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	<title>Psicologia Giuridica &#187; Leggi</title>
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	<description>Portale informativo sulla psicologia giuridica</description>
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		<title>Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori</title>
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		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 10:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Penitenziaria]]></category>

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		<description><![CDATA[   DECRETO LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11 GU n. 45 del 24-2-2009 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita&#8217; ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettivita&#8217;, a fronte dell&#8217;allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/03/violenza-donne.jpg" title="violenza-donne.jpg"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/03/violenza-donne.thumbnail.jpg" alt="violenza-donne.jpg" /></a>   DECRETO LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11</p>
<p>GU n. 45 del 24-2-2009</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;</p>
<p>Ritenuta la straordinaria necessita&#8217; ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettivita&#8217;, a fronte dell&#8217;allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una piu&#8217; concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all&#8217;introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una piu&#8217; efficace disciplina dell&#8217;espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonche&#8217; ad un piu&#8217; articolato controllo del territorio;</p>
<p>Ritenuto, pertanto, di anticipare talune delle norme contenute in disegni di legge gia&#8217; approvati da un ramo del Parlamento in materia di sicurezza pubblica e di atti persecutori;</p>
<p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;</p>
<p>Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell&#8217;interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunita&#8217;, di concerto con i Ministri dell&#8217;economia e delle finanze, dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventu&#8217;, per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione, per la semplificazione normativa, per le riforme per il federalismo, della difesa e per le politiche europee;</p>
<p>Emana<br />
il seguente decreto-legge:</p>
<p>CAPO I</p>
<p>Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell&#8217;espulsione e controllo del territorio<br />
Art. 1.<br />
Modifiche al codice penale<br />
1. All&#8217;articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) il n. 5) e&#8217; sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies; »;</p>
<p>b) dopo il numero 5) e&#8217; inserito il seguente: «5.1) dall&#8217;autore del delitto previsto dall&#8217;articolo 612-bis; ».<br />
Art. 2.<br />
Modifiche al codice di procedura penale<br />
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) all&#8217;articolo 275, comma 3, le parole: «all&#8217;articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l&#8217;attivita&#8217; delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all&#8217;articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche&#8217; in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies del codice penale,»;</p>
<p>b) all&#8217;articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) e&#8217; inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall&#8217;articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall&#8217;articolo 609-octies del codice penale; ».<br />
Art. 3.<br />
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354<br />
1. Al comma 1 dell&#8217;articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) al primo periodo, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,» e dopo la parola: «602» sono inserite le seguenti: «, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies»;</p>
<p>b) al quarto periodo, le parole: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma».<br />
Art. 4.<br />
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115<br />
1. All&#8217;articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis e&#8217; aggiunto il seguente:</p>
<p>«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale puo&#8217; essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».<br />
Art. 5.<br />
Esecuzione dell&#8217;espulsione<br />
1. Al comma 5 dell&#8217;articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.</p>
<p>286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell&#8217;ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo&#8217; chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente, il questore puo&#8217; chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puo&#8217; essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, puo&#8217; eseguire l&#8217;espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».</p>
<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all&#8217;Unione europea anche se gia&#8217; trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore del presente decreto.<br />
Art. 6.<br />
Piano straordinario di controllo del territorio<br />
1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell&#8217;articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione, dell&#8217;interno e dell&#8217;economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».</p>
