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	<title>Psicologia Giuridica &#187; Psicologia Giuridica</title>
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		<title>Psicologia giuridica e teoremi educativi</title>
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		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 13:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Gennaro Iasevoli</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-244" title="maria-montessori" src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/06/maria-montessori-150x150.jpg" alt="maria-montessori" width="150" height="150" />Agli inizi del 1900 italiano le prime conquiste psico-mediche influenzano la medicina scolastica e l’igiene praticata nelle scuole materne, elementari e medie: il pensiero di Maria Montessori (prima donna italiana laureata in medicina) conquista i docenti elementari e medi e nelle università se ne parla con grande interesse per i risultati tangibili ottenuti con i ragazzi disabili; intanto Giuseppe Lombardo Radice descrive le prime tecniche di ottimizzazione dell’apprendimento scolastico e Giovanni Gentile le utilizza nella sua riforma per la scuola, sopravvissuta più di mezzo secolo e giunta fino ai nostri giorni (solo recentemente rimaneggiata con gli <strong>interventi legislativi</strong> dei Ministri Moratti, Fioroni e Gelmini).<br />
Mentre la riforma Gentile resiste, quasi del tutto staticamente, nel dopoguerra per oltre mezzo secolo, la ricerca pedagogica nelle Università italiane, salvo rare eccezioni è rappresentata dai ricercatori legati al pensiero di M. Montessori, G. Gentile e Giuseppe Lombardo Radice; avviene una scelta strategica di presa di distanza dai pensatori italiani d’anteguerra che hanno ispirato la riforma Gentile e inizia un percorso di “trapianto” in Italia di idee e metodi mutuati da grandi filosofi di altre nazioni (Russia, Germania, Austria, Inghilterra, Cecoslovacchia, Stati Uniti).<br />
Questi filosofi-pedagogisti in effetti partono tutti da una concezione logicistica della realtà e bene o male approdano, dopo la crisi dell’idealismo, ad una concezione neoempirica che però si giustifichi sempre sul piano logico.<br />
Da tale succinta osservazione si può intuire la ragione della loro sofferenza nel dover conciliare la speculazione logico linguistica con  l’imperversare del mondo del reale (neorealismo – futurismo).<br />
Quindi, dal 1945, dopo un primo dibattito durato una quindicina d’anni sulla scia dell’esperienza di Maria Montessori, Giuseppe Lombardo Radice,  Dentice di Accadia, Della Valle, G. Graziussi, intervengono per dare un concreto avvio alla pedagogia della ricostruzione, pedagogisti, psicologi e sociologi ( per citarne alcuni-: Roberto Mazzetti, De Bartolomeis, A.M. Costa, Luigi Volpicelli,) e si conserva fluido il magma, – per citare alcuni esempi -, della filosofia del linguaggio, della filosofia descrittiva, della ricerca sociale e psico-pedagogica.<br />
E mentre tutto il mondo cerca di risolvere le problematiche educative ed istruttive degli alunni, che in massa sono “guidati” alle scuole superiori, “non per rimanerci” ma per uscirne con competenze immediatamente spendibili nel mondo industriale e tecnologico, il dibattito accademico anche in Italia cura il discorso didattico, affidato anche alle risorse interne Scuola-Ministero, e si ritorna, guardando anche al passato, a quelle questioni filosofiche “saporitamente” iniziate con la fondazione del circolo di Vienna organizzato da Moritz Schlick nel 1922 ed osteggiato da Hitler.<br />
Ciò premesso si ravviva nelle università quel dibattito filosofico, pedagogico e psicologico, che ancora oggi resiste con riferimenti forti ai filosofi Rudolf Carnap, Otto Neurath, Ludwig Wittgenstein,  Sigmund Freud (1856 &#8211; 1939), Karl Popper, verosimilmente per trovare una giustificazione psico-pedagogica e logica (filosofica), dei linguaggi da usare e dei contenuti da porgere, prima di indicare un percorso di apprendimento agli studenti.<br />
Quindi si riesaminano e si rivalutano anche le filosofie di Alfred Julius Ayer, Alfred Tarski, Arne Naess, Carl Hempel, Friedrich Waismann, Gustav Bergmann, Hans Hann,  Hans Reichenbach, Herbert Feigl, Karl Menger, Kurt Gödel, Ludwig von Bertalanffy, Philipp Frank, Viktor Kraft, W. V. Quine, Theodor Radakovic, Hans Hahn,  Herbert Feigl, Ludwig von Bertalanffy, Gustav Bergmann, Kurt Gödel, Marcel Natkin, Victor Kraft, Karl Menger, Olga Hahn-Neurath, Rose Rand, Friedrich Waismann.<br />
Si rivalutano le idee nate Palo Alto in California, ove, negli anni ’60, prende corpo la teoria dei sistemi logici portata alle estreme conseguenze da Bertrand Arthur William Russell, da George Edward Moore e poi dal biologo austriaco  Ludwig Von Bertalanffy.<br />
Il pensiero sistemico di Bertrand Arthur William Russell è apprezzato e seguito anche da Willard Van Orman Quine e da Karl Popper, però l’allievo Ludwig Wittgenstein dopo un congruo periodo di approfondimento nota e denuncia, alcune incoerenze, superficialità e falsità nella teoria dei sistemi del suo maestro Russell. Secondo l’allievo Ludwig Wittgenstein, Bertrand Arthur William Russell, col suo logicismo esasperato è incapace di cogliere l’aspetto <strong>etico-esistenziale dell’uomo</strong>, non nutre fiducia nel senso comune oggetto della sociologia, e non riesce a cogliere e riconoscere il valore (realtà, verità logica) dei fatti etici, sociali e politici, della vita quotidiana.<br />
C’è da osservare che il pensiero sistemico di Bertrand Arthur William Russell, rappresentante della Scuola di Palo Alto, <strong>tralasciando l’analisi valoriale e motivazionale dell’individuo</strong>, perché ingiustificabili sul piano della sua dottrina “logicistica”, svaluta le espressioni culturali e spirituali <strong>della vita umana integrale</strong>. Lo stesso John Dewey (1859-1952) pur pensando come Russell che la filosofia debba adottare una metodologia scientifica non attribuisce alla scienza (filosofia) la capacità di giungere in ogni caso a conclusioni certe e definitive; Russell crede che la scienza sia capace di portarci sicuramente alla verità, mentre il Dewey crede che le scienze servano alla sperimentazione e siano fallibili.<br />
Nell&#8217;opera (Education and Social Order, London 1932) &#8220;L&#8217;educazione e l&#8217;ordinamento sociale&#8221;, Bertrand Arthur William Russell spiega che una cosa è educare l&#8217;individuo ed un&#8217;altra è educare un perfetto “ cittadino sociale”, <strong>giuridicamente capace di rispettare le leggi e cooperare in un’ipotetica unione mondiale degli stati (utopia)</strong>, e preconizza un periodo intensivo di educazione del cittadino per arrivare a un futuro senza &#8220;cittadini&#8221;, per arrivare cioè ad un futuro con individui veramente liberi che siano capaci di ribellarsi a principi in contrasto “col bene collettivo del sistema”.<br />
In effetti, le sue affermazioni sono rigidamente ancorate alla filosofia logicistica e al di là della proposizione della libertà individuale, da raggiungere con le enunciazioni e senza inculcazioni, differentemente da John Dewey, tali affermazioni ipotizzano uno scenario vitale in cui la personalità dell’individuo deve obbedire al un “ferreo logicismo ateo” che si accompagna al rispetto assoluto delle regole del “sistema” in cui la persona stessa è immersa: se ne deduce che le persone non hanno potere di creare un sistema democratico, ma siano obbligate a rispettare il sistema che “logicisticamente” le avvolge.<br />
Parte appunto dall’accettazione degli assunti della filosofia sistemica logicistica di Palo Alto, una parte significativa della ricerca psico-pedagogica ed etico sociale,  e rimane ancorata da vari decenni alle conseguenti direttrici, mutuate da Ludwig von Bertalanffy, Lev Semënovič Vygotskij, Jean Piaget e Max Wertheimer.<br />
Gli studi psicologici di riferimento, considerati dall‘epoca di Sigmund Freud (1856 &#8211; 1939), e fino ad oggi, riguardano eminenti studiosi tra cui: Wilhelm Wundt (1832 &#8211; 1920), Franz Brentano (1838 &#8211; 1917), William James (1842 &#8211; 1910), Ernest Weber (1795 &#8211; 1878), Gustav Fechner (1801 &#8211; 1887), Ivan Pavlov (1849 &#8211; 1936), Jean Piaget (1896 &#8211; 1980), Kurt Lewin  (1890 &#8211; 1947), Ulric Neisser (1928 &#8211; in vita), Humberto Maturana (1928 &#8211; in vita), Gene Glass (1940 &#8211; in vita).<br />
La psicologia opera epistemologicamente dagli anni sessanta, partendo dalle tecniche funzionalistiche, cognitivistiche, comportamentistiche, costruttivistiche, strutturalistiche. Un grande apporto è venuto dall’epistemologia genetica e dalla neuropsicologia che hanno dato soprattutto una valenza medica alla psicologia “rendendola un indispensabile supporto della pedagogia”.<br />
