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	<title>Psicologia Giuridica &#187; SPG &#8211; Società di Psicologia Giuridica</title>
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	<description>Portale informativo sulla psicologia giuridica</description>
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		<title>Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 17:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof.ssa Luisella De Cataldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abuso sessuale]]></category>
		<category><![CDATA[SPG - Società di Psicologia Giuridica]]></category>

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		<description><![CDATA[  In anteprima invio, la delibera dell&#8217;Unione Camere Penali Italiane, una presa di posizione che ritengo più che giustificata dalla situazione attuale di degrado giuridico e scientifico che caratterizza i processi per abuso sessuale di minore.  &#160; GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE Delibera dell’11 marzo 2009 La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane premesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><em><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/03/mani.jpg" title="mani.jpg"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/03/mani.thumbnail.jpg" alt="mani.jpg" /></a>  In anteprima invio, la delibera dell&#8217;Unione Camere Penali Italiane, una presa di posizione che ritengo più che giustificata dalla situazione attuale di degrado giuridico e scientifico che caratterizza i processi per abuso sessuale di minore.</em><strong> </strong></p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE<br />
Delibera dell’11 marzo 2009</strong></p>
<p>La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane</p>
<p align="center"><strong>premesso</strong></p>
<p>-che fatti di cronaca anche recenti hanno concentrato l’attenzione della stampa, della pubblica opinione e di studiosi del diritto su procedimenti penali che concernono casi di abusi e molestie sessuali su minori e sulle correlative modalità di acquisizione della prova e di conduzione delle indagini;<br />
-che l’esperienza giudiziaria, stigmatizzata in qualche caso anche dalla Corte di Cassazione, ha dimostrato come la conduzione delle indagini in questi processi sia frequentemente improntata ad improvvisazione o, peggio, a metodi inquisitori che, se inaccettabili nell’ambito di tutti i procedimenti giudiziari, sono ancor più gravi nei processi di questo genere nei quali, come è noto (anche da indagini statistiche), intervengono con una certa frequenza episodi di false accuse da parte dei minori;<br />
-che queste ultime –originarie od etero indotte- si manifestano tramite condizionamenti o manipolazioni sulle dichiarazioni dei bambini; condizionamenti spesso involontari, ma sempre estremamente gravi, da parte di familiari, o psicologi inesperti o addirittura da parte degli inquirenti. Tali situazioni determinano conseguenze spesso irreversibili poiché, come insegna la comunità scientifica, una volta che il minore sia acquiescente a prospettazioni etero indotte, è pronto a reiterare all’infinito la versione dei fatti appresa ab externo;<br />
-che tale situazione si fonda spesso sia sulla non riconosciuta necessità di rispettare, specie nella fase iniziale delle indagini, canoni scientifici, linee guida e protocolli elaborati in sede nazionale e internazionale da qualificati esponenti e studiosi dei settori del diritto, della psicologia giuridica e della psichiatria, sia sulla opzione ideologica, sommamente criticabile, secondo cui l’unico parametro da rispettare sarebbe quello di evitare un trauma psicologico alla vittime, vere o presunte, delle molestie, sacrificando integralmente il diritto di difesa degli indagati e degli imputati. E ciò, sulla base dell’apodittico presupposto, magari implicito ma spesso evidente nella conduzione delle inchieste, che tale bilanciamento dei due valori (quello della tutela dell’equilibrio psicologico del minore e quello della tutela delle garanzie nella acquisizione della prova) non possa avvenire, grazie ad un corretto modo di procedere, salvaguardando entrambi i valori;<br />
-che, viceversa, la predetta opzione ha determinato e determina comportamenti investigativi e prese di posizione pubbliche manifestamente in contrasto con gli insegnamenti scientifici di studiosi eminenti, quasi a ribadire anche all’esterno il disinteresse assoluto per il diritto di difesa. Così, accade che molti magistrati affidino incarichi peritali a psicologi privi dei necessari requisiti di capacità ed esperienza; che esponenti dei “pool” investigativi sugli abusi esprimano pubblicamente posizioni circa la non necessità di videoregistrare le audizioni dei minori fin dalle prime fasi del procedimento; che i minori siano ancor oggi interrogati da personale di polizia completamente impreparato, talvolta alla presenza di non meglio qualificabili “esperti”, prescelti spesso casualmente sulla base di “reperibilità” da parte delle Aziende Sanitarie Locali. Accade, ancora, che addirittura l’Ordine degli Psicologi del Lazio (che non ha neppure istituito, tra le aree tematiche interne di riflessione, un’area riservata alla psicologia giuridica) renda pubblico un documento in base al quale “la videoregistrazione delle dichiarazioni del minore sarebbe attivabile solo in caso di consenso del minore stesso” (!), documento che viene recepito da esponenti della più grande Procura della Repubblica nazionale assumendo che “nessuna norma impone la videoregistrazione dei colloqui dei minori”;<br />
-che tali situazioni richiedono che l’avvocatura penale assuma una pubblica posizione su questi temi</p>
<p align="center"><strong>Tanto premesso, la Giunta dell’Unione delle Camere Penali</strong></p>
<p align="center"><strong><br />
rileva</strong></p>
<p align="left">- i principi del giusto processo (contraddittorio nella formazione della prova; necessità della videoregistrazione integrale delle dichiarazioni del minore fin dalle fasi iniziali dell’indagine; esclusione di prassi degenerative del giudice nella direzione dell’esame e del controesame del minore) devono essere rispettati in tutti i processi, quale che sia l’imputazione. Nei processi per abuso su minori deve certamente tenersi conto della necessità di non sottoporre il minore ad inutili traumi e sofferenze, ma è altrettanto indispensabile – come ricordato dalla <a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/minori/carta-di-noto-aggiornata-7-luglio-2002/">Carta di Noto </a>e dalla <a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale/dichiarazione-dei-diritti-del-fanciullo/">Convenzione internazionale sui diritti del Fanciullo</a>- che non sia pregiudicato il diritto dell’accusato ad un processo equo ed imparziale;</p>
<p align="left">-che la parte più attenta e sensibile della giurisprudenza ha posto particolare attenzione a tali situazioni, segnalando la necessità di fare capo a linee guida ed a protocolli riconosciuti, anche in tema di videoregistrazione dei colloqui, come la <a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/minori/carta-di-noto-aggiornata-7-luglio-2002/">carta di Noto</a>;</p>
<p align="left">-che, pertanto, in presenza di prassi devianti ed interpretazioni scientificamente non corrette circa le modalità di ascolto dei minori, sono necessari una pubblica riflessione ed una iniziativa dirette a sollecitare una maggior attenzione sui temi in premessa indicati, nonché un intervento anche normativo per scongiurare le gravi distorsioni che si manifestano in tali processi, ed in particolare:</p>
<p align="left">-il recepimento di protocolli metodologici quali la “<a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/minori/carta-di-noto-aggiornata-7-luglio-2002/">Carta di Noto</a>”;<br />
-la creazione di elenchi di psicologi che abbiano seguito appositi corsi di specializzazione, a cui possa farsi riferimento in sede giudiziaria;<br />
-l’intervento su alcune disposizioni del codice di rito penale per assicurare i canoni del giusto processo anche nei procedimenti penali in cui la persona offesa dal reato sia un minore.</p>
<p align="center"><strong>dispone</strong></p>
<p align="left">-di promuovere quanto prima un convegno nazionale su questi temi e un’opportuna analisi delle disposizioni di legge, in collaborazione con la Società di Psicologia Giuridica (S.P.G) che da anni è impegnata su questi temi;</p>
<p align="left">-che il presente documento sia trasmesso ai Presidenti delle Camere, ai Presidenti e componenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato; ai Responsabili giustizia dei partiti, alle camere penali territoriali, agli Ordini degli Psicologi nazionale e locali, agli Ordini dei Medici nazionale e locali.</p>
<p align="left">Roma, 11 marzo 2009</p>
<p align="center"><strong>La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane</strong></p>
<p align="center">Il Presidente                                                       Il Segretario<br />
Avv. Prof. Oreste Dominioni                             Avv. Lodovica Giorgi</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="left"> <a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/03/delibera-ufficiale.doc" title="Scarica il documento">Scarica il documento</a></p>
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		</item>
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		<title>Linee guida per l&#8217;acquisizione della prova scientifica nel processo penale</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 15:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicologia Giuridica]]></category>
		<category><![CDATA[SPG - Società di Psicologia Giuridica]]></category>

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		<description><![CDATA[  Grazie alla autorizzazione e  alla collaborazione della Prof.ssa De Cataldo Neuburger riportiamo di seguito parti del documento.  Le linee-guida sono state elaborate da un gruppo di esperti, qualificato anche a livello interdisciplinare, nel corso del seminario sul tema &#8220;Linee guida per l&#8217;acquisizione della prova scientifica nel processo penale&#8221; promosso dall&#8217;Istituto Superiore Internazionale di Scienze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/11/prova.jpg" title="prova.jpg"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/11/prova.thumbnail.jpg" alt="prova.jpg" /></a>  Grazie alla autorizzazione e  alla collaborazione della Prof.ssa De Cataldo Neuburger riportiamo di seguito parti del documento.</em></p>
<p><em> </em>Le linee-guida sono state elaborate da un gruppo di esperti, qualificato anche a livello interdisciplinare, nel corso del seminario sul tema &#8220;Linee guida per l&#8217;acquisizione della prova scientifica nel processo penale&#8221; promosso dall&#8217;Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali- ISISC in collaborazione su OPCO, che si è tenuto a Siracusa presso la sede dell&#8217;ISISC nei giorni 13-15 giugno 2008, su iniziativa dell&#8217;Avv. Luisella De Cataldo Neuburger membro del Cda dell&#8217;ISISC e Presidente della società di Psicologia Giuridica (SPG).</p>
<p><strong>1.  La prova scientifica deve rispondere ai requisiti della rilevanza nell&#8217;ottica della sua idoneità epistemologica da valutarsi secondo i criteri dell&#8217;art. 190 c.p.p. e pertanto si distingue dalla cosiddetta “pseudo-scienza” per il suo rigore metodologico.</strong></p>
<p>  Considerata l&#8217;emergente necessità di utilizzare nel processo penale nuove conoscenze scientifiche per la ricostruzione del fatto, in via preliminare si pongono due questioni che riguardano, per un verso, l&#8217;individuazione di quali siano vere e proprie conoscenze scientifiche che possono fare ingresso nel processo penale (ciò serve per distinguerle anzitutto dalla cosiddetta “scienza  spazzatura”);per l&#8217;altro, lo strumento attraverso cui introdurle nel processo.  Per risolvere la prima questione occorre considerare l&#8217;esigenza per il giudice di motivare la propria decisione. Non  è quindi possibile inserire nel processo qualunque conoscenza che non sia ragionevolmente fondata. Per essere processualmente acquisibile nel processo, siffatta conoscenza deve avere le caratteristiche sia di una controllabilità intersoggettiva sia di una giustificabilità dei metodi seguiti e dei risultati ottenuti. In tale prospettiva, ciò che si richiede è quindi che l&#8217;esperimento probatorio proposto riguardi un mezzo di prova rilevante sotto il profilo della sua idoneità epistemologica perchéconforme alle regole scientifiche del campo di riferimento (in questo modo vengono così eliminati esperimenti conoscitivi di tipo magico, oracolare, rabdomantico, spiritistico e cosìvia). Occorre però che questo vaglio venga effettuato all&#8217;interno del processo. Lo strumento generale è quello della valutazione di ammissibilità regolata dall&#8217;art. 190 c.p.p., che, qualora vi sia una controversia sulla scientificità dell&#8217;esperimento richiesto, si sdoppia, per cosìdire, in due fasi. In un primo momento, si instaurerà il contraddittorio per la disamina sulla effettiva scientificità del mezzo  di prova richiesto (verosimilmente, quasi sempre una perizia o una consulenza tecnica extraperitale); superato positivamente questo esame, si instaurerà il successivo contraddittorio sulla concreta rilevanza del mezzo di prova ai fini della decisione sulla regiudicanda.</p>
