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	<title>Psicologia Giuridica &#187; Separazione coniugale</title>
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		<title>Comprendere la bugia del bambino nella famiglia separata</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 18:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa Nadia Giorgi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Compito precipuo dei genitori è quello di offrire strumenti ai figli per costruire una propria identità, nel tentativo di risolvere il bisogno di coerenza, consapevolezza nei confronti della vita, relazioni significative con l’altro. Crescere significa trasformazione in un costante gioco interattivo tra noi e la realtà. Un alternarsi di adattamento e assimilazione con il mondo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2010/08/bugie.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-816" title="bugie" src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2010/08/bugie.jpg" alt="bugie" width="221" height="221" /></a>Compito precipuo dei genitori è quello di offrire strumenti ai figli per costruire una propria identità, nel tentativo di risolvere il bisogno di coerenza, consapevolezza nei confronti della vita, relazioni significative con l’altro.<br />
Crescere significa trasformazione in un costante gioco interattivo tra noi e la realtà. Un alternarsi di adattamento e assimilazione con il mondo, orientandosi mediante la distinzione dall’altro, differenziandosi per poter esistere. Una funzione fondamentale della mente è il ricordo che permette di possedere una storia da raccontare, intrecciando i nostri legami nell’arco temporale. Narrare la trama della propria vita in cui le figure genitoriali si stagliano epiche offrendo l’humus determinante: la fiducia nell’adulto che il piccolo utilizza per crearsi sicurezza. E’ la strada dell’autonomia e indipendenza che lentamente è indispensabile costruire con la crescita. Talvolta tuttavia, percorrendola, il bambino racconta bugie.<br />
Troppo spesso diamo a ciò una connotazione giudicante negativa. Bugie e menzogne ci accompagnano dall’infanzia alla vecchiaia. Avvicinandosi al concetto “bugia” il tentativo è soprattutto quello di discernere la motivazione che induce il piccolo a raccontarla, offrendo un punto di vista che stimoli molteplici letture del senso della bugia del bambino.<br />
In primis è a se stesso che il fanciullo racconta una bugia. Ad esempio quando pensa &#8220;come se fosse&#8221;, fingendo di essere qualcosa di diverso da ciò che é o crede di essere, una capacità adatta a favorire l’astrazione. E’ l’inizio dell’immaginazione, della creatività, del gioco che aiuta a conoscere se stesso e gli altri. La realtà si fonde e si confonde con l’illusione e il bambino si confonde con il prodotto della sua fantasia. La “bugia narrativa” appare quindi un’evoluzione mentale che accresce gradatamente l’autonomia e l’indipendenza. Bugie che accompagnano la nostra vita trasformandosi poi in sogni. Possiamo inoltre notare che trasgredire mediante una bugia è un atto evolutivo: scelgo contro i genitori, da solo, assumendomi responsabilità per le conseguenze, camminando sulla strada dell’autonomia. Raccontare qualche bugia é essenziale per crescere, per superare l’insicurezza o l’ansia per la propria prestazione, osando affermare di essere all’altezza di un compito particolare, impegnandosi a farcela.<br />
Ferenczi la considera un sentimento di &#8220;onnipotenza del pensiero&#8221; con la funzione di mantenere intatte le proprie illusioni, mentre la Klein afferma che il bambino mente in concomitanza del &#8220;declinare del potere genitoriale&#8221;. Per Piaget nella mente del fanciullo, in età prescolare, non c&#8217;è distinzione tra fantasia e realtà. Appartiene a questa epoca il &#8220;pensiero magico&#8221; e l’&#8221;egocentrismo infantile&#8221;. Solo dopo i sei anni il bambino riesce a distinguere chiaramente tra il vero e il falso, sviluppando il &#8220;giudizio morale&#8221;. Talvolta permangono anche nei preadolescenti tracce di &#8220;pensiero magico infantile&#8221;. La bugia ha soprattutto il significato di &#8220;negare la realtà&#8221;. Un meccanismo di difesa che è importante analizzare per comprendere quanto esso travalichi la normalità e sconfini nel sintomatico. Il bambino può avere la necessità di crearsi un mondo finto, segreto, illusorio, del tutto estraneo al reale.<br />
Questo può accadere perché il quotidiano lo fa soffrire; pertanto inconsapevolmente utilizza la bugia per celare il profondo malessere. Ad esempio può raccontare che il papà è morto se la figura paterna è assente dalla sua vita in conseguenza di una complessa vicenda separativa genitoriale.<br />
Quasi sempre, in ogni tipo di struttura familiare, ai genitori risulta difficile leggere il disagio del figlio. Essi sono direttamente coinvolti nella dinamica relazionale che contribuisce in modo occulto a generare il sintomo. In qualche modo agisce la negazione e il rifiuto di riconoscere il disturbo, poiché è alquanto arduo assumere su di sé la responsabilità della sofferenza filiale.<br />
Occorre, per riuscire in questa impresa, un’intima conoscenza di se stessi, una capacità di distinguere tra il sentire soggettivo e il sentire conseguente alla relazione emotiva, la quale produce vissuti ben diversi a seconda del colore affettivo del rapporto intrecciato.<br />
Inoltre il punto di vista personale circa il rapporto intrecciato fa sì che entrambi i vissuti siano veri seppur contrastanti ed è impresa difficile – per il genitore &#8211; tener conto di entrambi nella comprensione del fatto.<br />
Il rapporto genitore-figlio si gioca attraverso una rappresentazione di sentimenti che si dipanano all’interno dei due antipodi fiducia/tradimento, non solo per il bambino, ma anche per l’adulto.<br />
Così il genitore vive l’offesa, la delusione, il dolore di sentirsi tradito sovente con la stessa intensità del figlio, anche se &#8211; teoricamente &#8211; dovrebbe essere in grado di comprendere le motivazione del comportamento infantile e non dovrebbe accadere il contrario.<br />
Nell’attività clinica, trattando famiglie coinvolte nella vicenda separativa, si incontrano spesso incontro genitori che descrivono i propri figli etichettandoli come &#8220;bugiardi&#8221;.  Essi associano al racconto molteplici sentimenti scaturiti dalla bugia del bambino: dispiacere,delusione, sorpresa, rabbia, preoccupazione, rifiuto, allontanamento, tradimento. Tuttavia non riescono quasi mai a comprendere il motivo della bugia, a leggerne il senso.<br />
Sottolineo che la mia attenzione alla bugia del bambino è focalizzata nell’ambito di vicissitudini della separazione familiare. Non possiamo prescindere dalla dinamica familiare generata dal conflitto, dalla discordia, all’incomunicabilità fra genitori. La dinamica è conseguente al dolore vissuto dall’uno o dall’altro coniuge per la separazione. Il trauma, determinato dalla difficoltà di sostenere la sofferenza della perdita, induce spesso l’adulto a “chiudere”. Il senso di perdita è talmente intollerabile che le persone ricorrono a meccanismi di difesa quale la negazione e la chiusura. La rabbia, la delusione, il risentimento, la disperazione, il sentirsi traditi inducono comportamenti con cui si cerca di distruggere l’altro che ha ferito.<br />
Questi meccanismi di difesa hanno ripercussioni sui vissuti affettivi e relazionali dei figli. I bambini possono strutturare atteggiamenti di protezione, cura, verso il genitore considerato più debole e aggressività, rabbia per l’altro ritenuto più forte. Nel caso che la madre sia avvertita come parte più fragile avrà l’attenzione del figlio per non essere delusa o ferita da ulteriore dolore.<br />
I genitori avvertono, di fronte alla scoperta della bugia, un senso di smarrimento per il crollo della reciproca fiducia. Spesso istintivamente intervengono per reprimere, punendo dopo la scoperta, trascurando di ricercare le cause che hanno indotto il figlio a raccontare le bugie. In realtà un buon genitore dovrebbe agire come il medico competente che, prima di prescrivere una terapia, si adopera per fare un’accurata diagnosi. L’efficacia della cura dipende infatti dall’individuare l’esatta causa che ha determinato il sintomo.<br />
Infatti se non è identificata la motivazione da cui è scaturita la bugia, il genitore rischia di rinforzare la difficoltà che ha spinto il figlio a mentire. E’ necessario comprendere che la bugia ha un significato psicologico;spesso è un meccanismo di difesa di fronte a momenti difficili da sostenere da parte del bambino. Ad esempio all’interno di relazioni affettivamente importanti che la separazione genitoriale trasforma, provocando crisi per tutti i componenti.<br />
E’ utile inserire alcune esemplificazioni per comprendere meglio quanto sopra affermato.<br />
- Può capitare che il ragazzo prometta al papà di andare a pesca con lui la domenica.  Successivamente tornando a casa dalla mamma nota, dallo sguardo di lei, disappunto a rimanere sola quel giorno.  Accade così che neghi di essere rimasto d’accordo con il padre.<br />
In questo caso il figlio trova alquanto difficile andare contro il dispiacere della mamma. Questo ci dice che ha bisogno del riconoscimento affettivo della figura materna e non è in grado di reggere i sentimenti negativi verso di lui.<br />
- Un bambino racconta alla mamma che la nuova partner del papà è antipatica e lo tratta male. In realtà la madre ha diversi segnali che nella casa paterna è tranquillo e non riesce a spiegarsi perché il figlio menta.<br />
In sottofondo può esserci il bisogno di compiacere la figura materna e mantenere con lei un’alleanza o coalizione contro il padre. E’ probabile che senta la mamma fragile di fronte alla separazione e avverta il suo dolore per il nuovo legame del papà.<br />
- Una bambina può dire “Papà non gioca con me, non stiamo mai insieme” &#8211; sollecitando la protesta protettiva della madre contro il padre -mentre in realtà la figura paterna trascorre il suo tempo con la figlia.<br />
E’ sempre il bisogno di compiacere il genitore (in questo caso la mamma), causato da una distorta percezione di lui, bisogno avvertito come troppo determinante nel creare sicurezza alla piccola.<br />
“Dove hai dormito?” chiede la mamma che non vuole che il padre porti dai nonni in campagna la figlia. E la bambina “A casa di papà”.<br />