Oggi non vi sono all’orizzonte cambiamenti significativi di obiettivi e metodi di ricerca, ma alla luce dell’emancipazione di <strong>nuovi paradigmi giuridici</strong>, si sta ripresentando il dialogo sul significato dell’educazione integrale e sull’approfondimento psicologico delle motivazioni antiomeostatiche(*1) individuali.<br />
Nascono e si migliorano via via, (attraverso un pullulare di metodi, tecniche, scuole, indirizzi): Psicoanalisi &#8211; Analisi transazionale &#8211; Counseling psicologico – Psicotecnica – Psicometria – Psicosomatica &#8211; Psicoterapia corporea &#8211; Psicoterapia della Gestalt &#8211; Psicoterapia dialettica -Psicoterapia familiare &#8211; Psicoterapia neuropsicologica &#8211; Psicosintesi &#8211; Psicodinamica -Psicodramma &#8211; Terapia breve strategica &#8211; Terapia cognitiva &#8211; Terapia cognitivo-comportamentale &#8211; Automotivazione &#8211; Terapia di gruppo &#8211; Vegetoterapia &#8211; Ludoterapia &#8211; Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, basata sulla desensibilizzazione e sulla rielaborazione dei pensieri traumatici attraverso i movimenti oculari) – Ipnoterapia.<br />
Infine la Psicologia assume le svariate definizioni che oggi la connotano:<br />
Psicologia ambientale, Psicologia analitica, Psicologia clinica, Psicologia culturale, Psicologia dei gruppi, Psicologia del lavoro, Psicologia del marketing, Psicologia del turismo, Psicologia dell’educazione, Psicologia delle emergenze calamità e catastrofi, Psicologia dell’orientamento, Psicologia della formazione, Psicologia della Gestalt, Psicologia della religione, Psicologia della salute, Psicologia delle comunità e delle organizzazioni, Psicologia dello sport, Psicologia dello sviluppo, Psicologia di comunità, Psicologia dinamica, Psicologia ecologica, Psicologia evolutiva,  Psicologia fisiologica, <strong>Psicologia forense, Psicologia giuridica</strong>, Psicologia generale, Psicologia individuale comparata, Psicologia motivazionale, Psicologia positiva, Psicologia postraumatica, Psicologia sociale, Psicologia sperimentale, Psicologia trans personale, Psicologia umanistica.</p>
<p align="left">(*1) Motivazione anti-omeostatica: Desiderio intrinseco (domanda &#8211; bisogno &#8211; causa &#8211; motivo),  che tende a promuovere la crescita, ed il superamento dei risultati già raggiunti.  Ciò provoca aumento del bisogno dopo ogni soddisfazione dello stesso. Il soggetto non cerca l’equilibrio omeostatico (riduzione del bisogno) ma il raggiungimento sempre maggiore di un significato, o addirittura il soddisfacimento di un “desiderio mutabile” (ad esempio: l’autoaffermazione). I motivi antiomeostatici di autorealizzazione agiscono secondo una scala ascendente che innesca un processo dinamico di crescita continua i cui fattori sono la potenzialità e l’ottimismo. Si presume che psicologicamente l’uomo e la donna abbiano un compito aperto e siano portati a protendersi verso il superamento dei livelli già raggiunti, ipotizzando, attraverso l’impegno, una piena realizzazione (ad esempio: sociale) nel superamento di ogni precedente previsione.</p>
<p align="left">
<p align="right">
<p align="right">Prof. Gennaro Iasevoli</p>
<p align="right">Docente di Psicologia Giuridica</p>
<p align="right">Università Parthenope Napoli</p>
<p align="right">Facoltà di Giurisprudenza</p>
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		<title>Cos&#8217;è la Psicologia Giuridica</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/deontologia/cose-la-psicologia-giuridica/</link>
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		<pubDate>Mon, 25 May 2009 10:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Gennaro Iasevoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deontologia]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Giuridica]]></category>

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		<description><![CDATA[Giacchè il Portale Psicologia Giuridica.net è un sito informativo per molti studenti universitari è importante avere in biblioteca docmenti utili alla conoscenza della materia specifica, il Prof. Gennaro Iasevoli offre una definizione di cos'è la Psicologia Giuridica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/05/portale-psy.gif" title="portale-psy.gif"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/05/portale-psy.thumbnail.gif" alt="portale-psy.gif" /></a> La psicologia giuridica descrive il profilo psicologico risultante dagli aspetti intellettivi, caratterologici ed attitudinali della psiche del cittadino, in rapporto alla posizione giuridica (in rapporto al ruolo rivestito nella famiglia, nella scuola, nel mondo del lavoro e delle professioni e nella società).<br />
La psicologia giuridica è chiamata principalmente a descrivere la storia personale (profilo psicologico) delle persone coinvolte in procedimenti giudiziari, al fine di indicarne i dati comportamentali e sottoporli al vaglio dell’autorità giudiziaria incaricata del processo civile o penale.<br />
Comprende lo studio dei fattori della personalità: intelligenza, carattere, attitudini, bisogni, tendenze, motivazioni, stimoli, socializzazione, fragilità psichica, deficit intellettivo, stress psicosomatico, affaticamento mentale, morbilità psichica, pericolosità sociale.</p>
<p>Ormai la psicologia giuridica si articola anche in aree specialistiche, qui sommariamente descritte, per obiettivi:</p>
<p>• <strong>psicologia forense</strong>, se riguarda la osservazione e la descrizione psicologica dei “soggetti coinvolti”, durante l’espletamento del dibattimento;<br />
• <strong>psicologia giudiziaria</strong>, se riguarda la osservazione e la descrizione psicologica dei “soggetti coinvolti”, ai fini della valutazione del profilo e dell’eventuale danno psicologico ;<br />
• <strong>psicologia criminale</strong>, se riguarda la osservazione e la descrizione del comportamento psicologico abituale dei “soggetti delinquenti, autori di reati”, anche ai fini della valutazione dell’eventuale pericolosità sociale;<br />
• <strong>psicologia rieducativa</strong>, se riguarda la osservazione e la descrizione del valore psicologico della pena assegnata alle persone oggetto di rieducazione;<br />
• <strong>psicologia legislativa</strong>, se riguarda la descrizione, lo studio e la elaborazione di norme riguardanti la prevenzione ed il contrasto della delinquenza o il contenuto della pena e le conseguenze psicologiche del periodo di carcerazione.</p>
<p>Rientrano in tali aree di studio anche gli aspetti psicologici di: separazione, divorzio, adozione nazionale e internazionale, affido etero-familiare dei minori, maltrattamento dei minori, abuso sessuale, comportamento deviato, violenza di gruppo, turbamento mentale e psicofisico della vittima, pedofilia, sette, minori a rischio di devianza, “carriere criminali”, bullismo, “branco”, dipendenze e sfruttamento, valutazione / misurazione del danno psichico, funzionamento dei servizi sociali, delle case-famiglia e dei centri di accoglienza e recupero.<br />
Risultano fondamentali anche gli approfondimenti degli aspetti psicologici della responsabilità penale dei minori e degli adulti, dei comportamenti dei “testimoni” e degli effetti dello stato di reclusione.<br />
Infine si sottolinea che la psicologia giuridica fornisce gli strumenti conoscitivi / operativi per la realizzazione del “colloquio protetto”, della “consulenza tecnica” e della “perizia psicologica”, in ambito civile e penale.</p>
<p align="right">Prof. Gennaro Iasevoli</p>
<p align="right">Docente di Psicologia Giuridica</p>
<p align="right">Università Parthenope Napoli</p>
<p align="right">Facoltà di Giurisprudenza</p>
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		<title>La Stalking victim</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/danno-psichico/la-stalking-victim/</link>
		<comments>http://www.psicologiagiuridica.net/danno-psichico/la-stalking-victim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 15:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa Filomena Paciello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno Psichico]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Giuridica]]></category>

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		<description><![CDATA[  Analizzando l’importanza della relazione che, spesso si instaura solo nella mente dello stalker con tutta la capacità di influenza che può esercitare una relazione reale, alcune ricerche  hanno individuato la stalking victim in: -The personal “vittima personale”:  ha avuto un rapporto amoroso (ex partner) o di amicizia  con lo stalker che agisce per riconquistare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/02/vittima.jpg" title="vittima.jpg"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/02/vittima.thumbnail.jpg" alt="vittima.jpg" /></a>  Analizzando l’importanza della relazione che, spesso si instaura solo nella mente dello stalker con tutta la capacità di influenza che può esercitare una relazione reale, alcune ricerche  hanno individuato la stalking victim in:<br />
