22 ottobre 2024


L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?

Affido Oggi ad essere messo sotto accusa è il dibattito sull’affidamento condiviso nato proprio con l’intento di vedere entrambi i genitori responsabili nei confronti dei figli nel senso del diritto-dovere previsto dalla Costituzione e quindi nell’educazione e nella cura (Bernardini de Pace, 2005).
Il fine sarebbe quello di ridurre il fenomeno dell’emarginazione dei genitori non affidatari (solitamente i padri) dalla vita dei figli.
Viene anzitutto sottolineato il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, conservando rapporti significativi con gli ascendenti.
In primo luogo il giudice ha il compito di valutare la possibilità che i minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure di stabilire a quale di essi debbano essere affidati, determinando tempi e modalità della loro presenza presso ciascun genitore, e fissando altresì la misura e il modo con cui bisogna contribuire al mantenimento, cura, istruzione ed educazione. E’ proprio in questa fase che il giudice prende atto, qualora non siano contrari all’interesse della prole, degli eventuali accordi intervenuti fra le parti.
Viene precisato che “la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, così come le decisioni di maggiore interesse per i figli  “sono assunte di comune accordo…”. L’intervento del giudice resta, o dovrebbe restare almeno nelle intenzioni del legislatore, residuale qualora cioè vi sia disaccordo fra gli ex coniugi. In ogni caso sulle questioni di ordinaria amministrazione il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Prima dell’emanazione dei provvedimenti che spettano in base al nuovo art. 155 c.c., il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova, così come disporre l’audizione del minore che abbia già compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capace di discernimento. E’ inoltre in facoltà del giudice, qualora ne ravvisi l’opportunità, con il consenso della parti, rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 155 c.c. per consentire che i genitori, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, sempre tenendo conto prioritariamente della tutela dell’interesse morale e materiale della prole.
In tale senso cambia, nell’ambito di una c.t.u., il quesito posto che diventa genericamente “Valutazione psicologica a base familiare affinché vengano descritti l’ambiente in cui vivono i minori, i rapporti con i genitori, con i prossimi congiunti…..avendo cura di indicare in virtù dell’art. 155 c.c., che impone una prioritaria valutazione della possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, la realizzabilità di progetti di affidamento condiviso (con domiciliazione prevalente o meno)”. Questo aspetto normativo è quello che crea maggiori dibattiti poiché è fondamentale, affinchè il minore possa trarre vantaggio dall’affidamento condiviso, che vi sia tra i genitori un discreto accordo con il quale stabilire gli aspetti relativi alla gestione dei figli, ovvero la capacità di essere in grado di redigere un progetto condiviso. La criticità nasce dal fatto che in conseguenza della suddetta legge, il giudice potrebbe trovarsi a stabilire le regole di un progetto condiviso, tra due coniugi conflittuali che strumentalizzano il minore.
Le problematiche evidenziate dai giuristi mettono in luce la possibilità che soprattutto nei casi più critici, tale assetto, causi un incremento delle situazioni conflittuali e uno spostamento continuo delle relazioni tra genitori e figli dal nucleo familiare alle aule giudiziarie.
Sembra che il nuovo istituto, certamente innovativo e positivo sotto il profilo teorico, non tenga conto a sufficienza delle esigenze dei minori e forse neppure della difficile realtà in cui sovente si trovano gli ex coniugi. I primi potrebbero riceverne addirittura un danno ed i secondi potrebbero illusoriamente convincersi di aver trovato la soluzione per superare l’esclusione ed i problemi connessi con l’arduo tema dell’esecuzione dei provvedimenti.
Alla luce di quanto detto è facile rendersi conto di quanto sia troppo semplicistico parlare di effetti distruttivi della separazione come evento in se. Sembrerebbe più corretto, allora, considerare la problematica della separazione/divorzio nel contesto di un più vasto mosaico di variabili situazionali e relazionali, tra loro reciprocamente interconnesse quali: storia familiare, modificazione/ristrutturazione delle dinamiche familiari, esistenza e consistenza della rete relazionale familiare e/o amicale, valutazione del contesto sociale e culturale.
Sarebbe auspicabile perciò, pensare anche ad una vera e propria analisi della domanda (Carli R., 1993) che dovrebbe essere effettuata, sia dallo “psico-professionista” incaricato di stilare una relazione da allegare alla richiesta di separazione/divorzio, sia dal giudice, sulla base di tale relazione e di altri elementi che riterrà opportuni.
Sicuramente l’istituzione di sezioni del tribunale dotate di particolare competenza e snellezza, destinate unicamente al trattamento di questioni familiari, potrebbe ridurre la conflittualità giudiziaria e il suo uso improprio. Ad esempio, si potrebbe ipotizzare un Giudice Unico, incaricato di trattare tutte le questioni relative ad una coppia nell’iter di separazione/divorzio, sia in campo civile che penale. Ciò eviterebbe la dispersione e lo scollegamento dei vari procedimenti che attualmente possono, verificandosi in ambiti diversi, operare una vera e propria frantumazione dell’iter giuridico. Sarebbe un modo per evitare l’inconcludenza, l’uso strumentale-perverso e l’interminabilità delle conflittualità giudiziarie.
Che l’affidamento bigenitoriale sia quello preferibile, tanto per il normale sviluppo dei figli che per evitare al genitore non affidatario ulteriori sofferenze, non c’è dubbio.
La questione è che la bigenitorialità, nei casi di affidamento in coppie conflittuali o di genitori abbandonanti, può considerarsi solo un traguardo da raggiungere faticosamente più che una premessa da imporre ex lege. In altri termini la legge non ha presa sugli affetti.
Sarebbe perciò più saggio da parte degli operatori del diritto, cercare di contestualizzare quanto più possibile i provvedimenti emanati, così da rispondere quanto meglio alle reali esigenze della famiglia.

Dott.ssa Luana Baudo
Abstract della tesi di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università di Catania – relatore prof. Fulvio Giardina

BIBLIOGRAFIA
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• http//www.liff .it/view-php?ID=437
• http://www.papaseparatitorino.it