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	<title>Psicologia Giuridica &#187; Deontologia</title>
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	<description>Portale informativo sulla psicologia giuridica</description>
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		<title>Cos&#8217;è la Psicologia Giuridica</title>
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		<pubDate>Mon, 25 May 2009 10:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Gennaro Iasevoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deontologia]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Giuridica]]></category>

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		<description><![CDATA[Giacchè il Portale Psicologia Giuridica.net è un sito informativo per molti studenti universitari è importante avere in biblioteca docmenti utili alla conoscenza della materia specifica, il Prof. Gennaro Iasevoli offre una definizione di cos'è la Psicologia Giuridica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/05/portale-psy.gif" title="portale-psy.gif"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/05/portale-psy.thumbnail.gif" alt="portale-psy.gif" /></a> La psicologia giuridica descrive il profilo psicologico risultante dagli aspetti intellettivi, caratterologici ed attitudinali della psiche del cittadino, in rapporto alla posizione giuridica (in rapporto al ruolo rivestito nella famiglia, nella scuola, nel mondo del lavoro e delle professioni e nella società).<br />
La psicologia giuridica è chiamata principalmente a descrivere la storia personale (profilo psicologico) delle persone coinvolte in procedimenti giudiziari, al fine di indicarne i dati comportamentali e sottoporli al vaglio dell’autorità giudiziaria incaricata del processo civile o penale.<br />
Comprende lo studio dei fattori della personalità: intelligenza, carattere, attitudini, bisogni, tendenze, motivazioni, stimoli, socializzazione, fragilità psichica, deficit intellettivo, stress psicosomatico, affaticamento mentale, morbilità psichica, pericolosità sociale.</p>
<p>Ormai la psicologia giuridica si articola anche in aree specialistiche, qui sommariamente descritte, per obiettivi:</p>
<p>• <strong>psicologia forense</strong>, se riguarda la osservazione e la descrizione psicologica dei “soggetti coinvolti”, durante l’espletamento del dibattimento;<br />
• <strong>psicologia giudiziaria</strong>, se riguarda la osservazione e la descrizione psicologica dei “soggetti coinvolti”, ai fini della valutazione del profilo e dell’eventuale danno psicologico ;<br />
• <strong>psicologia criminale</strong>, se riguarda la osservazione e la descrizione del comportamento psicologico abituale dei “soggetti delinquenti, autori di reati”, anche ai fini della valutazione dell’eventuale pericolosità sociale;<br />
• <strong>psicologia rieducativa</strong>, se riguarda la osservazione e la descrizione del valore psicologico della pena assegnata alle persone oggetto di rieducazione;<br />
• <strong>psicologia legislativa</strong>, se riguarda la descrizione, lo studio e la elaborazione di norme riguardanti la prevenzione ed il contrasto della delinquenza o il contenuto della pena e le conseguenze psicologiche del periodo di carcerazione.</p>
<p>Rientrano in tali aree di studio anche gli aspetti psicologici di: separazione, divorzio, adozione nazionale e internazionale, affido etero-familiare dei minori, maltrattamento dei minori, abuso sessuale, comportamento deviato, violenza di gruppo, turbamento mentale e psicofisico della vittima, pedofilia, sette, minori a rischio di devianza, “carriere criminali”, bullismo, “branco”, dipendenze e sfruttamento, valutazione / misurazione del danno psichico, funzionamento dei servizi sociali, delle case-famiglia e dei centri di accoglienza e recupero.<br />
Risultano fondamentali anche gli approfondimenti degli aspetti psicologici della responsabilità penale dei minori e degli adulti, dei comportamenti dei “testimoni” e degli effetti dello stato di reclusione.<br />
Infine si sottolinea che la psicologia giuridica fornisce gli strumenti conoscitivi / operativi per la realizzazione del “colloquio protetto”, della “consulenza tecnica” e della “perizia psicologica”, in ambito civile e penale.</p>
<p align="right">Prof. Gennaro Iasevoli</p>
<p align="right">Docente di Psicologia Giuridica</p>
<p align="right">Università Parthenope Napoli</p>
<p align="right">Facoltà di Giurisprudenza</p>
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		<title>L’etica nella professione del Consulente Tecnico</title>
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		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 08:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deontologia]]></category>

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		<description><![CDATA[  La psicologia forense rappresenta uno di quegli ambiti di esercizio della professione in cui occorre rispondere ad esigenze che, talvolta, il Codice Deontologico non tratta in modo esplicito. Occorre quindi inferire ed interpretare gli articoli per “adattarli” alle proprie necessità. E’ da questo bisogno condiviso che il 15 ottobre 1999 l’Assemblea nazionale dell’Associazione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/10/etica.jpg" title="etica.jpg"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/10/etica.thumbnail.jpg" alt="etica.jpg" /></a>  La psicologia forense rappresenta uno di quegli ambiti di esercizio della professione in cui occorre rispondere ad esigenze che, talvolta, il Codice Deontologico non tratta in modo esplicito. Occorre quindi inferire ed interpretare gli articoli per “adattarli” alle proprie necessità. E’ da questo bisogno condiviso che il 15 ottobre 1999 l’Assemblea nazionale dell’Associazione di psicologia giuridica, a Torino, ha  delineato le “<a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/deontologia/linee-guida-deontologiche-per-lo-psicologo-forense/">Linee guida deontologiche per la psicologia forense</a>”. Esse, da sole, non costituiscono un Codice Professionale ma “riadattano” al campo giuridico quanto previsto dalla deontologia professionale dello psicologo, creata, invece, considerando prevalentemente un modello più clinico-terapeutico.</p>
<p>Uno psicologo che opera nel sistema giudiziario deve innanzi tutto rispettare il proprio codice deontologico, la cui inosservanza ed ogni azione od omissione, comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo l’art.26, comma 1°, della Legge del 18 febbraio del 1989 [<a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/deontologia/il-nuovo-codice-deontologico/">Art.2 Cod. Deont. Psi</a>].</p>
<p>E’ bene che il professionista accresca le conoscenze relative alle proprie competenze e che sia consapevole che “può intervenire significativamente sulla vita d’altri…..ed….evitare l’uso non appropriato della sua influenza” [<a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/deontologia/il-nuovo-codice-deontologico/">Art.3</a>].<br />
Nell’elaborazione peritale e nella stesura delle relazioni, occorre non solo verificare ma anche falsificare la propria teoria, indicando le fonti, valutando l’attendibilità delle persone esaminate e la validità delle informazioni, segnalando i limiti delle conclusioni raggiunte, così come prevede <a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/deontologia/il-nuovo-codice-deontologico/">l’art. 7 del Codice</a>. Di fronte alla molteplicità ed alla relatività delle teorie psicologiche, bisogna esplicitare la propria teoria, documentare nel modo più dettagliato possibile i metodi di indagine e le valutazioni effettuate.<br />
Il Magistrato, peritus peritorum, ove ritenga necessario può scegliere di farsi assistere da un esperto, con particolari competenze tecniche. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone aventi particolari competenze nella specifica disciplina (Art. 221 c.p.p.). Ne consegue il dovere dell’esperto di esprimersi solo ed esclusivamente quando sia in possesso effettivamente delle capacità necessarie per l’espletamento dell’incarico affidatogli, in quel binomio di scienza e coscienza che deve caratterizzare l’opera svolta. Egli dovrà attingere a tutto il suo patrimonio del sapere e non dovrà trascurare di chiedere al giudice la nomina di altri specialisti laddove ne dovesse ravvisare la necessità. Il compito del C.T.U. è quello di produrre gli elementi necessari al giudice per formulare il proprio giudizio.</p>
<p>Nella pratica professionale per gli psicologi giuridici si accentuano i dilemmi etici, spesso, ad esempio, i quesiti posti da un Giudice, mettono alla prova i limiti della conoscenza psicologica, è questo il caso in cui si fa riferimento al concetto di verità, o della possibilità predittiva.<br />
La questione etica quindi il professionista deve porsela nel momento in cui accetta l’incarico sia esso nominato da un giudice che da un privato. Oltre l’analisi dei limiti e alla valutazione delle competenze specifiche  richieste dalla parte committente, un professionista deve “fare i conti” con i propri valori personali. Convinzioni e atteggiamenti circa problematiche sociali possono influenzare, seppur inconsapevolmente, l’etica professionale portando a deduzioni non corrette o parzialmente viziate.<br />
Il Consulente d’Ufficio giura di far conoscere al giudice la verità mentre il CTP non ha tale obbligo, ciò non significa che potrà, dovendo tutelare gli interessi del proprio cliente, fare affermazioni mendaci, falsificare test, o fornire documentazioni artefatte, tuttavia potrà verificare che le operazioni peritali del C.T.U. siano svolte correttamente e redigere delle controdeduzioni relative alla valutazione dei fatti, mediante dati coerenti fondati su conoscenze scientifiche, in cui esporrà dubbi, affermazioni ed ipotesi alternative.<br />
Il C.T.U., nell’esaminare le persone non può proporsi alleato ma deve chiarire subito la propria posizione e quella dell’esaminato stesso, non approfittando del “potere” conferito dal ruolo ricoperto, al fine di carpire dettagli che potrebbero rivelarsi importanti per le indagini. Il linguaggio deve essere sempre comprensibile per gli interlocutori, occorre, inoltre, che il consulente tenga a mente che quanto verrà scritto e depositato in cancelleria, diverrà un atto pubblico, fruibile dagli stessi soggetti esaminati, e poichè contenente informazioni relative alle caratteristiche psicologiche, si rischia possa diventare un’arma per la controparte o un limite per la persona stessa.<br />
 Il C.T.U. è sottoposto a “controlli” sia sul piano etico che professionale, tuttavia deve rifiutare quegli interventi che in un certo qual modo possono invalidare o limitare il proprio operato, nel rispetto <a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/deontologia/il-nuovo-codice-deontologico/">dell’Art.33 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani</a>, può esporre e accettare critiche e reclami da parte di colleghi, nonché da parte degli stessi clienti o da terze persone.<br />