-The personal “vittima personale”:  ha avuto un rapporto amoroso (ex partner) o di amicizia  con lo stalker che agisce per riconquistare o vendicarsi;<br />
-The professional “vittima per professione”:  la vittima appartiene alle cosiddette “professioni d’aiuto”, vale a dire i medici, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli assistenti sociali, i sociologi, gli insegnanti, gli avvocati,  e ogni altra sorta di helper contro cui lo stalker pone in essere comportamenti molesti volti ad una domanda di attenzione o una ricerca di vendetta per l’attribuzione di responsabilità sulla salute o sulla vita propria o dei propri cari;<br />
-The employment “vittima per lavoro”: si tratta di un lavoratore che subisce comportamenti, perpetrati da parte di superiori nel caso di mobbing verticale o bossing  e/o  da parte di colleghi nel caso di mobbing orizzontale: le persecuzioni iniziano nell’ambito lavorativo e finiscono poi per invadere la vita privata;<br />
-The media “vittima mediatica”:  personaggi famosi o di pubblico interesse di cui lo stalker è fan;<br />
-The acquaintance “il/la conoscente”: la vittima è un/a estraneo/a,  persona incontrata accidentalmente e con cui lo stalker non ha nessun legame reale ma pensa di avere un rapporto ideale.</p>
<p>Secondo gli studiosi Picozzi e Zappalà   ci possono essere da parte della vittima reazioni immediate: fuga/esitamento, risposta verbale non confrontativa (dissuadere, cercare di suscitare empatia, essere sinceri, negoziare), resistenza fisica non confrontativa simulata (svenimenti, epilessia, mutismo) involontaria e spontanea (pianto, tremori, perdita del controllo sfinterico), risposta oppositiva verbale (urla per attirare l’attenzione, sfogo per la rabbia), resistenza oppositiva fisica (divincolarsi, sferrare colpi su collo e genitali), sottomissione.<br />
Inoltre ci possono essere delle reazioni a lungo termine, tra cui quelle più frequenti risultano essere: il cambiamento dello stile di vita, (cambiando lavoro, abitazione, città, stato), la protezione di se stessi (cambiando numero di telefono, e/o indirizzo e-mail, usando il cognome da nubile sul lavoro, seguendo corsi di autodifesa o acquistando un arma) e della propria casa (istallando apparecchi tecnologici o sistemi di allarme nei casi più gravi, mentre in quelli blandi cambiando la serratura della porta).<br />
L&#8217;indifferenza sembra essere la migliore strategia: infatti la vittima che non manifesta uno status il disagio ed il comprovato malessere non alimenta lo stalker ma gli determina un’abulia comportamentale.  <br />
E&#8217; opportuno però che la stalking victim annoti possibilmente data e ora delle molestie subite dallo stalker così da consentire una ricostruzione dettagliata degli eventi.</p>
<p>E’ possibile osservare nella “stalker victim”:<br />
~ incubi notturni, difficoltà ad addormentarsi o insonnia,<br />
~ episodi di flashback, ovvero vissuti intrusivi che rinnovano il ricordo di episodi e scene particolarmente traumatiche,<br />
~condotte di evitamento verso tutto ciò che possa essere riconducibile all’esperienza traumatica,<br />
~hyperarousal cioè irritabilità aggressività e tensione generalizzate.</p>
<p>Alcuni studi compiuti su questo fenomeno  hanno distinto tre categorie di comportamenti attraverso i quali si può attuare lo stalking:<br />
*le comunicazioni intrusive , che includono tutti i comportamenti con scopo di trasmettere messaggi sulle proprie emozioni, sui bisogni, sugli impulsi, sui desideri o sulle intenzioni, tanto relativi a stati affettivi amorosi (anche se in forme coatte o dipendenti) che a vissuti di odio, rancore o vendetta. I metodi di persecuzione adottati, di conseguenza, sono forme di comunicazione con l’ausilio di strumenti come telefono, lettere, sms, mms, e-mail o perfino graffiti o murales.<br />
*contatti , che possono essere attuati sia attraverso comportamenti di controllo diretto, quali ad esempio raccogliere informazioni sulla vittima e sui suoi movimenti, spiare, pedinare o sorvegliare, che mediante comportamenti di confronto diretto , quali violazioni di domicilio, visite sul luogo di lavoro, minacce, aggressioni violenza fisica e sessuale di diversa entità, fino ad arrivare a comportamenti estremi come tentato omicidio ed omicidio.<br />
*comportamenti associati che consistono nell’ordine o cancellazione di beni e servizi a carico della vittima, al fine di danneggiarla o intimidirla, far recapitare cibo o altri oggetti all’indirizzo della vittima anche a tarda notte, oppure la cancellazione di servizi quali l’elettricità o la carta di credito all’insaputa della vittima.</p>
<p>Lo studioso Ege Erald  distingue tre tipi di stalking:<br />
 Stalking emotivo: generalmente è associato alla rottura di una relazione affettiva tra due persone quando un componente della coppia non riesce a rassegnarsi alla perdita dell’altro;<br />
 Stalking delle celebrità: consiste nel perseguitare personaggi famosi o di pubblico interesse;<br />
Stalking occupazionale: è il tipo di persecuzione che inizia sul posto di lavoro per poi invadere la sfera privata.</p>
<p>La giurisprudenza Americana, è stata la prima ad affrontare il problema dello stalking.<br />
Nel 1992 il Congresso degli Stati Uniti ha deliberato che la massima autorità giudiziaria della federazione,<br />
l’Attorney General, attraverso il National Istitute of Giustice, conducesse ricerche sul fenomeno e sviluppasse un modello legislativo anti-stalking costituzionale e applicabile nelle singole legislazioni degli stati membri.<br />
Entro la fine del 1994 tutti gli Stati hanno approvato la legge anti-stalking.</p>
<p>Nel Regno Unito nel 1997 è stato adottato il “Protection from Harassment Act”, per affrontare i comportamenti di molestia in modo più mirato rispetto alla legislazione precedente.<br />
L’atto prevede che “una persona non deve attuare una condotta che sa  o che dovrebbe sapere essere causa di molestia ad un’altra: occorre peraltro dimostrare che l’imputato sapeva o avrebbe dovuto sapere, che la sua condotta avrebbe causato timore di violenza nella vittima”, è inoltre necessario che gli atti di violenza siano ripetuti almeno due volte.</p>
<p>In Italia la Giurisprudenza ha  svolto per lungo tempo un ruolo di supplenza rispetto al Legislatore nell&#8217;elaborazione dei precetti giuridici e delle relative sanzioni, richiamandosi principalmente ai generali principi dell&#8217;ordinamento che tutelano la dignità e la libertà di autodeterminazione della persona umana.<br />
Lo stalking è ritenuto una violazione dei diritti umani ed assume  rilevanza nell’ottica del risarcimento del danno, o meglio, del danno esistenziale, quale voce di danno che rifacendosi all’art. 2 della Costituzione impone la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo.<br />
Per pervenire ad una qualificazione giuridica delle molestie si è proceduto attraverso un&#8217;analisi sulla gravità e sull&#8217;idoneità offensiva dei fatti addebitati alla luce dei diritti fondamentali della persona, come il diritto all&#8217;uguaglianza  (articolo 3 della Costituzione), il diritto alla libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e il diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione).</p>
<p>Nella seduta del 14 novembre 2008 la Commissione Giustizia della Camera ha approvato il testo che sanziona penalmente lo stalking, adottando il testo unificato “misure contro gli atti persecutori e la discriminazione fondata sull&#8217;orientamento sessuale o sull&#8217;identità di genere”.<br />
 L’art. 1 del menzionato testo ha introdotto l&#8217;articolo 612- bis (Atti persecutori) inserito nel codice penale, al Libro II Dei delitti in particolare, Titolo XII Dei delitti contro la persona, Capo III Dei delitti contro la libertà individuale, sezione III dei Delitti contro la libertà morale.<br />
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.<br />
La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma.<br />
La pena è aumentata fino alla metà e si procede d&#8217;ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di un disabile, di una donna incinta ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall&#8217;articolo 339 c.p. ovvero se il fatto è commesso con armi, da persona travisata, o da piu&#8217; persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.<br />
Si procede altresì d&#8217;ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d&#8217;ufficio”<br />
E’ stato altresì, inserito, l’art. 612 ter c.p. (diffida): “la persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all&#8217;articolo 612 bis può presentare all&#8217;autorità competente richiesta di diffida all&#8217;autore della stessa”.<br />
Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui all&#8217;articolo 612 bis, l&#8217;autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l&#8217;indagato dal compiere ulteriori atti persecutori.<br />