<p>2. In attesa dell&#8217;adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell&#8217;articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all&#8217;entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l&#8217;anno 2009, a valere sulla quota di cui all&#8217;articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessita&#8217; di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell&#8217;interno e nel limite di 3 milioni di euro per l&#8217;anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all&#8217;articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>
<p>3. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.</p>
<p>4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il prefetto provvede, altresi&#8217;, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.</p>
<p>5. Tra le associazioni iscritte nell&#8217;elenco di cui al comma 4 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell&#8217;ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.</p>
<p>6. Con decreto del Ministro dell&#8217;interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco e sono disciplinate le modalita&#8217; di tenuta dei relativi elenchi.</p>
<p>7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</p>
<p>8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l&#8217;uso di sistemi di videosorveglianza e&#8217; limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.<br />
CAPO II</p>
<p>Disposizioni in materia di atti persecutori</p>
<p>Art. 7.<br />
Modifiche al codice penale<br />
1. Dopo l&#8217;articolo 612 del codice penale e&#8217; inserito il seguente:</p>
<p>«Art. 612-bis (Atti persecutori). &#8211; Salvo che il fatto costituisca piu&#8217; grave reato, e&#8217; punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l&#8217;incolumita&#8217; propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.</p>
<p>La pena e&#8217; aumentata se il fatto e&#8217; commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.</p>
<p>La pena e&#8217; aumentata fino alla meta&#8217; se il fatto e&#8217; commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.</p>
<p>Il delitto e&#8217; punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e&#8217; di sei mesi. Si procede tuttavia d&#8217;ufficio se il fatto e&#8217; commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche&#8217; quando il fatto e&#8217; connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d&#8217;ufficio.».<br />
CAPO II</p>
<p>Disposizioni in materia di atti persecutori</p>
<p>Art. 8.<br />
Ammonimento<br />
1. Fino a quando non e&#8217; proposta querela per il reato di cui all&#8217;articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall&#8217;articolo 7, la persona offesa puo&#8217; esporre i fatti all&#8217;autorita&#8217; di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell&#8217;autore della condotta. La richiesta e&#8217; trasmessa senza ritardo al questore.</p>
<p>2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l&#8217;istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e&#8217; stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e&#8217; rilasciata al richiedente l&#8217;ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l&#8217;eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.</p>
<p>3. La pena per il delitto di cui all&#8217;articolo 612-bis del codice penale e&#8217; aumentata se il fatto e&#8217; commesso da soggetto gia&#8217; ammonito ai sensi del presente articolo.</p>
<p>4. Si procede d&#8217;ufficio per il delitto previsto dall&#8217;articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e&#8217; commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.<br />
CAPO II</p>
<p>Disposizioni in materia di atti persecutori</p>
<p>Art. 9.<br />
Modifiche al codice di procedura penale<br />
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) dopo l&#8217;articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:</p>
<p>«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). &#8211; 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all&#8217;imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.</p>
<p>2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo&#8217; prescrivere all&#8217;imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.</p>
<p>3. Il giudice puo&#8217;, inoltre, vietare all&#8217;imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.</p>
<p>4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita&#8217; e puo&#8217; imporre limitazioni.</p>
<p>«Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). &#8211; 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all&#8217;autorita&#8217; di pubblica sicurezza competente, ai fini dell&#8217;eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi&#8217; comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;</p>
<p>b) all&#8217;articolo 392, il comma 1-bis e&#8217; sostituito dal seguente:</p>
<p>«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all&#8217;articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all&#8217;assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;</p>
<p>c) al comma 5-bis dell&#8217;articolo 398:</p>
<p>1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;</p>
<p>2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;</p>
<p>3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;</p>
<p>4) le parole: «l&#8217;abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l&#8217;abitazione della persona interessata all&#8217;assunzione della prova»;</p>
<p>d) al comma 4-ter dell&#8217;articolo 498:</p>