Succede spesso che il C.T.U. sia pervaso dall’irrefrenabile desiderio di oltrepassare il confine del ruolo peritale, per cui non si limita ad operare in qualità di ausiliario del giudice rispondendo al quesito ma tende ad assumere un ruolo terapeutico  o assistenziale, ecc.<br />
Anche i consulenti di parte possono incorrere frequentemente in comportamenti illeciti:</p>
<p>• Esaminare o stabilire relazioni con bambini con l’obiettivo di manipolarli in vista del loro esame;<br />
• Indirizzare il cliente al Servizio pubblico per procurarsi una documentazione di favore da fonte autorevole;<br />
• Fabbricare esami (testologici o non) e false relazioni;<br />
• Presentare come esito di propri accertamenti dati forniti dal cliente su terze persone;<br />
• Istruire il cliente nel simulare una condizione mentale, un disturbo di svariata natura o a mentire;<br />
• Addestrare il cliente a falsificare un test;</p>
<p>• Non fornire i protocolli dei test quando ciò è previsto;<br />
• Utilizzare materiale psicodiagnostico poco conosciuto e pertanto non confrontabile;</p>
<p>• Nei casi di segnalazione di abuso a danno di bambini, indurre i bambini a raccontare l’abuso (non essendone stato incaricato dall’ Autorità giudiziaria);<br />
• Fornire al giudice informazioni non contenute nelle relazioni;<br />
• Contattare persone o consultare fonti documentali per acquisire notizie senza avvisare procuratori e CC.TT.PP;<br />
• Sposare la tesi colpevolista del Pubblico Ministero;<br />
• Ecc….</p>
<p>Si tratta di un processo complesso, che rimanda costantemente ai fondamenti etici dei vari codici nel campo civile e penale ma anche ai fondamenti epistemologici delle discipline in gioco, la psicologia  ed il diritto, e i cui esiti  tecnico – metodologici non possono essere dati per acquisiti una volta per tutte.  </p>
<p>Sia il diritto che la psicologia, sono due scienze con riferimenti diversi, non si può non considerarlo, ciò rende talvolta ancora più difficile il compito dei consulenti nel tentativo di poterle “conciliare”.</p>
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		<title>Carta dei diritti dell&#8217;Uomo</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 13:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deontologia]]></category>

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		<description><![CDATA[  Sempre più spesso nei Tribunali i giudici emettono sentenze ponendo l&#8217;accento ai diritti enunciati dalla Costituzione Italiana e non solo, un&#8217;attenzione particolare, infatti, viene posta a quei diritti individuati e promossi da Iniziative internazionali volte alla tutela della dignità umana. Fra questi segnaliamo la Carta dei diritti dell&#8217;Uomo firmata il 10 dicembre del 1948 a Parigi una sorta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/06/mondo.jpg" title="mondo.jpg"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/06/mondo.thumbnail.jpg" alt="mondo.jpg" /></a>  Sempre più spesso nei Tribunali i giudici emettono sentenze ponendo l&#8217;accento ai diritti enunciati dalla Costituzione Italiana e non solo, un&#8217;attenzione particolare, infatti, viene posta a quei diritti individuati e promossi da Iniziative internazionali volte alla tutela della dignità umana. Fra questi segnaliamo la Carta dei diritti dell&#8217;Uomo firmata il 10 dicembre del 1948 a Parigi una sorta di &#8220;contratto&#8221; fra i governi e le loro popolazioni che sancisce il riconoscimento di valori quali la dignità e la giustizia, i quali devono essere garantiti per tutti gli esseri  umani.</p>
<p>Di seguito il <em>preambolo</em> del documento che sarà scaricabile per intero cliccando nell&#8217;appositolink in fondo alla pagina.</p>
<p><strong>Preambolo</strong></p>
<p>Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, eguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;</p>
<p>considerato il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà della parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;</p>
<p>considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;</p>
<p>considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra Nazioni;</p>
<p>considerato che i popoli delle Nazioni unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’eguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;</p>
<p>considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;</p>
<p>considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni:</p>
<p>&#8230; &#8230; &#8230; <a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/06/cartadiritti.pdf" title="cartadiritti.pdf">carta diritti dell&#8217;uomo.pdf</a></p>
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		<title>Dimissioni &#8220;rumorose&#8221; dall&#8217;Associazione Italiana di Psicologia Giuridica</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 10:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Deontologia]]></category>

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		<description><![CDATA[Dovendosi procedere al rinnovo delle cariche sociali, venute a naturale scadenza del mandato, il giorno 24 ottobre è stata convocata l&#8217;assemblea dei soci della Associazione Italiana di Psicologia Giuridica. Qualcosa però pare non abbia seguito il corso &#8220;naturale&#8221; tant&#8217;è che il prof. Arturo Xibilia, docente di Diagnostica giuridico-forense presso l&#8217;Università degli Studi di Catania,  ci ha inviato per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dovendosi procedere al rinnovo delle cariche sociali, venute a naturale scadenza del mandato, il giorno 24 ottobre è stata convocata l&#8217;assemblea dei soci della Associazione Italiana di Psicologia Giuridica. Qualcosa però pare non abbia seguito il corso &#8220;naturale&#8221; tant&#8217;è che il prof. Arturo Xibilia, docente di Diagnostica giuridico-forense presso l&#8217;Università degli Studi di Catania,  ci ha inviato per conoscenza, in riferimento a quanto su menzionato, una lettera che pubblichiamo di seguito.</p>
<p><em>Prof. Arturo Xibilia<br />
Docente di Diagnostica giuridico-forense<br />
Università di Catania<br />
</em></p>
<p align="right">Catania, 13 dicembre 2007</p>
<p align="left"> Gentilissimo Capri,<br />
 io non ho pregiudizi nei riguardi dei colpi di Stato, ma a condizione che mi siano chiari quale è il passato che si abbatte e quale è il futuro che avanza.<br />
 Non mi sento di aderire a quello che è stato ordito contro il direttivo dell’AIPG per due motivi:<br />
1) Il velo di legalità dietro il quale tenta di nascondersi è tanto sottile che è come se non ci fosse. Anche nel più minuscolo Circolo di caccia e pesca d’Italia si sa che la prima convocazione delle assemblee associative è una mera formalità, e quindi reclamare legittimità per essersi riuniti alle otto di mattina, in strada, perché erano ora e luogo della prima convocazione non mi sembra particolarmente brillante. E poi, figurarsi, da parte di psicologi esperti in Diritto!<br />
2) Nella tempestiva e accurata documentazione dell’evento che è stata inviata agli associati non ho trovato una sola parola in ordine alle sue ragioni. C’è, anzi, un inquietante tentativo di fare apparire che “non è successo nulla”, che tutto procede normalmente. Questo significa non solo non avere voluto affrontare un dibattito in assemblea, ma non volerlo neanche adesso, a cose fatte.<br />
Per questi motivi, mi dimetto dall’Associazione.</p>
<p align="left">Cordiali saluti</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left"><em>Nel pieno stile democratico e colloquiale che contraddistingue la linea editoriale del nostro sito, daremo possibilità di replica a quanti coinvolti nella vicenda volessero rispondere allo scritto del prof. A. Xibilia.</em></p>
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		<title>La posizione del CISMAI sul caso dello psichiatra palermitano</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/deontologia/comunicato-stampa-del-cismai-sul-caso-dello-psichiatra-palermitano/</link>
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		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 11:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Arturo Xibilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abuso sessuale]]></category>
		<category><![CDATA[Deontologia]]></category>

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		<description><![CDATA[ Il CISMAI mi ha segnalato, in qualità di componente della Commissione di studio sull&#8217;abuso all&#8217;infanzia, costituita dall&#8217;Ordine degli Psicologi della Sicilia, un comunicato stampa sull&#8217;ormai noto caso dello psichiatra di Palermo che ha denunciato un suo paziente autore di abusi sessuali su tre bambine. L&#8217;Associazione ha redatto quanto segue: &#8220;Il CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2007/11/bimba.thumbnail.jpg" alt="Diritti dei bambini" /> Il CISMAI mi ha segnalato, in qualità di componente della Commissione di studio sull&#8217;abuso all&#8217;infanzia, costituita dall&#8217;Ordine degli Psicologi della Sicilia, un comunicato stampa sull&#8217;ormai noto caso dello psichiatra di Palermo che ha denunciato un suo paziente autore di abusi sessuali su tre bambine. L&#8217;Associazione ha redatto quanto segue:</p>
<p align="left">&#8220;Il CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia) esprime la sua piena solidarietà allo psichiatra palermitano, che ha denunciato un suo paziente, al fine di proteggere tre bambine dai tre agli otto anni.<br />
L’art. 622 del codice penale dice infatti che &#8220;chiunque avendo notizia per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto è punito se dal fatto può derivare nocumento, (&#8230;.) ”.<br />
La situazione delle bambine e il loro diritto ad essere protette e curate è senza alcun dubbio giusta causa: qualsiasi interpretazione contraria va contro il superiore interesse del minore, sancito peraltro dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ratificata nel 1991 dallo Stato Italiano, per la quale il Comitato ONU preposto monitora annualmente l’applicazione da parte degli Stati.<br />
Qualora poi lo psichiatra avesse avuto in cura il paziente presso struttura pubblica, vi sarebbe stato in questo caso l’obbligo di denunciare, obbligo che riguarda tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizi.<br />
In ogni caso fatti così gravi, che nella grande maggioranza dei casi si reiterano, spesso per anni, come dimostra la letteratura internazionale, (e come, nello specifico, affermato dallo stesso paziente), possono determinare danni gravi alla salute psichica e fisica delle vittime, non solo a breve termine, ma anche nella vita adulta, compromettendola in modo spesso pesantissimo.<br />