La diffida è notificata all&#8217;indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.<br />
Se nonostante la diffida formale l&#8217;indagato commette nuovi atti persecutori espressamente denunciati all&#8217;autorità, il reato è perseguibile d&#8217;ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell&#8217;articolo 612 bis è aumentata fino a sei anni”.</p>
<p>Si ritiene comunemente che questi comportamenti molesti eterogenei divengano atti pesecutori quando proseguono per un periodo minimo di quattro settimane, in un numero minimo di dieci manifestazioni e perché vengano puniti, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, occorre la querela della persona offesa.<br />
I singoli accadimenti vanno contestualizzati e valutati collettivamente osservandoli nella cornice dell’intera durata dell’iter di molestie.<br />
La parte offesa del reato teme per la propria incolumità fisica e psicologica e il fastidio, la preoccupazione e la paura provate, integrano la fattispecie di cui la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà rappresentano l’elemento soggettivo.</p>
<p>Oltre alla punizione del colpevole, la legge consente di ottenere il risarcimento del danno patito dalla persona offesa, danno che può essere patrimoniale (quale quello derivante dal danneggiamento dei beni), biologico (derivante da lesioni sulla persona della vittima), ed altresì esistenziale (quello che lede il diritto al libero dispiegarsi delle attività umane, alla libera esplicazione della personalità) ai sensi degli artt. 1226, 2043, 2059 codice civile e art.185 codice penale.</p>
<p>Gli atti persecutori di cui all’art. 612 bis sono inseriti fra le aggravanti di cui all’art. 577 c.p. comma 1 e applica la pena dell’ergastolo qualora l’omicidio di cui all’art. 575 c.p. sia commesso ove ricorrano le aggravanti in esso riportate, ed è altresì inserito anche fra le aggravanti di cui all’art.609 ter, che prevede la reclusione da 6 a 12 anni per i fatti di cui all’art. 609 bis c.p. sulla violenza sessuale.</p>
<p>Un&#8217;ipotesi specifica è poi quella prevista dall&#8217;art. 572 del codice penale “Maltrattamenti in famiglia”.<br />
Questo reato si realizza ogni volta che lo stalker, agendo contro una persona di famiglia, la maltratta in modo continuativo, con ingiurie, umiliazioni, percosse e piccole violenze quotidiane.<br />
Nel caso in cui lo stalker sia una persona convivente, nelle ipotesi di reati meno gravi, è possibile, in sede civile, ottenere un ordine di protezione ossia il giudice ordina al molestatore la cessazione della condotta pregiudizievole, l&#8217;allontanamento dalla casa familiare, potendo prescrivegli altresì di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima (artt. 642 bis e ter codice civile).</p>
<p>I casi meno gravi di stalking sono riconducibili alla contravvenzione di “Molestia o disturbo alle persone” prevista dall&#8217;art. 660 c.p. :“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l&#8217;arresto fino a sei mesi o con l&#8217;ammenda fino a euro 516” .<br />
La contravvenzione sussiste, per esempio, nel caso in cui il molestatore telefoni insistentemente alla sua vittima, o la segua per strada, importunandola con parole insulse, ma non offensive. E&#8217; importante sottolineare che questo reato, si realizza anche con una sola azione di disturbo o molestia e quindi la vittima può sporgere querela anche nel caso in cui l&#8217;atteggiamento molesto sia isolato ad un singolo episodio.</p>
<p>Fino all’introduzione dell’ art. 612 bis c.p. la norma italiana più vicina alla definizione di stalking era proprio l’ art. 660 c.p. contenuto nel Libro III Delle contravvenzioni in particolare, Titolo I Delle contravvenzioni di polizia, Capo I  Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza, Capo I Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica.<br />
Lo stalking, dapprima una contravvenzione concernente l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica, ora è un delitto contro la libertà morale e ciò rappresenta per il nostro Stato un grosso progresso sociale e denota un enorme senso di civiltà, oltrechè di tutela della sicurezza individuale e collettiva.<br />
Poiché non codificate, sono tante e di diverso genere, le condotte che possono integrare gli estremi del nuovo reato di Atti persecutori e molte le figure di reato che lo stalker può porre in essere ai danni della propria vittima: l&#8217;ingiuria (art. 594 c.p.), la diffamazione (art. 595 c.p.) la violazione di domicilio (art. 614 c.p.) il danneggiamento (art. 635 c.p.) le lesioni personali (art. 582 c.p.) fino ad arrivare all&#8217;omicidio (art. 575 c.p.) inoltre è importante evidenziare che il fenomeno è in crescita ed alti tipi di stalking stanno invadendo la società.</p>
<p>Ne sono sono un esempio:</p>
<p>il ciber stalking: lo stalker pur essendo una persona intelligente con sofisticate abilità informatiche, probabilmente è anche una persona sola ed emozionalmente immatura, che cerca attenzioni ed intimità nel cyberspazio,  “incontra” la vittima in una chat e ne diventa ossessionato e se respinto, reagisce con una serie di molestie di tipo telematico, che possono anche estendersi oltre la rete nel caso in cui vengano scoperti dettagli per contattare la vittima.</p>
<p>lo stalking economico: lo stalker versa in difficoltà economiche, ha bisogno di denaro e agisce per appagare il suo senso di ricchezza, per ottenere gratificazioni di ordine economico.</p>
<p>Il gang stalking: si tratta di un gruppo di soggetti che prende di mira individui deboli, disagiati e agisce prepotentemente per vincere la noia e per ‘divertimento’.</p>
<p>E’ auspicabile che in Italia la stalking task force (istituita d’intesa tra il Ministero delle Pari Opportunità e il Ministero della Difesa e pare a breve anche con il Ministero dell’Interno) preveda, attraverso un’analisi e uno studio legislativo, normativo, ambientale, personale, professionale, delle attività, dei processi di stalking,  l’attuazione di misure di prevenzione e protezione che consentano di gestire il fenomeno in fase sia normale che critica non solo agli addetti a contrastare la fattispecie degli atti persecutori ma a tutti i cittadini/le cittadine.</p>
<p>Bibliografia:</p>
<p> -Boon  J.– Sheridan L. (2002) Stalking and psychosexual obsession, Wiley<br />
 -Harmon RB, Rosner R, Owens H (1995), Obsessional harassment and erotomania in a criminal court population. J Forensic Sci 40(2)<br />
-Picozzi M.,  Zappalà A., (2002), Criminal Profiling dall’analisi della scena del delitto al profilo psicologico del criminale,  McGraw-Hill Companies</p>
<p>-Mullen, P. E., Pathe, M., &amp; Purcell, R. (2000). Stalking. Psychologist, 13(9),</p>
<p>-Ege E. (2005) Oltre il mobbing. Straining, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro, Franco Angeli</p>
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		<title>Analisi di un fenomeno: lo Stalking</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 15:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa Filomena Paciello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno Psichico]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Giuridica]]></category>

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		<description><![CDATA[  Il fenomeno dello Stalking (altrimenti detto “sindrome del molestatore assillante”), ha cominciato a destare un certo interesse negli anni ’80, in seguito ad episodi di molestia assillante perpetrati ai danni di personaggi di spicco dello Star System, di personalità dello spettacolo e dello sport . Tuttavia studi epidemiologici hanno dimostrato che lo stalking si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/02/immagine-stalking.jpg" title="immagine-stalking.jpg"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/02/immagine-stalking.thumbnail.jpg" alt="immagine-stalking.jpg" /></a>  Il fenomeno dello Stalking (altrimenti detto “sindrome del molestatore assillante”), ha cominciato a destare un certo interesse negli anni ’80, in seguito ad episodi di molestia assillante perpetrati ai danni di personaggi di spicco dello Star System, di personalità dello spettacolo e dello sport .<br />
Tuttavia studi epidemiologici hanno dimostrato che lo stalking si verifica con maggiore frequenza all’interno di quella vasta area che è la violenza domestica e contrariamente ai luoghi comuni in minoranza  nel microcosmo delle celebrità.</p>
<p>Il termine stalking etimologicamente deriva dal verbo inglese to stalk (fare la posta, cacciare in appostamento) è mutuato dal linguaggio venatorio e letteralmente indica l’inseguimento furtivo di chi sta dando la caccia ad una preda.</p>