<p>1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;</p>
<p>2) dopo le parole: «l&#8217;esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».<br />
Art. 10.<br />
Modifica all&#8217;articolo 342-ter del codice civile<br />
1. All&#8217;articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole:</p>
<p>«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».<br />
Art. 11.<br />
Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori<br />
1. Le forze dell&#8217;ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all&#8217;articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall&#8217;articolo 7, hanno l&#8217;obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell&#8217;ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.<br />
Art. 12.<br />
Numero verde<br />
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per le pari opportunita&#8217; e&#8217; istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalita&#8217; di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell&#8217;articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonche&#8217; di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell&#8217;ordine competenti gli atti persecutori segnalati.<br />
CAPO III</p>
<p>Disposizioni finali</p>
<p>Art. 13.<br />
Copertura finanziaria<br />
1. Agli oneri derivanti dall&#8217;articolo 5 valutati in euro 35.000.000 per l&#8217;anno 2009, in euro 87.064.000 per l&#8217;anno 2010, in euro 51.467.950 per l&#8217;anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall&#8217;anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l&#8217;anno 2009, euro 83.000.000 per l&#8217;anno 2010, euro 21.050.000 per l&#8217;anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:</p>
<p>a) quanto a 35.000.000 di euro per l&#8217;anno 2009, 64.796.000 euro per l&#8217;anno 2010 e 48.014.000 euro a decorrere dall&#8217;anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell&#8217;ambito del programma «Fondi di riserva speciali»<br />
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, per l&#8217;anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;</p>
<p>b) quanto a 3.580.000 euro per l&#8217;anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell&#8217;ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, per l&#8217;anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 2;</p>
<p>c) quanto a 18.688.000 euro per l&#8217;anno 2010, 3.453.950 euro per l&#8217;anno 2011, e 7.043.200 euro a decorrere dall&#8217;anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all&#8217;articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>
<p>2. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all&#8217;articolo 5, anche ai fini dell&#8217;adozione dei provvedimenti correttivi di cui all&#8217;articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell&#8217;articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.</p>
<p>3. Per le finalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 12 e&#8217; autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall&#8217;anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.</p>
<p>4. Dall&#8217;attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>5. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e&#8217; autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<br />
CAPO III</p>
<p>Disposizioni finali</p>
<p>Art. 14.<br />
Entrata in vigore<br />
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara&#8217; presentato alle Camere per la conversione in legge.</p>
<p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nomativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<p>Dato a Roma, addi&#8217; 23 febbraio 2009<br />
NAPOLITANO<br />
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri<br />
Maroni, Ministro dell&#8217;interno<br />
Alfano, Ministro della giustizia<br />
Carfagna, Ministro per le pari opportunita&#8217;<br />
Tremonti, Ministro dell&#8217;economia e delle finanze<br />
Prestigiacomo, Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare<br />
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali<br />
Meloni, Ministro della gioventu&#8217;<br />
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione<br />
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa<br />
Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo<br />
La Russa, Ministro della difesa<br />
Ronchi, Ministro per le politiche europee<br />
Visto, il Guardasigilli: Alfano</p>
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		<title>Disegno di Legge n.623, d’iniziativa dei Senatori Berselli e Balboni</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/leggi/disegno-di-legge-n623/</link>
		<comments>http://www.psicologiagiuridica.net/leggi/disegno-di-legge-n623/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 19:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Penitenziaria]]></category>

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		<description><![CDATA[  Disegno di Legge n.623 d’iniziativa dei Senatori Berselli e Balboni  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e al codice di procedura penale, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione Art. 1. 1. All’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, di seguito denominata «legge n. 354 del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><em><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/09/premi-detenzione.jpg" title="premi-detenzione.jpg"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/09/premi-detenzione.thumbnail.jpg" alt="premi-detenzione.jpg" /></a>  Disegno di Legge n.623 d’iniziativa dei Senatori Berselli e Balboni </em></p>