<p> <strong>4. Il giudice dovrebbe sempre disporre la perizia nei casi previsti dall&#8217;art. 220 comma  1 c.p.p. Le parti hanno un pieno diritto alla prova anche nei confronti della perizia, che non può essere considerata una prova “neutra”. </strong></p>
<p>Quando  occorrono specifiche conoscenze extragiuridiche il giudice non può esimersi dal ricorrere ad esperti della relativa disciplina. La circostanza che il perito sia un tecnico imparziale scelto dal giudice non assicura di per sé la “neutralità” della perizia. Infatti, per un verso, la selezione dei dati, la scelta del metodo e l&#8217;applicazione del medesimo sono operazioni dotate di alta discrezionalità; per altro verso, la perizia è disponibile anche su richiesta di parte (art. 224 comma 1 e 508 comma 1 c.p.p.).<br />
In particolare, poiché la perizia deve essere ammessa sulla base dei criteri stabiliti dall&#8217;art. 190 c.p.p., il giudice deve motivare l&#8217;ordinanza che rigetta la richiesta di tale mezzo di prova. Il provvedimento può essere impugnato ex art. 586 c.p.p., come tutte le ordinanze emesse nel corso del dibattimento. Inoltre, se il giudice non ammette la perizia chiesta a titolo di prova contraria, le parti possono ricorrere per cassazione ai sensi dell&#8217;art. 606 lett. d c.p.p. I medesimi princìpi devono essere osservati quando le parti chiedono l&#8217;ammissione di una consulenza tecnica extraperitale.</p>
<p><strong>8.  La   discussione sulla prova scientifica non può prescindere dalla “scientificità dell&#8217; inferenza”,  ovvero dal corretto costruirsi di un argomento ispirato a parametri di massima razionalità attraverso concatenazioni logiche atte a corroborare un&#8217;ipotesi oltre ogni ragionevole dubbio.</strong></p>
<p><strong> </strong>In proposito, occorre ispirarsi:</p>
<p> a) ai canoni della logica, nella misura in cui prescrive e descrive un ragionamento “volto alla miglior spiegazione”;</p>
<p>b) ai vincoli normativi e giurisprudenziali, che declinano le differenze tra la prassi  inferenziale indicata nella scienza e quella appropriata in sede giudiziaria;</p>
<p>c) a quelle parti della psicologia cognitiva che illustrano i margini di esposizione all&#8217;errore del ragionamento spontaneo rispetto al ragionamento rigoroso;</p>
<p> d) alle logiche che meglio affrontino l&#8217;analisi di concetti critici per il giudizio (ad esempio, il concetto di causazione).</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Per visionare il documento per intero <a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/11/linee_guida1.pdf" title="clicca qui">clicca qui</a></p>
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		<title>La mediazione familiare: strumento europeo di tutela dei figli nel conflitto genitoriale</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 09:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediazione]]></category>
		<category><![CDATA[SPG - Società di Psicologia Giuridica]]></category>

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		<description><![CDATA[ Su segnalazione della Prof.ssa De Cataldo, presidente della S.P.G., siamo lieti di pubblicare un estratto degli atti del convegno* “La tutela del minore ad un anno dall’entrata in vigore della Legge n. 54/06″ tenutosi a Roma nel 2007. Il tema della legge sull’affido condiviso viene discusso dall&#8217;Avv. Samantha De Stefano. CONSULTA PER LA GIUSTIZIA EUROPEA DEI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/04/mediazione.bmp" title="mediazione.bmp"><img width="160" src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/04/mediazione.bmp" alt="mediazione.bmp" height="107" /></a> <em>Su segnalazione della Prof.ssa De Cataldo, presidente della S.P.G., siamo lieti di pubblicare un estratto degli atti del convegno* “La tutela del minore ad un anno dall’entrata in vigore della Legge n. 54/06″ tenutosi a Roma nel 2007. Il tema della legge sull’affido condiviso viene discusso</em> <strong>dall&#8217;Avv. Samantha De Stefano</strong>.</p>
<p>CONSULTA PER LA GIUSTIZIA EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO<br />
La mediazione familiare, intesa come approccio alternativo alle dispute fra individui in materia familiare, nasce da una esigenza comune in tutti gli Stati europei, cioè quella di tutelare diversamente le relazioni familiari tenendo in prevalente considerazione il diritto superiore del fanciullo ad una bigenitorialità condivisa; la genitorialità infatti è una funzione autonoma e diversa dalla coniugalità e pertanto l’obiettivo è quello di aiutare le parti, che rimarranno sempre genitori nonostante la rottura del loro legame di coppia, a riorganizzare in prima persona la futura vita familiare nel pieno rispetto della legge e del superiore interesse dei figli a mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori.<br />
La mediazione familiare in Europa si sviluppa negli anni ‘70; il primo paese europeo dove si è applicata la mediazione ai conflitti familiari è stato il Regno Unito; infatti, nel 1978 a Bristol viene istituito il primo servizio di mediazione familiare creato per aiutare i genitori in fase di separazione a cooperare fra loro nella ricerca di una soluzione c.d. &lt;win to win&gt; (vinci/vinci) quindi, non antagonistica (vinci/perdi, tipica del processo giudiziale ove è il giudice a decidere attraverso una sentenza chi ha torto o chi ha ragione), nella quale le parti attraverso l’aiuto di un terzo neutrale ed imparziale, il mediatore, venivano poste in condizione di decidere in maniera responsabile accordi idonei a salvaguardare l’interesse superiore dei figli.<br />
Gli Stati che prevedono la mediazione familiare sono attualmente l’Inghilterra e il Galles, la Scozia, l’Irlanda del Nord, la Francia, la Germania, la Spagna, l’Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia, e da ultimo l’Italia, ma progressivamente anche in altri Stati si sta legiferando in materia. Occorre ricordare come in Italia la mediazione familiare di fatto esista già dalla fine degli anni ottanta; essa si è infatti sviluppata proprio in seguito alla riforma del diritto di famiglia, come una forma di intervento e di contenimento evolutivo della conflittualità coniugale/genitoriale derivante dalla vicenda disgregativa della vita familiare.  A livello legislativo, però, la norma che ha introdotto in Italia l’istituto della mediazione familiare, in vista o in seguito ad una separazione o ad un divorzio (pur non spiegando in maniera chiara ed esaustiva in cosa essa consista e quali siano le competenze specifiche del mediatore- terzo esperto), è stata proprio la legge n. 54/2006 che riformando l’articolo 155 sexies del c.c. ha disposto che il giudice possa all’esito del tentativo di conciliazione, informare le parti circa la possibilità di intraprendere un percorso di mediazione familiare per trovare accordi per la tutela<br />
dell’interesse morale e materiale dei figli. Tale norma, che prevede il tentativo volontario di mediazione familiare fra le parti, deve essere correttamente interpretata alla luce delle normative internazionali ed europee, che contribuiscono a dare una giusta chiave di lettura alla gestione dei conflitti coniugali e genitoriali per la salvaguardia dell’inviolabile diritto dei figli al mantenimento delle proprie indispensabili relazioni familiari.<br />
La norma ex art. 155 sexies c.c. va allora interpretata alla luce delle seguenti norme internazionali:<br />
· Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, fatta a Roma il 04 novembre 1950 che all’art.8 prevede il “ Diritto al rispetto della vita privata e familiare. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”. A tal proposito la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ritiene che in materia di affidamento dei figli nelle cause di separazione e divorzio i giudici devono ricorrere alla coercizione in maniera limitata ricercando la comprensione e la cooperazione dei genitori, nell’interesse superiore del fanciullo (vedi sentenza Kriz c. Repubblica Ceca del 09/01/2007, ricorso n. 26634/03). Convenzione dei diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, che all’articolo 9 comma 3, afferma:“Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori e da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all&#8217;interesse preminente del fanciullo;”<br />
· Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 che all’articolo 24 comma 3 afferma: “Ogni fanciullo ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori salvo se ciò sia contrario al suo interesse,”<br />
· Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo,adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 che all’art. 13 afferma : “ Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflitti. Per prevenire e risolvere i conflitti, ed evitare procedure che coinvolgano un fanciullo dinnanzi ad un&#8217;autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano la mediazione o ogni altro metodo di soluzione dei conflitti, nonché la loro utilizzazione per concludere un accordo nei casi appropriati determinati dalle Parti.”<br />
· Raccomandazione n. R (98) del 21 gennaio 1998 Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa “Mediazione familiare metodo appropriato di risoluzione conflitti familiari”, che raccomanda agli Stati di applicare la mediazione alle dispute familiari essendo queste delle “dispute particolari, poiché coinvolgono persone che avranno rapporti interdipendenti e continui. Dal momento che la separazione e il divorzio hanno un impatto su tutti i membri della famiglia specialmente sui bambini, occorre promuovere e potenziare la mediazione attraverso l’opera di un terzo -mediatore- imparziale e neutrale al di sopra del conflitto, che aiuta le parti a negoziare per raggiungere un accordo comune. Il mediatore allora avrà più a cuore l’interesse superiore del fanciullo e dovrà incoraggiare i genitori a concentrarsi sui bisogni del fanciullo ricordando la loro responsabilità primordiale trattandosi del benessere dei loro figli e della necessità che essi hanno di informarli e consultarli.” La mediazione familiare, dunque, è un processo stragiudiziale alternativo e complementare al processo giudiziale che ha lo scopo di aiutare le parti in lite a gestire in maniera cooperativa il loro conflitto coniugale o genitoriale, in vista o in seguito ad una separazione od un divorzio. L’obiettivo è quello di rendere gli individui protagonisti della propria futura riorganizzazione familiare stimolando entrambi, attraverso l’aiuto di un mediatore, terzo, neutrale ed imparziale, a negoziare in prima persona accordi reciprocamente soddisfacenti per sé, ma soprattutto per l’interesse superiore dei figli, così come sopra più volte illustrato. E’ importante però fin da subito chiarire che il mediatore familiare professionale, non è né un giudice, né un arbitro, né un avvocato, né uno psicologo/psicoterapeuta, ma è un facilitatore della comunicazione fra le parti, capace di stimolare queste ultime a decidere come rinegoziare pragmaticamente le loro relazioni familiari.<br />
Il mediatore familiare può avere una pregressa professionalità sia nelle scienze psico-sociali (psicologo, psicoterapeuta, assistente sociale, etc.) sia nelle scienze giuridiche (giurista, avvocato etc.), ma deve necessariamente aver conseguito una abilitazione “ad hoc” alla pratica della mediazione familiare, attraverso un percorso formativo (della durata di due anni) certificato dalle scuole di formazione in mediazione, maggiormente rappresentative in Italia come la S.I.ME.F. (Società Italiana Mediatori Familiari), A.I.ME.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari) o A.I.M.S. (Associazione Italiana Mediatori Sistemici), le quali aderiscono agli standards professionali e deontologici europei previsti dalla Charte<br />
Européenne de la formation des médiateurs familiaux dans les situations de divorce et séparation (1992), ribaditi dal Forum Européenne formation et recherche en médiation familiale (1997) e da ultimo dal Code Européenne des mèdiateurs familiaux- European Commission Directorate-General Justice and Home Affairs Bruxelles (2004).<br />
La Carta Europea del 1992 infatti definisce chiaramente che la mediazione familiare non è:<br />