<p>La prima definizione della sindrome risale al 1998 quando l’australiano Meloy  definì lo stalking come un comportamento ostinato di ossessivo inseguimento o molestia nei confronti di una persona che quindi si sente minacciata , mentre secondo Tjaden e Thoennes  “lo stalking si riferisce generalmente al comportamento molesto o minaccioso che un individuo adotta in maniera ripetitiva, come il seguire una persona, comparire in casa sua o nel suo posto di lavoro, compiere molestie telefoniche, lasciar messaggi scritti o oggetti, o danneggiare le proprietà della vittima” .   <br />
                                                                                                              <br />
 Nel linguaggio accademico vengono usate differenti definizioni scientifiche.                                                                      I termini recentemente impiegati nelle varie lingue, per coprire l’area semantica dell’intrusione relazionale reiterata, intrusiva, persecutoria ed assillante, sono numerosi e appartengono a vari contesti come quello criminologico, psichiatrico, psicologico, sociologico e legislativo: si parla di stalking, obsessional harassment, criminal harassment, obsessional following, dioxis, harcélement du trosiéme type, belaging, nachstellung .</p>
<p>La sindrome dello stalking è costituita da:<br />
1.        un attore della molestia o persecutore (stalker) che agisce con una spinta motivazionale polarizzata verso la rappresentazione assolutizzante della vittima designata  in virtù di un investimento  ideo-affettivo<br />
2    la vittima stalkizzata (stalking victim) che percepisce la pressione psicologica, legata alla “coazione” comportamentale del molestatore.</p>
<p>Secondo gli studiosi Curci, Galeazzi, e Secchi  si può parlare di stalking solo nel momento in cui si osservano una serie di comportamenti fastidiosi, insistenti, minacciosi, sgraditi, intrusivi e ripetuti che mirano alla ricerca di un contatto e di comunicazione nei confronti di una vittima che risulta turbata da tali attenzioni che generano un senso di preoccupazione e angoscia derivante dalla paura per la propria incolumità e, pertanto, vive in uno stato di allerta, di emergenza e di stress psicologico.<br />
La letteratura scientifica ha individuato cinque tipologie di stalkers classificati in base ai bisogni e ai desideri che fanno da motore motivazionale.<br />
• The rejected “il risentito”: lo stalker tende a seguire i propri bisogni e a negare la realtà, pensa di essere sempre nel giusto e sospinto dal desiderio di vendicarsi di un danno o di un torto che ritiene di aver subito è fermamente intenzionato a perseguire un piano punitivo considerando giustificati i propri comportamenti, dai quali trae confortanti sensazioni di potere e di controllo, che hanno poi l&#8217;effetto di rinforzarlo inducendolo a continuare. Il suo comportamento è alimentato dalla ricerca di vendetta e pensa di essere chiamato dal destino per vendicare le ingiustizie, quando invece l’obiettivo è quello di ricevere attenzioni, o di riconquistare la persona che lo ha lasciato: egli pensa che il proprio è un comportamento non riprovevole perché spinto dall’amore, inoltre è convinto che riuscirà a piegare la resistenza della vittima perché in fondo anche lei nutre gli stessi suoi desideri. Talvolta pone in essere una crudele ed infida manipolazione mentale definita gaslighting: questa tecnica viene utilizzata per rendere la vittima più flessibile e facilmente controllabile, o più emotiva e quindi più bisognosa e dipendente, la mette in condizione di dubitare di se stessa e dei suoi giudizi di realtà,  facendola sentire confusa o tentando di farle temere di stare impazzendo.<br />
•  The intimacy seeker “il bisognoso d’affetto” lo stalker è alla ricerca di una relazione e di attenzioni nell’ ambito dell’amicizia o dell’amore e questa richiesta affettiva è diretta un partner idealizzato. Il suo comportamento è alimentato dalla voglia di avere un legame fisico o emotivo stabile con un&#8217;altra persona che si ritiene possa aiutarlo, attraverso la relazione desiderata, a risolvere la propria mancanza di amore o affetto, ad uscire dalla solitudine, a superare qualche problema che lo blocca. Questa categoria include anche la forma definita delirio erotomane o Sindrome di Clérambault , in cui il bisogno di affetto viene erotizzato e lo/la stalker tende a leggere nelle risposte della vittima un desiderio a cui lui/lei resiste. Il bisogno di amore si fonda su una fissazione totalizzante: l’idea di un rifiuto, vissuto come un intollerabile attacco all’Io, diviene inaccettabile.<br />
• The incompetent: “il corteggiatore incompetente”: lo stalker non riesce ad entrare in sintonia con il partner desiderato a causa della sua incapacità nell&#8217;approcciare e nell&#8217;intrattenere dei rapporti interpersonali con persone dell&#8217;altro sesso. Il suo comportamento è connaturato dall’utilizzo di avances opprimenti, esplicite e allorché non riesca a raggiungere i risultati sperati, anche maleducate, aggressive, manesche.<br />
• The resentful “il respinto”: lo stalker diventa tale come reazione ad un rifiuto e seppur consapevole del fatto che insistenze, minacce, pedinamenti, aggressioni, denunce e rappresaglie hanno l&#8217;effetto di peggiorare il suo rapporto con l&#8217;oggetto amato tuttavia non desiste, anzi da&#8217; vita ad una sorta di escalation. Il suo comportamento diventa una continuazione della relazione, la cui perdita è percepita come troppo minacciosa.<br />
• The predatory “il predatore”: lo stalker ambisce ad avere rapporti sessuali con una vittima. Il suo comportamento consiste nel pedinare, inseguire, spaventare, torturare la  “preda”: la paura, infatti, eccita questo tipo di stalker. Appartengono a questa categoria anche i pedofili e/o i feticisti, che provano soddisfazione ed un senso di potere nell’organizzare l’assalto, nell&#8217;osservarla di nascosto, nel pianificare l&#8217;agguato senza preannunciarlo mediante minacciare o palesare anzitempo le proprie intenzioni.<br />
Studi scientifici  hanno altresì classificato lo stalking in base alla relazione vittima-autore ed alle caratteristiche dell’attore e precisamente distinguono:<br />
▪ Molestie da parte dell’ex-partner: lo stalker ha un temperamento impulsivo ed ostile prova odio e risentimento a causa della precedente relazione caratterizzata da maltrattamenti, sfociati spesso anche in violenze fisiche e verbali, commesse anche in presenza di terze persone. Il suo comportamento consiste in minacce esplicite, riconducibili, diffamazione della vittima con amici e parenti, Tipiche sono inoltre le iniziative iniziative giudiziarie relative all’affidamento, al mantenimento, agli incontri con i figli, finalizzate esclusivamente ad imporre un controllo sulla vita dell’altra persona ed una limitazione della sua libertà, comportamenti vessatori caratterizzati da livelli elevati di violenza fisica, verbale e danneggiamenti a cose di proprietà della vittima;<br />
▪ Atti persecutori dovuti a infatuazione: questa tipologia si suddivide in due sottocategorie, ‘amore giovanile’ e ‘amore adulto’, che prevedono caratteristiche simili di condotta, ma suggerimenti diversi nella gestione del caso. Oggetto delle attenzioni è una “persona amata piuttosto che vittima. La persona desiderata diventa il punto centrale delle fantasie dello stalker; il desiderio, anche se manifestato con rabbia, nella fantasia è romantico e positivo;. la persona desiderata viene rintracciata ed avvicinata con trucchi non malevoli, ad es. due biglietti per una rappresentazione teatrale o per il cinema fatti trovare sotto il tergicristalli della macchina; trovarsi in un posto ove si trova anche la vittima fingendo che l’incontro sia casuale; fare domande ad amici o colleghi su qualsiasi aspetto relativo alla vita della persona desiderata;<br />
▪Stalking delusionale e di fissazione &#8211; alto rischio: lo stalker tende ad essere incoerente e permane la sua fissazione sulla vittima che rischia di subire violenza fisica e/o sessuale; sono frequenti i casi in cui il soggetto ha già commesso reati di violenza sessuale o fisica, o ha precedentemente messo in atto condotte vessatorie. I tempi ed i luoghi dove agisce lo stalker sono variegati e imprevedibili; il contenuto del materiale inviato dallo stalker e le sue conversazioni sono velatamente oscene e di natura sessuale; l’obiettivo dello stalker è avere una relazione intima di natura sessuale con la vittima, facendo riferimento alla loro precedente relazione o all’interesse che, a parer suo, la vittima mostra ancora nei suoi confronti;<br />
▪Stalking delusionale e di fissazione &#8211; basso rischio: lo stalker presenta la delirante convinzione che esista una relazione fra lui (o lei) e la persona oggetto delle sue fissazioni; nessuna delle condotte messe in atto è pericolosa o costituisce una minaccia;  lo stalker costruisce una propria realtà per cui egli/ella e la vittima hanno una relazione reciproca e consensuale. Nel caso in cui lo stalker si convinca che una terza persona impedisce a sua relazione, si potrebbe verificare una condizione di pericolo, soprattutto se quest’ultima viene percepita come intrusiva nella vita della vittima;<br />