Qualsiasi appello al segreto professionale in questi casi, anche qualora si tratti di professionista che esercita professione privata, è perciò assolutamente improprio,<br />
anche se sono evidenti e comprensibili le difficoltà degli operatori coinvolti in casi delicati come questi.<br />
Di queste difficoltà gli ordini professionali dovrebbero farsi carico in senso supportivo rispetto al dovere di tutelare soggetti deboli, quali i bambini e le bambine abusati e maltrattati, in particolare modo quando l’abusante ha facile accesso alle piccole vittime, come nel caso in oggetto. Al dovere di impegnarsi alla tutela dei minori si fa peraltro espressamente richiamo nel nuovo codice deontologico del 2006 dell’ordine dei medici (art. 32, capo III), con particolare riferimento ai maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali.<br />
Sappiamo bene, inoltre, come è difficile il lavoro con i soggetti abusanti ed è impensabile la delega della risoluzione di casi come questi al singolo professionista, in quanto è dimostrata la necessità di una presa in carico multidisciplinare e del coinvolgimento della magistratura minorile ed ordinaria.<br />
Non potendo sussistere alcun dubbio rispetto al prevalere del diritto alla tutela delle vittime, diritto che non può essere fatto valere se non attraverso il coinvolgimento delle autorità preposte, ci auguriamo che il caso di Palermo determini una revisione delle interpretazioni che vengono date ai codici deontologici, che riteniamo debbano essere adeguate alle conoscenze sui danni derivanti dagli abusi sessuali e sui doveri di tutela, non ché in sintonia con il lavoro che viene svolto dal governo, dalla magistratura, dai moltissimi operatori dei servizi pubblici e dei centri privati, che si occupano di bambini vittime di violenza, contribuendo quindi non solo alla protezione dei minori, ma anche alla crescita culturale e morale del nostro paese. Crescita che è strettamente connessa alla capacità di saper rispondere ai bisogni dell’infanzia e alla coscienza che non può essere tollerabile l’abbandono di bambini da parte di chi viene a conoscenza di violenze compiute contro di loro&#8221;.</p>
<p align="right"><em><font face="verdana">Prof. Arturo Xibilia</font></em></p>
<p align="right"><em><font face="verdana">Psicologo, Psicoterapeuta</font></em></p>
<p align="right"><em><font face="verdana">Docente presso l&#8217;Università di Catania di</font></em></p>
<p align="right"><em><font face="verdana">Diagnostica giuridico-forense</font></em></p>
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		<title>Il Segreto professionale, un principio o una scelta?</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 19:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deontologia]]></category>

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		<description><![CDATA[Da qualche giorno un fatto di cronaca, verificatosi nel palermitano, solleva la questione del segreto professionale. Uno psichiatra ha denunziato personalmente un suo paziente ventitreenne che avrebbe, nell&#8217;ambito dei colloqui clinici, raccontato di aver abusato delle nipotine minorenni. Giornali come la Repubblica riportano &#8220;&#8230;un giorno ha preso carta e penna e ha scritto una sorta di confessione al suo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2007/11/segreto_professionale22.thumbnail.jpg" alt="segreto professionale" />Da qualche giorno un fatto di cronaca, verificatosi nel palermitano, solleva la questione del segreto professionale. Uno psichiatra ha denunziato personalmente un suo paziente ventitreenne che avrebbe, nell&#8217;ambito dei colloqui clinici, raccontato di aver abusato delle nipotine minorenni. Giornali come la Repubblica riportano &#8220;&#8230;un giorno ha preso carta e penna e ha scritto una sorta di confessione al suo psichiatra, quasi chiedendo aiuto. Di avere usato violenza alle sue nipotine, quattro bambine dai tre agli otto anni, era perfettamente cosciente, probabilmente anche turbato; ma al medico che lo aveva in cura ha anche candidamente confessato di non riuscire proprio a dominare quegli impulsi che lo prendevano ogni volta che si trovava in casa con le piccole. E così lo psichiatra ha deciso di sacrificare il segreto professionale davanti all&#8217;incolumità delle quattro bambine ed è andato a denunciare il suo paziente&#8221;.</p>
<p>Pare si trattasse, quindi, di un giovane affetto da disturbi psichici, che aveva già intrapreso un percorso clinico e che chiedeva aiuto allo psichiatra a cui si era affidato.</p>
<p>Il professionista di questa vicenda ha preferito denunziare alle Autorità il caso, un&#8217;azione, questa, che solleva diverse questioni. Può un terapeuta denunziare il proprio cliente? Il segreto professionale costituisce un vincolo tale da non consentire il &#8220;render noto&#8221; alle Autorità neanche in casi ritenuti &#8220;gravi&#8221;? Rendere testimonianza può esporre lo psicologo ad incorrere nel reato di &#8220;rivelazione di segreto professionale&#8221;?</p>
<p>La Legge N° 56 del 1989 Art. 4 riconosce allo psicologo l&#8217;obbligo del segreto professionale. Secondo il Codice Deontologico (art.4) lo psicologo o lo psicoterapeuta, deve agire sempre rispettando la dignità del paziente, i suoi valori, credenze, opinioni e non opera discriminazioni riguardo a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale.<br />
Ci si può avvalere di metodi e tecniche diverse purchè si salvaguardino tali principi.</p>
<p>Il diritto alla riservatezza, nell&#8217;ambito delle prestazioni professionali, è fondamentale, è il primo passo verso la costruzione dell&#8217;alleanza terapeutica col paziente. Lo è ancor più se si considerano gli articoli 11 e 12 del Codice Deontologico degli psicologi. Secondo il primo &#8220;Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti (si fa riferimento agli art. 12- 13- 15).</p>
<p>L&#8217;articolo 12 recita: &#8220;Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.<br />
Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso&#8221;.</p>
<p>Il Codice Deontologico non è tuttavia l&#8217;unico riferimento normativo (lo è per la categoria dei professionisti a cui si riferisce), occorre anche considerare l&#8217;aspetto giudiziario, nello specifico l&#8217;Art. 622 C. P., che impone di rivelare il segreto professionale solo &#8220;per giusta causa&#8221; e, solo in tale circostanza, il professionista è dispensato dalla responsabilità penale.</p>
<p>La tutela del paziente è al di sopra di ogni priorità, pertanto c&#8217;è da chiedersi se la questione etica il professionista deve porsela ancor prima che si presenti un caso quale quello di una presunta o accertata pedofilia?</p>
<p>La questione è molto seria, la funzione del segreto professionale è quella di consentire alle persone di accedere al professionista in sicurezza, se si mettesse in discussione il principio della fiducia chi vorrebbe accedere agli studi di psicologi e psicoterapeuti per &#8220;curarsi&#8221;?</p>
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		<title>Il Nuovo Codice Deontologico</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/deontologia/il-nuovo-codice-deontologico/</link>
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		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 12:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deontologia]]></category>

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		<description><![CDATA[Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine ai sensi dell’art. 28, comma 6 lettera c) della Legge n. 56/89]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2007/11/psicanalista.thumbnail.gif" alt="psicanalista.gif" /> </strong></p>
<p><strong>Capo I &#8211; Principi generali</strong></p>
<p><strong>Articolo 1<br />
</strong>Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi.<br />
Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.</p>
<p><strong>Articolo 2<br />
</strong>L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.</p>
<p><strong>Articolo 3</strong><strong><br />
</strong>Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità.<br />
In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.<br />
Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.<br />
Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.</p>
<p><strong>Articolo 4</strong></p>
<p>Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.<br />
Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.<br />
Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.<br />
In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.</p>
<p><strong>Articolo 5</strong><br />
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.<br />
Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.</p>
<p><strong>Articolo 6<br />
</strong>Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine.<br />
Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.<br />
Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.</p>
<p><strong>Articolo 7<br />
</strong>Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.</p>
<p><strong>Articolo 8<br />
</strong>Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.<br />
Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.</p>
<p><strong>Articolo 9</strong><br />
Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.<br />
Nell’ ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta.<br />
Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.</p>
<p><strong>Articolo 10</strong><br />
Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.</p>
<p><strong>Articolo 11</strong><br />
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.</p>
<p><strong>Articolo 12<br />
</strong>Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.<br />
Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.</p>
<p><strong>Articolo 13<br />
</strong>Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.<br />
Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.</p>
<p><strong>Articolo 14<br />
</strong>Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento.<br />
È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.</p>
<p><strong>Articolo 15</strong><br />
Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.</p>
<p><strong>Articolo 16</strong><br />
Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione.</p>
<p><strong>Articolo 17</strong><br />
La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.<br />
Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.<br />
Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale.<br />
Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.</p>
<p><strong>Articolo 18</strong><br />
In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.</p>
<p><strong>Articolo 19</strong><br />
Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.</p>
<p><strong>Articolo 20</strong><br />
Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.</p>