<p><em><strong>Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e al codice di procedura penale, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione</strong></em></p>
<p align="center"><strong>Art. 1.</strong></p>
<p>1. All’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, di seguito denominata «legge n. 354 del 1975» al comma 4, lettera d), la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente:«venti».</p>
<p align="center"><strong>Art. 2.</strong></p>
<p>1. All’articolo 47 della legge n. 354 del 1975, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) al comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;<br />
b) il comma 3 e`abrogato.</p>
<p align="center"><strong>Art. 3.</strong></p>
<p>1. All’articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) al comma 01, le parole: «settanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «settantacinque anni»;<br />
b) al comma 1, alinea le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;<br />
c) al comma 1-bis, le parole: «a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «a un anno»;<br />
d) al comma 4, e`aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni ipotesi di detenzione domiciliare l’ufficio esecuzione penale esterna ha compiti di monitoraggio della misura con obbligo di relazionare periodicamente al magistrato di sorveglianza sull’andamento della stessa».</p>
<p align="center"><strong>Art. 4.</strong></p>
<p>1. All’articolo 50 della legge n. 354 del 1975 sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) al comma 2, le parole: «almeno meta`» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due terzi», le parole: «almeno due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre quarti» e le parole: «di meta`» sono sostituite dalle seguenti: «di due terzi»;<br />
b) il comma 5 e`abrogato.</p>
<p align="center"><strong>Art. 5.</strong></p>
<p>1. L’articolo 54 della legge n. 354 del 1975, e`abrogato.</p>
<p align="center"><strong>Art. 6.</strong></p>
<p>1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) all’articolo 444, comma 2, primo periodo,dopo le parole: «sulla base degli atti» sono inserite le seguenti: «, sentite le persone offese» e dopo il primo periodo e`inserito il seguente: «Il giudice condanna l’imputato al pagamento di una adeguata provvisionale a<br />
favore della persona offesa, subordinando la stessa applicazione della pena su richiesta all’effettiva corresponsione della predetta provvisionale»;<br />
b) all’articolo 656, comma 5, primo periodo,le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».</p>
<p>E&#8217; possibile scaricare il file completo <a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/09/ddl_623.pdf" title="disegno di legge n. 623">disegno di legge n. 623</a></p>
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		<title>Legge Gozzini</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/leggi/legge-gozzini-del-26-luglio-1975/</link>
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		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 18:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Penitenziaria]]></category>

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		<description><![CDATA[Riportiamo alcuni degli articoli della LEGGE Gozzini del 10 ottobre 1986, n. 663 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1986 n. 241- S.O.) MODIFICHE ALLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLA ESECUZIONE DELLE MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTA'. Modifiche apportate sulla Legge n. 354 del 26 luglio 1975. L'intero documento sarà possibile consultarlo scaricando il file collocato alla fine della pagina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/10/carcere.thumbnail.jpg" alt="carcere.jpg" /> (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1975 n. 212, S.O.)</p>
<p><strong>NORME SULL&#8217;ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLA ESECUZIONE DELLE MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTA&#8217;.</strong></p>
<p><strong>TITOLO I </strong></p>
<p>Trattamento penitenziario</p>
<p><strong>CAPO I</strong></p>
<p>Principi direttivi</p>
<p><strong>Art. 1</strong></p>
<p>Trattamento e rieducazione</p>
<p>Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.</p>
<p>Il trattamento é improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.</p>
<p>Negli istituti devono essere mantenuti l&#8217;ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari.</p>
<p>I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.</p>
<p>Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.</p>
<p>Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l&#8217;ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento é attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.<br />
&#8230; &#8230; &#8230;</p>
<p><strong>Art. 4</strong></p>
<p>Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati.</p>
<p>I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.</p>
<p><strong>Art. 4-bis</strong></p>
<p>Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti.<br />