▪Stalking sadico:  il criterio di selezione da parte del persecutore è basato principalmente sulle caratteristiche proprie della vittima stessa, che può essere considerata una persona da rovinare poiché percepita come felice e/o realizzata; in questo contesto, nella percezione della vittima per lo più non esiste alcuna spiegazione plausibile sul perché sia stata presa di mira. Il tipo di approccio è inizialmente benevolo, per poi diventare sempre più persecutorio. Lo stalker si infiltra sistematicamente nella vita della preda, per crearle sconcerto e nervosismo; l’autore si caratterizza per possedere un’ accentuata freddezza emotiva, spesso un disturbo antisociale della condotta. Il comportamento persecutorio può essere rivolto a tutte le persone vicine alla vittima, nel tentativo di isolarla, volte è proprio quest’ultima ad allontanarsi da parenti o amici, o a lasciare il/la nuovo/a partner, per non esporli al pericolo, nella speranza che lo stalker prenda di mira lui/lei solo/a; le minacce possono essere esplicite (“moriremo insieme”) o subdole (la consegna di un mazzo di fiori secchi). Alcuni comportamenti hanno una matrice sessuale ed hanno principalmente lo scopo di umiliare la vittima, disgustarla e, in generale, minarne l’autostima.</p>
<p>Bibliografia:</p>
<p>-Gramolino S., 2008, Il fenomeno dello stalking: nuova forma di paura, di studio e di reato, Universitè Europeenne Jean Monnet</p>
<p>-Meloy, J. R. (1998). The psychology of stalking. In J. R. Meloy (Ed.), The psychology of stalking: Clinical and Forensic Perspectives, New York: Academic Press<br />
 -Tjaden, P. &amp; Thoennes, N. (1998). Stalking in America: Findings from the national violence against women survey. &#8211; Denver, CO: Center for Policy Research.<br />
-Davis K.E. &amp; Frieze I.H. 2000, Research on stalking: What do we know and where do we go?, Violence<br />
and Victims</p>
<p> -Curci P.; Galeazzi G. M.; Secchi C. (2003), La sindrome delle molestie assillanti (stalking) Bollati Boringhieri  (collana Manuali di psic. psichiatria psicoter.)<br />
-American Psychiatric Association. (1994), (DSM-IV, 4th ed.) Diagnostic and statistical manual of mental disorders, Washington, DC, Author  &#8211; Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Ed. it. Masson, Milano 2001.</p>
<p>-Berrios, G.E. &amp; Kennedy, N. (2003) Erotomania: A conceptual history. History of Psychiatry,<br />
  De Clérambault GG: Les Psychoses Passionelles; Oeuvre psychiatrique. Paris, Presse Universitaires, 1942<br />
Jordan HW, Howe G.</p>
<p>  Mcewan I., 2004, &#8216;Enduring love&#8217;, libro e film tradotti in italiano come &#8216;L&#8217;amore fatale&#8217;.</p>
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		<title>Linee guida per l&#8217;acquisizione della prova scientifica nel processo penale</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 15:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicologia Giuridica]]></category>
		<category><![CDATA[SPG - Società di Psicologia Giuridica]]></category>

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		<description><![CDATA[  Grazie alla autorizzazione e  alla collaborazione della Prof.ssa De Cataldo Neuburger riportiamo di seguito parti del documento.  Le linee-guida sono state elaborate da un gruppo di esperti, qualificato anche a livello interdisciplinare, nel corso del seminario sul tema &#8220;Linee guida per l&#8217;acquisizione della prova scientifica nel processo penale&#8221; promosso dall&#8217;Istituto Superiore Internazionale di Scienze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/11/prova.jpg" title="prova.jpg"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/11/prova.thumbnail.jpg" alt="prova.jpg" /></a>  Grazie alla autorizzazione e  alla collaborazione della Prof.ssa De Cataldo Neuburger riportiamo di seguito parti del documento.</em></p>
<p><em> </em>Le linee-guida sono state elaborate da un gruppo di esperti, qualificato anche a livello interdisciplinare, nel corso del seminario sul tema &#8220;Linee guida per l&#8217;acquisizione della prova scientifica nel processo penale&#8221; promosso dall&#8217;Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali- ISISC in collaborazione su OPCO, che si è tenuto a Siracusa presso la sede dell&#8217;ISISC nei giorni 13-15 giugno 2008, su iniziativa dell&#8217;Avv. Luisella De Cataldo Neuburger membro del Cda dell&#8217;ISISC e Presidente della società di Psicologia Giuridica (SPG).</p>
<p><strong>1.  La prova scientifica deve rispondere ai requisiti della rilevanza nell&#8217;ottica della sua idoneità epistemologica da valutarsi secondo i criteri dell&#8217;art. 190 c.p.p. e pertanto si distingue dalla cosiddetta “pseudo-scienza” per il suo rigore metodologico.</strong></p>
<p>  Considerata l&#8217;emergente necessità di utilizzare nel processo penale nuove conoscenze scientifiche per la ricostruzione del fatto, in via preliminare si pongono due questioni che riguardano, per un verso, l&#8217;individuazione di quali siano vere e proprie conoscenze scientifiche che possono fare ingresso nel processo penale (ciò serve per distinguerle anzitutto dalla cosiddetta “scienza  spazzatura”);per l&#8217;altro, lo strumento attraverso cui introdurle nel processo.  Per risolvere la prima questione occorre considerare l&#8217;esigenza per il giudice di motivare la propria decisione. Non  è quindi possibile inserire nel processo qualunque conoscenza che non sia ragionevolmente fondata. Per essere processualmente acquisibile nel processo, siffatta conoscenza deve avere le caratteristiche sia di una controllabilità intersoggettiva sia di una giustificabilità dei metodi seguiti e dei risultati ottenuti. In tale prospettiva, ciò che si richiede è quindi che l&#8217;esperimento probatorio proposto riguardi un mezzo di prova rilevante sotto il profilo della sua idoneità epistemologica perchéconforme alle regole scientifiche del campo di riferimento (in questo modo vengono così eliminati esperimenti conoscitivi di tipo magico, oracolare, rabdomantico, spiritistico e cosìvia). Occorre però che questo vaglio venga effettuato all&#8217;interno del processo. Lo strumento generale è quello della valutazione di ammissibilità regolata dall&#8217;art. 190 c.p.p., che, qualora vi sia una controversia sulla scientificità dell&#8217;esperimento richiesto, si sdoppia, per cosìdire, in due fasi. In un primo momento, si instaurerà il contraddittorio per la disamina sulla effettiva scientificità del mezzo  di prova richiesto (verosimilmente, quasi sempre una perizia o una consulenza tecnica extraperitale); superato positivamente questo esame, si instaurerà il successivo contraddittorio sulla concreta rilevanza del mezzo di prova ai fini della decisione sulla regiudicanda.</p>
<p> <strong>4. Il giudice dovrebbe sempre disporre la perizia nei casi previsti dall&#8217;art. 220 comma  1 c.p.p. Le parti hanno un pieno diritto alla prova anche nei confronti della perizia, che non può essere considerata una prova “neutra”. </strong></p>
<p>Quando  occorrono specifiche conoscenze extragiuridiche il giudice non può esimersi dal ricorrere ad esperti della relativa disciplina. La circostanza che il perito sia un tecnico imparziale scelto dal giudice non assicura di per sé la “neutralità” della perizia. Infatti, per un verso, la selezione dei dati, la scelta del metodo e l&#8217;applicazione del medesimo sono operazioni dotate di alta discrezionalità; per altro verso, la perizia è disponibile anche su richiesta di parte (art. 224 comma 1 e 508 comma 1 c.p.p.).<br />
In particolare, poiché la perizia deve essere ammessa sulla base dei criteri stabiliti dall&#8217;art. 190 c.p.p., il giudice deve motivare l&#8217;ordinanza che rigetta la richiesta di tale mezzo di prova. Il provvedimento può essere impugnato ex art. 586 c.p.p., come tutte le ordinanze emesse nel corso del dibattimento. Inoltre, se il giudice non ammette la perizia chiesta a titolo di prova contraria, le parti possono ricorrere per cassazione ai sensi dell&#8217;art. 606 lett. d c.p.p. I medesimi princìpi devono essere osservati quando le parti chiedono l&#8217;ammissione di una consulenza tecnica extraperitale.</p>
<p><strong>8.  La   discussione sulla prova scientifica non può prescindere dalla “scientificità dell&#8217; inferenza”,  ovvero dal corretto costruirsi di un argomento ispirato a parametri di massima razionalità attraverso concatenazioni logiche atte a corroborare un&#8217;ipotesi oltre ogni ragionevole dubbio.</strong></p>
<p><strong> </strong>In proposito, occorre ispirarsi:</p>
<p> a) ai canoni della logica, nella misura in cui prescrive e descrive un ragionamento “volto alla miglior spiegazione”;</p>