<p><strong>Articolo 21<br />
</strong>Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche.<br />
È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.</p>
<p><strong>Capo II &#8211; Rapporti con l’utenza e con la committenza</strong></p>
<p><strong>Articolo 22<br />
</strong>Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.</p>
<p><strong>Articolo 23<br />
</strong>Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.<br />
In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto a non superare le tariffe ordinistiche massime, prefissate in via generale a tutela degli utenti.<br />
Il testo unico della tariffa professionale degli psicologi, allegato sub lettera A al presente codice, è costituito quale parametro per la valutazione della misura del compenso richiesto ai sensi del comma 1 del presente articolo.<br />
Per ogni modifica o abrogazione relativa all’allegato sub lettera A sarà competente il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ai sensi dell’art. 28 comma 6 lett. G) della L. 56/89, con la procedura prevista dal vigente Regolamento interno, senza l’obbligo di cui alla lettera c) del medesimo art. 28 comma 6</p>
<p><strong>Articolo 24<br />
</strong>Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.<br />
Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.<br />
Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.</p>
<p><strong>Articolo 25</strong><br />
Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone.<br />
Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.<br />
Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.</p>
<p><strong>Articolo 26</strong><br />
Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.<br />
Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.</p>
<p><strong>Articolo 27</strong><br />
Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.<br />
Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.</p>
<p><strong>Articolo 28<br />
</strong>Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione.<br />
Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.<br />
Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.<br />
Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.</p>
<p><strong>Articolo 29<br />
</strong>Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.</p>
<p> <strong>Articolo 30<br />
</strong>Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.</p>
<p><strong>Articolo 31</strong><br />
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.<br />
Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale.<br />
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.</p>
<p><strong>Articolo 32<br />
</strong>Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento.</p>
<p><strong>Capo III &#8211; Rapporti con i colleghi</strong></p>
<p><strong>Articolo 33</strong><br />
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.<br />
Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.</p>
<p><strong>Articolo 34</strong><br />
Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.</p>
<p><strong>Articolo 35<br />
</strong>Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.</p>
<p><strong>Articolo 36</strong><br />
Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.<br />
Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.</p>
<p><strong>Articolo 37<br />
</strong>Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.<br />
Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista.</p>
<p><strong>Articolo 38<br />
</strong>Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.</p>
<p><strong>Capo IV &#8211; Rapporti con la società</strong></p>
<p><strong> Articolo 39<br />
</strong>Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.</p>
<p><strong>Articolo 40<br />
</strong>Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.<br />
In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione.<br />
La mancata richiesta di nulla osta per la pubblicità e la mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituiscono violazione deontologica.</p>
<p><strong>Capo V &#8211; Norme di attuazione</strong></p>
<p><strong>Articolo 41<br />
</strong>È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli psicologi l’“Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.</p>
<p> <strong>Articolo 42<br />
</strong>Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.</p>
<p><em>Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine ai sensi dell’art. 28, comma 6 lettera c) della Legge n. 56/89</em></p>
<p align="center"><strong>Allegato A</strong></p>
<p align="center"><strong>TESTO UNICO </strong><strong>DELLA TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI</strong></p>
<p><strong>Art. 1<br />
</strong>Per le prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti allo psicologo iscritto alla sezione A dell’Albo, come stabilito dal D.P.R. 328/01, gli onorari indicati nell&#8217;allegata tabella.<br />
<strong>Art. 2<br />
</strong>Gli onorari minimi e massimi sono da intendersi annualmente adeguati sulla variazione del canone ISTAT minimo applicabile.<br />
Nelle convenzioni con soggetti pubblici e privati, che hanno ad oggetto prestazioni professionali da rendere a beneficio di intere categorie di soggetti, il minimo può essere diminuito entro il 25%.<br />
<strong>Art. 3<br />
</strong>Per la determinazione dell&#8217;onorario fra il massimo e il minimo stabilito, si può avere riguardo a:<br />
la complessità della prestazione richiesta;<br />
l&#8217;appartenenza del cliente a categorie a beneficio delle quali sono state stipulate convenzioni;<br />
l’urgenza della prestazione;<br />
la situazione socio &#8211; economica del cliente.<br />
Lo psicologo può ridurre l&#8217;onorario per le prestazioni non effettuate a causa del mancato rispetto dell&#8217;appuntamento da parte del cliente, ed eventualmente rinunciarvi se lo ritiene opportuno.</p>
<p><strong>Art. 4<br />
</strong>Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, sono distinti nei seguenti due tipi:<br />
onorari a percentuale, in ragione del valore dell&#8217;intervento;<br />
onorari a vacazione, in ragione del tempo impiegato.<br />
Per la determinazione del valore dell&#8217;intervento, va tenuto conto degli interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale.<br />
Nella determinazione dell&#8217;onorario deve aversi particolare riguardo alla competenza specifica dello psicologo.<br />
Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica voce della tabella, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.</p>
<p><strong>Art. 5<br />
</strong>Gli onorari dovuti allo psicologo per le prestazioni professionali non ricomprese nell’allegata tabella sono normalmente valutati a percentuale.<br />
In ogni caso, gli onorari devono essere valutati in ragione del tempo e computati a vacazione in quelle prestazioni professionali nelle quali il tempo concorrere come elemento precipuo di valutazione.<br />
Gli onorari a vacazione sono stabiliti per lo psicologo in ragione di 60 euro per ogni ora o frazione di ora.<br />
Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di otto ore sulle ventiquattro.<br />
Per le prestazioni rese in condizioni di particolare disagio, detti onorari possono essere aumentati fino al 40%.</p>
<p><strong>Art. 6</strong><br />
Allo psicologo che per l&#8217;esecuzione dell&#8217;incarico ricevuto debba trasferirsi fuori studio sono dovute le spese di viaggio rimborsate nel loro ammontare maggiorato del 15% a titolo di rimborso delle spese accessorie; le spese di soggiorno, pernottamento e vitto in base alle tariffe di albergo di prima categoria con l&#8217;aumento del 10% a titolo di rimborso spese accessorie, nonché gli onorari relativi alle prestazioni effettuate e una indennità di trasferta da un minimo di 5 euro a un massimo di 15 euro per ogni ora o frazione per distanze inferiori a 100 Km.; nonché da un minimo di 3 euro a un massimo di 9 euro per ogni ora o frazione per distanze superiori a 100 Km.<br />
<strong>Art. 7<br />
</strong>Qualora più psicologi siano stati incaricati in collegio di prestare la loro opera nel medesimo intervento, a ciascuno spetta un compenso determinato dividendo per il numero dei membri del collegio medesimo l&#8217;onorario unico aumentato del 40% per ogni professionista incaricato, salvo per l’eventuale coordinatore per il quale si applica la tariffa piena.<br />
A ciascuno spetta il rimborso delle spese giustificate e l&#8217;indennità.</p>
<p><strong>Art. 8<br />
</strong>Per gli interventi iniziati ma non giunti a compimento ovvero nel caso di cessazione dell&#8217;incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l&#8217;opera prestata, comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dallo psicologo.<br />
La sospensione per qualsiasi motivo dell&#8217;incarico dato allo psicologo non esime il cliente dall&#8217;obbligo di corrispondere l&#8217;onorario relativo alle prestazioni rese.</p>
<p><strong>Art. 9<br />
</strong>Qualora tra la prestazione e l&#8217;onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del competente Consiglio dell&#8217;Ordine, essere superati i minimi e i massimi tariffari rispettivamente della metà e sino alla decuplicazione.</p>
<p> <strong>Art. 10<br />
</strong>Allo psicologo spetta un rimborso delle spese generali di studio in ragione del 10% sull’importo dell’onorario.</p>
<p><strong>Art. 11<br />
</strong>Per i giudizi arbitrali sono dovuti gli onorari stabiliti ai sensi e per gli effetti del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, e successive modificazioni e integrazioni.</p>
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		<title>Deontologia Dello Psicologo Penitenziario</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/deontologia/deontologia-dello-psicologo-penitenziario/</link>
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		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 21:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deontologia]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Penitenziaria]]></category>

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		<description><![CDATA[I &#8211; PREMESSA A partire dal 1975, con la riforma dell&#8217;Ordinamento Penitenziario, si è avuto un veloce sviluppo della pratica della Psicologia in ambito penitenziario. Tale sviluppo ha determinato la necessità di interrogarsi sul rispetto dei principi etici e deontologici dello Psicologo, in particolare di come questi principi si declinino durante l&#8217;esecuzione della pena, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I &#8211; PREMESSA<span id="more-18"></span></strong></p>