La protezione del genitore e al contempo lo spauracchio di un conflitto, o di una tensione sofferta nei rapporti significativi, genera la bugia come difesa dalla situazione dolorosa.<br />
- Un quindicenne che vive con la mamma può raccontarle che cenerà una sera dal padre, mentre avrà organizzato l’incontro in pizzeria con amici. Non esistendo dialogo fra genitori sarà offerta al ragazzo la possibilità di mentire in un’età in cui dovrebbe ancora esistere il necessario (per il figlio) controllo genitoriale.<br />
Nella fase adolescenziale la bugia è una modalità “facile ed economica” per agire i desideri che contrastano con le regole dell’adulto.<br />
E’ faticoso confrontarsi con la responsabilità e il no. L’assenza di dialogo fra genitori rende “comodo” evitare il confronto con la norma contraria alle proprie aspirazioni. Inoltre – in questo tipo di dinamica familiare &#8211; c’è un’alta probabilità di non essere scoperti, permettendo di sfuggire al senso di inevitabile responsabilità associata alla disubbidienza. “Disubbidisco assumendomi la responsabilità delle conseguenze” è una condotta che avremmo auspicarci fosse agita da ogni adolescente. Un imprescindibile atteggiamento per imparare adiventare adulti maturi.<br />
La nostra odierna cultura (e non mi addentro in interpretazioni sociologiche) impedisce questo sano processo e incrementa l’inclinazione a raggiungere l’autonomia, edificando sulla menzogna.<br />
L’adolescente non costruisce quindi sulla positività della disubbidienza e sul riconoscimento delle proprie capacità ed errori, ma tende ad usare la falsificazione della realtà.<br />
I genitori come possono intervenire una volta “illuminati” intorno alle motivazioni delle bugie?<br />
La fiducia e il tradimento sono vissuti nodali, nella relazione, sia per l’adulto che per il bambino.<br />
Tutti i bambini hanno bisogno di coerenza e non tollerano si dica loro bugie, anche se l’adulto può raccontarsi che lo fa “a fin di bene”, nel tentativo di evitare al figlio situazione dolorose.<br />
“De-centrarsi” empaticamente e provare a contattare le emozioni del figlio è senza dubbio fondamentale per individuare la più vantaggiosa reazione alla bugia del bambino. Una competenza che viene ad essere in linea con l’analogia suggerita: ossia il medico che, preoccupandosi di fare una buona diagnosi, riesce ad esistere come buon terapeuta.<br />
Ritengo infatti che ad ogni bambino dovrebbe essere offerta la possibilità di incontrare &#8211; nel genitore sufficientemente buono &#8211; anche una competenza adulta “terapeutica”.</p>
<p style="text-align: right;">Dott.ssa Nadia Giorgi<br />
Psicologa-Psicoterapeuta-Mediatrice Familiare</p>
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		<title>Come intervenire sui bambini colpiti dalla P.A.S.</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Gennaro Iasevoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minori]]></category>
		<category><![CDATA[Separazione coniugale]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[P.A.S.]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Giuridica]]></category>
		<category><![CDATA[separazione conflitto genitoriale]]></category>

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		<description><![CDATA[La Parental Alienation Syndrome o P.A.S., sindrome da alienazione genitoriale, o parentale, è una patologia psicologica che ormai colpisce più di un terzo dei fanciulli italiani, figli di genitori separati o divorziati e li segue talvolta per tutta l’esistenza; intanto si cerca di intervenire con accorgimenti psicologici sui comportamenti degli adulti per eliminare i suoi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2010/07/PAS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-807" title="PAS" src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2010/07/PAS-242x300.jpg" alt="PAS" width="242" height="300" /></a>La Parental Alienation Syndrome o P.A.S., sindrome da alienazione genitoriale, o parentale, è una patologia psicologica che ormai colpisce più di un terzo dei fanciulli italiani, figli di genitori separati o divorziati e li segue talvolta per tutta l’esistenza; intanto si cerca di intervenire con accorgimenti psicologici sui comportamenti degli adulti per eliminare i suoi effetti più inquietanti.</p>
<p><strong>Le caratteristiche:</strong></p>
<p>La P.A.S. è chiaramente osservabile nei figli dei soggetti separati o divorziati già dal terzo anno di vita, perché tra l’altro già a questa età si manifesta con mutamenti di:</p>
<p>1. abitudini, (modi di dormire, alimentarsi, abbigliarsi);</p>
<p>2. carattere, (timidezza, chiusura, incertezza, paura, esibizionismo, reattività, sfida del rischio);</p>
<p>3. comportamenti (modi di reagire alle gratificazioni, alle sconfitte ed alle sollecitazioni della vita di relazione);</p>
<p>4. rendimento, (disturbi del rendimento scolastico e lavorativo);</p>
<p>5. motivazioni, (incostanza motivazionale ed incertezza degli obiettivi).</p>
<p><strong>I danni psicologici derivanti dalla compromissione della fantasia e delle motivazioni:</strong></p>
<p>I figli dei divorziati, dopo la “perdita” di uno dei genitori per effetto dell’allontanamento causato dal divorzio, contraggono la Parental Alienation Syndrome a causa di un “vissuto negativo”, cioè attraverso un percorso costellato di delusioni e sofferenze simile ad un piccolo calvario giornaliero che copre con la massima intensità tutto il periodo dell’età evolutiva, (all’incirca fino al 25° anno), poi si attenua, ma comunque dopo aver segnato il carattere ed aver lasciato effetti duraturi sulle motivazioni individuali riguardanti il lavoro, la famiglia e la società.</p>
<p><strong>Il vissuto negativo dei figli dei divorziati durante l’età evolutiva: </strong></p>
<p>Il piccolo calvario percorso dai figli dei divorziati (Parental Alienation Syndrome) inizia a far data dalla presa di coscienza dell’allontanamento di un genitore dalla famiglia, non tanto in senso fisico (infatti i figli ben sopportano i genitori impegnati in lavori lontani da casa) ma in senso psicologico- relazionale, cioè quando l’allontanamento significa bisticcio, incomprensione, intolleranza, freddezza, disaccordo, indifferenza, mancanza di dialogo. A tal punto il bambino, appena percepisce l’avvenuta separazione dei genitori, è preso da due fuochi (pressioni psicologiche): uno esterno ed uno interno.</p>
<p><strong>Un “fuoco esterno” attanaglia i figli dei divorziati ed alimenta la Parental Alienation Syndrome:</strong></p>
<p>Il fuoco esterno è prodotto dal genitore rimasto col figlio da allevare. Egli, nel migliore dei casi, senza polemizzare dice o fa capire al figlio che dopo la separazione od il divorzio la situazione è cambiata in tutti i sensi: sul piano affettivo, sul piano economico, sul piano abitativo, sul piano progettuale, sul piano degli interessi personali, sul piano relazionale. Contribuiscono a produrre disturbo, incertezza ed angoscia anche i discorsi e le puntualizzazioni di amici e parenti che “toccano”, volontariamente od involontariamente, l’argomento “separazione” in presenza del figlio o della figlia dei genitori separati. Talvolta il genitore separato parla col figlio ricorrendo a perifrasi del tipo: io non ho niente da perdere e non o niente a che vedere con te e con tuo padre (o con te e con tua madre) prefigurando una deresponsabilizzazione contornata di criminalità piuttosto che di chiara imbecillità ed azzardo. Ancor più arrecano sofferenze psichiche, ed anche fisiche in qualche caso, i “cerimoniali” socio-legali obbliganti il figlio o la figlia agli incontri con il genitore separato, l’assistente sociale, e via dicendo. La situazione diventa più negativa e pesante durante le cerimonie familiari, le feste e le vacanze perché maggiormente si notano le differenze nei comportamenti dei genitori separati.</p>
<p><strong>Un “fuoco interno” disturba la mente dei figli dei divorziati già dalla prima percezione della separazione o del divorzio.</strong></p>
<p>Il bambino quando fa i capricci, commette qualche piccolo errore, provoca contrattempi o si rifiuta di eseguire indicazioni, sente dire dalla madre o dal padre, magari stanchi, rammaricati od alquanto esauriti: &lt;&lt; .. guarda, figlio mio, io sono stanca/o, se continui a non ubbidirmi, un giorno farò come ha fatto tuo/a padre/madre, ti lascio e me ne vado anch’io&gt;&gt;. Il bambino nota anche, dopo il divorzio, (prima non vi faceva caso) tutti gli incontri, anche se fugaci ed occasionali, di strada o d’ufficio, della madre con altri uomini e del padre con altre donne, prefigurandosi un tradimento affettivo ed una sostituzione di fatto che annulli brutalmente e totalmente l’altro genitore. Nasce nel bambino un senso di colpa che lo induce a credere di essere forse egli stesso la causa della separazione o del divorzio.</p>
<p><strong>Come allentare la Parental Alienation Syndrome</strong></p>
<p>Oggi si spera di ottenere buoni risultati nei confronti dei figli dei divorziati affetti da P.A.S. migliorando le condizioni vitali e l’integrazione sociale attraverso lo studio, e le vacanze organizzate. Ma sul piano più propriamente clinico bisogna agire molto, mediante interventi psicologici e culturali, rivolti ai genitori separati, partendo col dire di non rappresentare, in nessun caso ed in nessun modo – mai -, neppure minimamente -, con discorsi, immagini o prove, le manchevolezze del genitore allontanato. Bisogna convincere i genitori, gli zii e i nonni a non commettere l’errore di disprezzare o discreditare il coniuge allontanato, davanti ai figli, al fine di evitare la produzione di un danno grave e duraturo che si abbatterebbe rovinosamente e principalmente sul loro equilibrio mentale e sulla loro futura riuscita socio-familiare e lavorativa.</p>
<p style="text-align: right;">Prof. Gennaro Iasevoli</p>
<p style="text-align: right;">Docente di Psicologia Giuridica</p>
<p style="text-align: right;">Facoltà di giurisprudenza – Università Parthenope –  Napoli</p>
<p style="text-align: right;">http://www.giurisprudenza.uniparthenope.it/siti_docenti/SitoDocentiStandard/default.asp?sito=giasevoli</p>
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		<title>L’uomo picchiato, vittima dimenticata della violenza coniugale</title>
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		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa Bernabeo Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Separazione coniugale]]></category>