<p>b) ai vincoli normativi e giurisprudenziali, che declinano le differenze tra la prassi  inferenziale indicata nella scienza e quella appropriata in sede giudiziaria;</p>
<p>c) a quelle parti della psicologia cognitiva che illustrano i margini di esposizione all&#8217;errore del ragionamento spontaneo rispetto al ragionamento rigoroso;</p>
<p> d) alle logiche che meglio affrontino l&#8217;analisi di concetti critici per il giudizio (ad esempio, il concetto di causazione).</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Per visionare il documento per intero <a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/11/linee_guida1.pdf" title="clicca qui">clicca qui</a></p>
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		<title>Lo stalking &#8211; Sindrome del molestatore assillante</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/psicologia-giuridica/lo-stalking-sindrome-del-molestatore-assillante/</link>
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		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 18:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicologia Giuridica]]></category>

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		<description><![CDATA[  Spesso accade che a seguito di una separazione coniugale, nell&#8217;ambito della frequente contesa dell&#8217;affido dei figli, il marito venga accusato di essere affetto dalla sindrome da stalking. Attenzione però a non confondere un padre preoccupato, desideroso di rivedere i propri figli dopo lunghi periodi in cui madri possessive, nonostante le disposizioni del giudice, neghino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/10/stalking.jpg" title="stalking.jpg"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/10/stalking.thumbnail.jpg" alt="stalking.jpg" /></a>  Spesso accade che a seguito di una separazione coniugale, nell&#8217;ambito della frequente contesa dell&#8217;affido dei figli, il marito venga accusato di essere affetto dalla sindrome da stalking.</p>
<p>Attenzione però a non confondere un padre preoccupato, desideroso di rivedere i propri figli dopo lunghi periodi in cui madri possessive, nonostante le disposizioni del giudice, neghino il diritto di visita, con uno stalker. Ciò che è peggio sarebbe cadere nella trappola tessuta dalla condizione conflittuale del disaccordo coniugale in cui i clienti tendono a proporsi come il genitore buono e a dimostrare che l&#8217;altro sia il genitore cattivo. Il genitore &#8220;inadeguato&#8221; potrà essere additato come tale dalla controparte perchè ritenuto affetto da un qualche disturbo di personalità o mentale o da sindrome dello stolker.</p>
<p>Delineamo quindi il quadro della suddetta sindrome.</p>
<p>Lo stalker è intrusivo ed insistente. Desidera ad ogni costo avere un contatto con quella che viene designata come la sua vittima, generalmente si tratta di conoscenti con i quali si è intrattenuta una relazione sentimentale ma che, una volta finita, vorrebbero recuperare. Può trattarsi anche di  un estraneo mosso da un forte investimento affettivo (sentimenti di odio o amore). La fissazione su di una relazione reale o idealizzata quindi.<br />
Lo stalker agisce comportamenti molesti, effettua pedinamenti, appostamenti di fronte casa della vittima o nei luoghi da essa frequentati, invia lettere, sms, telefonate, pacchi dono, ecc. Gesti che inizialmente vengono scambiati come “segni d’affetto”, poi diventano ossessivi, indesiderati poiché reiterati ed intrusivi.</p>
<p>La vittima perseguitata inizia a vivere nel terrore psicologico, accusa disturbi del sonno, disturbi d’ansia, alterazioni del tono dell’umore, crisi di pianto, mette in atto comportamenti di evitamento limitandosi nella vita sociale e privata, fino ad arrivare talvolta allo sviluppo del disturbo post-traumatico da stress.<br />
Se rifiutato lo stalker si mostra aggressivo, minaccia, inveisce contro la vittima, ne danneggia gli oggetti, può anche arrivare ad ucciderla.<br />
Gli stalkers non sono sempre affetti da una patologia mentale. Non si tratta di un disturbo ossessivo. Non basta che si mettano in atto comportamenti molesti o che si arrechi disturbo ad un altro ma si tratta di comportamenti agiti intenzionalmente, in modo consapevole e connotati da “petulanza”.<br />
Non esisteva in Italia una normativa specifica che regolamentasse la “sindrome del molestatore assillante” ci si poteva riferire all’art 660 (<em>Molestia o disturbo alle persone</em>) del Codice Penale che recitava come segue:<br />
“Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l&#8217;arresto fino a sei mesi o con l&#8217;ammenda fino a cinquecentosedici euro”.</p>
<p>Dal 18 giugno 2008 però il Consiglio dei Ministri ha approvato il ddl che ha introdotto nel codice penale il reato di stalking. L’art. 612 bis prevede non una semplice contravvenzione ma da 6 mesi a 4 anni di reclusione. A seguito della querela della persona offesa il delitto è punibile, eccetto quando si verifichino le aggravanti in cui vi è la procedibilità d’ufficio o quando si tratta di stalker che in precedenza era già stato individuato come responsabile di comportamenti persecutori.</p>
<p>Persiste ancora, così come accade nelle situazioni di violenza sessuale, la difficoltà a denunciare le persecuzioni subite. </p>
<p>Bibliografia:</p>
<p>- Stalking and psychosexual obsession, J. Boon – L. Sheridan, WILEY, 2002.<br />
- “Lo stalking: aspetti psicologici e fenomenologici” articolo di M. Aramini, presente in G. Gulotta, S. Pezzati, “Sessualità, diritto, processo”, Giuffrè, 2002.</p>
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		<title>Disegno di Legge sulla prostituzione</title>
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		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 15:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minori]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Giuridica]]></category>

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		<description><![CDATA[ Il Ministro delle Pari Opportunità Mara Carfagna ha messo a punto un disegno di legge riguardante le misure contro la prostituzione che in data odierna è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Si tratta di quattro articoli inseriti nel “pacchetto sicurezza” volti alla tutela dei minori e alla sicurezza della città, articoli che vietano l’esercizio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/09/ministro_carfagna.jpg" title="ministro_carfagna.jpg"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/09/ministro_carfagna.thumbnail.jpg" alt="ministro_carfagna.jpg" /></a> Il Ministro delle Pari Opportunità Mara Carfagna ha messo a punto un disegno di legge riguardante le misure contro la prostituzione che in data odierna è stato approvato dal Consiglio dei Ministri.<br />
Si tratta di quattro articoli inseriti nel “pacchetto sicurezza” volti alla tutela dei minori e alla sicurezza della città, articoli che vietano l’esercizio della prostituzione, nelle strade, nei parchi.<br />
Sia i clienti che le stesse prostitute saranno puniti in egual misura con pena pecuniaria e perfino  detentiva. La prostituzione esercitata in luoghi pubblici è definita “fenomeno di allarme sociale” e pertanto considerata reato. Per i trasgressori è previsto l’arresto dai 5 ai 15 giorni e una penale dai 200 ai 3000 euro. Attenzione particolare viene riservata alla prostituzione minorile, chi organizza, recluta e sfrutta i minorenni sarà punito con pene ancora più severe dai 6 ai 12 anni di reclusione e dai 15 ai 150.000 euro di multa mentre coloro i quali compiranno atti sessuali, offrendo in cambio denaro o altro, andrà incontro al carcere da 6 mesi ai 4 anni e una multa dai 1.500 ai 6.000 euro.<br />
A quanto pare il disegno di legge prevede anche misure dedicate ai minori stranieri come il rimpatrio del minore laddove venga accertata la presenza della famiglia d’origine.<br />
Un disegno di legge che prevede quindi l’arresto di prostitute e clienti al fine di cancellare davanti ai nostri occhi un fenomeno vecchio quanto il mondo. C’è da chiedersi se sia previsto, unitamente a tale ddl, anche un ampliamento delle carceri e un intervento massiccio sul racket della prostituzione strettamente legata all’immigrazione clandestina.</p>
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		<title>Alle radici della psicologia giuridica</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 21:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Arturo Xibilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicologia Giuridica]]></category>