<p>A partire dal 1975, con la riforma dell&#8217;Ordinamento Penitenziario, si è avuto un veloce sviluppo della pratica della Psicologia in ambito penitenziario. Tale sviluppo ha determinato la necessità di interrogarsi sul rispetto dei principi etici e deontologici dello Psicologo, in particolare di come questi principi si declinino durante l&#8217;esecuzione della pena, se introducano nuove e differenti questioni etiche, se i principi e gli standard etici attuali, così come formulati nel Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, nel meta-Codice europeo e nelle “raccomandazioni per una pratica etica nei contesti legali” emanati dall’EFPA(2, 3), siano appropriati nella valutazione etica del comportamento degli Psicologi.Le questioni aperte sono solo in parte comuni alla Psicologia Giuridica ed agli altri operatori penitenziari. Nella maggior parte dei casi i dilemmi etici investono lo Psicologo penitenziario con una maggiore intensità e con ulteriori elementi di criticità. Si tratta di una area disciplinare dove spesso si corre il rischio di mettere in atto comportamenti inadeguati, che possono sfociare anche in veri e propri atti contrari all&#8217;etica professionale.In via generale riteniamo che i principi deontologici fondamentali dello Psicologo italiano contemporaneo possano essere considerati i seguenti:- Rispetto di tutti i diritti fondamentali delle persone, come sancito sia dalla Costituzione italiana sia dalla “Dichiarazione universale dei diritti umani”.- Responsabilità individuale, professionale, sociale.- Integrità, onestà, e soprattutto lealtà a livello sia individuale sia professionale.- Autonomia ed identità professionale.- Competenza (intesa sia come consapevolezza tecnica sia come auto-consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti).- Promozione attiva del benessere individuale e sociale (tutto ciò a tutela complessiva dell’utente, del committente, del gruppo professionale e del singolo professionista).Il presente lavoro si pone l’obiettivo di esaminare l&#8217;applicazione dei principi deontologici in ambito penitenziario, nell’esecuzione penale esterna, nei tribunali di sorveglianza e nella giustizia minorile, al fine di evidenziarne le modalità attraverso le quali ognuno di essi possa essere non solo rispettato, ma soprattutto affermato e promosso.Si vuole così contribuire anche a migliorare la qualità dell&#8217;intervento psicologico fornito e, contestualmente, favorire il consolidamento della Psicologia penitenziaria come disciplina scientifica e pratica professionale.Le indicazioni che seguono sono dirette a tutti gli psicologi che operano in ambito penitenziario in modo continuativo o occasionale: consulenti in qualità di esperti ex art. 80 L. 354/75; di ruolo dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile; di altri servizi pubblici o privati. Esse non sono sostitutive delle norme del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani (C.D.P.I.), che lo Psicologo penitenziario è ovviamente tenuto ad osservare al di là della propria specialità.</p>
<p><strong>II &#8211; CONSIDERAZIONI GENERALI</strong></p>
<p><em><strong>Difficoltà del contesto</strong></em></p>
<p>Il contesto in cui opera lo Psicologo penitenziario è quello di una istituzione totale che di per sé può produrre situazioni di disagio, indurre problematiche psicologiche e psicopatologiche e rendere gli interventi di prevenzione più complessi, ad esempio quelli tesi a prevenire i rischi di suicidio in quanto spesso i soggetti più esposti ad essi vivono in situazioni di isolamento relazionale che accrescono le loro difficoltà. La detenzione condiziona in modo determinante il soggetto sia sotto il profilo intrapsichico che comportamentale, nonchè delle sue reazioni agli stimoli. Alcune manifestazioni del soggetto sono quindi condizionate più dal contesto che dalla personalità stessa.Le limitazioni alla vita affettiva, sessuale e relazionale risultano anch’esse evidenti e pertanto non minimizzabili. Infine, il contesto penitenziario spesso facilita stati di regressione e di deresponsabilizzazione. L&#8217;Istituzione stessa tende a rinforzare, anziché contrastare, aspetti disfunzionali della personalità. Basti considerare, come esempio, la relazione tra fantasmatizzazioni paranoidee e la persecutorietà insita nelle dinamiche istituzionali.</p>
<p><em><strong>Rischio della violazione degli elementari diritti umani</strong></em></p>
<p>La detenzione può determinare violazioni degli elementari diritti umani (incluso il diritto alla salute). All&#8217;interno degli istituti penitenziari, come del resto avviene in ogni istituzione totale, il rispetto dei diritti individuali non è sempre sufficientemente garantito a causa delle più o meno esplicite necessità di tutelare i legittimi interessi di sicurezza e difesa sociale.</p>
<p><em><strong>Consapevolezza delle conseguenze dell&#8217;intervento</strong></em></p>
<p>Lo Psicologo Penitenziario esprime valutazioni che hanno conseguenze importanti per l&#8217;utente/detenuto e per la società. Egli infatti contribuisce, direttamente o indirettamente, ad incidere sulla libertà del detenuto e conseguentemente sulla tutela della collettività.</p>
<p><em><strong>Complessità degli aspetti sociali e culturali</strong></em></p>
<p>Lo Psicologo penitenziario si trova a lavorare con persone appartenenti a culture diverse, sia dal punto di vista della provenienza socio-ambientale che linguistico-geografica, nonchè a gruppi socialmente svantaggiati o che presentano marcate problematiche. Per capire queste persone e non incorrere in “malintesi culturali” è necessario acquisire strumenti per decodificare differenti sistemi culturali e sociali. E’ inoltre utile individuare eventuali pregiudizi all&#8217;interno della cultura locale del carcere e nella percezione della figura culturale dello Psicologo.</p>
<p><strong><em>Posizione morale rispetto al reato</em></strong></p>
<p>Lo Psicologo penitenziario si confronta sistematicamente con un’eterogeneità di reati che possono suscitare gradi diversi di disapprovazione sociale e personale e, quindi, possibili reazioni morali negative da parte dello psicologo.</p>
<p><em><strong>Limiti della conoscenza psicologica e delle capacità predittive</strong></em></p>
<p>Le richieste del sistema penitenziario interrogano i limiti della conoscenza psicologica per quanto riguarda le capacità predittive. Si pone pertanto il problema di sensibilizzare i diversi attori operanti nel settore alle difficoltà di questo tipo di attività, all’interno di una riflessione generale sull’interazione tra modello teorico di riferimento, metodologie adottate e criteri di predizione.</p>
<p><em><strong>Forte esposizione alla critica</strong></em></p>
<p>Il lavoro dello Psicologo penitenziario, specialmente nei casi in cui la valutazione è finalizzata alla concessione di misure alternative alla detenzione, è ricco di conseguenze anche da un punto di vista sociale. I risultati di tale valutazione sono, ovviamente, influenzati dalla pratica metodologica e dai principi teorici di riferimento. Tale esposizione del lavoro richiede che lo Psicologo penitenziario sia preparato a ricevere e confrontarsi con critiche da parte degli utenti, del committente, dei colleghi e della società.</p>
<p><strong>III &#8211; QUESTIONI PROBLEMATICHE E RELATIVE RACCOMANDAZIONI</strong><br />
<em><strong>1. Rispetto di tutti i diritti fondamentali delle persone in condizione di privazione della libertà.</strong></em></p>
<p>Non è sicuramente facile affrontare la questione del rispetto dei diritti umani, quando si tratta di cittadini in stato di privazione della libertà. Ciò nonostante ed in virtù di tale condizione, deve essere loro garantito il rispetto dei diritti fondamentali. A salvaguardia degli stessi è necessario garantire un’ adeguata assistenza psicologica in misura non inferiore a quella che viene garantita ad ogni cittadino e, comunque, congrua rispetto alle esigenze di reinserimento sociale del detenuto (cfr. art. 25 C.D.P.I.).</p>
<p><strong><em>2. Il doppio mandato: non corrispondenza tra &#8220;committente&#8221; e &#8220;utente finale</em></strong></p>
<p>&#8220;Il &#8220;doppio mandato&#8221; con cui lo Psicologo penitenziario si deve confrontare è strutturale e non episodico. Il committente primario è l&#8217;Istituzione (la società, l&#8217;Amministrazione penitenziaria, la Magistratura di Sorveglianza).Il conflitto di interessi tra &#8220;Istituzione” e &#8220;cliente&#8221; è quindi evidente e deve pertanto essere dichiarato. Lo Psicologo penitenziario deve esplicitare con chiarezza i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli a cui è tenuto professionalmente (cfr. art. 32 C.D.P.I.). In altri termini lo Psicologo penitenziario deve essere consapevole delle limitazioni istituzionali del proprio intervento e deve tenerne conto il più possibile: anche quando non è chiamato a prendersi cura della sofferenza psicologica, deve riconoscerla e impegnarsi a non aumentarla, tenendo sempre conto della condizione di vulnerabilità in cui si trovano gli utenti a causa della restrizione della libertà.Il punto di riferimento per lo Psicologo penitenziario è comunque quello di sviluppare una situazione virtuosa in cui l’interesse del detenuto non dovrebbe essere in antagonismo con quello della collettività. Ad esempio, contribuire ad una valutazione positiva sulla concessione di misura alternativa alla detenzione in assenza di oggettivi fattori cha la giustifichino, ovvero reputare idonea ad “uscire” una persona che non è ancora pronta (sotto uno o più aspetti), non è un modo per proteggere né la società né la persona stessa.<br />
<em><strong>3. La doppia richiesta dell&#8217;Istituzione</strong></em></p>
<p>Lo Psicologo Penitenziario interviene in un &#8220;incrocio pericoloso&#8221; determinato dal duplice obiettivo (sicurezza e trattamento) del committente, che ne chiede l&#8217;intervento. Le richieste dell&#8217;Istituzione allo Psicologo riguardano prevalentemente lo studio della personalità, la prognosi della recidiva, l&#8217;idoneità a fruire di benefici (la cosiddetta “osservazione scientifica della personalità” e, subordinatamente, la tutela della salute psichica, l&#8217;attività di sostegno ed il trattamento. La richiesta del committente sembra essere orientata prevalentemente alla riduzione di situazioni critiche per la sicurezza sociale e penitenziaria, più che ad una vera e propria riabilitazione. Si tratta, in altri termini, di una tendenza che rende prevalente il controllo sociale rispetto alla reale promozione della salute psichica e del benessere psicologico e psicofisico delle persone detenute.Nel progetto trattamentale così impostato il detenuto rischia di rivestire il ruolo di oggetto e non di soggetto, con l’ovvio rischio di ricaduta negativa sulla riuscita del trattamento stesso. Infatti, per il buon esito di ogni esperienza a finalità trasformativa, è essenziale l’adesione del soggetto al progetto e la sua partecipazione attiva.Deve, inoltre, essere affermato il rapporto direttamente, e niente affatto inversamente proporzionale, tra trattamento e sicurezza. Il senso degli interventi di trattamento, dovrebbe infatti essere quello di produrre comportamenti che non confliggano con i bisogni di sicurezza individuale e collettiva.<br />