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		<description><![CDATA[Il pregiudizio sociale porta spesso ad ignorare la figura maschile nel ruolo di vittima, gli spot televisivi sottolineano la violenza subita dalle donne, in cui il messaggio diretto o indiretto è sempre quello di identificare l’uomo in genere come cattivo e aggressivo. Ma, la violenza che subiscono gli uomini all’interno o fuori delle mura domestiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-658" title="violenza uomo" src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2010/01/violenza-uomo.jpg" alt="violenza uomo" width="300" height="172" />Il pregiudizio sociale porta spesso ad ignorare la figura maschile nel ruolo di vittima, gli spot televisivi sottolineano la violenza subita dalle donne, in cui il messaggio diretto o indiretto è sempre quello di identificare l’uomo in genere come cattivo e aggressivo. Ma, la violenza che subiscono gli uomini all’interno o fuori delle mura domestiche non è mai menzionata.<br />
Dagli studi canadesi si evince che sempre più uomini non sono carnefici ma sono vittime.<br />
“I casi di uomini vittime della violenza delle loro compagne sono più diffusi di quanto non si creda”, spiega YVON DOLLAIRE, psicologo canadese autore “La violenza esercitata sugli uomini. Una complessa realtà tabù 2002”<br />
L’uomo maltrattato generalmente prova enormi sensi di colpa e il più delle volte perde il suo status di uomo, finendo per restare isolato.<br />
SOPHIE TORRENT mostra come la violenza psicologica sia l’arma favorita dalle donne, questo tipo di violenza si esprime attraverso :varie forme di rifiuto,di insulti o di accuse infondate ; mentre, la violenza fisica viene espressa con colpi inferti sul viso, colpi inferti sull’addome con forbici o con altri tipi di lame oppure con morsi.<br />
Tra la violenza fisica e quella psicologica la più favorita è quella psicologica, poiché quest’ultima è meno perseguibile sotto il profilo legale; la donna producendo violenza psicologica tende attraverso questa ad apportare una denigrazione del proprio partner nel ruolo di amante e di padre, esprimendo queste diffamazioni sia nella sfera privata che pubblica, scopo di ciò è ledere la mascolinità.<br />
Frequentemente la donna attacca l’uomo sul posto di lavoro,scopo di tutto ciò è il produrre isolamento sociale, la donna che produce violenza fa credere a tutti di essere lei la vittima delle violenze che giornalmente fa subire al proprio coniuge.<br />
La violenza femminile è spesso giustificata, generalmente viene allegata a delle patologie (depressione post – partum , autodifesa, provocazione,menopausa).<br />
La donna violenta non viene considerata una cattiva madre, ma un padre violento o accusato di pseudo violenza viene allontanato dai figli e viene definito un cattivo genitore.<br />
Bisogna rilevare che continuando a negare il fenomeno degli uomini maltrattati, le femministe stanno ostracizzando una categorie di donne che soffrono dei loro comportamenti violenti, continuando a non vedere viene esclusa ogni possibilità di costruttivo aiuto.</p>
<p>Una ricerca condotta in Spagna: “ La violenza domestica: quello che non si racconta.”<br />
Da questa ricerca appare che i maschi morti all’interno delle mura domestiche il 27% pari al 44% .<br />
Eppure, il ministro spagnolo del lavoro degli affari sociali, Jesùs Coldera afferma “ La violenza delle donne sugli uomini è minima”Mentre il ministro della Giustizia, Juan Fernando Lopez Aguilar, afferma “ Non esiste, negli ospedali e nei commissariati, una casistica degli uomini maltrattati”.<br />
Anche se i media non parlano, la violenza delle donne sui mariti, conviventi o amanti è un fenomeno che dilaga in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, nel 2004, la percentuale di grave violenza fisica tra partner è stata attribuita al 35% ai maschi e il 30% alle donne.<br />
Come mai, se il flagello delle femmine che malmenano i maschi è diffuso su scala mondiale,<br />
Gli uomini che vengono picchiati spesso sono poco creduti o vengono messi alla berlina. Una donna maltrattata guadagna uno status e può trovare sostegno presso tanti gruppi per uscire dall’inferno delle violenze coniugali, mentre un uomo malmenato prova vergogna e perde il proprio status di uomo”.<br />
“Gli uomini non denunciano i maltrattamenti subiti, perché non esistono luoghi, commissariati a parte, dove possono farlo; né esistono istituti pubblici come quelli della difesa della donna.<br />
Puntualizza lo spagnolo Eloy Rodriguez, psicologo e sessuologo. “ Il 92% dei machios non denuncia i maltrattamenti perché pensa che così metterebbe in dubbio la propria mascolinità. E’ una questione culturale difficile da sradicare”.<br />
I vari studi dimostrano che tra le statistiche reali e quelli ufficiali esiste una profonda diversità poiché il femminismo ha percorso un cammino errato, alzando una muraglia tra i due sessi, sostenendo che la violenza è intrinseca al maschio; una barriera montata per nascondere la violenza delle donne.</p>
<p style="text-align: right;">Dott. ssa Bernabeo Maria</p>
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		<title>La valutazione delle capacità genitoriali: criteri e strumenti</title>
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		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 13:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa Marisa Nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Separazione coniugale]]></category>
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		<description><![CDATA[I professionisti (psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili) che operano come CTU nei Tribunali vengono spesso chiamati a valutare le competenze genitoriali delle parti in causa per l’affidamento della prole minore, soprattutto nelle cause di separazione e divorzio. Come è noto, la legge n. 54/2006 ha stabilito come regola il principio della cosiddetta bigenitorialità, ma quando i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-243" title="famiglia" src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/06/happy-family-cartoon-150x150.gif" alt="famiglia" width="150" height="150" />I professionisti (psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili) che operano come CTU nei Tribunali vengono spesso chiamati a valutare le competenze genitoriali delle parti in causa per l’affidamento della prole minore, soprattutto nelle cause di separazione e divorzio.<br />
Come è noto, la legge n. 54/2006 ha stabilito come regola il principio della cosiddetta bigenitorialità, ma quando i coniugi non riescono a trovare un accordordo circa i figli, non di rado finiscono per screditarsi a vicenda richiedendo l’affidamento esclusivo dei figli.<br />
Il Giudice deve allora stabilire se e quanto ciascun coniuge sia capace di essere un “buon” genitore, ovvero se vi è &#8211; e di quale entità, eventualmente &#8211; incapacità in uno dei genitori (o in entrambi), per disporre l’affidamento dei figli in modo diverso da quello previsto dalla legge, ovvero quello “condiviso”.<br />
L’ausiliario nominato dal Giudice per rispondere a un quesito comprendente la valutazione delle capacità genitoriali si trova quindi nella necessità di procedere con competenza, perizia e scientificità, consapevole che il suo parere andrà a costituire parte della conoscenza del caso di specie che farà optare il Giudice per l’uno o l’altro istituto (affidamento condiviso o esclusivo).<br />
La cosiddetta “valutazione della genitorialità” è una complessa attività di diagnosi, che deve tener conto di diversi parametri, maturata in un’area di ricerca multidisciplinare che valorizza i contributi della psicologia clinica e dello sviluppo, della neuropsichiatria infantile, della psicologia della famiglia, della psicologia sociale e giuridica e della psichiatria forense.<br />
Intesa in senso ampio riguarda due versanti, genitori e bambino, ed ovviamente la loro relazione.</p>
<p>I criteri per la valutazione psicosociale della capacità genitoriale riguardano, dunque, parametri individuali e relazionali relativi ai concetti di parenting e di funzione genitoriale, trattati ampiamente nella letteratura italiana e internazionale, che comprendono lo studio delle abilità cognitive, emotive e relazionali del ruolo e delle funzioni genitoriali.<br />
Secondo Bornstein (M.H. Bornstein, Handbook of Parenting, 4 voll., Lawrence Erlbaum Associates. Mahwah, 1991) la “capacità genitoriale” corrisponde ad un costrutto complesso, non riducibile alle qualità personali del singolo genitore, ma che comprende anche un’adeguata competenza relazionale e sociale. L’idoneità genitoriale viene definita dai bisogni stessi e dalle necessità dei figli in base ai quali il genitore attiverà le proprie qualità personali, tali da garantirne lo sviluppo psichico, affettivo, sociale e fisico.<br />
Il parenting si propone come una competenza articolata su quattro livelli:<br />
a) nurturant caregiving, che comprende l’accoglimento e la comprensione delle esigenze primarie (fisiche e alimentari);<br />
b) il material cargiving, che invece riguarda le modalità con cui i<br />
genitori preparano, organizzano e strutturano il mondo fisico del bambino;<br />
c) il social caregiving, che include tutti i comportamenti che i genitori attuano per coinvolgere emotivamente i bambini in scambi interpersonali;<br />
d) il didactic caregiving, riferito alle strategie che i genitori utilizzano per stimolare il figlio a comprendere il proprio ambiente.<br />
Guttentag et al. (C.L. Guttentag, C. Pedrosa-Josic, S.H. Laundry, K.E. Smoth, P.R. Swank, “Individual Variability in Parenting Profiles and Predictors of Change: Effects of an Intervention With disadvantaged Mothers”, in Journal of Applied Developmental Psychology, vol. 27(4), 2006, pp. 349-369), partendo da quattro componenti correlate ad uno stile parentale comprensivo e “responsivo” quali:<br />
a) la capacità di rispondere alle richieste,<br />
b) la capacità di mantenere un’attenzione focalizzata,<br />
c) la ricchezza del linguaggio,<br />
d) il calore affettivo,<br />
osservano che questi criteri sono correlati a specifici pattern di abilità parentale.<br />
