recupero. Attraverso l’adozione si riesce a dare una famiglia al minore abbandonato, ossia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti. La legge indica nei dettagli i requisiti che devono possedere sia le persone che chiedono l’adozione che l’adottando. Nella maggior parte dei casi, la famiglia accogliente è una coppia che non ha figli naturali, magari con numerosi tentativi di fecondazione assistita alle spalle falliti.

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITA’

A conclusione di una complessa procedura, regolata dalla legge 184/83 (dall’art. 8 all’art.21), la dichiarazione di adattabilità viene emessa dal Tribunale per i minorenni nel distretto nel quale si trova il bambino in situazione di abbandono. Lo stato di adattabilità non può essere dichiarato, se la mancanza di assistenza ha carattere transitorio. Non è sufficiente la semplice incapacità economica dei genitori. Contro il decreto che dichiara lo stato di adattabilità è ammesso il ricorso dei genitori e dei parenti. Quando vengono meno le circostanze che configurano lo stato di abbandono, ossia i genitori ed i parenti danno prove concrete della loro volontà di occuparsi del minore, il Tribunale revoca il provvedimento.

EFFETTI LEGALI DELL’ADOZIONE

Il provvedimento di adozione, pronunciato con decreto motivato del tribunale dei minorenni, realizza un rapporto di filiazione piena. Da al minore lo stato giuridico di figlio legittimo degli adottanti.

LA PROCEDURA DA SEGUIRE

Per adottare un bambino bisogna presentare una domanda di adozione al Tribunale per i minorenni. La domanda scade dopo 2 anni e può essere ripresentata. IL fac-simile della domanda e l’elenco dei documenti da esibire possono essere richiesti presso il Tribunale per i Minorenni o il consultorio. A seguito della domanda, il Tribunale per i Minorenni dispone delle indagini che normalmente vengono affidate agli operatori del consultorio ed ai Carabinieri del luogo di residenza dei coniugi. Se le informazioni sono favorevoli, il tribunale dichiarerà che i coniugi sono idonei all’adozione. La dichiarazione di idoneità è valida solo per la specifica domanda.

DICHIARAZIONE DI ADOZIONE

Per il periodo di un anno, il bambino è affidato ai coniugi che devono attenersi alle prescrizioni del Tribunale. E’ una fase necessaria e non eliminabile nella procedura di adozione e serve per verificare che l’inserimento del minore nella nuova famiglia funzioni. Se ci sono gravi difficoltà di idonea convivenza tra i coniugi e il minore, l’affidamento viene revocato. Se, invece, non sussistono particolari difficoltà, il Tribunale per i minorenni, dispone la dichiarazione di adozione.