<em><strong>4. La doppia richiesta del &#8220;cliente involontario&#8221;: un&#8217;alleanza possibile?</strong></em></p>
<p>Anche la richiesta del &#8220;cliente&#8221; risulta spesso complessa, in quanto egli si trova nella posizione di &#8220;cliente involontario&#8221; sia dell&#8217;Istituzione che dello Psicologo penitenziario. In altri termini, egli si muove sul continuum compreso tra la richiesta di &#8220;uscire&#8221; ed una richiesta di aiuto per cambiare.La motivazione individuale verso l&#8217;intervento dello Psicologo è pertanto sempre da verificare. Possono essere presenti rilevanti meccanismi di difesa, tendenza a simulare o dissimulare aspetti patologici, strategie di manipolazione e strumentalizzazione per ottenere vantaggi (benefici premiali, ecc.).Tale condizione motivazionale aggiunge ulteriori resistenze a quelle presenti fisiologicamente in ogni relazione, resistenze che possono rappresentare un ostacolo alle possibilità di comunicazione autentica e di elaborazione del soggetto.E&#8217; evidente che l&#8217;atteggiamento dell’individuo varia in base alla sua soggettività e che anche in un contesto &#8220;confinato” è comunque possibile creare l’occasione per attivare una riflessione sulla propria condizione ed avviare un’alleanza. In questo senso, gli interventi di sostegno e trattamento psicologico richiesti direttamente dal soggetto (la stessa osservazione può diventare fase diagnostica e di orientamento al trattamento) sono più assimilabili a quelli offerti dai servizi esterni. Tale attività dello Psicologo penitenziario rientra a tutti gli effetti nella funzione di tutela della salute psichica.<br />
<strong><em>5. Dal conflitto all&#8217;etica attiva</em></strong></p>
<p>L&#8217;incrocio pericoloso davanti al quale si trova lo Psicologo penitenziario è una caratteristica del suo lavoro, che si svolge in un contesto condizionato da elevata complessità relazionale.La base di partenza del suo operato deve pertanto essere il chiaro riconoscimento del possibile conflitto di interessi tra committente e utente, delle molteplici richieste del committente e delle diversificate domande dell&#8217;utente.La questione, quindi, non è rifiutare o evitare il conflitto, ma tenerne conto ed assumerlo come una delle caratteristiche del contesto dell’intervento. Lo Psicologo penitenziario si adopererà il più possibile per operare in tale contesto conflittuale alla luce dei principi della cosiddetta etica attiva.Un compito primario per lo Psicologo è &#8220;accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità” (cfr. art. 3 C.D.P.I.).Questo principio ci introduce al concetto di etica attiva. “E&#8217; veramente troppo poco che uno Psicologo, per il senso etico della sua professione, sia chiamato solo … a non offendere …, a non attentare alla dignità umana e non invece ad azioni propositive come per esempio a rappresentare ed a contribuire alla dignità umana, nei limiti delle sue possibilità ed all’interno della sua professione. Sicuramente tutti gli Psicologi sono impegnati concretamente in tal senso, ma quella che è un’opzione personale dovrebbe diventare un valore ed un dovere professionale, un caposaldo dell’etica e della deontologia della categoria” (cfr. M. T. Desiderio, 2000).L’etica in tale concezione, non si definisce più soltanto come un “non-fare” cose contrarie alle norme o ai principi deontologici, ma “si trasforma in attività, fatta di azioni e parole”, finalizzate alla promozione ed al conseguimento del benessere individuale e collettivo. L’etica attiva, inoltre, è finalizzata al contemporaneo raggiungimento di tre obiettivi che per ogni Psicologo sono sempre da ritenersi fondamentali: la tutela dell’utente e del committente; la tutela del singolo professionista; la tutela del gruppoprofessionale degli Psicologi.Il riconoscimento sereno della complessità del mandato e della necessità di agire un’etica attiva permette di affrontare i complessi dilemmi etici che caratterizzano il lavoro dello Psicologo penitenziario.Va ricordato che il &#8220;cliente finale&#8221; rimane il soggetto da tutelare, e che spesso nemmeno il soggetto stesso ha consapevolezza dei propri bisogni reali. La situazione è resa ancora più complessa dal fatto che spesso lo Psicologo, nel contesto penitenziario come in molte altre aree della professione, assume di volta in volta funzioni e compiti differenti (per es. diagnosi, trattamento, sostegno psicologico, ecc.). Compiti che a volte non vengono compresi subito e con chiarezza dall’utente.</p>
<p><strong><em>6. Limitazione del consenso informato e opportunità relazionale</em></strong></p>
<p>Ottenere il consenso informato costituisce la base di trasparenza nel rapporto tra Psicologo e utente (cfr. art. 32 C.D.P.I.).E&#8217; evidente che la condizione di privazione della libertà determina rilevanti problematiche che hanno effetti negativi sulla relazione con lo Psicologo e sulla possibilità di acquisire il consenso informato. Vanno segnalati anche i casi in cui le capacità cognitive del soggetto sono compromesse per ragioni endogene (disturbi psichici) o esogene (ad esempio situazioni di emergenza).Lo Psicologo penitenziario fornisce direttamente, non attraverso altri, informazioni comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, le regole che governano l&#8217;intervento e, quando possibile, la sua prevedibile durata (cfr. art. 24 C.D.P.I.), aspetto che quest’ultimo solo in parte è legato alle decisioni dello Psicologo.Esiste, e va riconosciuto, il diritto dell&#8217;utente/detenuto di rifiutare l&#8217;intervento dello Psicologo penitenziario.Per definire meglio la situazione può risultare utile differenziare il consenso informato all’attività di valutazione/osservazione da quello al trattamento. Tale differenziazione, sottolineando una sorta di discontinuità tra le due attività, può permettere una “messa a punto” della relazione, mirata a migliorare il clima e ridurre una fonte di possibile resistenza-opposizione del soggetto. Una analisi puntuale e trasparente del contesto istituzionale in cui si colloca la relazione (qual è la propria funzione all’interno dell’equipe, quale contributo si è chiamati a dare e a quale scopo) può aiutare il detenuto a definire le proprie motivazioni così come ad esprimere eventuali critiche ed iniziare in modo adeguato l’attività di osservazione. Tale analisi condivisa potrebbe già costituire da sé, per ciò che può far emergere anche a livello di capacità critiche del detenuto, l’“oggetto dell’osservazione”. Tale trasparenza è in linea con una prassi che vuole tener conto dell’asimmetria nella relazione.<br />
<em><strong>7. Limitazione della riservatezza / il segreto professionale</strong></em></p>
<p>E&#8217; evidente che nel mandato stesso dello Psicologo penitenziario non ci sono sempre confini assoluti per il segreto professionale. Il grado ed i limiti della riservatezza possono variare. Essi dovranno quindi essere sempre chiariti e a volte essere anche rinegoziati.Esiste una chiara limitazione della riservatezza in ambito penitenziario, spesso anche nei casi in cui le informazioni acquisite possono determinare, se non adeguatamente protette, un danno per il detenuto.Lo Psicologo penitenziario è ovviamente tenuto al segreto professionale (cfr. art. 11 C.D.P.I.), ma è altresì tenuto a comunicare al cliente le limitazioni della segretezza (cfr. art. 24 C.D.P.I.). Pertanto occorre sempre aver chiari gli oggettivi limiti di tale riservatezza e segretezza soprattutto in alcune situazioni specifiche (tendenza all&#8217;autolesionismo e/o al suicidio; rischi di violenza e/o di omicidio; rischi di evasione; notizie di reato ecc.)Lo Psicologo penitenziario, nel caso di interventi di gruppo, è tenuto a sollecitare e responsabilizzare i componenti al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza (cfr. art. 14 C.D.P.I.).Compatibilmente con le esigenze di sicurezza, è ovviamente necessario che anche a livello strutturale (spazi per colloquio, ecc.) sia garantita la riservatezza al detenuto.<br />
<strong><em>8. Limitazioni del “setting”</em></strong></p>
<p>Il contesto penitenziario, la precarietà degli spazi e la necessità di garantire l&#8217;incolumità e la sicurezza dello Psicologo stesso (nel migliore dei casi attraverso il solo controllo visivo) costituiscono fattori che di per sé sicuramente non creano le condizioni idonee per costituire un “setting” accettabile (a volte nemmeno dignitoso). Pur nella complessità del contesto è necessario affermare la necessità di un &#8220;setting&#8221; adeguato che riconosca il valore e la specificità dell&#8217;intervento psicologico, evitando il paradosso di essere chiamati a svolgere un compito, ma di non essere messi nelle condizioni di svolgerlo, inviando di conseguenza un segnale di precarietà e sfiducia al cliente/detenuto. E’ utile qui definire le condizioni minime di possibilità di svolgimento del proprio lavoro: stanze idonee, possibilità di svolgere i colloqui in contesto acustico adeguato, ecc. In caso contrario occorre fornire indicazioni su ciò che è possibile e ciò che non è fare.</p>
<p><em><strong>9. Mancanza della possibilità della scelta dello Psicologo</strong></em></p>
<p>La possibilità di scegliere lo Psicologo di fiducia e di parte non è prevista nella fase di &#8220;osservazione&#8221; finalizzata alla valutazione del soggetto.Nell&#8217;ambito del sostegno e/o del trattamento terapeutico il detenuto può invece richiedere l’intervento di un professionista esterno. Tale evenienza non escluderebbe la competenza istituzionale dello Psicologo penitenziario, ma la integrerebbe con altri utili interventi.</p>
<p><em><strong>10. Pregiudizi sociali e lavoro caso per caso</strong></em></p>
<p>Non si possono e non si debbono mai dare “ricette generali”: ogni situazione va compresa e determinata di volta in volta, caso per caso. Un numero sempre maggiore di persone vivono secondo criteri diversi da quelli della maggioranza. Non esiste un modello “ideale” al quale sacrificare o integrare lo stato di benessere soggettivo. In questo senso il termine “penitenziario” rimanda ad una prassi che si sviluppa entro i confini della “impossibilità a trasformare in generale ed oggettivo ciò che è invece inevitabilmente soggettivo”, e cioè unico, singolare, irripetibile. Nell’esercizio della professione e, quindi, anche nel contesto penitenziario, “lo Psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo Psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi” (cfr. art, 4 C.D.P.I.).Il “rispetto delle opinioni e credenze” non equivale però a dire che lo Psicologo avalli collusivamente sistemi valoriali contrari ai principi etici (basti pensare al confronto con la cultura mafiosa) o ai principi del diritto umanitario internazionale. Il rispetto dell’altro nasce dalla comprensione di chi è l’altro e di come è arrivato ad essere tale. Ciò non esonera lo psicologo, in un processo a valenza trattamentale/trasformativa, dal proporre un modello di relazione con tendente all’integrazione ed al superamento del conflitto intra ed interindividuale.</p>