· né una consulenza legale, né una consulenza coniugale; qualora,dunque, un avvocato abilitato alla pratica della mediazione familiare svolgesse la sua attività come mediatore, non dovrà fare consulenze legali,né tanto meno all’esito del processo di mediazione familiare potrà formare un atto giudiziario contenente gli accordi presi fra le parti, né assistere poi giudizialmente alcuna di esse, ma dovrà in virtù della sua doppia deontologia professionale (deontologia dell’avvocato, deontologia del mediatore) inviare le parti presso un altro avvocato, o un altro professionista competente;<br />
· né una terapia individuale o di coppia; qualora, dunque, uno psicologo, psicoterapeuta etc. operi in veste di mediatore familiare non potrà focalizzare il proprio intervento di mediazione sulla cura psicologica delle persone, né sulla cura del legame di coppia, ma dovrà svolgere il processo di mediazione aiutando le parti a riaprire la loro comunicazione per giungere ad accordi consapevoli e soddisfacenti per sé e per l’interesse superiore dei figli.<br />
La mediazione familiare è confidenziale, dunque, ciò che avviene durante il processo mediativo non potrà, in alcun modo, formare oggetto di prova, perché il mediatore non potrà riferire, né testimoniare in nessuna causa fra le stesse parti, sotto quest’ultimo profilo, il mediatore che sia anche avvocato può opporre il segreto professionale ex art. 200 c.p.p.. Il mediatore familiare non potrà redigere alcuna relazione o consulenza tecnica. Il mediatore non è dunque né un C.T.U., né un ausiliare del giudice, ma è un professionista neutrale, imparziale tenuto al segreto professionale.<br />
Il mediatore rimanda gli interessati ad un altro professionista competente quando ciò dovesse risultare necessario.<br />
Questo principio è molto importante perché sottolinea come il mediatore nell’ottica della multidisciplinarietà della propria formazione professionale invierà necessariamente le parti ad un avvocato o ad uno psicoterapeuta o psicologo qualora occorrano competenze specifiche e ulteriori; ciò accade già da anni in molti paesi europei ove le parti in conflitto vanno preliminarmente in mediazione familiare e successivamente si avvalgono dell’intervento di altre figure professionali, beneficiando così di un intervento integrato fra le diverse competenze tutte necessarie alla risoluzione della vicenda disgregativa di una famiglia. La cultura della mediazione del conflitto familiare si sta sviluppando in tutta Europa, con grande interesse delle Istituzioni Comunitarie ed europee, anche grazie alle normative dei singoli Stati in favore delle politiche di sostegno per la famiglia considerata la cellula fondamentale e primaria della società.<br />
Attualmente si attende una legge italiana che regolamenti in maniera più precisa sia il processo di mediazione, sia la professionalità del mediatore, in modo da evitare l’arbitrario esercizio della mediazione familiare da parte di chi non avendo conseguito una abilitazione ad hoc (come ad es. uno psicologo o un avvocato tout court) agisca professionalmente in un ambito così delicato, e fortemente costellato da affetti e diritti, senza aver imparato come ha fatto il mediatore a vedere la separazione o il divorzio da un multiforme ambito prospettico relazionale e legale insieme. Esiste infatti un metodo di mediazione familiare definito appunto di comediazione dove un mediatore relazionale (psicologo- psicoterapeuta) e un<br />
mediatore legale (giurista, avvocato) lavorano insieme nel processo di mediazione familiare operando una sinergia di professionalità unite però da una comune abilitazione in mediazione familiare.<br />
L’A.I.ME.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari), alla quale sono iscritta, come avvocato e mediatore familiare, ha già dal 1999 costituito un Registro di Mediatori Familiari iscritto presso il C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) al n.033/03, che garantisce i requisiti fissati in merito alle nuove professioni intellettuali.<br />
Infatti, la legge 54/2006 ha introdotto la mediazione familiare nel processo di separazione e divorzio, ma l’art. 155 sexies c.c. nulla dice in merito al profilo di quell’esperto definito mediatore familiare.<br />
La norma in oggetto afferma solo che “Il Giudice ottenuto il consenso delle parti può rinviare i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all’art.155 c.c. affinché le parti tentino (tramite un non meglio definito “esperto”) una mediazione per raggiungere un accordo per la tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”. Viene comunque specificato che il processo di mediazione è un processo volontario, occorrendo necessariamente il consenso delle parti, a dimostrazione di un impegno responsabile assunto da entrambi nel voler cooperare nella ricerca di soluzioni idonee per tutelare l’interesse morale e<br />
materiale dei figli. La mediazione familiare va ricordato, può essere intrapresa anche da coppie senza figli che vogliano negoziare, attraverso l’opera di un mediatore, la futura riorganizzazione patrimoniale post rottura del loro legame di coppia.<br />
La Carta Europea del 1992, sopra citata, alla quale anche l’Italia ha aderito, ci fornisce la prima nozione condivisa di mediazione familiare:<br />
La mediazione familiare è un processo in cui un terzo neutrale -il mediatore- viene sollecitato dalle parti per fronteggiare la riorganizzazione resa necessaria dalla separazione nel rispetto del quadro legale esistente. La mediazione familiare opera per ristabilire la comunicazione tra i coniugi, l’ obiettivo concreto della mediazione familiare è la realizzazione di un progetto di organizzazione delle relazioni che rispetti i bisogni di ogni membro della famiglia, ma in primis rispetti l’interesse superiore dei figli. La mediazione è confidenziale. Tale principio è sottolineato espressamente anche dalla Raccomandazione N.1639(2003) del 25 novembre 2003 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, sulla mediazione familiare, recepita dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, il 16 giugno 2004 che all’Articolo 1 chiarisce : “ La mediazione familiare è un procedimento di costruzione e di gestione della vita tra i membri d’una famiglia alla presenza d’un terzo indipendente ed imparziale chiamato il mediatore, il compito del mediatore è di accompagnare le parti della mediazione in un procedimento fondato verso una finalità concordata innanzitutto tra loro”.<br />
Quanto affermato ci consente di comprendere come il compito del mediatore sia finalizzato principalmente a restituire alle parti la capacità di decidere in prima persona come gestire la vita futura “fra i membri della propria famiglia” la quale, anche se destrutturata dalla vicenda separativa della coppia, non smetterà di esistere perché i figli dovranno crescere serenamente mantenendo legami familiari indispensabili con entrambi i genitori. Saranno, dunque, questi ultimi a dovere ricostruire responsabilmente il loro legame genitoriale, riconoscendosi l’un l’altro ruoli, capacità educazionali e di cura attraverso accordi equi mutuamente accettabili, così da poter essere rispettati e durare nel tempo.<br />
Il processo di mediazione familiare si sostanzia in 10/12 incontri della durata di circa un’ora e mezza, per permettere ad ognuna delle parti di esprimere liberamente le proprie esigenze ed i propri bisogni, delineando così in maniera chiara e trasparente tutte le questioni da trattare, gestire e risolvere consapevolmente e congiuntamente fra loro. Il processo di mediazione familiare si struttura in quattro fasi ben precise che hanno come specifica finalità quella di riaprire gradualmente la comunicazione fra le parti, restituendo loro capacità di pensare a come gestire le loro funzioni genitoriali attraverso la predisposizione di specifici programmi di cura e di mantenimento capaci di assicurare ai figli la tutela dei loro bisogni primari riconosciuti ex lege.Obiettivo: portare in salvo la “continuità genitoriale”.<br />
1) La prima fase è quella della pre-mediazione &#8211; analisi del contesto,nella quale il mediatore verifica la volontà delle parti nel voler intraprendere tale iter processuale, impegnandosi entrambi nella ricerca di soluzioni reciprocamente soddisfacenti per se e per i propri figli.<br />
2) La seconda fase è quella dell’accordo di partecipazione; le parti si impegnano a partecipare con lealtà e correttezza al processo di mediazione, definendo congiuntamente le questioni familiari da trattare nel corso dell’iter mediativo.<br />
3) La terza fase, considerata il cuore del processo, è la negoziazione ragionata fra le parti delle questioni familiari da risolvere attraverso la tecnica dell’esplorazione dei bisogni e interessi sottostanti alle rigide posizioni da trattare incoraggiando l’alleanza dei genitori nel tutelare l’interesse superiore dei figli.<br />
4) La quarta fase; le parti all’esito del processo inseriranno nel c.d. memorandum di intesa gli accordi consensualmente decisi nel rispetto della legge e nell’interesse superiore dei figli, e successivamente porteranno le ipotesi di accordo così raggiunte ai loro avvocati per fornirli di veste giuridica, affinché il giudice presti la necessaria omologazione.<br />
La principale finalità del processo di mediazione familiare è quella di rilanciare la relazione genitoriale oltre la rottura della relazione di coppia, responsabilizzando gli adulti attraverso un processo decisionale interattivo fra loro idoneo a rinegoziare la relazione genitoriale, per tutelare l’interesse superiore dei figli a mantenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, liberando così questi ultimi dal conflitto degli adulti.</p>
<p align="right"><strong>Dott.ssa Samantha De Stefano</strong></p>
<p align="right"><em>Avvocato in Roma e Mediatore Familiare</em></p>
<p align="left">*Atti apparsi su www.normaetforma.it</p>
<p align="left">Il convegno <em>“La tutela del minore ad un anno dall’entrata in vigore della Legge n. 54/06″ </em>è stato organizzato da Norma@Forma</p>
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		<title>L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore</title>
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		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 07:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affidamento Condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[SPG - Società di Psicologia Giuridica]]></category>

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		<description><![CDATA[Su segnalazione della Prof.ssa De Cataldo, presidente della S.P.G., siamo lieti di pubblicare un estratto degli atti del convegno* &#8220;La tutela del minore ad un anno dall’entrata in vigore della Legge n. 54/06&#8243; tenutosi a Roma nel 2007. Il tema della legge sull&#8217;affido condiviso viene discusso dall&#8217;Avv. Laura Nissolino. La normativa n.54/2006 ha preso atto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a title="padre-figlio" href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/04/padre-figlio.bmp"><img class="alignleft" style="width: 131px; height: 101px;" src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/04/padre-figlio.bmp" alt="padre-figlio" width="131" height="101" /></a> Su segnalazione della Prof.ssa De Cataldo, presidente della S.P.G., siamo lieti di pubblicare un estratto degli atti del convegno<strong>*</strong> &#8220;La tutela del minore ad un anno dall’entrata in vigore della Legge n. 54/06&#8243; tenutosi a Roma nel 2007. Il tema della legge sull&#8217;affido condiviso viene discusso <strong>dall&#8217;Avv. Laura Nissolino</strong>.</em></p>