A sua volta Vicentini (G. Vicentini, Definizione e funzioni della genitorialità, 2003, in <a href="http://www.genitorialità.it/">www.genitorialità.it</a>, 2003), in una meta-analisi della letteratura scientifica, individua otto funzioni genitoriali:<br />
a) la funzione protettiva;<br />
b) la funzione affettiva;<br />
c) la funzione regolativa genitoriale;<br />
d) la funzione normativa;<br />
e) la funzione predittiva;<br />
f) la funzione significante;<br />
g) la funzione rappresentativa e comunicativa;<br />
h) la funzione triadica.<br />
La valutazione psicosociale generale della capacità genitoriale si specifica poi in relazione a alcune prospettive più particolari che ne dipendono: la condizione di pregiudizio in cui può venirsi a trovare un minore; il suo stato di benessere o disagio, fino all’abbandono; la maggiore idoneità dell’uno o dell’altro genitore separati a prendere con sé stabilmente il figlio.</p>
<p>Le condizioni di pregiudizio</p>
<p>Particolarmente importante è la ricerca di criteri scientifici con cui valutare, nella prospettiva della tutela del minore, se le condizioni familiari in cui il minore si trova mettono a rischio il suo sviluppo psicosociale e rappresentano, cioè, una situazione di pregiudizio.<br />
I complessi criteri utilizzati per la valutazione delle condizioni di pregiudizio del minore sono collegati in letteratura:<br />
a) al maltrattamento fisico, alla trascuratezza, al maltrattamento psicologico;<br />
b) all’abuso sessuale;<br />
c) al rapporto tra psicopatologia e violenza subita durante l’infanzia;<br />
d) alla patologia psichiatrica, alla devianza, alla tossicodipendenza e all’alcolismo del/dei genitori;<br />
e) più recentemente, ai fattori che influenzano gli esiti evolutivi nella<br />
violenza assistita familiare.<br />
Uno dei modelli più recenti che si occupa dei criteri di valutazione della genitorialità che possono indicare una situazione di rischio per il bambino è il modello process-oriented adattato da Di Blasio (P. Di Blasio (a cura di), Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze parentali, Unicopoli, Milano, 2005).<br />
Questo modello valorizza innanzitutto i fattori individuali (biologici, genetici, psicologici), i fattori familiari e sociali (coppia, bambino, fratria, amici, lavoro, famiglia estesa), i fattori della società e dell’ambiente (ambiente fisico e salute, servizi e risorse della comunità, condizioni economiche e familiari, supporti del governo) e le reciproche interazioni tra questi, come livelli che influenzano il funzionamento genitoriale.</p>
<p>Le capacità dei genitori in caso di separazione</p>
<p>La legge 8 febbraio 2006 n. 54, in modifica delle norme di cui agli artt. 155 sgg. cod. civ., ha introdotto nel diritto di famiglia un modello generale dei rapporti dei genitori con i figli minorenni quando la crisi della coppia sfocia nella cessazione della convivenza (F. Tommaseo, “L’ambito di applicazione della legge sull’affido condiviso”, in Minorigiustizia, 2006, n. 3, pp. 104 ss.), disciplina applicabile dunque non solo in sede di separazione giudiziale, ma anche di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, nonché nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 4 legge n. 54/2006).<br />
In particolare viene riconosciuto il diritto del figlio minorenne di mantenere anche in caso di separazione dei genitori un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, in modo da ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, e quello di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.<br />
Abolito il nesso necessario tra affidamento del minore ed esercizio della potestà, la legge disegna un nuovo regime giuridico per consentire la realizzazione di tali diritti con l’affidamento condiviso, modulato dal giudice laddove i genitori non abbiano raggiunto un accordo, e attraverso l’esercizio congiunto della potestà, eventualmente limitato alle decisioni di maggior interesse relative all’istruzione, educazione, alla salute quando il giudice stabilisce l’esercizio separato della potestà sulle questioni di ordinaria amministrazione.<br />
Nelle valutazioni consulenziali, in relazione a questo regime giuridico rivolto a soddisfare il diritto del minore alla bigenitorialità ed il dovere-diritto dei genitori ad assolvere ai loro compiti, non si tratta pertanto solo di valutare le capacità potenziali di ciascun genitore rispetto agli specifici bisogni del figlio, quanto di accertare in concreto anche la capacità di:<br />
a) assolvere i compiti parentali nei confronti di quel bambino/adolescente nelle condizioni di vita determinate dalla rottura della coppia;<br />
b) disegnare conseguentemente il progetto dell’affidamento condiviso, che comprenderà il collocamento ripartito o principale del figlio, ed in tal ultimo caso i tempi e le modalità (e le occasioni) della sua presenza presso ciascun genitore, nonché la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione, ed alla educazione della prole.<br />
Il progetto di affidamento dunque sarà diretto a soddisfare il diritto del bambino alla bigenitorialità sia sotto il profilo personale che patrimoniale.<br />
Su questo tema dei criteri di affidamento del figlio c’è una vastissima letteratura straniera e italiana, che contiene indicazioni molto specifiche.<br />
Camerini (G.B. Camerini, “Aspetti legislativi e psichiatrico-forensi nei procedimenti riguardanti i minori”, in V. Volterra (a cura di), Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica (Trattato Italiano di Psichiatria, TIP), Masson, Milano, 2006) di recente ha proposto di utilizzare come criteri prioritari:<br />
a) l’“accesso” all’altro genitore, individuando gli elementi di cooperazione e disponibilità, o viceversa, la difficoltà sostanziale rispetto al diritto/dovere dell’altro genitore a partecipare alla crescita e all’educazione dei figli;<br />
b) la competenza genitoriale dei due coniugi nei termini della qualità della relazione di attaccamento in base al concetto di “genitore psicologico”;<br />
c) l’attenzione ai bisogni reali dei figli;<br />
d) la capacità da parte di ciascuno dei due genitori di attivare riflessioni ed elaborazioni di significati relativi agli stati mentali dei figli stessi ed alle loro esigenze evolutive in base alla cosiddetta “funzione riflessiva”.</p>
<p>Strumenti e metodi di valutazione delle capacità genitoriali</p>
<p>In letteratura esistono diversi strumenti per la valutazione della genitorialità e dei livelli di rischio relativi a comportamenti e dinamiche genitoriali e familiari.<br />
Uno dei più recenti utilizzati per l’analisi delle interazioni familiari è il Trilogue Play Clinic (LTPc) introdotto dal gruppo di Losanna (LTP) e adattato da Mazzoni e Malagoli Togliatti (M. Malagoli Togliatti, S. Mazzoni, “Osservare, valutare e sostenere la relazione genitori-figli: il Lausanne Trilogue Play Clinic (LTPc)”, Raffaello Cortina, Milano, 2006).<br />
Altri strumenti che vengono impiegati specie nel mondo anglosassone sono:<br />
– il Darlington Family Assessment System (in I.M. Wilkinson, Family Assessment, Gardner Press, New York, 1993), che considera:<br />
a) la prospettiva del figlio;<br />
b) la prospettiva dei genitori;<br />
c) la prospettiva genitore/figlio;<br />
d) la prospettiva dell’intera famiglia;<br />
– la Family Environment Scale (R. Moos e B. Moos, “A typology of family environments”, Family Processes, 1994), che usa tre sottoscale:<br />
a) relazioni;<br />
b) crescita personale;<br />
c) perpetuazione del sistema;<br />
– il Mc Master Family Assessment Device (N.B. Epstein, D.S. Bishop e L.M. Baldwin, “Mc Master Model of family functioning: A view of the normal family”, in F. Walsh (a cura di), Normal family processes, Guildford, New York, 1982), basato sull’analisi dei compiti che il “sistema familiare” deve sapere affrontare efficacemente e sui diversi livelli di funzionamento;<br />
– il Parental Bonding Instrument (PBI) che misura i livelli di controllo anaffettivo genitoriale.<br />
Un nuovo strumento di valutazione italiano</p>
<p>Camerini, De Leo et al.(G.B. Camerini, L. Volpini, G. Sergio, G. De Leo, 2008, Criteri psicologico-giuridici di valutazione delle capacità genitoriali: proposta di uno strumento clinico, Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, 75, 1, 61-78) hanno messo a punto recentemente un nuovo strumento di valutazione delle competenze genitoriali che prevede la<br />
somministrazione al genitore di una serie di domande (items), in numero di 24, le quali esplorano capacità relative a tre diverse aree di funzionamento:<br />
a) supporto sociale e capacità organizzativa: capacità di promuovere, accompagnare e sostenere i processi di sviluppo e di socializzazione e di adattamento all’ambiente esterno (coping);<br />
b) protezione: capacità di proteggere e di tutelare il bambino nell’ambiente familiare, scolastico e sociale;<br />
c) calore ed empatia (care): capacità di riconoscere i bisogni emotivi/affettivi del figlio e di fornire i supporti necessari.<br />
Lo strumento è stato predisposto per essere applicato:<br />
– nelle situazioni di pregiudizio rispetto alla salute psicofisica del minore;<br />
– nelle situazioni di abbandono e di decisioni in merito alla perdita della potestà ed alla messa in adozione;<br />
– nelle situazioni di separazione dei genitori e di valutazione dei criteri di affidamento.</p>
<p>Si riportano i 24 items e si rimanda allo strumento completo per la loro corretta utilizzazione pratica e psicometrica.</p>
<p>Supporto sociale e capacità organizzativa: capacità di promuovere, accompagnare e sostenere i processi di sviluppo e di socializzazione e di adattamento all’ambiente esterno (coping).<br />
Supporto dello sviluppo cognitivo e delle abilità di apprendimento sociale e scolastico.<br />
Si occupa di seguire/di far seguire il figlio nei compiti scolastici (negli apprendimenti prescolastici)?<br />
Insegna e trasmette i valori/i riferimenti culturali del suo ambiente di appartenenza?<br />
Supervisione e disciplina nel comportamento sociale.<br />
Cerca di dare al figlio consigli/ istruzioni su come bisogna comportarsi con le altre persone al di fuori della famiglia?<br />
Prevede regole e limiti circa le abitudini, gli orari, le autonomie nella vita di relazione?<br />
Capacità di individuazione delle strutture esterne alla famiglia necessarie per l’equilibrio adattivo del figlio ed intermediazione supportiva.<br />
È disposto ad accettare ed a collaborare con agenzie esterne alla famiglia per la gestione educativa del figlio?<br />