<p><em><strong>11. Esiste una incompatibilità tra le diverse funzioni (ad es. valutazione e trattamento)?</strong></em></p>
<p>Il problema della incompatibilità si pone quando l&#8217;intervento dello Psicologo si sviluppa sia nella fase di valutazione/osservazione finalizzata alla concessione di benefici o misure alternative sia successivamente, nella fase di sostegno e trattamento.Se l&#8217;intervento dello Psicologo si colloca, secondo una logica moderna della presa in carico e della continuità dell&#8217;intervento, all&#8217;interno di un vero e proprio servizio di Psicologia, le incompatibilità delle funzioni si riducono, pur restando aperta la questione della opportunità da valutare caso per caso.Nella sequenza “accoglienza/nuovi giunti &#8211; diagnosi/osservazione &#8211; trattamento psicologico”, l&#8217;esprimere valutazioni significative e con evidenti ricadute sulla libertà del soggetto non riguarda solo il momento della diagnosi/osservazione, ma anche quello del trattamento psicologico. Ciò crea evidenti problematiche deontologiche.Un modo per affrontarle è collocarle all&#8217;interno della relazione Psicologo-detenuto. Un rapporto improntato alla trasparenza ed alla condivisione con il soggetto può rendere compatibile lo svolgimento di funzioni diverse.In alcuni casi una soluzione potrebbe venire dalla separazione di funzioni tra Psicologi dello stesso Servizio.</p>
<p><em><strong>12. Documentazione / pareri scritti e verbali</strong></em></p>
<p>Tra i compiti dello Psicologo Penitenziario c’è la produzione di relazioni scritte e pareri verbali per la valutazione psicologica, di osservazione prognostica, di aggiornamento, ecc. Si tratta di contributi importanti al lavoro dell&#8217;équipe ed alla stesura della &#8220;relazione di sintesi&#8221; destinata al Tribunale di Sorveglianza.Sia la relazione che il parere verbale deve avvalersi di un linguaggio comprensibile e non eccessivamente specialistico, e limitare le informazioni a quanto strettamente necessario per le finalità richieste (cfr. art. 13 C.D.P.I.).Lo Psicologo penitenziario deve avere particolare cura nel redigere e conservare appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma che riguardino il soggetto (cfr. art. 17 C.D.P.I.).Inoltre, deve adoperarsi affinché gli atti da lui scritti in relazione a interventi non finalizzati all’osservazione (ad esempio note sul colloquio di primo ingresso o sul colloquio in casi di emergenza) non vengano impropriamente utilizzate da altri membri dell’èquipe per la stesura di documenti di osservazione.<br />
<em><strong>13. Partecipazione al Consiglio di disciplina allargato (la funzione “sanzionatoria”)</strong></em></p>
<p>Un compito previsto per legge ed al quale lo Psicologo penitenziario non può sottrarsi è la partecipazione con un altro collega, al Consiglio di disciplina allargato. Questo strumento è finalizzato a decidere l’attribuzione di un regime di sorveglianza particolare caratterizzato da maggiori restrizioni con la conseguente perdita di alcuni benefici.In questo contesto lo Psicologo penitenziario è chiamato a svolgere un ruolo di valutazione della gravità di particolari comportamenti e delle misure da adottare, misure di tipo quasi esclusivamente sanzionatorio. Spesso si trova ad esprimere il suo parere senza conoscere il detenuto, utilizzando strumenti indiretti di indagine (dati biografici agli atti, informazioni e comportamenti riferiti dagli altri operatori, ecc.). Tale compito esprime ai massimi livelli le contraddizioni e le difficoltà già messe in evidenza.La procedura stessa presenta aspetti deboli e di scarsa tutela dell’ utente in quanto non facilita la conoscenza diretta del caso. Sarebbe opportuno, invece, lavorare su un’ adeguata e attendibile documentazione (cfr. art. 7 C.D.P.I.) unita ad una conoscenza diretta ed approfondita del caso. Solo in questo modo si può evitare un comportamento deontologicamente scorretto.</p>
<p><em><strong>14. Rapporti con altre figure professionali</strong></em></p>
<p>Così come avviene in molti altri luoghi ed aree di attività, anche lo Psicologo Penitenziario lavora e interagisce con una molteplicità di figure professionali: direttore, educatore, assistente sociale, polizia penitenziaria, medico, psichiatra, magistrato, volontario, insegnante, ecc. Si pone pertanto la questione di avere chiarezza sulle singole specifiche competenze. Nel contempo deve cogliere le dinamiche del funzionamento dell&#8217;istituzione penitenziaria e dei gruppi esterni ed interni che vi operano.E&#8217; evidente la presenza di una certa rigidità istituzionale legata ai ruoli, alle responsabilità, al mandato di controllo, alla necessità di garantire la sicurezza. Tutti questi fattori condizionano e in alcuni casi limitano i rapporti interprofessionali.Lo Psicologo penitenziario, nell’interazione con gli altri operatori, mantiene la propria autonomia scientifica e professionale, pur tenendo conto che norme giuridiche regolano il mandato (cfr. art. 6 C.D.P.I.). Inoltre, si adopera per impedire l’esercizio abusivo di attività strettamente psicologiche da parte di qualunque soggetto che non risulti abilitato allo svolgimento della Professione (cfr. art. 8 C.D.P.I.).</p>
<p><em><strong>15. Rapporti con i Colleghi</strong></em></p>
<p>I rapporti fra gli Psicologi Penitenziari devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco e della lealtà. Lo Psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche (cfr. art. 33 C.D.P.I.). Lo Psicologo si astiene dal dare pubblicamente giudizi negativi sul lavoro dei colleghi e dall’esprimere critiche lesive del loro decoro e della loro reputazione professionale (cfr. art. 36 C.D.P.I.). Questa cautela non lo esime dal mantenere un’autonomia critica e di dissenso sostenuta da argomentazioni di tipo scientifico e professionale. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente sul territorio nel quale egli opera (cfr. art. 36 C.D.P.I.).Risulta necessario rafforzare le relazioni e gli scambi tra colleghi per creare all&#8217;interno dell&#8217;Istituzione una comunità degli Psicologi, che contemporaneamente interagisca con la più larga comunità degli Psicologi all’esterno. Lo scambio ed il confronto collettivo è da considerarsi risorsa per affrontare il rischio di essere isolati e strumentalizzati.</p>
<p><em><strong>16. Competenza umana e formazione professionale dello Psicologo penitenziario</strong></em></p>
<p>La complessità delle funzioni, la loro particolare incidenza sulla vita del soggetto, la molteplicità dei compiti richiedono una specifica formazione di base. Questa deve essere mantenuta a livelli adeguati (cfr. art. 5 C.D.P.I.) attraverso un continuo aggiornamento, in particolare per quanto riguarda i contenuti della propria operatività e la metodologia con la quale essi vengono trattati.Nella valutazione ed auto-valutazione del sapere e del saper fare dello Psicologo penitenziario è necessario tenere conto di tre aspetti fondamentali: capacità di definire le proprie competenze; capacità personali ed impegno nella formazione individuale; consapevolezza etica I particolari vissuti tipici del contesto rendono difficile mantenere nel tempo livelli adeguati di efficacia, in assenza di un’adeguata formazione preliminare sostenuta da un lavoro costante di supervisione.Al di là delle competenze teoriche e tecniche, lo Psicologo penitenziario necessita di una formazione nel campo clinico che possa favorire un&#8217; adeguata gestione della complessa relazione che si sviluppa con i clienti in stato di privazione della libertà.L’aggiornamento continuo, la definizione dell&#8217;organizzazione dell&#8217;intervento psicologico e le modalità di lavoro in équipe multiprofessionale possono favorire il superamento della condizione di isolamento e separazione in cui hanno lavorato fino ad ora gli Psicologi Penitenziari, nonché di modalità di intervento lasciate al caso o alla singola iniziativa personale.E&#8217; evidente che l&#8217;intervento psicologico in ambito penitenziario è un intervento fortemente specialistico e di particolare delicatezza. Pertanto è necessario formalizzare percorsi formativi adeguati per permettere agli Psicologi di formarsi ed aggiornarsi in relazione alla propria operatività in ambito penitenziario sia come consulente (esperto “ex art 80”) sia come personale di ruolo.</p>
<p><em><strong>17. Promozione del benessere individuale, di gruppo e della &#8220;comunità penitenziaria&#8221;</strong></em></p>
<p>Oltre agli interventi specifici di osservazione, diagnosi, trattamento e valutazione, va ricordato che compito generale dello Psicologo è quello della promozione del benessere individuale, di gruppo e della &#8220;comunità penitenziaria&#8221; (cfr. art. 3 C.D.P.I.). Ciò che riguarda il benessere personale che opera all’interno del contesto penitenziario evidenzia quindi un altro capitolo, ampio e complesso, di ciò che può essere sviluppato dallo Psicologo che opera all’interno del sistema penitenziario.</p>
<p><em><strong>18. Responsabilità personale, professionale e sociale</strong></em></p>
<p>Lavorare come Psicologo penitenziario comporta rilevanti responsabilità a livello personale, professionale e sociale.La stessa immagine e fiducia pubblica nella Psicologia penitenziaria può essere messa in discussione da un’ inadeguata condotta personale e professionale: condotta che, in alcuni casi, può determinare gravi conseguenze nei confronti del committente, dell&#8217;utente finale e della società (cfr. art. 3 C.D.P.I.).(di seguito).Ad ogni Psicologo penitenziario è pertanto richiesto il rispetto di elevati standard etici, deontologici e professionali.</p>
<p><em>Documento approvato daConsiglio Nazionale Ordine PsicologiSocietà Italiana Psicologia PenitenziariaRoma, 2005 </em><br />
<strong>Note</strong><br />
<strong>(1)</strong> Gruppo lavoro Ordini Psicologi Emila-Romagna / Marche e SIPP: C. Antonelli (Umbria), A. Bruni (Marche), C. Calendi (Ordine Emilia-Romagna), F. Dionigi (Umbria), F. Frati (Presidente Ordine Emilia-Romagna), M. Gatti (Lazio), P. Giannelli (Umbria-Lazio), F. Gioggi (Emilia-Romagna), D. Gran Dall&#8217;Olio (Ordine Emilia-Romagna), G. La Face (Sicilia), A. Lettieri (Toscana, OPG), M. Micozzi (Presidente Ordine Marche), F. Moretti (Piemonte), S. Serragiotto (Veneto), D. Ricco (Puglia). Hanno collaborato: G. Ciarelli (Toscana), F. Maraldi (Emilia-Romagna), R. Merola (Lazio), E. Pasqualotto (Piemonte), L. Tromboni (Lombardia). Stesura testo: A. Bruni (Presidente Società Italiana Psicologia Penitenziaria).</p>