<p>La normativa n.54/2006 ha preso atto di una serie di cambiamenti sociali che si sono verificati nell’arco degli anni, proseguendo il cammino intrapreso con la riforma del diritto di famiglia negli anni settanta. È interessante pensare che fino alla fine degli anni ’60 nella maggior parte delle coppie in crisi si prevedeva che i minori fossero affidati al genitore al quale non era riconosciuta la colpa della fine del matrimonio. Quindi l’introduzione della riforma del diritto di famiglia ha già determinato un importante cambiamento: distinguere tra il ruolo di genitore e quello di coniuge. Si è infatti riconosciuto che si può essere un cattivo “coniuge”, ma un ottimo genitore e che in ogni caso fosse necessario riconoscere al minore il diritto di frequentare entrambi i genitori. La vecchia normativa, in vigore fino al 2006 con la precedente formulazione dell’articolo 155 del codice civile, imponeva che fosse garantito – in adesione ai principi europei – l’interesse morale e materiale della prole. Pertanto, qualsiasi decisione in ordine al minore doveva garantire quindi il rispetto del suo interesse morale e materiale. In che modo però veniva interpretato tale interesse? Si riteneva che fosse generalmente più confacente agli interessi del minore, specialmente se di giovane età e quindi fino ai sette, otto anni di età, un affidamento monoparentale alla madre. Conseguentemente questo genere di affidamento è divenuta la regola. Il cambiamento di tale interpretazione dell’interesse del minore è stato sollecitato nell’arco degli anni, con varie fortune, da chi riteneva che fosse una visione sorpassata il ritenere la madre genitore maggiormente in grado di svolgere un ruolo di accudimento nei confronti dei figli. L’interesse del minore nella normativa italiana è stato riconosciuto in più occasioni: la Costituzione ha riconosciuto il diritto di entrambi i genitori ad educare la prole, nel 1970 la legge introduttiva del divorzio,aveva per la prima volta individuato la preminenza dell’interesse morale e materiale dei figli, e poi nuovamente nel ’75 con la riforma del diritto di famiglia è stato ratificato ulteriormente questo stesso principio; successivamente anche nell’87 con la riforma della legge sul divorzio, si è per la prima volta introdotta anche la garanzia dell’audizione del minore, senza però che fossero garantite regole per la modalità in cui tale ascolto doveva avvenire. Ad esempio non erastata individuata l’età in cui il minore avrebbe dovuto essere ascoltato, si faceva esclusivamente riferimento ad un minore “in grado di essere consapevole” e quindi di esprimersi in maniera chiara. Nella normativa non c’è traccia di indicazioni in ordine alla modalità ritenuta più idonea per ascoltare il minore, se cioè si dovesse ricorrere all’ausilio di figure specialistiche di supporto quali gli assistenti sociali, gli psicologi o se il giudice potesse essere sufficientemente preparato per procedere direttamente. Purtroppo tali problematiche non sono state risolte con la nuova normativa. Nella normativa internazionale &#8211; di cui do solo un breve cenno perché abbiamo già ascoltato sul tema la dottoressa Baldassarre per l’Unicef e sentiremo nei prossimi interventi la collega De Stefano per la consulta europea per i diritti dell’uomo – l’interesse del minore è stato in più occasioni garantito: si pensi alla Convenzione<br />
di New York sui Diritti del Fanciullo dell’89 che è stata resa esecutiva in Italia nel ’91; alla Carta Europea dei Diritti del Fanciullo del ’92 e alla Convenzione Europea sull’Esercizio dei Diritti del Bambino del ’96. In questo ultima normativa viene ribadita la necessità di ascoltare il minore. Nella Convenzione di New York l’articolo 10 prevede che: Il minore ha il diritto di mantenere, salvo circostanze del tutto eccezionali, relazioni personali e contatti diretti e regolari con entrambi i genitori; l’articolo 18 prevede inoltre – come già anticipato nell’intervento dell’Unicef &#8211; che entrambi i genitori debbano avere comuni responsabilità in ordine all’allevamento e allo sviluppo del bambino. Sulla stessa linea si è espressa anche la Suprema Corte che ha ritenuto che il giudice debba disporre l’affidamento del minore tenendo conto delle soluzioni che maggiormente garantiscono l’interesse morale e materiale della prole.<br />
In base alla normativa in vigore fino al 2005 entrambi i genitori avevano la potestà genitoriale sui figli, anche se con l’affidamento monoparentale ad uno dei genitori l’affidatario era quello che la esercitava in concreto. Per le decisioni di maggior interesse si è sempre ritenuto che i genitori dovessero decidere insieme, anche quando l’affidamento era monoparentale e che il genitore non affidatario avesse comunque il diritto di rivolgersi ad un giudice qualora ritenesse che l’interesse del minore fosse in pericolo. Ovviamente in questi casi la valutazione finale era rimessa al giudice che doveva, in base al suo convincimento, verificare se la decisione del genitore affidatario avesse rispettato l’interesse del minore.<br />
Anche se la regola generale – abbiamo già visto – era quella dell’affidamento monoparentale alla madre, c’era comunque la<br />
possibilità che il minore in casi eccezionali potesse essere affidato ad entrambi i genitori o alternativamente ad entrambi, ovvero a terzi quali i servizi sociali in caso di incapacità dei genitori di svolgere serenamente il proprio ruolo. L’affidamento congiunto ad entrambi i genitori, oltre che residuale, aveva regole molto precise e ampie limitazioni. Infatti, era previsto solo in caso di richiesta congiunta di entrambi i genitori, in presenza di un basso livello di conflittualità; i figli non dovevano essere molto piccoli – per quella idea in base alla quale la madre era considerata genitore più adatto all’accudimento del figlio piccolo. Era, inoltre, ritenuto essenziale che i genitori avessero stili di vita omogenei, tanto da dover addirittura prevedere abitazioni vicine per permettere ai figli di continuare la loro frequentazioni normali con gli amici in qualsiasi momento della giornata e per garantire la frequenza della scuola senza troppo spostamenti da un domicilio all’altro. Nei rari casi di affidamento congiunto venivano comunque individuate modalità di gestione separata dei figli e delle regole per mantenere basso il livello di conflittualità. In questo senso ci sono state una serie di pronunce di merito. Un Tribunale che si<br />
sempre distinto per innovare nell’ambito delle questioni riguardanti i minori è il Tribunale di Genova, che già nel ’91 stabiliva che era possibile l’affidamento congiunto dei figli purché fosse garantito il rispetto delle condizioni già indicate. È importante rilevare che non si tratta di regole prescrittive imposte da norme, ma di parametri emersi dalla giurisprudenza di merito. Parimenti, quindi, sempre il Tribunale di Genova riconosceva già nel ’91 l’impossibilità di un affidamento congiunto in presenza di contrasti tra i genitori.<br />
La normativa sull’affido condiviso del 2006 nasce non soltanto per adattarci ai parametri europei, ma anche per venire incontro alle esigenze dei padri, che lamentavano la difficoltà di relazionarsi con i figli e l’uso strumentale che in alcune occasioni veniva fatto dalle madri dell’affido monoparentale. Inizialmente la legge ha lasciato un po’ perplessi tutti, perché si riteneva che si fosse persa una occasione per definire annose questioni. Si pensi al tanto richiesto Tribunale della famiglia in cui riunire tutte le questioni relative ai minori, siano essi nati da genitori coniugati che conviventi. Purtroppo la norma non ha inteso arrivare alla definizione di tutte le problematiche, ha solo cercato di dettare regole più precise sottraendo discrezionalità al giudice che nell’interpretazione è ora tenuto ad attenersi a regole specificamente individuate. In particolare riconosce alcuni principi essenziali: il principio della bigenitorialità; riconosce il principio – e in questo si collega alla norma previgente – dell’interesse del minore;ritiene che questo interesse del minore sia prevalente rispetto ad una<br />
eventuale conflittualità tra i genitori, che pertanto è ritenuta irrilevante ai fini dell’affidamento condiviso; ritiene che sia necessario che i coniugi organizzino un progetto di vita del minore da allegare al ricorso; dispone che ci sia un assegno perequativo, volto a bilanciare la eventuale insufficiente presenza di uno dei genitori; dispone anche regole precise sulla domiciliazione/collocazione del minore, che deve essere individuata presso uno dei due genitori; assegna la casa coniugale, e in questo senso rimane conforme alla normativa previgente, al genitore che ha con sé in misura prevalente il minore; dispone inoltre che il mantenimento per i figli maggiorenni sia loro versato direttamente.Entrando maggiormente nello specifico ed esaminando in che modo i Tribunali italiani hanno interpretato nel corso dell’anno dalla entrata in vigore la legge, osserviamo che il principio della bigenitorialità è riconosciuto come un diritto vero e proprio dei figli a continuare ad<br />
avere rapporti significativi con il padre e con la madre anche dopo la separazione. La norma ha quindi teso ad invertire la regola dell’affido monoparentale sostituendola con quella dell’affido condiviso. Ovviamente è ancora ammesso un regime di affidamento diverso, si tratta però di una eccezione che deve essere giustificata, deve cioè esserci un motivo &#8211; che il giudice valuta di caso in caso &#8211; per escludere l’affido condiviso e l’esistenza della alta conflittualità tra i coniugi non è sufficiente per non riconoscerlo. In questo senso ci sono una serie di pronunce dei vari Tribunali: il Tribunale di Catania nel giugno del<br />
2006 ha escluso la possibilità di un affido condiviso in presenza di un particolare lavoro del padre – autotrasportatore – che si riteneva non fosse sufficientemente presente per poter garantire un’attività congiunta con la madre nella gestione del figlio. Ne discende che l’assenza continuata, anche per motivi di lavoro, sia da considerarsi elemento ostativo all’affido condiviso.<br />
In ordine alla necessità che i genitori, in presenza di una richiesta di affido condiviso, redigano un progetto volto a chiarire in che modo intendano organizzare la vita del figlio e le loro specifiche competenze,va rilevato che le caratteristiche di tale impegno saranno diverse se esso è parte di un ricorso congiunto o se invece è stato organizzato dal giudice nel corso di una procedura di separazione contenziosa. Infatti, in presenza di accordo tra i genitori in linea di massima il giudice tende a ratificarli, purché non in contrasto con l’interesse del minore. Nel caso invece di una procedura giudiziale, il giudice in presenza di conflittualità tende a ripartire le competenze ordinarie dei genitori. Ad esempio il progetto può teoricamente prevedere che il padre assista il figlio in determinate attività, mentre invece la madre in altre. In questo senso il Tribunale di Chieti, con un’ordinanza del giugno del 2006, ha previsto che i genitori garantiscano entrambi orientativamente lo stesso tempo di presenza con i figli. Come ho già detto, inoltre, la conflittualità non è considerata una preclusione sull’ammissibilità dell’affido condiviso: in tal caso la straordinaria amministrazione sarà gestita congiuntamente dai genitori,mentre l’ordinaria ripartita tra loro. In questo senso il Tribunale di Ascoli Piceno ha ratificato la possibilità di affidare i figli in via congiunta anche in caso di elevatissima conflittualità, dando delle indicazioni precise sulla collocazione prevalente del minore. In questa sentenza c’è una previsione che in linea generale non è condivisa dalla attuale giurisprudenza: la sospensione totale dei contatti tra nonni materni e nipote. Si tratta di una eccezione, infatti, come dopo vedremo più specificamente, in realtà la normativa del 2006 prevede l’esatto contrario, cioè prevede l’obbligo per i genitori di far proseguire i rapporti del minore con tutto il nucleo familiare dell’altro coniuge e garantire così una continuità nei rapporti parentali. Sullo stesso tema il Tribunale di Trento ha ritenuto irrilevante la forte conflittualità dei coniugi e ha disposto l’affido condiviso con l’esercizio separato della potestà per le questioni di ordinaria amministrazione, all’uopo allegando un progetto e quindi individuando quali fossero le questioni per le quali doveva intervenire un genitore piuttosto che l’altro. Sulla stessa materia la Corte d’Appello di Napoli, in un caso in cui è stato documentato che in tal modo si sarebbe garantito l’interesse del minore, ha disposto l’affido esclusivo della figlia minorenne alla madre e ha sospeso gli incontri fra la minore e in padre non affidatario. Si tratta come dicevo di un caso eccezionale.<br />
In ordine al contributo al mantenimento dei figli da parte dei genitori,la normativa vigente prevede che ognuno dei coniugi provveda in relazione ad una serie di parametri ed al tempo che materialmente dedica ai figli. In tal senso è stato introdotto il concetto di “assegno perequativo” che è un modo per realizzare il principio di proporzionalità nell’attività di entrambi i genitori: l’assenza di un genitore in misura prolungata rispetto all’altro ovviamente giustifica un contributo al mantenimento più elevato. La determinazione degli importi dovuti può avvenire anche attraverso l’indagine della Guardia di Finanza; questo è un altro elemento nuovo della normativa. Infatti anche la normativa precedente prevedeva la possibilità di tali indagini,ma in questo caso l’indagine si applica automaticamente in caso di dubbio sull’effettivo reddito percepito. Il Tribunale di Catania,intervenuto su un caso in cui la situazione patrimoniale non era chiara, ha riconosciuto la conflittualità tra i coniugi ed ha comunque disposto l’affido condiviso e ha tenuto conto nel valutare le risorse economiche<br />