Induce il figlio a frequentare attività sportive/ricreative socializzanti?<br />
Sicurezza e non esposizione del bambino ad eventi ambientali sfavorevoli.<br />
Presta attenzione ai pericoli ai quali il figlio può essere esposto in casa o nella sua vita di relazione e sociale?<br />
Prende qualche iniziativa per evitare problemi e difficoltà di integrazione del figlio nell’ambiente scolastico e sociale?</p>
<p>Protezione: capacità di proteggere e di tutelare il bambino nell’ambiente familiare, scolastico e sociale.<br />
Controllo.<br />
Esercita un controllo sulle abitudini e sui ritmi di vita/sulla igiene e sulla salute del figlio?<br />
Esercita un controllo sulle attività esterne (sociali) e sulle frequentazioni del figlio/sulla esposizione del figlio ai comportamenti che gli altri (adulti o coetanei) agiscono nei suoi confronti?<br />
Rispetto della intimità e della sfera corporea e sessuale.<br />
Viene data attenzione al rispetto per la sfera corporea e sessuale e per l’intimità del figlio?<br />
Viene data attenzione alla esposizione del figlio a scene/situazioni/immagini a contenuto sessuale?<br />
Flessibilità nella gestione delle responsabilità riguardanti la cura e la guida del bambino.<br />
È disponibile a delegare qualche sua incombenza/responsabilità educativa ad altre persone dentro o fuori la cerchia familiare?<br />
Collabora con l’altro genitore nella gestione educativa del figlio?<br />
Esposizione del bambino alla violenza fisica/psicologica (diretta o assistita).<br />
Cerca di evitare che il figlio assista a liti/scene di violenza in famiglia?<br />
Coinvolge il figlio come alleato/come spettatore nei conflitti relazionali intrafamiliari?</p>
<p>Calore ed empatia (care): capacità di riconoscere i bisogni emotivi/affettivi del figlio e di fornire i supporti necessari.<br />
Capacità di incoraggiamento di fronte alle difficoltà/alle frustrazioni e di comunicare l’accettazione.<br />
Reagisce in maniera positiva/incoraggiante se il figlio ha un insuccesso/una delusione in ambito scolastico/sociale?<br />
Riesce ad ascoltare il figlio quando esprime difficoltà di relazione intrafamiliare?<br />
Capacità di accogliere e contenere le richieste del bambino.<br />
Riesce a rispondere in maniera equilibrata/adeguata alle richieste del figlio?<br />
Riesce a rispondere in maniera equilibrata/adeguata alle provocazioni?<br />
Supporto e scambio emotivo, accudimento.<br />
Riesce ad ascoltare il figlio (a rendersi disponibile/accessibile) se le appare triste, o arrabbiato, comunque con qualche problema affettivo/relazionale?<br />
Riesce trasmettere affetto e calore al figlio, con i gesti o con le parole?<br />
Punizioni e frustrazioni.<br />
Capita che il figlio riceva punizioni (fisiche, castighi) molto frequenti/severe?<br />
Capita che il figlio riceva offese?</p>
<p>Osservazioni complementari</p>
<p>La valutazione delle capacità genitoriali deve essere completata ed integrata da altre due osservazioni complementari.<br />
A) Valutazione del funzionamento psicologico e relazionale del genitore e del funzionamento familiare:<br />
1. capacità riflessive (capacità di attribuire intenzioni e finalità ai  comportamenti degli altri ed in particolare dei figli, identificandosi nei loro bisogni; capacità di riflettere sul significato delle proprie azioni e delle proprie reazioni emotive);<br />
2. presenza di patologie psichiatriche;<br />
3. livello di integrazione familiare (funzionamento della coppia genitoriale in<br />
relazione agli indici di collaborazione/coesione interna);<br />
B) Valutazione del funzionamento psicologico e relazionale del figlio:<br />
1. qualità del funzionamento psicologico;<br />
2. qualità del pattern di attaccamento;<br />
3. orientamento e desiderio in relazione alla propria collocazione.</p>
<p align="right">Dr.ssa Marisa Nicolini<br />
Psicologa – Psicoterapeuta<br />
CTU del Tribunale di Viterbo</p>
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		<title>La Sindrome d&#8217;Alienazione Genitoriale: i figli della &#8220;PAS&#8221;</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Daniele Paolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Separazione coniugale]]></category>

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		<description><![CDATA[  La Sindrome di Alienazione Genitoriale dall’inglese Parental Alienation Syndrome (PAS) fu descritta da R.A. Gardner a partire dagli anni ottanta. Rappresenta un disturbo psicopatologico e un abuso emotivo che colpisce i figli, solitamente in un età compresa tra i 7 e i 14/15 anni, pertanto si può definire un vero e proprio disturbo dell’età [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/03/pas.jpg" title="pas.jpg"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/03/pas.thumbnail.jpg" alt="pas.jpg" /></a> <font face="Times New Roman"> <stroke joinstyle="miter"></stroke></font></p>
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<path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></path><lock v:ext="edit" aspectratio="t"></lock><shape type="#_x0000_t75" filled="t" style="margin-top: 98.55pt; z-index: 1; margin-left: 0px; width: 243pt; position: absolute; height: 219pt" id="_x0000_s1027"></shape><fill color2="black"></fill><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ASUS\IMPOST~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.png"></imagedata><wrap side="right" type="square"></wrap>La Sindrome di Alienazione Genitoriale dall’inglese Parental Alienation Syndrome (PAS) fu descritta da R.A. Gardner a partire dagli anni ottanta. Rappresenta un disturbo psicopatologico e un abuso emotivo che colpisce i figli, solitamente in un età compresa tra i 7 e i 14/15 anni, pertanto si può definire un vero e proprio disturbo dell’età evolutiva. Il contesto di sviluppo della PAS è il momento di separazione  dei genitori e la conseguente custodia dei figli.<br />
Quando la separazione assume caratteristiche conflittuali, ognuno degli ex-coniugi, convinto di aver ragione, rischia di coinvolgere i figli in una “lotta tra adulti” disorientandoli e costringendoli ad una scelta forzata. Tale comportamento ha lo scopo di separare, allontanare i figli da un genitore (alienato) e indottrinare il figlio da parte dell’altro genitore (alienante) contro il genitore alienato.<br />
Emerge in modo chiaro la strumentalizzazione dei figli da parte del genitore alienante nei confronti del genitore alienato, con lo scopo di acutizzare e rendere impossibile il rapporto dei figli col genitore alienato. Pertanto sembra importante evidenziare che tale comportamento presuppone la soddisfazione egoistica ed esclusiva da parte del genitore alienante. Il genitore  che mette in atto tali comportamenti pone in secondo piano i bisogni e le necessità dei figli, creando una realtà molto spesso non giustificabile.<br />
Gardner nello studio di questa Sindrome ha evidenziato 8 indicatori della sintomatologia e 3 livelli di gravità. Uno degli indicatori maggiormente presente è rappresentato dalla campagna di denigrazione, in altre parole il genitore alienante denigra verbalmente il genitore alienato di fronte al bambino es:  “Perché non l’ascolti? Non capisci che ti detesta e non vuole stare con te?”, “Non senti cosa ti sta dicendo? Ti sta dicendo che ti trova un essere spregevole”, “Ma allora non hai rispetto per i desideri dei tuoi bambini! Lei/Lui non vuole che tu vada alla recita scolastica. Riesci o no a ficcartelo in quella testa di legno?”, ect.</p>
<p>Di seguito riportiamo un elenco delle conseguenze derivanti dalla PAS, nei confronti dei figli, suddivise in due gruppi quelle a breve e a lungo termine. Tale divisione deve essere intesa esclusivamente in termini teorici ed esemplificativi; la presenza di una conseguenza non esclude le altre, pertanto è doveroso sottolineare che ogni caso è unico a se stesso e può presentare i vari problemi intrecciati (breve e lungo termine) ed avanzarne ulteriori.</p>
<p><strong>CONSEGUENZE A BREVE TERMINE</strong> <br />
• Problemi comportamentali;<br />
• Problemi scolastici;<br />
• Difficoltà affettive;<br />
• Problemi nella qualità relazionale con i genitori;<br />
• Difficoltà psico-emotive (manifestazioni depressive, sintomi d’ansia, idee suicide).</p>
<p><strong>CONSEGUENZE A LUNGO TERMINE</strong><br />
• Difficoltà nel gestire rapporti lavorativi,<br />
• Difficoltà nel progettare il futuro;<br />
• Sfiducia e difficoltà nel rapporto con gli altri;<br />
• Difficoltà psico-emotive (manifestazioni depressive, sintomi d’ansia, idee suicide, maggiori rispetto al breve termine);<br />
• Difficoltà maschile nell’assumere ruolo genitoriale;<br />
• Sfiducia femminile in ambito sentimentale;<br />
• Relazioni sentimentali precoci e di breve durata.<br />
Indipendentemente dai differenti fattori che possono entrare in gioco in ogni singolo caso, e al di là dei limiti e delle polemiche che la teorizzazione della PAS ha suscitato, occorre riconoscere che il fenomeno esiste e molto spesso viene sottovalutato da chi, in primo luogo, dovrebbe farsi carico di questa patologia.<br />
I tribunali sono il luogo dove le relazioni familiari vengono reificate, e la sofferenza può restare priva di un convincente, la lotta tra le parti che avviene nei tribunali, supportata dai rispettivi avvocati, rischia di inasprire ulteriormente una situazione già compromessa.<br />
E&#8217; presumibile pensare che per evitare questo danno aggiuntivo, occorrerebbe che i professionisti dell’ambito giuridico e quelli dell’ambito psicologico imparino a lavorare in modo coeso e sinergico sia per tutelare i diritti di ognuno sia per restituire un senso ad un contesto genitoriale di cui i figli necessitano.<br />
E’ evidente quanto sia delicato e difficile operare in questo campo, sia per riuscire a progettare un intervento congruo sia per riconoscere le varie forme di PAS, che molto spesso vengono mal interpretate o non riconosciute rischiando ulteriori complicazioni.<br />
Mi sembra doveroso sottolineare, ulteriormente, l’importanza delle conseguenze della PAS sui bambini, i conflitti che si scatenano tra i genitori che comportano seri danni sia a breve che a lungo termine sulla vita dei figli contribuendo a farne dei futuri adulti instabili e disadattati.<br />
