Cos’è l’Incidente Probatorio
8 gennaio, 2009 by Agata Romeo - Psicologo
Categoria: Abuso sessuale
La legge del 15 febbraio 1996 n.66 permette l’esame testimoniale dei minori di 16 anni mediante l’incidente probatorio anche quando non vi siano le condizioni previste dall’art. 392 della non rinviabilità della prova. Tale provvedimento è volto alla tutela dell’integrità psico-fisica del minore affinchè questi, in fase dibattimentale, non debba essere ascoltato nuovamente.
I provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio si articolano come segue (art.398 c.p.p.):
1) entro 2 giorni dal deposito della prova della notifica il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio;
2) con l’ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:
a) l’oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
b) le persone interessate all’assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
c) la data dell’udienza. Tra il provvedimento e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a 10 giorni.
3) il giudice fa notificare alla persona sottoposta ad indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell’ora e del luogo in cui si deve procedere all’incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l’avvertimento che, nei due giorni precedenti l’udienza, possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l’avviso è comunicato al Pubblico Ministero.
4) se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, semprechè non ne derivi ritardo.
5) quando ricorrono ragioni di urgenza e l’incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest’ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.
5 bis) nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis (violenza sessuale), 609 ter (circostanze aggravanti) , 609 quater (atti sessuali con minorenne) e 609 octies (violenza sessuale di gruppo) del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minori di anni 16, con l’ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario o opportuno. A tal fine l’udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l’abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio è anche redatto un verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.