dei genitori anche dei beni fittiziamente intestati dal marito in favore di prestanomi. La norma ci dà delle indicazioni precise su come quantificare l’assegno perequativo: si deve tener conto delle esigenze del figlio al momento in cui i genitori si separano; si deve tener conto del tenore di vita che il figlio ha goduto durante il periodo di convivenza tra i genitori; si deve tener conto dei tempi di permanenza che questo minore ha presso un genitore e l’altro – e qui può supplire quell’assegno perequativo di cui ho già detto –. Infine, si deve tenere conto delle risorse economiche che ogni genitore ha e anche, e questo è un elemento innovativo specialmente per le donne che non lavorano al di fuori del contesto familiare, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore: è un rilievo che per la prima volta viene sottolineato in maniera espressa, di fatto anche in precedenza i giudici ne tenevano conto, ma con questa normativa la valutazione deve essere fatta anche in relazione a tale parametro in maniera precisa. Sull’argomento i Tribunali di merito hanno ritenuto<br />
che: Catania nell’aprile del 2006 ha chiarito che la circostanza di essere molto impegnato sul lavoro costituisca, di fatto, un ostacolo alla normale contribuzione in via “diretta” del figlio e quindi che il genitore debba supplire alla propria assenza con una contribuzione “indiretta”, l’assegno perequativo. Per quel che attiene all’assegnazione della casa coniugale orientativamente la norma è rimasta la stessa, viene ovviamente assegnata al genitore presso il quale il figlio è collocato prevalentemente ed il giudice deve tenere conto della sua valenza. La novità sul punto è data dal fatto che se il genitore assegnatario della casa inizia una nuova convivenza con altra persona la casa coniugale, se in comproprietà o di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, debba essere restituita. Tale intervento ha smorzato molti conflitti. Altra novità introdotta dalla norma è la possibilità che l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non autonomo gli sia versato direttamente, infatti: Salvo diversa determinazione, il giudice dispone che l’assegno sia versato direttamente all’avente diritto. C’è stata una serie di contestazioni su chi fosse l’avente diritto nel caso in cui il figliomaggiorenne fosse convivente con uno dei due genitori e l’altro fosse tenuto a contribuire al mantenimento. La maggior parte dei Tribunali si sono espressi nel ritenere che entrambi, in realtà, abbiano diritto al mantenimento: sia il genitore con cui il figlio convive, per tutte quelle somme che anticipa mensilmente per le necessità del giovane e, ovviamente, il figlio per le proprie necessità. In questo senso il Tribunale di Bologna ha disposto che il versamento dell’assegno periodico fosse dato direttamente nelle mani delle figlie maggiorenni.<br />
Anche il Tribunale di Messina ha emesso analogo provvedimento,ammettendo con una novità ulteriore rispetto alla normativa precedente – che escludeva che nell’ambito di procedure giudiziarie riguardanti la coppia potessero intervenire terzi, ancorché figli – la legittimazione in giudizio del figlio maggiorenne. Andrebbe analizzato quale tipo di intervento per adesione sia ammissibile: autonomo o ad adiuvandum?<br />
Altro elemento di natura sociale introdotto dalla norma è quella che regola il diritto al mantenimento per il figlio portatore di handicap, al quale è stata riconosciuta analoga tutela di quella prevista per il figlio minorenne.<br />
In ordine al diritto dei figli di mantenere rapporti con entrambi i rami genitoriali, la norma detta una regola di salvaguardia. Non risolta appare invece l’inversa questione volta a riconoscere un diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti. Il Tribunale di Bologna nel maggio del 2006 ha ritenuto inammissibile il ricorso dei nonni paterni che chiedevano di regolamentare i rapporti con il nipote negando l’esistenza di un loro corrispettivo diritto.<br />
Per quel che riguarda la procedura correlata alla esecuzione della norma di cui parliamo – senza soffermarci in maniera specifica – va rilevata la carenza di indicazioni sulle modalità di ascolto del minore.<br />
La norma ci dà un’indicazione “temporale” sul figlio minore limitando la possibilità dell’ascolto per il minore infra-dodicenne, ovvero più giovane purché con capacità di discernimento, ma nulla ci dice sulle eventuali modalità protette o meno in cui tale ascolto deve essere effettuato.<br />
Altro punto dolente è quello che ha previsto l’onere per il Giudice di indicare ai coniugi nel corso dell’udienza presidenziale la possibilità di usufruire della mediazione familiare. Anche in questo caso però non sono state individuate le modalità. Di certo la fase della mediazione costituisce un momento di interruzione del procedimento.<br />
Sulla naturale applicazione della normativa ai figli nati al di fuori del matrimonio non ci sono dubbi. Al contrario questi sono sorti sulla competenza del Tribunale ordinario o del Tribunale per i minorenni a decidere sul punto. Questo conflitto ha fatto sì che nell’arco del 2006 vari Tribunale si siano ritenuti incompetenti o competenti sulla materia con evidenti problematiche per i ricorrenti. In particolare il Tribunale<br />
per i minorenni di Milano con un provvedimento del maggio 2006 si è dichiarato incompetente in favore del Tribunale ordinario; nel giugno sempre a Milano il Tribunale ordinario si è dichiarato ugualmente incompetente in favore del Tribunale per i minorenni. E’ stato quindi necessario interpellare sul conflitto di competenza sorto la Corte di Cassazione. Anche a Catania è emersa la stessa problematica ed è stata risolta in favore del Tribunale per i minorenni. Analoga soluzione ha adottato Varese. La Suprema Corte ha confermato questo orientamento e con una sentenza recentissima del 3 aprile 2007 ha ripartito le competenze stabilendo che è vero che la norma ha previsto uguale garanzie per entrambi i figli, quelli nati all’interno del matrimonio e quelli naturali, ma nulla ha modificato sulla competenza dei due Tribunali già individuati, quello ordinario per le coppie coniugate e quello per i minorenni per quelle conviventi.<br />
La vera novità della disciplina in esame è quella che riguarda le sanzioni: per la prima volta al giudice è data la possibilità di irrogare delle sanzioni al genitore inadempiente e ciò a conferma della volontà di considerare l’affido condiviso come un obbligo, un impegno che il genitore si assume. Pertanto il venir meno degli impegni presi fa scattare una serie di provvedimenti, dall’ammonimento al risarcimento per danni, alla sanzione amministrativa, che è quella che è di solito più temuta perché è fino a 5.000 euro e deve essere versata in favore della cassa ammende. Rimangono poi inalterate le sanzioni penali nel caso di inadempimento all’ordine del giudice o di violazione dell’obbligo di contribuzione. Sul punto pochi sono stati i provvedimenti dei vari Tribunali che hanno irrogato una sanzione: il Tribunale di Catania invece è stato anche piuttosto solerte perché già nel luglio del 2006 ha ammonito il genitore inadempiente che aveva posto in essere<br />
comportamenti ostruzionistici nei confronti dell’altro genitore. Oltre alle sanzioni la norma avrebbe dovuto prevedere delle garanzie.<br />
Invece non ha individuato alcun soggetto – se non il giudice in via generale &#8211; che possa garantire l’effettivo rispetto del principio dell’interesse morale e materiale dei figli. In realtà tutti coloro che fanno parte del procedimento dovrebbero tendere a tutelare i minori, oltre al giudice, il pubblico ministero, tutti i consulenti di cui questi organi usufruiscono nel corso del procedimento, ma ovviamente l’interesse maggiore deve essere quello dei genitori. In passato si è parlato di istituire “l’avvocato del minore.” Io credo che se i genitori riflettessero sulla nota affermazione secondo cui …il matrimonio finisce,ma genitori si rimane per sempre allora saprebbero che sono proprio loro i primi a dover garantire l’interesse non solo materiale ma principalmente morale dei figli.</p>
<p align="right"><em>Avvocato Laura Nissolino</em></p>
<p align="left"><strong>*</strong>Atti apparsi su www.normaetforma.it</p>
<p align="left">Il convegno <em>“La tutela del minore ad un anno dall’entrata in vigore della Legge n. 54/06″ </em>è stato organizzato da Norma@Forma</p>
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		<title>Commento alla sentenza n. 121 del 2007</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/spg/commento-alla-sentenza-n-121-del-2007/</link>
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		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 19:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Gulotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPG - Società di Psicologia Giuridica]]></category>

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		<description><![CDATA[      La rivista interdisciplinare &#8220;Maltrattamento e abuso all&#8217;infanzia&#8221; (Franco Angeli editore, n. 3, anno 2007) ha pubblicato un commento del prof. Guglielmo Gulotta, ordinario di Psicologia Giuridica, ad una importante sentenza della Corte di Cassazione in materia di abuso sessuale. Si tratta della sentenza n.121/2007 della III sezione, la quale, come opportunamente dice la prof. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/03/sentenzaok.bmp" title="sentenza"><img width="162" src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/03/sentenzaok.bmp" alt="sentenza" height="114" style="width: 162px; height: 114px" /></a>     </p>
<p>La rivista interdisciplinare &#8220;Maltrattamento e abuso all&#8217;infanzia&#8221; (Franco Angeli editore, n. 3, anno 2007) ha pubblicato un commento del prof. Guglielmo Gulotta, ordinario di Psicologia Giuridica, ad una importante sentenza della Corte di Cassazione in materia di abuso sessuale. Si tratta della <a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/spg/cass-pen-sez-iii-08-03-2007-17-01-2007-n-9817/">sentenza n.121/2007 della III sezione</a>, la quale, come opportunamente dice la prof. Luisella De Cataldo, <em>inaugura un processo di &#8220;scientifizzazione&#8221; relativo alla valutazione della testimonianza infantile nei casi di sospetto abuso sessuale su minore, orientamento confermato, poi, da altre sentenze successive della Corte di Cassazione</em>.<br />
Riproponiamo per esteso l&#8217;articolo del prof. Gulotta perchè siamo convinti che questa sentenza segni effettivamente un punto di arrivo nella difficile problematica della raccolta e della valutazione della testimonianza del bambino presunto vittima di violenza sessuale.</p>
<p align="right"> Agata Romeo    -  Psicologo</p>
<p><em><br />
La Sezione III della Corte di Cassazione, con la <a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/spg/cass-pen-sez-iii-08-03-2007-17-01-2007-n-9817/">sentenza n. 121 del 2007 </a>ha finalmente indicato precisi parametri cui attenersi nella valutazione delle dichiarazioni dei minori e nella valutazione psicologica del bambino presunta vittima di abusi sessuali. La portata di questa sentenza è straordinaria e segna una svolta decisiva nella giurisprudenza in questa materia, fino ad ora poco ricettiva delle risultanze scientifiche in tema di valutazione della testimonianza infantile e della valutazione psicologica del minore presunta vittima di abuso sessuale. In una materia così sfuggente come quella concernente la testimonianza dei bambini &#8211; spesso molto piccoli e spesso unici possibili testimoni perché vittime di gravissimi reati &#8211; era necessaria una puntualizzazione che orientasse gli interpreti, dato che nella pratica forense quasi sempre emerge uno scollamento con l’esperienza scientifica.<br />
Come fa notare la stessa sentenza, nella maggior parte dei casi giudiziari in materia di reati sessuali, “mancano testi o riscontri diretti alle accuse” che si sostanziano pertanto quasi esclusivamente delle dichiarazioni della presunta vittima. Devono quindi essere accolte con molto favore le preziose indicazioni che questa Sentenza fornisce circa la valutazione delle stesse. Finalmente, i principi cardine enucleati traducono in modo molto puntuale i risultati dei più rigorosi studi scientifici – italiani e stranieri &#8211; in tema di memoria infantile, raccolta e valutazione della testimonianza, suggestionabilità dei minori, valutazione clinica del danno come elemento probatorio. I principi che vengono affermati si allineano perfettamente con le indicazioni provenienti dai più importanti protocolli esistenti sul nostro territorio in materia di raccolta e valutazione della testimonianza minorile nei casi di sospetto abuso sessuale, ovvero la Carta di Noto, le Linee Guida in tema di abuso sui minori elaborate dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) e le Linee guida dello Psicologo Forense e il successivo Protocollo di Venezia con l’allegato “guida metodologica per l’assessment di minori coinvolti in presunti abusi sessuali collettivi” Le parole stesse utilizzate nella motivazione risuonano quali eco di ricerche empiriche e di linee guida ad esse ispirate, di cui troppo spesso in sede forense non si è tenuto conto”.</em></p>