Emerge come sia importante sviluppare un intervento che richiede un duro, impegnativo e collaborativo lavoro da parte di tutte le figure professionali coinvolte (giudice, avvocati,  psicologi) per fare in modo che tutti i membri della famiglia ne traggano benefici, dando l’assoluta priorità a preservare e tutelare i diritti dei figli che risultano le vere “vittime della PAS”.</p>
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		<title>L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?</title>
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		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 18:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Luana Baudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affidamento Condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[Minori]]></category>
		<category><![CDATA[Separazione coniugale]]></category>

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		<description><![CDATA[Oggi ad essere messo sotto accusa è il dibattito sull’affidamento condiviso nato proprio con l’intento di vedere entrambi i genitori responsabili nei confronti dei figli nel senso del diritto-dovere previsto dalla Costituzione e quindi nell’educazione e nella cura (Bernardini de Pace, 2005). Il fine sarebbe quello di ridurre il fenomeno dell’emarginazione dei genitori non affidatari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Affido" href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2007/12/affido1.gif"><img class="alignleft" src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2007/12/affido1.thumbnail.gif" alt="Affido" width="128" height="79" /></a> Oggi ad essere messo sotto accusa è il dibattito sull’affidamento condiviso nato proprio con l’intento di vedere entrambi i genitori responsabili nei confronti dei figli nel senso del diritto-dovere previsto dalla Costituzione e quindi nell’educazione e nella cura (Bernardini de Pace, 2005).<br />
Il fine sarebbe quello di ridurre il fenomeno dell’emarginazione dei genitori non affidatari (solitamente i padri) dalla vita dei figli.<br />
Viene anzitutto sottolineato il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, conservando rapporti significativi con gli ascendenti.<br />
In primo luogo il giudice ha il compito di valutare la possibilità che i minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure di stabilire a quale di essi debbano essere affidati, determinando tempi e modalità della loro presenza presso ciascun genitore, e fissando altresì la misura e il modo con cui bisogna contribuire al mantenimento, cura, istruzione ed educazione. E’ proprio in questa fase che il giudice prende atto, qualora non siano contrari all’interesse della prole, degli eventuali accordi intervenuti fra le parti.<br />
Viene precisato che “la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, così come le decisioni di maggiore interesse per i figli  “sono assunte di comune accordo…”. L’intervento del giudice resta, o dovrebbe restare almeno nelle intenzioni del legislatore, residuale qualora cioè vi sia disaccordo fra gli ex coniugi. In ogni caso sulle questioni di ordinaria amministrazione il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.<br />
Prima dell’emanazione dei provvedimenti che spettano in base al nuovo art. 155 c.c., il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova, così come disporre l’audizione del minore che abbia già compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capace di discernimento. E’ inoltre in facoltà del giudice, qualora ne ravvisi l’opportunità, con il consenso della parti, rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 155 c.c. per consentire che i genitori, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, sempre tenendo conto prioritariamente della tutela dell’interesse morale e materiale della prole.<br />
In tale senso cambia, nell’ambito di una c.t.u., il quesito posto che diventa genericamente “Valutazione psicologica a base familiare affinché vengano descritti l’ambiente in cui vivono i minori, i rapporti con i genitori, con i prossimi congiunti…..avendo cura di indicare in virtù dell’art. 155 c.c., che impone una prioritaria valutazione della possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, la realizzabilità di progetti di affidamento condiviso (con domiciliazione prevalente o meno)”. Questo aspetto normativo è quello che crea maggiori dibattiti poiché è fondamentale, affinchè il minore possa trarre vantaggio dall’affidamento condiviso, che vi sia tra i genitori un discreto accordo con il quale stabilire gli aspetti relativi alla gestione dei figli, ovvero la capacità di essere in grado di redigere un progetto condiviso. La criticità nasce dal fatto che in conseguenza della suddetta legge, il giudice potrebbe trovarsi a stabilire le regole di un progetto condiviso, tra due coniugi conflittuali che strumentalizzano il minore.<br />
Le problematiche evidenziate dai giuristi mettono in luce la possibilità che soprattutto nei casi più critici, tale assetto, causi un incremento delle situazioni conflittuali e uno spostamento continuo delle relazioni tra genitori e figli dal nucleo familiare alle aule giudiziarie.<br />
Sembra che il nuovo istituto, certamente innovativo e positivo sotto il profilo teorico, non tenga conto a sufficienza delle esigenze dei minori e forse neppure della difficile realtà in cui sovente si trovano gli ex coniugi. I primi potrebbero riceverne addirittura un danno ed i secondi potrebbero illusoriamente convincersi di aver trovato la soluzione per superare l’esclusione ed i problemi connessi con l’arduo tema dell’esecuzione dei provvedimenti.<br />
Alla luce di quanto detto è facile rendersi conto di quanto sia troppo semplicistico parlare di effetti distruttivi della separazione come evento in se. Sembrerebbe più corretto, allora, considerare la problematica della separazione/divorzio nel contesto di un più vasto mosaico di variabili situazionali e relazionali, tra loro reciprocamente interconnesse quali: storia familiare, modificazione/ristrutturazione delle dinamiche familiari, esistenza e consistenza della rete relazionale familiare e/o amicale, valutazione del contesto sociale e culturale.<br />
Sarebbe auspicabile perciò, pensare anche ad una vera e propria analisi della domanda (Carli R., 1993) che dovrebbe essere effettuata, sia dallo “psico-professionista” incaricato di stilare una relazione da allegare alla richiesta di separazione/divorzio, sia dal giudice, sulla base di tale relazione e di altri elementi che riterrà opportuni.<br />
Sicuramente l’istituzione di sezioni del tribunale dotate di particolare competenza e snellezza, destinate unicamente al trattamento di questioni familiari, potrebbe ridurre la conflittualità giudiziaria e il suo uso improprio. Ad esempio, si potrebbe ipotizzare un Giudice Unico, incaricato di trattare tutte le questioni relative ad una coppia nell’iter di separazione/divorzio, sia in campo civile che penale. Ciò eviterebbe la dispersione e lo scollegamento dei vari procedimenti che attualmente possono, verificandosi in ambiti diversi, operare una vera e propria frantumazione dell’iter giuridico. Sarebbe un modo per evitare l’inconcludenza, l’uso strumentale-perverso e l’interminabilità delle conflittualità giudiziarie.<br />
Che l’affidamento bigenitoriale sia quello preferibile, tanto per il normale sviluppo dei figli che per evitare al genitore non affidatario ulteriori sofferenze, non c’è dubbio.<br />
La questione è che la bigenitorialità, nei casi di affidamento in coppie conflittuali o di genitori abbandonanti, può considerarsi solo un traguardo da raggiungere faticosamente più che una premessa da imporre ex lege. In altri termini la legge non ha presa sugli affetti.<br />
Sarebbe perciò più saggio da parte degli operatori del diritto, cercare di contestualizzare quanto più possibile i provvedimenti emanati, così da rispondere quanto meglio alle reali esigenze della famiglia.</p>
<p align="right"><em>Dott.ssa Luana Baudo<br />
Abstract della tesi di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche<br />
Università di Catania – relatore prof. Fulvio Giardina</em></p>
<p>BIBLIOGRAFIA<br />
• De Leo G. e Patrizi P. (a cura di) , Psicologia Giuridica, Il Mulino, Bologna 2002.<br />
• Maglietta M.,L’affidamento condiviso dei figli. Guida alla nuova legge. Per genitori, mediatori, avvocati, psicologi, assistenti sociali ., Franco Angeli, Milano 2006.<br />
• http//www.camera .it/parlam7leggi/06054l.htm<br />
• http//www.crimine. info/public/psicologia/articoli/lereazionicomportamentali.htm<br />
• http//www.crimine. info/public/psicologia/articoli/modificazionidinamiche.htm<br />
• http//www.diritto. net/content/view/1292/7/<br />
• http//www.gesef. it/affidamento%condiviso.htm<br />
• http//www.istat. it/salastampa/comunicati/non_calendario/2005706_00/<br />
• http//www.liff .it/view-php?ID=437<br />
• http://www.papaseparatitorino.it</p>
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		<title>La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 12:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affidamento Condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[Minori]]></category>
		<category><![CDATA[Separazione coniugale]]></category>

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		<description><![CDATA[Una Legge importante che pareva dovesse rivoluzionare il sistema giudiziario nel campo delle separazioni coniugali e degli affidi dei minori. E&#8217; la n° 54 del 2006 che si fa promotrice della &#8220;bigenitorialità&#8221; e di privilegiare ancor più i diritti dei minori prescindendo dalla questione patrimoniale. Riportiamo di seguito il testo per consentire agli utenti di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2007/12/divorzio-11.jpg" title="Affido Condiviso"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2007/12/divorzio-11.thumbnail.jpg" alt="Affido Condiviso" /></a> Una Legge importante che pareva dovesse rivoluzionare il sistema giudiziario nel campo delle separazioni coniugali e degli affidi dei minori. E&#8217; la n° 54 del 2006 che si fa promotrice della &#8220;bigenitorialità&#8221; e di privilegiare ancor più i diritti dei minori prescindendo dalla questione patrimoniale.</p>
<p>Riportiamo di seguito il testo per consentire agli utenti di <strong>psicologia giuridica</strong>.net di poterne usufruire.</p>
<p>Testo della Legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006</p>