<strong>1.</strong> <em>Fermo quanto stabilito dall&#8217;art. 13-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l&#8217;assegnazione al lavoro all&#8217;esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall&#8217;art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l&#8217;attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e all&#8217;art. 74, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell&#8217;art. 58-ter. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell&#8217;art. 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l&#8217;attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell&#8217;ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma del codice penale, 291-ter del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale nonché dall&#8217;art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e all&#8217;art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.<br />
</em><strong>2.</strong> <em>Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell&#8217;istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.<br />
</em><strong>2. bis.</strong> <em>Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, quarto periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.</em></p>
<p><strong>3.</strong> <em>Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.<br />
</em><strong>3. bis.</strong> <em>L&#8217;assegnazione al lavoro all&#8217;esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d&#8217;iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l&#8217;attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.<br />
&#8230; &#8230; &#8230; </em></p>
<p><em><strong>CAPO III</strong> </em></p>
<p><em>Modalità del trattamento </em></p>
<p><em>&#8230; &#8230; &#8230;</em></p>
<p><strong>Art. 17<br />
</strong>Partecipazione della comunità esterna all&#8217;azione rieducativa</p>
<p>La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all&#8217;azione rieducativa.</p>
<p>Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l&#8217;autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l&#8217;opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.</p>
<p>Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo dei direttore.</p>
<p><strong>Art. 20</strong></p>
<p>Lavoro</p>
<p>Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione.</p>
<p>Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.</p>
<p>Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della<br />
colonia agricola e della casa di lavoro.</p>
<p>I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell&#8217;ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.</p>
<p>L&#8217;organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.</p>
<p>Nell&#8217;assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell&#8217;anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l&#8217;esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all&#8217;Art. 14-bis della presente legge.</p>
<p>Il collocamento al lavoro da svolgersi all&#8217;interno dell&#8217;istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l&#8217;altra per qualifica o mestiere.</p>
<p>&#8230;  &#8230; Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l&#8217;oggetto e le condizioni di svolgimento dell&#8217;attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>&#8230; &#8230; I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche. &#8230; &#8230; &#8230;</p>
<p><strong>Art. 21</strong></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/forum/index.php?topic=37.0"><em>Lavoro all&#8217;esterno</em><br />
</a><strong>1.</strong> I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all&#8217;esterno in condizioni idonee a garantire l&#8217;attuazione positiva degli scopi previsti dall&#8217;articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell&#8217;articolo 4- bis, l&#8217;assegnazione al lavoro all&#8217;esterno può essere disposta dopo l&#8217;espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all&#8217;ergastolo l&#8217;assegnazione può avvenire dopo l&#8217;espiazione di almeno dieci anni.<br />
<strong>2.</strong> I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all&#8217;esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all&#8217;esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.<br />
<strong>3.</strong> Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dello istituto a cui il detenuto o l&#8217;internato é assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.<br />
<strong>4.</strong> Per ciascuno condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all&#8217;esterno diviene esecutivo dopo la approvazione del magistrato di sorveglianza.<br />
<strong>4. bis.</strong> Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell&#8217;articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all&#8217;esterno degli istituti penitenziari.</p>
<p>&#8230; &#8230; &#8230;</p>
<p><strong>CAPO VI</strong></p>
<p><em>Misure alternative alla detenzione e remissione del debito</em></p>
<p><strong>Art. 47</strong></p>
<p><strong>Affidamento in prova al servizio sociale</strong><br />
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell&#8217;istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.<br />
2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.<br />
3. L&#8217;affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all&#8217;osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.<br />
4. Se l&#8217;istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l&#8217;esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell&#8217;esecuzione, cui l&#8217;istanza deve essere rivolta, può sospendere l&#8217;esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l&#8217;ammissione all&#8217;affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell&#8217;esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l&#8217;istanza non è accolta, riprende l&#8217;esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l&#8217;istanza successivamente proposta.<br />