<p align="center"><strong>Aspecificità dei sintomi</strong></p>
<p><em>“Come nella quasi totalità dei reati sessuali, mancano testi o riscontri diretti alle accuse e nel caso concreto sono carenti nella bambina sintomi collegabili al trauma sessuale. La piccola presentava qualche disagio di equivoca genesi che ben può essere attribuito, come ha sostenuto l’imputato, alla situazione familiare ed alla separazione dei genitori; è noto che la risposta allo stress è aspecifica per cui le stesse reazioni emotive e comportamentali possono derivare sia dall’abuso sessuale sia dal conflitto genitoriale, sia da entrambe i fattori.”</em></p>
<p>Un punto cardine di questa sentenza riguarda la valutazione dei cosiddetti “indicatori” dell’abuso sessuale. Non è raro imbattersi in quesiti peritali che incaricano il consulente psicologo di riferire a proposito della presenza o meno di segni e sintomi “indicatori di una traumatizzazione sessuale”. E altrettanto non è raro trovare sentenze che assolvono o condannano l’imputato sulla base della riscontrata presenza o assenza di detti “indicatori di abuso”. Questa sentenza, in accordo con le risultanze scientifiche in questa materia, chiarisce che la risposta allo stress è aspecifica per cui le stesse reazioni emotive e comportamentali possono derivare da differenti agenti “stressogeni” che possono essere: l’abuso sessuale, il conflitto genitoriale, entrambi i fattori o altre cause ancora. La letteratura italiana e internazionale indica, come viene riportato nelle Linee Guida della SINPIA, che <em>“Non esiste una sindrome clinica “caratteristica” ed identificabile legata specificamente all’abuso sessuale. I disturbi psichici ad esso legati, che compaiono peraltro incostantemente ed in funzione dei fattori di rischio presenti e delle modalità (durata, intensità) con cui l’abuso è stato compiuto,  possono corrispondere ad un ampio repertorio di risposte comportamentali comune anche ad altre condizioni cliniche (principio di equifinalità) (…). Non esistono indici comportamentali ed emotivi patognomonici di abuso sessuale; in un&#8217;elevata percentuale di casi non si manifestano condotte problematiche. L’impatto di un abuso sessuale può variare qualitativamente e quantitativamente in funzione di variabili particolari. (…). Inoltre, in letteratura non esistono pareri concordi e studi che dimostrino l&#8217;esclusività di una o più condotte come criterio diagnostico. Questi indici possono essere riscontrati anche in minori che hanno subito traumi o stress familiari/ambientali di natura non sessuale. E’ quindi necessaria una particolare cautela prima di identificare un comportamento come possibile “indicatore” di una condizione di abuso”.</em> Per questa ragione non è mai possibile concludere per una “compatibilità” – concetto che di per sé ha poco senso perché impossibile da definire secondo criteri scientifici- dell’abuso sessuale sulla base della presenza di uno o più sintomi.<br />
Una medesima costellazione sintomatica può infatti essere determinata da differenti cause e, al contempo, una medesima situazione stressogena, se non addirittura francamente traumatica, può determinare in soggetti diversi – anche grazie alla presenza di diversi fattori di resilienza o protezione personali o ambientali &#8211; risposte psicologiche e comportamentali affatto simili. La valutazione stessa dei segnali di disagio è peraltro soggetta a molte controversie tra gli stessi esperti e vi è poca convergenza su cosa effettivamente debba essere considerato un sintomo &#8211; o quantomeno un chiaro segno di disagio &#8211; e cosa invece sia da intendersi “normale” (per quell’età, per quel contesto sociale, per quella particolare costellazione familiare, per la peculiare storia di vita, ecc…). Questo tipo di valutazione, molto spesso, è complicata inoltre dall’impiego di strumenti “clinici” – certamente utili allo psicologo nella costruzione della relazione con il piccolo paziente e nella raccolta di dati su cui costruire ipotesi interpretative e diagnostiche &#8211; che non hanno però una validazione per l’uso forense. Specialmente nella valutazione dei bambini molto piccoli è frequente il ricorso a materiale testistico o attività poco strutturate, quali ad esempio il disegno o il gioco simbolico. Le ricerche più rigorose hanno dimostrato che questo tipo di materiale non è in alcun modo in grado di differenziare i bambini vittime di abuso sessuale da quelli che fortunatamente non lo sono.</p>
<p align="center"><strong>Le credibilità clinica</strong></p>
<p><em>I giudici invece hanno sostanzialmente demandato allo esperto il compito, che non è delegabile, di valutare l’attendibilità della dichiarante ed inoltre non hanno preso in esame, neppure per confutarle, le differenti conclusioni del consulente della difesa.</em></p>
<p>La <a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/spg/cass-pen-sez-iii-08-03-2007-17-01-2007-n-9817/">Sentenza n. 121 del 2007 </a>chiarisce quale debba essere il ruolo e il compito demandato dal giudice al suo consulente nella veste di esperto di valutazione psicologica della testimonianza del minore, precisando che al perito psicologo, non può essere demandato il compito, che non è in alcun modo delegabile, di accertare la veridicità storica di quanto raccontato dal bambino, né tantomeno di valutare l’attendibilità del minore testimone – compiti questi che spettano solamente al giudice. L’attendibilità delle dichiarazioni rese dal minore, così come il giudizio di compatibilità con i presunti fatti, sono di esclusiva competenza del Giudice. Lo psicologo, nella sua veste di perito, deve invece fornire al giudice gli strumenti perché egli possa serenamente e il più obiettivamente possibile giungere ad un giudizio. La valutazione che deve essere demandata all’esperto riguarda queste due distinte dimensioni:<br />
1. la competenza (o accuratezza): riguarda il rapporto tra ciò che è successo e ciò che si ritiene sia successo, cioè il rapporto tra realtà oggettiva e realtà soggettiva. La valutazione della competenza riguarda l’accertamento delle capacità percettive, mnestiche, cognitive e linguistiche.<br />
2. la credibilità clinica: riguarda il rapporto tra ciò che si ritiene di sapere e la motivazione a dichiararlo, cioè il rapporto tra realtà soggettiva e realtà riferita. Si riferisce alle eventuali influenze motivazionali e suggestive che possono avere agito, esplicitamente o implicitamente, esternamente od internamente, nel soggetto testimone e/o sulla testimonianza oggettivata.<br />
Il Perito deve quindi valutare quale sia lo sviluppo psichico del minore, la sua capacità di comprendere i fatti e di rievocarli in modo utile e corretto, non trascurando di esaminare tutti quegli elementi che possono influire enormemente sulla sua capacità di testimoniare correttamente quali le sue condizioni emozionali, le dinamiche parentali del suo nucleo d’appartenenza e le modalità con cui il bambino ha percepito e vissuto gli episodi per cui è testimone. In nessun caso deve esprimersi invece sull’accadimento dei fatti.</p>
<p align="center"><strong>La necessità di valutare le dinamiche familiari per escludere contesti suggestivi</strong></p>
<p><em>“In tale contesto – e correttamente – i Giudici di merito hanno affidato la valutazione della minore ad un esperto il quale avrebbe dovuto fornire solo le indicazioni e gli strumenti sui quali fondare la decisione; il consulente avrebbe dovuto precisare quale fosse lo sviluppo psichico della minore, le sue capacità di comprendere i fatti e di rievocarli in modo utile ed indicare quali fossero le sue condizioni emozionali, indagare sulle dinamiche parentali e riferire come la minore avesse percepito e vissuto gli episodi per cui è processo (…) inoltre, il contesto era fortemente a rischio di, pur involontarie, manipolazioni sulla minore per la ricordata conflittualità familiare e per i sentimenti negativi della bambina nei confronti della madre.</em></p>
<p>Molto importante appare il riferimento che la Sentenza fa alla necessità di considerare le “dinamiche parentali”: soprattutto nei casi di presunto abuso intrafamiliare è infatti necessario che il perito incaricato della valutazione sia allertato sulla possibilità che le accuse di abuso sessuale rivolte ad uno dei due genitori, solitamente il padre, possa essere il frutto e l’espressione dell’accesa conflittualità genitoriale nella quale il minore è chiamato – anche attraverso manovre e istanze inconsapevoli agli stessi protagonisti – a schierarsi al fianco di uno dei due. Sono questi i casi della cosiddetta Sindrome da Alienazione Parentale. una patologia relazionale identificata intorno al 1980 dallo psichiatra Richard Gardner che può presentarsi nelle situazioni di separazione e divorzio conflittuali. In tali contesti il figlio può avviare una campagna di denigrazione non giustificata nei confronti di uno dei due genitori, solitamente quello non affidatario, determinata dalla programmazione e dal lavaggio del cervello, agito – anche in maniera inconsapevole &#8211; dall’altro genitore sul bambino, che nelle situazioni più gravi può sfociare appunto in false accuse di abuso sessuale.</p>
<p align="center"><strong>Il fraintendimento</strong></p>
<p><em>“Tuttavia è prospettabile una residua alternativa, oltre a quelle ricordate e cioè che la bambina abbia frainteso la realtà dal momento che è stata l’involontario veicolo di altrui sospetti che ha convalidato dando vita ad un circolo vizioso di scambi comunicativi attraverso i quali il fraintendimento, anziché risolversi, è stato amplificato in modo esponenziale”.</em></p>
<p>La sentenza sottolinea, attraverso un ragionamento che rivela una sofisticata intelligenza, che quando – come nel caso considerato &#8211; le dichiarazioni accusatorie del minore vengono valutate come non attendibili e non corrispondenti ad una verità storica, questo non significa automaticamente che il bambino abbia “architettato un consapevole mendacio” o che “abbia ripetuto una trama narrativa calunniosa da altri predisposta”. Vi è infatti la possibilità che le accuse siano sorte non come espressione di una deliberata volontà del bambino (o di qualcun altro, ipotesi comunque da verificare) di accusare falsamente il presunto colpevole, bensì a causa di un grave fraintendimento della realtà. In questi casi, certamente più difficili da diagnosticare, le accuse di abuso sessuale sono il risultato di una co-costruzione narrativa che poggia sul fraintendimento iniziale, amplificato dai successivi scambi comunicativi tra il bambino e le varie figure adulte che lo interrogano. Chi interagisce con il minore avendo nella mente – a causa di una comunicazione ambigua e passibile di più interpretazioni &#8211; la terribile paura che questo possa essere stato oggetto di molestie sessuali, può facilmente credere di essere solo il depositario del racconto del bambino, mentre in realtà può partecipare inconsapevolmente alla costruzione del cosiddetto fattoide, ovvero ad una realtà costruita dal linguaggio, una realtà che ha l’apparenza del fatto senza però esserlo. Il fraintendimento può sorgere sulla base di una comunicazione del bambino di per sé neutra che può però assumere significati anche molto gravi a seconda della declinazione contestuale di quanto riferito. Si pensi ad esempio ad una affermazione del tipo: “ho visto il pisello del papà”. E’ evidente che questa affermazione può indicare situazioni molto differenti tra loro: il minore in questione può accidentalmente aver visto l’organo genitale del genitore (sotto la doccia, mentre si stava cambiando, ecc…) oppure può averlo visto perché questo ha deliberatamente coinvolto il figlio in attività di carattere sessuale. Ecco che, se chi riceve questo tipo di comunicazione ipotizza – verosimilmente con molto timore e angoscia &#8211; il secondo scenario, potrà inavvertitamente e inconsapevolmente indirizzare il racconto del minore verso la costruzione di un racconto di abuso</p>
<p align="center"><strong>L’importanza dell’intervista</strong></p>
<p><em>E’ sperimentalmente dimostrato che un bambino quando è incoraggiato e sollecitato a raccontare da parte di persone che hanno una influenza su di lui (e ogni adulto è per un bambino un soggetto autorevole) tenda a fornire la risposta compiacente che l’interrogante si attende e che dipende, in buona parte, dalla formulazione della domanda. Si verifica un meccanismo per il quale il bambino asseconda l’intervistatore e racconta quello che lo stesso si attende, o teme, di sentire; l’adulto in modo inconsapevole fa comprendere l’oggetto della sua aspettativa con la sua domanda suggestiva che formula al bambino. In sintesi, l’adulto crede di chiedere per sapere mentre in realtà trasmette al bambino una informazione su ciò che ritiene sia successo.</em></p>