<p><strong>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI GENITORI E AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI</strong></p>
<p>La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;</p>
<p>Il Presidente della Repubblica</p>
<p align="center">Promulga la seguente legge:</p>
<p align="center"><strong>Art. 1.</strong></p>
<p>Modifiche al codice civile<br />
L&#8217;articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:</p>
<p>«Art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli). &#8211; Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.</p>
<p>Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all&#8217;interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all&#8217;istruzione e all&#8217;educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all&#8217;interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.</p>
<p>La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all&#8217;istruzione, all&#8217;educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell&#8217;inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.</p>
<p>Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.</p>
<p>Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:<br />
le attuali esigenze del figlio;</p>
<p>il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;</p>
<p>i tempi di permanenza presso ciascun genitore;</p>
<p>le risorse economiche di entrambi i genitori;</p>
<p>la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.<br />
L&#8217;assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.</p>
<p>Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.».<br />
Dopo l&#8217;articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:</p>
<p>«Art. 155-bis (Affidamento a un solo genitore e opposizione all&#8217;affidamento condiviso). &#8211; Il giudice può disporre l&#8217;affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l&#8217;affidamento all&#8217;altro sia contrario all&#8217;interesse del minore.</p>
<p>Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l&#8217;affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l&#8217;affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell&#8217;articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell&#8217;interesse dei figli, rimanendo ferma l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 96 del codice di procedura civile.</p>
<p>Art. 155-ter (Revisione delle disposizioni concernenti l&#8217;affidamento dei figli). &#8211; I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l&#8217;affidamento dei figli, l&#8217;attribuzione dell&#8217;esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.</p>
<p>Art. 155-quater (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). &#8211; Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell&#8217;interesse dei figli. Dell&#8217;assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l&#8217;eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l&#8217;assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell&#8217;articolo 2643.</p>
<p>Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l&#8217;altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell&#8217;affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.</p>
<p>Art. 155-quinquies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). &#8211; Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all&#8217;avente diritto.</p>
<p>Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.</p>
<p>Art. 155-sexies (Poteri del giudice e ascolto del minore). &#8211; Prima dell&#8217;emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all&#8217;articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d&#8217;ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l&#8217;audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.</p>
<p align="left">Qualora ne ravvisi l&#8217;opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l&#8217;adozione dei provvedimenti di cui all&#8217;articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell&#8217;interesse morale e materiale dei figli».</p>
<p align="center"><strong>Art. 2. (note)</strong></p>
<p>Modifiche al codice di procedura civile<br />
Dopo il terzo comma dell&#8217;articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:</p>
<p>«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d&#8217;appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».<br />
Dopo l&#8217;articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:</p>
<p>«Art. 709-ter (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). &#8211; Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all&#8217;esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell&#8217;affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all&#8217;articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.</p>
<p>A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell&#8217;affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:<br />
ammonire il genitore inadempiente;</p>
<p>disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;</p>
<p>disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell&#8217;altro;</p>
<p>condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.<br />
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».</p>
<p align="center"><strong>Art. 3.</strong></p>
<p>Disposizioni penali<br />
In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l&#8217;articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898.</p>
<p align="center">Art. 4.</p>
<p>Disposizioni finali<br />
Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall&#8217;articolo 710 del codice di procedura civile o dall&#8217;articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l&#8217;applicazione delle disposizioni della presente legge.<br />
Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.</p>
<p align="center"><strong>Art. 5.</strong></p>
<p>Disposizione finanziaria<br />
Dall&#8217;attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br />
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.</p>
<p><strong>NOTE</strong></p>
<p>Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall&#8217;amministrazione competente per materia, ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull&#8217;emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l&#8217;efficacia.</p>
<p><strong>Note all&#8217;art. 2:<br />
</strong>Si riporta il testo dell&#8217;art. 708 del codice di procedura civile in vigore dal 1° marzo 2006, come modificato dalla presente legge:</p>
<p>«Art. 708 (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente). &#8211; All&#8217;udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.</p>
<p>Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.</p>
<p>Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d&#8217;ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell&#8217;interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.</p>
<p>Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d&#8217;appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.».<br />
Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell&#8217;art. 708 del codice di procedura civile, in vigore fino al 28 febbraio 2006, come modificato dalla presente legge:</p>
<p>«Art. 708 (Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente). &#8211; Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.</p>
<p>Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.</p>
<p>Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d&#8217;ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell&#8217;interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l&#8217;udienza di comparizione delle parti davanti a questo.</p>
<p>Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d&#8217;appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.</p>
<p>Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l&#8217;ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell&#8217;art. 177.».</p>
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		<title>Il conflitto tra i coniugi separati: motivi percepiti e motivi reali</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 15:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Irene Giorgio -Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Separazione coniugale]]></category>

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		<description><![CDATA[ Il conflitto tra due coniugi  che intendono  separarsi e non riescono a raggiungere un accordo da proporre al Tribunale, nasce, dal punto di vista giudiziario,  nel momento in cui i due rispettivi avvocati scrivono e depositano in cancelleria uno l’istanza di separazione e l’altro la comparsa di costituzione e risposta; da quel momento in poi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2007/11/divorzio21.jpg" title="divorzio"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2007/11/divorzio21.thumbnail.jpg" alt="divorzio" /></a> Il conflitto tra due coniugi  che intendono  separarsi e non riescono a raggiungere un accordo da proporre al Tribunale, nasce, dal punto di vista giudiziario,  nel momento in cui i due rispettivi avvocati scrivono e depositano in cancelleria uno l’istanza di separazione e l’altro la comparsa di costituzione e risposta; da quel momento in poi le emozioni dei due vengono canalizzate sul bisogno di incolpare e difendersi, cui si accompagna quello di  chiedere e negare: bisogno, quest’ultimo, che investe una varietà di “oggetti”, dai figli ad altri decisamente futili, ma non per questo meno accanitamente contesi. In molti casi si assiste al fenomeno per il quale la separazione da fallimento di un progetto di vita quale è diventa una mera “causa” in senso giudiziario, con il che la tensione delle persone si sposta dalla ricerca del migliore riassetto emotivo e materiale possibile, che dovrebbe essere l’obiettivo prioritario di entrambi i coniugi, al “farsi ragione”, al “vincere” sull’altro comunque, a qualsiasi prezzo.<br />
Questa diffusa constatazione è stata assunta come ipotesi di uno studio rivolto a verificare se ed  in quale misura nelle separazioni giudiziali i motivi del contendere percepiti e addotti dalle due parti corrispondano o non ai loro veri bisogni affettivi.<br />