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		<description><![CDATA[Fatta l’ovvia premessa che non sono né uno storico della psicologia, né, tanto meno, uno storico del diritto, ritengo opportuno ricordare che le radici di ciò che noi oggi chiamiamo “Psicologia Giuridica” sono da rintracciare in quel tempo in cui nel diritto italiano alla cosiddetta Scuola classica di diritto penale subentrò il pensiero scientifico della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/02/lombroso.jpg" title="Cesare Lombroso"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/02/lombroso.thumbnail.jpg" alt="Cesare Lombroso" /></a>Fatta l’ovvia premessa che non sono né uno storico della psicologia, né, tanto meno, uno storico del diritto, ritengo opportuno ricordare che le radici di ciò che noi oggi chiamiamo “Psicologia Giuridica” sono da rintracciare in quel tempo in cui nel diritto italiano alla cosiddetta Scuola classica di diritto penale subentrò il pensiero scientifico della cosiddetta seconda Scuola, o Scuola positiva.<br />
Beninteso, anche nel diritto romano i malati di mente, i furiosi, i dementi, gli alienati – come sono stati chiamati nelle varie epoche – venivano riconosciuti non responsabili dell’azione delittuosa compiuta, e così era in Italia per effetto del codice napoleonico del 1810, ma le considerazioni in ordine alla persona si fermavano alla esistenza o meno di una malattia del “cervello” (non della mente).<br />
Intorno alla metà dell’ &#8217;800 si verificò nella cultura giuridica una vera e propria rivoluzione:  secondo la Scuola classica l’uomo era ritenuto essere sempre responsabile delle proprie azioni, qualsiasi atto era espressione della sua volontà, e perciò era all’atto che il diritto guardava; il reato era considerato sempre come qualcosa di voluto, e la pena aveva carattere e funzione punitiva; con la Scuola positiva venne introdotto, invece, il concetto di responsabilità “morale”.<br />
Attraverso questa parola, “morale”,  che è stata come un piccolo seme capace di sviluppare un grandissima pianta, per la prima volta hanno fanno il loro ingresso nel diritto le cosiddette scienze umane &#8211; e cioè la psicologia, la psichiatria, la sociologia, l’antropologia culturale &#8211; con il loro intrinseco contenuto  di determinismo: non è vero che l’ uomo è sempre totalmente responsabile delle proprie azioni, non è vero che egli governa totalmente se stesso per mezzo di una volontà sempre libera e autonoma; al contrario, la sua azione può essere indirizzata, influenzata o addirittura condizionata dalla costituzione biologica, dall’ambiente, dalla cultura cui partecipa, dalla storia personale…..in una parola, da quella cosa sempre piuttosto misteriosa e sicuramente complessa che chiamiamo “personalità”.<br />
Introdotto questo concetto,  l’attenzione del diritto si è estesa  fino a comprendere oltre l’atto in sé anche la persona che lo compie. Gli studiosi che per questa via irruppero, consapevolmente o non, nel campo delle scienze giuridiche coprivano una gamma molto estesa, che va da Lombroso a Freud, dalla criminologia di Garofalo alla sociologia di Ferri, all’evoluzionismo di Darwin. Questi accostamenti a qualcuno oggi potrebbero sembrare incongrui, ma si sbaglierebbe. Basta pensare che Lombroso e Freud cercavano esattamente la stessa cosa, solo che uno la cercò nel campo del soma, mentre l’altro la cercò in un’altra dimensione, e però le neuroscienze dei nostri giorni cercano ancora la stessa cosa e direi che la cercano più nella direzione di Lombroso che in quella di Freud, anche se spesso finiscono con il concludere che molto probabilmente la verità scientifica sta in una visone unitaria delle due vie. Freud, a sua volta, come tutte le persone colte, utilizzò gli strumenti culturali del suo tempo, per cui così come ha mutuato alcuni modelli di funzionamento della mente dalla scienze fisiche dell’epoca, ha mutuato da Darwin il concetto di istinto, istinto aggressivo e istinto sessuale come forza di tutti gli organismi viventi per difendere la propria esistenza e per assicurare alla propria specie la sopravvivenza.<br />
Il primo manuale di psicologia giudiziaria, con questo nome, è di Umberto Fiore, ed è del 1909. Freud elaborerò la teoria del delitto per senso di colpa nel 1925.</p>
<p>Quello che è venuto dopo lo conosciamo e mi sembra che si possa sintetizzare in questo modo: la psichiatria, che nel frattempo ha molto raffinato le proprie ipotesi, la propria nosografia, le potenzialità terapeutiche e i servizi, ha dato e dà i suoi preziosi contributi sia nell’area civilistica che in quella penalistica, proprio nel campo della capacità e della responsabilità; la psicologia, a parte i contributi che fornisce alla diagnostica psichiatrica, ha avuto storicamente ed ha tuttora un fondamentale ruolo nel campo del diritto minorile, a partire proprio dagli accertamenti sulla maturità, consapevolezza, coscienza di disvalore, ecc., che servono a confermare o ad escludere la responsabilità in certa fascia dell’età evolutiva. Nel 1934, come sappiamo, con l’istituzione dei Tribunali minorili venne disegnato nel diritto italiano un giudice “misto”, e con ciò la lettura psicologica dei comportamenti di rilievo giudiziario entrò anche formalmente nell’ambito della scienza giuridica.<br />
Direi che per parecchi anni le posizioni sono rimaste queste, pur con evoluzioni concettuali di rilievo, quale, per esempio, quella della devianza prodotta dalla sociologia di Durkeim.<br />
Da venti o trenta anni a questa parte, però, sul fronte sociale e conseguentemente su quello del diritto sono avvenuti mutamenti che hanno cambiato in modo sostanziale le cose; basta accennare<br />
- alla riforma del diritto di famiglia e alla introduzione del divorzio, che ha creato un bisogno di conoscenze in ordine alla responsabilità dei coniugi e alla capacità genitoriale,  in ordine all’affidamento dei figli e alle loro relazioni con i genitori;<br />
- alle norme sull’adozione nazionale e internazionale, che addirittura chiedono alla psicologia una capacità conoscitiva di tipo predittivo nel lungo termine in fatto di capacità genitoriale;<br />
- alla riforma dell’assistenza psichiatrica, che ha posto nuove esigenze in fatto di pericolosità e di trattamento;<br />
- alla diffusione della rete internet, che ha creato fattispecie di reato nuove quali la pedofilia via internet e la detenzione e diffusione di materiale pornografico attraverso la rete;<br />
- ai progressi della farmacopea e della chirurgia, che hanno consentito il cambiamento di genere, con il problema connesso della identità psicologica;<br />
- all’abuso sessuale su bambini piccoli, che ha addirittura creato quello che ormai si può definire un settore scientifico specifico in fatto di esame e di testimonianza;<br />
- alla chiusura delle istituzioni costrittive quali erano i riformatori giudiziari, e alla gestione della devianza minorile in strutture aperte, che pone problemi di osservazione e di diagnosi di notevole finezza e specializzazione;<br />
- alla valutazione dei casi di tossicodipendenza;<br />
- alle nuove figure nell’area, vastissima, del risarcimento del danno;<br />
- e alla riforma stessa del codice di procedura penale, che ha dato al processo, e quindi ai giudici e agli avvocati, come giustamente ha scritto Assunto Quadrio, una duplice dimensione: una è quella per cui il loro agire processuale costituisce di per sé una situazione dinamica nella quale personalità e ruoli diversi si confrontano secondo le regole della psicologia dei gruppi; l’altra è data dalla necessità, nuova per giudici e avvocati, di avere conoscenze non superficiali in fatto di percezione, memoria e processi cognitivi in ordine alla psicologia della testimonianza. Non è un caso che uno dei più accattivanti libri sulla cross-examination sia stato scritto dalla De Cataldo, che è avvocato praticante,  ma anche docente di psicologia giuridica.</p>
<p>Situazioni, fattispecie, bisogni giuridici nuovi, dunque, e conseguentemente richieste ai periti e ai consulenti, così come anche agli operatori dei servizi pubblici, del tutto nuove rispetto al passato.<br />
Mi sembra che si possa dire, in sostanza, che accanto alla perizia in senso tradizionale, quella nella quale il giudice chiede un parere di natura clinica, quale che sia la materia o l’occasione giudiziaria, si è costituita un’area enormemente più vasta nella quale l’interazione tra il giudice e l’esperto si fonda sulla necessità di conoscere aspetti dinamici, profondi, complessi delle persone e dei loro comportamenti, per valutarne motivazioni, aspettative, bisogni, attitudini, limiti, risorse, ecc. Si è configurata, in sostanza, una competenza nuova dello psicologo, che a mio parere è la dimensione vera della psicologia giuridica, e che ha la sua peculiarità nella capacità di “trattare il caso” in sintonia con la cultura del giudice e con le esigenze del diritto.</p>
<p align="right"><em>Prof. Arturo Xibilia</em></p>
<p align="right"><em>Psicologo, Psicoterapeuta</em></p>
<p align="right"><em>Docente presso l’Università di Catania di</em></p>
<p align="right"><em>Diagnostica giuridico-forense</em></p>
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