<p>Come spiega la Sentenza, un bambino, quando è incoraggiato o sollecitato a raccontare da parte di persone che hanno una influenza su di lui – e ogni adulto è per il bambino un soggetto autorevole &#8211; tende a fornire la risposta compiacente che l’interrogante si attende e che dipende, quasi sempre, dalla formulazione della domanda. La letteratura scientifica è concorde nel ritenere che anche i bambini molto piccoli possono essere dei buoni testimoni se lasciati liberi di riferire ciò che ricordano spontaneamente o se interrogati in maniera non suggestiva. Al contrario, quando il bambino viene interrogato attraverso l’impiego di domande inducenti e suggestive, tende a conformarsi all’aspettativa del suo interlocutore distorcendo il contenuto della sua testimonianza. La suggestionabilità è tanto maggiore tanto più il bambino è piccolo e lo stesso vale per la tendenza ad adeguarsi alle aspettative dell’interlocutore. Deve essere precisato che in questi casi le aspettative coincidono non con ciò che l’interlocutore pensa o spera di trovare, bensì con ciò che teme sia successo. Purtroppo, molto spesso chi interroga i bambini – anche quando si tratta di professionisti &#8211; ignora o dimentica che tutte le domande contengono delle premesse che queste vengono implicitamente comunicate al minore ed è precisamente in questo modo che al bambino vengono trasmesse le paure e le informazioni che poi utilizza per assecondare l’aspettativa dell’interlocutore.</p>
<p align="center"><strong>Le false memorie</strong></p>
<p><em>Se reiteratamente sollecitato con inappropriati metodi di intervista che implicano la risposta o che trasmettono notizie, il minore può a poco a poco introiettare quelle informazioni ricevute, che hanno condizionato le sue risposte, fino a radicare un falso ricordo autobiografico; gli studiosi della memoria insegnano che gli adulti “raccontano ricordando” mentre i bambini “ricordano raccontando” strutturando cioè, il ricordo sulla base della narrazione fatta. Una volta fornita una versione, anche indotta, questa si consolida nel tempo e viene percepita come corrispondente alla realtà. (…)non era importante avere come referente le asserzioni della minore al momento dello incidente probatorio quando ormai i ricordi, veri o falsi che fossero, si erano consolidati per la loro reiterazione  prolungata nel corso di tre anni. A questo punto era ormai impossibile discernere tra una memoria genuina e una indotta</em>.</p>
<p>Il circolo vizioso del fraintendimento viene infine suggellato dall’instillarsi nella mente del minore una falsa memoria autobiografica rispetto a quanto accaduto, per cui il bambino inizia a ritenere vero un fatto in realtà mai accaduto. I più importanti studiosi della memoria, tra cui l’italiana Giuliana Mazzoni, insegnano che gli adulti “raccontano ricordando”, mentre i bambini “ricordano raccontando”. Questo significa che il minore attraverso il racconto che è sollecitato a fornire, vero o falso che sia, costruisce nella sua memoria il suo corrispettivo ricordo: se il racconto che fa è falso, perché frutto di un adeguamento alle errate aspettative dell’interlocutore, egli costruirà nella sua mente un corrispondente falso ricordo autobiografico, rendendo di fatto impossibile stabilire a posteriori cosa realmente è accaduto. Giuliana Mazzoni e Elisabeth Loftus, le due più importanti studiose al mondo di memoria, hanno dimostrato che è possibile instillare false memorie autobiografiche anche relative a episodi traumatici in realtà mai accaduti, come ad esempio l’aver subito un attacco fisico da parte di un animale. Hanno altresì dimostrato che è pressoché impossibile distinguere tra un vero e un falso ricordo sulla base del ricordo in sé (ad esempio attraverso l’esame della quantità o della tipologia di dettagli) o delle emozioni ad esso associate. Anche una falsa memoria autobiografica può infatti suscitare nel soggetto emozioni coerenti (perché queste – paradossalmente &#8211; sono di fatto genuine) con il ricordo in sé.</p>
<p align="center"><strong>L’importanza delle prime dichiarazioni spontanee</strong></p>
<p><em>Nella valutazione della testimonianza di un bambino, le primissime dichiarazioni spontanee sono quelle maggiormente attendibili proprio perché non  “inquinate” da interventi esterni che possono alterare la memoria dello evento.<br />
Pertanto, importante era l’indagine sulla genesi delle prime narrazioni che, sempre opportuna quando il dichiarante è un minore, si imponeva nel caso dal momento che la bambina non si è confidata spontaneamente, ma su insistenza della nonna paterna preoccupata per la situazione di disagio della nipote (…).<br />
</em> <br />
Coerentemente, la Sentenza conclude indicando la necessità di vagliare con estrema attenzione le primissime dichiarazioni spontanee dei minori essendo queste maggiormente attendibili perché non “inquinate” da interventi esterni che alterano la memoria dell’evento. I bambini anche piccoli possono essere degli ottimi testimoni se lasciati liberi di raccontare; la qualità della prestazione peggiora però significativamente se il bambino viene “guidato” da interviste condotte con modalità inducenti e suggestive.<br />
Questa sentenza segue la scia di due recenti sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione che hanno stretto un forte legame tra scienza e processo: una in tema di “nessi di causa” e una in tema di “imputabilità”.<br />
La prima (Cass. Sez. Un., 11 settembre 2002, in Diritto penale e processo, pag. 54, n. 1-2003) impone al giudicante di non trascurare nella valutazione delle prove “gli enunciati di leggi biologiche, chimiche o neurologiche di natura statistica ed anche la più accreditata letteratura scientifica del momento storico”, le cosiddette “leggi di copertura”, quando esse portino ad un “ragionevole dubbio fondato su specifici elementi che, in base all’evidenza disponibile, lo avvalorino nel caso concreto”. Le Sezioni Unite in particolare, in questa decisione, hanno affermato che il giudice, dovendo accertare se l’antecedente causale di un evento lesivo è quello che ipotizza l’accusa al di là di ogni ragionevole dubbio, ed avendo a disposizione evidenze scientifiche che “neutralizzano” con alta probabilità “l’ipotesi prospettata dall’accusa, non ha altra strada che disporre l’esito assolutorio stabilito dall’articolo 530 co. 2 c.p.p., secondo il canone di garanzia in dubio pro reo”.<br />
La seconda, a proposito di imputabilità (Cass. Sez. Un., 25 gennaio 2005, n. 9163, in R. Foro It., II, p. 425) stabilisce che: “<em>E per il resto, quanto al rapporto ed al contenuto dei due piani del giudizio (quello biologico e quello normativo), il secondo non appare poter prescindere, in ogni caso, dai contenuti del sapere scientifico, dovendosi anche ritenere superato l’orientamento inteso a sostenere la “estrema normativizzazione del giudizio sulla imputabilità, che sostanzialmente finisce col negare la base empirica del giudizio medesimo, pervenendo ‘alla creazione di un concetto artificiale”; sicché, postulandosi, nella simbiosi di un piano empirico e di uno normativo, una necessaria collaborazione tra giustizia penale e scienza, a quest’ultima il giudice non può in ogni caso rinunciare – pena la impossibilità stessa di esprimere un qualsiasi giudizio – e, pur in presenza di una varietà di paradigmi interpretativi, non può che fare riferimento alle acquisizioni scientifiche che, per un verso, siano quelle più aggiornate e, per altro verso, siano quelle più generalmente accolte, più condivise, finendo col costituire generalizzata (anche se non unica, unanime) prassi applicativa dei relativi protocolli scientifici: e tanto va considerato senza coinvolgere, d’altra parte e più in generale, ulteriori riflessioni, di portata filosofica oltre che scientifica, circa il giudizio di relatività che oggi viene assegnato, anche dalla comunità scientifica, alle scienze in genere, anche a quelle una volta considerate assolutamente ‘esatte’, del tutto pacifiche e condivise (nel tramonto dell’ideale classico della scienza come sistema compiuto di verità necessarie o per evidenza o per dimostrazione, come è stato autorevolmente scritto), vieppiù tanto rilevando nel campo del sapere medico</em>”.<br />
<strong>Queste decisioni hanno spezzato la prassi autoreferenziale di molta giurisprudenza per cui la sussistenza di un fenomeno di natura umana, per esempio il plagio (esiste o non esiste?), la capacità di intendere e di volere (in cosa consiste?), l’attendibilità di una testimonianza (come si valuta?) veniva fatto dipendere da cosa ne pensava la dottrina giuridica e la giurisprudenza e non dalle risultanze proprie di scienze quali la sociologia e la psicologia che studiano ex professo questi fenomeni.<br />
Il principio che mi sento di estrarre da questo importante orientamento giurisprudenziale è che il convincimento del giudice è libero finché la scienza non lo vincoli con i suoi risultati.<br />
Come ho accennato in apertura, la <a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/spg/cass-pen-sez-iii-08-03-2007-17-01-2007-n-9817/">sentenza n. 121 del 2007 </a>anticipa altre decisioni della Cassazione &#8211; sempre in materia di valutazione della testimonianza infantile nei casi di sospetto abuso sessuale su minore &#8211; che si sono distinte per il ricorso a valutazioni di carattere scientifico. In particolare vorrei segnalare la sentenza n. 852 del 2007 (la cosiddetta “sentenza Rignano”) e la sentenza n. 02204 dello stesso anno, entrambe relative a presunti abusi collettivi che si sarebbero verificati all’interno di scuole materne italiani. Entrambe queste sentenze fanno propri molti dei principi espressi dalla sentenza n. 121 del 2007 e qui ampiamente discussi.</strong></p>
<p align="right"><em>Prof. Gulotta</em></p>
<p align="right"><em>Ordinario di Psicologia Giuridica all&#8217;Università di Torino</em></p>
<p align="right"><em>Socio Consigliere della S.P.G.</em></p>
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		<title>Cass. pen., sez. III, 08-03-2007 (17-01-2007), n. 121</title>
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		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof.ssa Luisella De Cataldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPG - Società di Psicologia Giuridica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiagiuridica.net/spg/cass-pen-sez-iii-08-03-2007-17-01-2007-n-9817/</guid>
		<description><![CDATA[Una sentenza fondamentale per la psicologia giuridica che accredita e promuove, a livello di giurisprudenza di legittimità, la grande attenzione, il tanto lavoro, i molti volumi pubblicati sul tema dell’ascolto del minore.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/03/sentenza.bmp" title="sentenza.bmp"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/03/sentenza.bmp" alt="sentenza.bmp" /></a>  <strong>Cass. pen., sez. III, 08-03-2007 (17-01-2007), n. 121-</strong></p>
<p align="center"><em>Pres. Grassi Aldo &#8211; Rel. Squassoni Claudia &#8211; P.M. G. Izzo</em></p>
<p><em>Con sentenza 27 maggio 2004, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale</em> di Livorno ha ritenuto [C.F.] responsabile del reato continuato di violenza sessuale ai danni della minore infraquattordicenne [E.] e concesse le attenuanti generiche ed applicata la diminuente del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione oltre alle sanzioni accessorie; la sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze con decisione 24 ottobre 2005. I Giudici di merito hanno ritenuto attendibile e credibile il racconto accusatorio della giovane vittima ( di anni undici all’epoca del fatti), innanzi tutto, per le modalità espressive in sintonia con la sua età e per il contenuto delle sue dichiarazioni coerenti, logiche e corredate da numerosi dettagli che non possono essere il frutto di suggestione o invenzione; anche la consulente &#8211; hanno rilevato i Giudici &#8211; che ha esaminato la minore ha ritenuto attendibile la sua narrazione. La Corte ha preso in considerazione la tesi della difesa secondo la quale [E.] era in rapporto di grave conflittualità con la madre ritenuta, nella errata convinzione che avesse una. relazione sentimentale con l’imputato, la causa della separazione di genitori; in tale contesto, secondo la difesa. andavano inquadrati i fatti per cui è processo e le accuse che sono il frutto della colpevolizzazione della figura materna. e dello ingiustificato risentimento verso l’imputato. Per confutare tale prospettazione, Corte ha. rilevato come la giovane avesse percepito il vero circa la relazione tra la madre ed il [C.F.] e non fosse stata condizionata da suggestioni o induzioni degli adulti di riferimento; i Giudici hanno escluso che il padre o altri abbiano interferito sulle dichiarazioni della minore ed hanno ritenuto che la conflittualità. familiare non potesse essere causa di inquinamento della sua attendibilità. La Corte non ha concesso la richiesta attenuante speciale, di cui all&#8217;art. 609 bis cp, osservando come la sfera sessuale della minore fosse stata invasa probabilmente in modo più grave di quanto risultava nel capo di imputazione.<br />