5. All&#8217;atto dell&#8217;affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.<br />
6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.<br />
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l&#8217;affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.<br />
8. Nel corso dell&#8217;affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.<br />
9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.<br />
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.<br />
11. L&#8217;affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.<br />
12. L&#8217;esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.<br />
12. bis. All&#8217;affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all&#8217;art. 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonchè l&#8217;art. 54, comma 3.<br />
(La Corte Costituzionale con sentenza 5 &#8211; 16 marzo 2007 n. 78, in G.U. 1° serie speciale n. 12 del 21 marzo 2007, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;articolo 47, ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l&#8217;accesso alle misure alternative da essi previste).<br />
<strong>Art. 47-bis</strong></p>
<p>Affidamento in prova in casi particolari</p>
<p>(Abrogato)</p>
<p><strong>Art. 47-ter</strong></p>
<p><strong>Detenzione domiciliare &#8230; &#8230; &#8230;</strong></p>
<p><strong>Art. 48</strong></p>
<p><em>Regime di semilibertà</em></p>
<p>Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all&#8217;internato di trascorrere parte del giorno fuori dell&#8217;istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.</p>
<p>I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.</p>
<p>(Abrogato il terzo comma)</p>
<p>(La Corte Costituzionale con sentenza 5 &#8211; 16 marzo 2007 n. 78, in G.U. 1° serie speciale n. 12 del 21 marzo 2007, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;articolo 48, ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l&#8217;accesso alle misure alternative da essi previste).</p>
<p>&#8230; &#8230; &#8230;</p>
<p><strong>Art. 52</strong></p>
<p>Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà &#8230; &#8230; &#8230;</p>
<p><strong>Art. 54</strong></p>
<p>Liberazione anticipata &#8230; &#8230; &#8230;</p>
<p><strong>TITOLO II</strong></p>
<p><em>Disposizioni relative alla organizzazione penitenziaria</em></p>
<p><strong>CAPO I</strong></p>
<p><strong>Istituti penitenziari </strong></p>
<p><strong>Art. 59</strong></p>
<p><em><strong>Istituti per adulti</strong></em></p>
<p>Gli istituti per adulti dipendenti dall&#8217;amministrazione penitenziaria si distinguono in:<br />
1. istituti di custodia preventiva;<br />
2. istituti per l&#8217;esecuzione delle pene;<br />
3. istituti per l&#8217;esecuzione delle misure di sicurezza;<br />
4. centri di osservazione.<br />
<strong>Art. 60</strong></p>
<p><em><strong>Istituti di custodia preventiva</strong></em></p>
<p>Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali.</p>
<p>Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.</p>
<p>Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.</p>
<p>Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall&#8217;autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.</p>
<p>Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.</p>
<p><strong>Art. 61</strong></p>
<p><strong>Istituti per l&#8217;esecuzione delle pene</strong></p>
<p>Gli istituti per l&#8217;esecuzione delle pene si distinguono in:<br />
1. case di arresto, per l&#8217;esecuzione della pena dell&#8217;arresto.</p>
<p>Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;<br />
2. case di reclusione, per l&#8217;esecuzione della pena della reclusione.</p>
<p>Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.<br />
Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell&#8217;arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.</p>
<p><strong>Art. 62</strong></p>
<p><strong><em>Istituti per l&#8217;esecuzione delle misure di sicurezza detentive</em></strong></p>
<p>Gli istituti per l&#8217;esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:</p>
<p>Colonie agricole;</p>
<p>Case di lavoro;</p>
<p>Case di cura e custodia;</p>
<p>Ospedali psichiatrici giudiziari.</p>
<p>In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1,2 e 3 del primo capoverso dell&#8217; articolo 215 del codice penale .</p>
<p>Possono essere istituite:</p>
<p>Sezioni per l&#8217;esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;</p>
<p>Sezioni per l&#8217;esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;</p>
<p>Sezioni per l&#8217;esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.</p>
<p><strong>Art. 63</strong></p>
<p><strong><em>Centri di osservazione</em> &#8230;</strong></p>
<p><strong>Art. 65</strong></p>
<p><strong>Istituti per infermi e minorati </strong></p>
<p>I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.</p>
<p>A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.</p>
<p>&#8230; &#8230; &#8230;</p>
<p><strong>CAPO IV</strong></p>
<p>Disposizioni finali e transitorie</p>
<p><strong>Art. 79</strong></p>
<p>Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza</p>
<p>Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge.</p>
<p>Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni</p>
<p>Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 68.</p>
<p>&#8230; &#8230; &#8230;</p>
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