Lo studio è stata effettuato su un gruppo di separazioni giudiziali che il Tribunale, a causa della elevata conflittualità esistente, ha affidato a psicologi per l’effettuazione di una Consulenza Tecnica; i casi, pertanto, sono stati rivisitati secondo l’ipotesi di ricerca attraverso l’analisi condotta da psicologi esperti nella materia. Si tratta di 30 casi, raccolti così come si sono via via presentati nell’arco di tempo prefissato (un anno circa).<br />
Il gruppo studiato aveva le seguenti caratteristiche.<br />
Si è trattato di persone piuttosto giovani (38 anni l’età media degli uomini e 34 quella delle donne), con una anzianità media di matrimonio di 10 anni circa; l’80% delle sessanta persone aveva un titolo di istruzione di scuola media superiore, o laurea; risultavano occupati tutti gli uomini e più della metà delle donne. Circa il 70% degli interessati si collocava in un livello economico medio.<br />
Nel 70% dei casi la separazione era stata chiesta formalmente dalle mogli. Nel 40% dei casi uno dei due, o entrambi, aveva in corso una nuova relazione.<br />
Sul conflitto delle coppie è stata fatta una osservazione a tre diversi livelli di profondità.<br />
La prima osservazione è stata fatta a livello delle richieste che ognuno dei due coniugi aveva avanzato al Tribunale, così come emergono dagli atti giudiziari; si tratta, come è evidente, dei “motivi della causa”, che salvo qualche rara eccezione, appaiono riconducibili a tre grandi temi: quello dell’affidamento e del collocamento dei figli minorenni, quello della frequenza dei rapporti tra i figli e il genitore non affidatario o collocatario, e quello patrimoniale (generalmente, assegnazione dell’abitazione familiare e ammontare dell’assegno di mantenimento).<br />
Per ciò che riguarda i figli, le richieste dei sessanta genitori si distribuivano su una vasta gamma: affidamento esclusivo; affidamento alternato (spesso visto dai coniugi come il mezzo più adatto per realizzare una salomonica parità tra di loro); affidamento condiviso (per i casi in decisione dopo l’entrata in vigore della legge n.54/2006); determinazione di giorni, pomeriggi, ore, festività, vacanze estive, ecc. da trascorrere con il genitore non collocatario; questioni in ordine al pernottamento nell’abitazione del genitore non collocatario (specialmente nel caso di bambini piccoli); competenza e onere di cure mediche o riabilitative particolarmente impegnative; competenza a decidere in ordine a tipo o luogo della scuola, tipo di attività extra-scolastica, ecc.<br />
Il secondo livello di osservazione è stato condotto a livello degli argomenti addotti da ciascuno per sostenere le proprie richieste. Qui l’attacco al coniuge prende forma in buona parte già negli stessi atti giudiziari, con i cosiddetti motivi di addebito, ma si rivela definitivamente e quasi sempre con forte carica emotiva nel corso dei colloqui con il Consulente Tecnico nominato dal Tribunale, ed è un attacco nel quale gli argomenti che riguardano la sfera genitoriale si intrecciano e si confondono con quelle che sono state le ragioni della crisi della coppia.<br />
Le accuse che i coniugi si lanciano a tutto campo sono di violenza psicologica e fisica, comportamenti autoritari, adulterio, dipendenza da figure della propria famiglia di origine e/o pesanti intrusioni di queste nella vita di coppia, malattia mentale, maltrattamenti dei figli, disinteresse affettivo e/o sessuale, richieste sessuali inaccettabili, uso di sostanze stupefacenti, inidoneità e/o disinteresse nella gestione della famiglia e della casa, delega delle cure dei figli a terze persone (parenti o personale mercenario), inadeguatezza nelle cure ai figli, manipolazione dei figli per indurli ad essere ostili all’altro genitore, ecc.<br />
Bisogna ricordare che quando la coppia giunge alla osservazione del Consulente nominato dal Tribunale (che in questo caso coincide con l’osservazione ai fini di questa ricerca) è già trascorso del tempo dalla materiale separazione dei due coniugi, nonché dalle prime disposizioni giudiziali sui figli date a seguito della cosiddetta udienza presidenziale. Ognuno dei due coniugi, dunque, ha già sperimentato il comportamento dell’altro, le reazioni e i comportamenti dei figli, le proprie difficoltà e le insoddisfazioni; ognuno, in sostanza, ha sviluppato dei sentimenti in ordine alla nuova situazione, e in molti casi la situazione stessa si è evoluta (per esempio, sono comparsi nuovi partner, si prospettano trasferimenti in altre città, ci sono presenze parentali con le quali confrontarsi, ecc.): tutto ciò fornisce inevitabilmente altro “materiale” emotivo, che viene a sommarsi alla lunga storia di crisi coniugale.<br />
Il terzo livello di osservazione costituisce il reale oggetto della ricerca. Vi appartengono bisogni dei quali i soggetti interessati non hanno consapevolezza, o dei quali hanno una consapevolezza non chiara, o distorta:  si tratta di interpretazioni fatte dagli esaminatori, e dunque di ipotesi, su quelli che possono essere considerati i motivi di ordine affettivo che hanno indotto i coniugi non tanto alla separazione in sé, quanto ad una separazione tanto conflittuale e complessa nelle sue manifestazioni, da indurre il giudice a sentire il bisogno di ricorrere ad una consulenza tecnica.<br />
I due termini da mettere a confronto, pertanto, sono da una parte gli addebiti che i due coniugi muovono l’uno all’altro, i quali possono essere considerati la decodifica che essi stessi sono riusciti a fare del loro malessere come coppia, nella quale un elemento costante è lo spostamento della presunta causa da sé all’altro; e da un’altra parte l’interpretazione del reale malessere, compiuta dall’esperto in psicologia che ha studiato il caso ed ha esaminato le persone.<br />
Per 33 (55%) persone i motivi percepiti e i motivi reali coincidevano del tutto o, almeno, in quelli più importanti. Nelle restanti 27 (45%) persone, invece, i motivi che sostenevano il conflitto erano altri rispetto a quelli che esse ritenevano che fossero e per i quali si battevano, sia in sede strettamente giudiziale che in sede di consulenza psicologica. A parte pochi casi singoli e particolari, la quasi totalità di quel 45%  rientra nella casistica che segue.<br />
• Bisogno di evitare che si costituisca una relazione significativa tra i figli e il nuovo partner del coniuge, perché questa eventualità suscita l’angoscia di essere “sostituito” come genitore. Questo motivo generalmente è sottostante ad accuse lanciate al coniuge collocatario di incuria o maltrattamenti nei confronti dei figli e alla conseguente richiesta di collocamento presso sé. In qualche caso vengono elaborate fantasie  in ordine a rischio di abuso sessuale cui i figli sono esposti a causa della convivenza con l’estraneo.<br />
• Bisogno di punire il coniuge, ritenuto causa della separazione (o di condotta che ha reso inevitabile la separazione), ovvero per il fatto di avere osato ribellarsi all’autorità maritale avanzando istanza di separazione, bisogno che si manifesta essenzialmente con accuse di immoralità, di inaffidabilità e di inidoneità ad occuparsi dei figli, che spesso si estendono alla famiglia di origine del coniuge. <br />
• Bisogno di mantenere attraverso i figli, dei quali viene chiesto l’affidamento esclusivo, o il collocamento, o una maggiore estensione del diritto di visita, un canale di comunicazione con il coniuge, o di controllo. Si tratta dei cosiddetti casi di separazione psicologica non avvenuta.<br />
• Bisogno di ottenere con l’affidamento o il collocamento dei figli il riconoscimento sociale di essere il coniuge “migliore” o “colui che ha subito il torto”; anche questo bisogno viene rappresentato da intensa attività di denigrazione della moralità o delle competenze del coniuge.</p>
<p>Per la sua ampiezza, lo studio non si presta a valutazioni generalizzabili, anche perché risente fortemente della variabile territoriale (il Tribunale di una città del Sud-Italia), ma può costituire un utile accostamento al problema fortemente sentito della “gestione” della conflittualità nelle separazioni coniugali, perché solo se si attinge ai sentimenti profondi delle persone c’è la possibilità di aiutarle ad uscire dalla dimensione conflittuale, che il più delle volte oltre ad essere sterile per gli adulti è distruttiva per i figli.</p>
<p align="right"><em>Dott.ssa Irene Giorgio</em></p>
<p align="right"><em>Abstract della Tesi di Laurea in Psicologia <br />
Università di Catania – Relatore: Prof. Arturo Xibilia</em></p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">BIBLIOGRAFIA<br />
    <br />
- BERNARDINI, Genitori ancora. La mediazione familiare nella separazione, Roma, Editori Riuniti, 1994.<br />
- BUZZI, Ruoli familiari e dinamiche conflittuali nelle perizie dell’affido dei minori, Congresso nazionale della divisione di psicologia giuridica della SIPS, Bologna, 1995.<br />
- CIGOLI V., Psicologia della separazione e del divorzio, Il Mulino,1998 <br />
- CIGOLI, GULOTTA E SANTI,  Separazione, divorzio e affidamento dei figli. Tecniche e criteri della perizia e del trattamento, Giuffrè 1997.<br />
- CIGOLI, GALIMBERTI, MOMBELLI, Il legame disperante, Raffaello Cortina, Milano, 1988.<br />
- DELL’ANTONIO, VINCENTI AMATO (a cura di) L’affidamento dei minori nelle separazioni giudiziali, Giuffrè, Milano, 1992.<br />
- GRASSI, La separazione personale dei coniugi nel nuovo diritto di famiglia, Jovene, Napoli, 1973.<br />
- GULOTTA GUGLIELMO, Commedie e drammi nel matrimonio,    Psicologia e fumetti per districarsi nella giungla coniugale, Feltrinelli , 1997.<br />
- KASLOW E SHWARTZ, Dinamic of divorce. A life cycle perspective, New York, Brunner Mazel, 1987.<br />
- MAGRIN  MARIA ELENA, Guida al lavoro peritale, Giuffrè Editore, 2002.<br />
- MALAGOLI TOGLIATTI, Diverse modalità di separazione, in Malagoli Togliatti e Montinari, 1995<br />
- MARZOTTO E MOMBELLI, La scissione dell’identità di coppia, in “Studi interdisciplinari sulla famiglia.<br />
- Minori e giustizia. Rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici,pedagogici e sociali sulla relazione tra minorenni e giustizia, La bigenitorialità che continua la separazione, n.3/2006.<br />
- POCAR-RONFANI,  La famiglia e il diritto, Laterza, 2005.<br />
- QUADRIO E DE LEO (a cura di), Manuale di psicologia giuridica, LED, Milano, 1995.<br />
- SANTI, Il processo di divorzio: consulenza e psicoterapia, Milano, Franco Angeli, 1980.<br />
- SCABINI E CIGOLI, Il famigliare: legami, simboli e transizioni,    Raffaello Cortina, Milano, 2000.</p>
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