Per l&#8217;annullamento della sentenza, ricorrono in Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica e l&#8217;imputato. Il primo sostiene che la motivazione della sentenza è un esempio di pensiero &#8220;circolare&#8221; e trascura varie problematiche ed., in particolare:<br />
non tiene presente il clima di accesissima conflittualità parentale e le modalità di assunzione delle prime confidenze rese dalla minore in seguito a domande inducenti, suggestive e chiuse;<br />
  non considera che le dichiarazioni della giovane nello incidente probatorio ( avvenuto a tre anni di distanza dai fatti, quando [E.] era stata ripetutamente sentita sugli episodi in esame) sono inquinate da un “insipiente malgoverno” delle sue precedenti audizioni: la costanza delle narrazioni può essere il frutto delle riproduzione di dichiarazioni indotte;<br />
sottovaluta la circostanza che mancano indicatori specifici di abuso sessuale e valorizza gli esiti della consulenza condotta con metodo inappropriato.<br />
Nell’atto di ricorso, l’imputato deduce:<br />
 che la motivazione della impugnata sentenza è apodittica, non affronta le confutazioni difensive e non esplicita la ragione per la quale sano inattendibili le prove contrarie;<br />
che la valutazione sulla credibilità delle accuse è stata demandata al consulente del Pubblico Ministero senza tenere conto delle diverse conclusioni di quello della difesa;<br />
che i Giudici non hanno usato quella cautela e quel rigore che, le dichiarazioni di minori vittime di reati sessuali esigono in particolare quanto costituiscono l&#8217;unica fonte probatoria;<br />
che l’esclusione di possibili condizionamenti sulla ragazza per il clima di conflittualità familiare e di elementi di sospetto per suggestioni o esaltazioni fantastiche si basa esclusivamente sul convincimento personale dei Giudici;<br />
che, nel non concedere la speciale attenuante, la Corte ha superato l’ambito della contestazione.</p>
<p>La particolare difficoltà che il caso pone si incentra nella circostanza che l‘unica voce accusatoria è rappresentata dalle dichiarazioni di una bambina che era in condizione di plateale conflittualità con la madre verso la quale nutriva un astio profondo come risulta da uno scritto agli atti e riportato in sentenza; il sentimento di rancore era originato dalla relazione della madre con l&#8217;imputato che la bambina percepiva quale causa della crisi familiare. Come nella quasi totalità dei reati sessuali, mancano testi o riscontri diretti alle accuse e, nel caso concreto, sono carenti nella bambina sintomi collegabili al trauma sessuale. La piccola presentava qualche disagio di equivoca genesi che ben può essere attribuito, come ha sostenuto l&#8217;imputato, alla situazione familiare ed alla separazione dei genitori; è noto che la risposta allo stress è aspecifica per cui le stesse reazioni emotive e comportamentali possono derivare sia dall&#8217;abuso sessuale sia dal conflitto genitoriale, sia da entrambi i fattori. In tale contesto &#8211; e correttamente i Giudici di merito hanno affidato la valutazione della minore ad un esperto il quale avrebbe dovuto fornire solo le indicazioni e gli strumenti sui quali fondare la decisione; il consulente avrebbe dovuto precisare quale fosse lo sviluppo psichico della minore, le sue capacità di comprendere i fatti e di rievocarli in modo utile ed indicare quali fossero le sue condizioni emozionali, indagare sulle dinamiche parentali e riferire come [E.] avesse percepito e vissuto gli episodi per cui è processo. I Giudici, invece, hanno sostanzialmente demandato all’esperto il compito, che non è delegabile, di valutare la attendibilità della dichiarante ed, inoltre, non hanno preso in esame, neppure per confutarle, le differenti conclusioni del consulente della difesa. Ciò posto, si deve puntualizzare come nessuna emergenza giustifichi la conclusione che la bambina abbia architettato un consapevole mendacio per accusare l&#8217;imputato e, di riverbero, la madre (anche perché il racconto pare troppo bene strutturato per essere il frutto di una sua confabulazione) o che [E.] abbia ripetuto una trama narrativa calunniosa da altri predisposta. Tuttavia è prospettabile una residua alternativa, oltre a quelle ricordate e, cioè, che la bambina abbia frainteso la realtà dal momento che è stata l&#8217;involontario veicolo di altrui sospetti che ha convalidato dando vita ad un circolo vizioso di scambi comunicativi attraverso i quali il fraintendimento, anziché risolversi. è stato amplificato in modo esponenziale. Una tale ipotesi non è teorica stante il clima familiare in cui [E.] era inserita. E&#8217; sperimentalmente dimostrato che un. bambino, quando è incoraggiato e sollecitato a raccontare, da parte di persone che hanno una influenza su di lui ( e ogni adulto è per un bambino un soggetto autorevole) tenda a fornire la risposta compiacente che l&#8217;interrogante si attende e che dipende, in buona parte, dalla formulazione della domanda. Si verifica un meccanismo per il quale il bambino asseconda l&#8217;intervistatore e racconta quello che lo stesso si attende, o teme, di sentire; l’adulto in modo inconsapevole fa comprendere l&#8217;oggetto della sua. aspettativa con la domanda suggestiva che formula al bambino. In sintesi, l&#8217;adulto crede di chiedere per sapere mentre in realtà trasmette al bambino una informazione su ciò che ritiene sia successo. Se reiteratamente sollecitato con inappropriati metodi di intervista che implicano la risposta o che trasmettano notizie, il minore può a poco a poco introiettare quelle informazioni ricevute, che hanno condizionato le sue risposte, fino a radicare un falso ricordo autobiografico; gli studiosi della memoria insegnano che gli adulti “raccontano ricordando” mentre i bambini “ricordano raccontando” strutturando, cioè, il ricordo sulla base della narrazione fatta. Una volta fornita una versione, anche indotta, questa si consolida nel tempo e viene percepita come corrispondente alla realtà. Tale accadimento è possibile perché la naturale propensione della mente umana è verificazionista; quando ci formiamo una idea, tendiamo naturalmente ed inconsapevolmente a confermarla attraverso l&#8217;acquisizione di nuove informazioni coerenti con la stessa ed a destinare un trattamento opposto a quei dati che sembrano andare in direzione contraria. Tale via non è stata percorsa dai Giudici di merito che sbrigativamente hanno escluso interferenze di adulti o elementi, comunque inquinanti la narrazione della giovane. Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, non era importante avere come referente le asserzioni di [E.] al momento dell’incidente probatorio quando ormai i ricordi, veri o falsi che fossero, si erano consolidati per la loro reiterazione prolungata nel corso di tre anni. A questo punto era ormai impossibile discernere tra una memoria genuina ed una indotta. Nella valutazione della testimonianza di un bambino, le primissime dichiarazioni spontanee sono quelle maggiormente attendibili proprio perché non “inquinate” da interventi esterni che possono alterare la memoria dell’evento. Pertanto, importante era l&#8217;indagine sulla genesi delle prime narrazioni che, sempre opportuna quando il dichiarante è un minore, si imponeva nel caso dal momento che [E.] non si è confidata spontaneamente, ma su insistenza della nonna patema preoccupata per la situazione di disagio della nipote; inoltre, il contesto era fortemente a rischio di, pur involontarie, manipolazioni sulla minore per la ricordata conflittualità familiare e per i sentimenti negativi della bambina nei confronti della madre. Nessuna verifica è stata effettuata per valutare la suggestionabilità di [E.] ad opera delle reiterate domande della nonna o per sondare le modalità con le quali la piccola è stata interrogata dai parenti e dal legale del padre che l’ha sentita in un clima di acceso contenzioso giudiziario. Solo all’esito di questa disamina si poteva escludere che la minore avesse subito interventi induttivi da parte dei suoi numerosi intervistatori (nonna, padre, operatori vari). Dopo il controllo sulla genuinità del racconto di [E.], si doveva procedere allo esame delle caratteristiche generali e dei contenuti delle dichiarazioni rese nel corso dello incidente probatorio; in assenza della ricordata verifica, anche la costanza e la coerenza del narrato potrebbe essere una conferma della ipotesi che [E.] ripeteva un canovaccio da altri suggerito. II Collegio sì rende conto che la analisi si prospetta non facile stante il lasso di tempo trascorso dai fatti e l’affievolirsi dei ricordi nei protagonisti della vicenda. Tuttavia la ricostruzione delle modalità con le quali la maieutica degli interroganti ha dato corpo alla narrazione di [E.], per la peculiare situazione in cui ha avuto origine la notizia di reato, si presenta con i connotati della necessità ed è la indefettibile premessa per concludere per l&#8217;attendibilità, o meno, della minore. Per le esposte ragioni, la Corte annulla la impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.<br />
PQM<br />
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.<br />
Roma, 17 gennaio 2007<br />
                Il Presidente<br />
                L’estensore</p>
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		<title>Come Iscriversi alla SPG</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 20:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPG - Società di Psicologia Giuridica]]></category>

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		<description><![CDATA[Per coloro i quali volessero inoltrare richiesta di iscrizione alla S.P.G. informiamo che è  possibile compilare il modulo (scaricabile alla fine della pagina) ed inviarlo via e-mail alla S.P.G. al seguente indirizzo psicologiagiuridica@gmail.com. Una volta acquisita la domanda i richiedenti riceveranno le informazioni per completare la procedura così come indicato nella comunicazione  che segue, redatta dalla Prof.ssa De Cataldo. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per coloro i quali volessero inoltrare richiesta di iscrizione alla S.P.G. informiamo che è  possibile compilare il modulo (scaricabile alla fine della pagina) ed inviarlo via e-mail alla S.P.G. al seguente indirizzo <a href="mailto:psicologiagiuridica@gmail.com">psicologiagiuridica@gmail.com</a>. Una volta acquisita la domanda i richiedenti riceveranno le informazioni per completare la procedura così come indicato nella comunicazione  che segue, redatta dalla Prof.ssa De Cataldo.</p>
<p>La presente per comunicare ai fini del perfezionamento dell&#8217;iscrizione nel libro soci SPG delle rischieste a suo tempo inviate, le coordinate bancarie per il versamento della quota sociale 2008 di € 50 (UniCredit  filiale di Padova Paese IT Cin  58   Cin I  Abi 02008  Cab 12100  Num.000041205680). </p>
<p>  Le prossime comunicazioni saranno a cura della segretaria dott.ssa Sara Codognotto che ringrazio fin da ora per la preziosa collaborazione. Al più presto verranno inviate le notizie sulle prossime attività della SPG. Approfitto dell&#8217;occasione per informare che si terrà a Roma, con il patrocinio della SPG, il convegno <a href="http://www.psicologiagiuridica.net/eventi/">DIRITTO E PSICOLOGIA: DUE LINGUAGGI UN OBIETTIVO.   L&#8217;AUDIZIONE PROTETTA COME TUTELA DEL MINORE VITTIMA DI REATO  </a>per il quale è previsto per i soci SPG uno sconto sulla quota di partecipazione.</p>
<p>Seguiranno a breve informazioni sul Comitato di esperti, organizzato dalla SPG presso l&#8217;ISISC di Siracusa, a proseguimento del convegno 2006 sul tema della &#8220;prova scientifica nel processo penale&#8221; i cui atti sono pubblicati nel volume  CEDAM 2007. In attesa dell&#8217;apertura del sito SPG, abbiamo una pagina disposizione  a disposizione della SPG sul sito psicologiagiuridica.net gestito dalla dott.ssa Romeo che ringraziamo affettuosamente.</p>
<p>Aspettiamo suggerimenti, commenti e proposte.  Un cordiale saluto  e buon lavoro! </p>
<p>Luisella De Cataldo</p>
<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/03/modulo-richiesta-iscrizione.doc" title="scarica il modulo iscrizione"></a></p>
<table border="0" bgColor="#e3e8fb" width="100%" cellPadding="0" cellSpacing="0">
<tr>
<td width="2%"><img width="40" src="http://www.psicologiagiuridica.net/images/download.gif" height="40" /></td>
<td width="98%"><a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/03/modulo-richiesta-iscrizione.doc">clicca qui</a> per scaricare il modulo<em> di iscrizione</em></td>
</tr>
</table>
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