<p><strong>(2) Fonti:</strong> American Psychology Law Society, Division 41 of the American Psychology Association, The Specialty Guidelines for Forensic Psychologist, 1991. Associazione Italiana Psicologia Giuridica, Linee guida deontologiche per lo Psicologo forense, Roma, 1999. Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, Codice Deontologico degli Psicologi italiani, Roma, 1997. Carta di Noto, 1996. Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation No. R (98) 7 of the Committee of Ministers to Member States Concerning the ethical and organisational aspects of Health Care in Prison, 1998. EFPA’s Task Force on Forensic Psychology, The European psychologist in forensic work and as expert witness. Recommendations for an ethical practice, London, 2001. European Federation of Professional Psychologists Associations, Meta-Code of Ethics, Athens, 1995.</p>
<p><strong>(3) Riferimenti:</strong> Antonelli C., Riflessioni sulla deontologia (manoscritto). Aparo A., Campo carcerario: quale alleanza? In Vigorelli, M. (a cura di) Istituzione tra inerzia e cambiamento, Bollati Boringhieri, Torino, 1994, pp. 382-399. Bruni A., Lo Psicologo in carcere: criticità e prospettive. Lezione corso Psicologia penitenziaria, Università Urbino, 2004. Calvi, E., Gulotta, G. (1999), Il codice deontologico degli psicologi italiani commentato articolo per articolo. Milano, Giuffrè, 1999. De Leo G., Patrizi P., Psicologia Giuridica. Il Mulino, Bologna, 2004. Desiderio M. T., Etica e promozione della salute. In: Parmentola C., Il soggetto Psicologo e l’oggetto della Psicologia nel Codice Deontologico degli Psicologi italiani, Milano, Giuffrè, 2000. Frati F., Lo Psicologo in ambito penitenziario e le sue relazioni con la Criminologia clinica. In: Nuove tendenze della Psicologia, n. 1, Vol. 1, Febbraio 2004. Frati, F., I principi deontologici fondamentali dello Psicologo nella pratica professionale del terzo millennio”. In: Bollettino d’informazione dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, n. 2, Anno IX, Aprile 2004. Giannelli P., Carcere: più controllo, meno sicurezza. Quale ruolo per le scienze umane nel mondo penitenziario? In: Bollettino d’informazione dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, n. 2, Anno IX, Aprile 2004. Gius E., Zamperini A., Etica e Psicologia. Milano, Raffaello Cortina Editore, 1995. Pajardi, D., Tra unita&#8217; della psicologia giuridica e specificita&#8217; della psicologia penitenziaria: riflessioni sulla formazione e sull&#8217;identita&#8217; professionale. In: Newsletter dell&#8217; Ordine degli Psicologi della Lombardia, 2002. Patrizi, P., Psicologia giuridica penale. Milano, Giuffrrè, 1996. Recrosio L., Aspetti deontologici dell’intervento dello Psicologo in Psicologia giuridica”, Convegno “Psicologia e Giustizia: ruoli, funzioni, competenze dello Psicologo in campo giudiziario e penitenziario“, Ordine Psicologi Friuli Venezia Giulia, 2001. Serra C., Psicologia penitenziaria. Giuffré Editore, Milano, 1999. Tagliente F., Alcuni criteri deontologici dello Psicologo penitenziario, in Calvi, E. (a cura di), Lo Psicologo al lavoro. Contesto professionale, casi e dilemmi, deontologia, Milano, Franco Angeli, 2002. Terracina G., Lo psicologo nelle carceri italiane. In: Il reo e il folle, 12/13, 2000, pp. 47-78. Tromboni L., Dentro il carcere….fuori dal setting. In: Costruzioni Psicoanalitiche, n. 1/2002, Franco Angeli, Milano, pp. 84-94.</p>
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		<title>Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 17:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deontologia]]></category>

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		<description><![CDATA[Talvolta accade che il Codice Deontologico non tratti esplicitamente alcuni ambiti dell&#8217;esercizio professionale, occorre così, per rispondere ad esigenze di praticità, adattare quanto previsto dal Codice. E&#8217; questo il caso della psicologia forense, ove la necessità di regole definite ha portato alla stesura delle “Linee guida deontologiche per la psicologia forense”. Esse, da sole, non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Times New Roman">Talvolta accade che il Codice Deontologico non tratti esplicitamente alcuni ambiti dell&#8217;esercizio professionale, occorre così, per rispondere ad esigenze di praticità, adattare quanto previsto dal Codice. E&#8217; questo il caso della psicologia forense, ove la necessità di regole definite ha portato alla stesura delle “Linee guida deontologiche per la psicologia forense”. </font></p>
<p><font face="Times New Roman">Esse, da sole, non costituiscono un Codice Professionale ma “riadattano” al campo giuridico quanto previsto dalla deontologia professionale dello psicologo.</font></p>
<p><font face="Times New Roman">Approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Roma il 17 gennaio 1999 dalla Assemblea dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Torino il 15 ottobre 1999. </font></p>
<p><font face="Times New Roman">PREAMBOLO<br />
Le seguenti disposizioni non sono sostitutive del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani in quanto ogni psicologo è tenuto ad osservare le sue norme quale che sia la propria specialità. Esse consistono in linee guida cui attenersi nell’esercizio dell’attività psicologica in ambito forense.</font></p>
<p><font face="Times New Roman">ARTICOLO 1 </font></p>
<p><font face="Times New Roman">Lo psicologo forense è consapevole della responsabilità che deriva dal fatto che nell’esercizio della sua professione può incidere significativamente – attraverso i propri giudizi espressi agli operatori forensi ed alla magistratura – sulla salute, sul patrimonio e sulla libertà degli altri. Pertanto, presta particolare attenzione alle peculiarità normative, organizzative sociali e personali del contesto giudiziario ed inibisce l’uso non appropriato delle proprie opinioni e della propria attività.</font></p>
<p><font face="Times New Roman">ARTICOLO 2<br />
Lo psicologo forense non abusa della fiducia e della dipendenza degli utenti destinatari e delle sue prestazioni che a causa del processo sono particolarmente vulnerabili alla propria<br />
attività. Per questo, lo psicologo si rende responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze (cfr. art. 3 C.D.).</font></p>
<p><font face="Times New Roman">ARTICOLO 3<br />
Lo psicologo forense, vista la particolare autorità del giudicato cui contribuisce con la propria prestazione, mantiene un livello di preparazione professionale adeguato, aggiornandosi continuamente negli ambiti in cui opera, in particolare per quanto riguarda contenuti della psicologia giuridica, segnatamente quella giudiziaria, e delle norme giuridiche rilevanti. Non accetta di offrire prestazioni su argomenti in materia in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere.</font></p>
<p><font face="Times New Roman">ARTICOLO 4<br />
Lo psicologo forense nei rapporti con i magistrati, gli avvocati e le parti mantiene la propria autonomia scientifica e professionale. Sia pure tenendo conto che norme giuridiche regolano il mandato ricevuto dalla magistratura, dalle parti o dai loro legali non consente di essere ostacolato nella scelta di metodi, tecniche, strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione (art. 6 C.D.).Nel rispondere al quesito peritale tiene presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni preconcette. Egli non può e non deve considerarsi o essere considerato sostituto del giudice. Nelle sue relazioni orali e scritte evita di utilizzare un linguaggio eccessivamente o inutilmente specialistico. In esse mantiene distinti i fatti che ha accertato dai giudizi professionali che ne ha ricavato. </font></p>
<p><font face="Times New Roman">ARTICOLO 5<br />
Lo psicologo forense presenta all’avente diritto i risultati del suo lavoro, rendendo esplicito il quadro teorico di riferimento e le tecniche utilizzate (art. 1 C.N.), così da permettere un’effettiva valutazione e critica relativamente all’interpretazione dei risultati. Egli, se è richiesto, discute con il giudice i suggerimenti indicati e le possibili modalità attuative.<br />
  </font></p>
<p><font face="Times New Roman">ARTICOLO 6<br />
Nell’espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili (art. 5 C.D.; art. 1 C.N.). Nei processi per la custodia dei figli la tecnica peritale è improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi provenienti sia dai soggetti stessi sia dall’osservazione dell’interazione dei soggetti tra di loro.<br />
  </font></p>
<p><font face="Times New Roman">ARTICOLO 7<br />
Lo psicologo forense valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte (art. 7 C.D.; art. 1 C.N.). Rende espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati (art. 1 C.N.) e, all’occorrenza, vaglia ed espone ipotesi interpretative alternative (art. 5 C.N.) esplicitando i limiti dei propri risultati (art. 7 C.D.). Evita altresì di esprimere opinioni personali non suffragate da valutazioni scientifiche. Nei casi di abuso intrafamiliare, qualora non possa valutare psicologicamente tutti i membri del contesto familiare (compreso il presunto abusante), deve denunciarne i limiti della propria indagine dando atto dei motivi di tale incompletezza (art. 3 C.N.).<br />
 <br />
ARTICOLO 8<br />
Lo psicologo forense esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile. Nei procedimenti che coinvolgono un minore è da considerare deontologicamente scorretto esprimere un parere sul bambino senza averlo esaminato (art. 3/3 C.N.) (artt. 3/1, 3/2 C.N.).<br />
  </font></p>
<p><font face="Times New Roman">ARTICOLO 9<br />
Operando nell’ambito della giustizia penale e civile altri professionisti delle scienze sociali e del comportamento (quali criminologi, psichiatri, sociologi, assistenti sociali, pedagogisti e laureati in giurisprudenza) lo psicologo si adopera per scoraggiare l’esercizio abusivo di attività strettamente psicologiche svolte da chiunque non rispetti i limiti delle proprie competenze anche segnalandolo al consiglio dell’Ordine (art. 8 C.D.).<br />
 <br />
ARTICOLO 10<br />
Lo psicologo forense agisce sulla base del consenso informato da parte del cliente/utente. In caso di intervento individuale o di gruppo, è tenuto ad informare nella fase iniziale circa le regole che governano tale intervento (art. 14 C.D.).Qualora il mandato gli sia stato conferito da persona diversa dal soggetto esaminato o trattato, per esempio da un magistrato, lo psicologo chiarisce al soggetto le caratteristiche del proprio operato. Lo psicologo forense è tenuto al segreto professionale (art. 11 C.D.) ma è altresì tenuto a comunicare al soggetto valutato o trattato i limiti della segretezza qualora il mandante sia un magistrato o egli adempia ad un dovere (per es. trattamento psicoterapeutico in carcere) (art. 24 C.D.).</font></p>
<p><font face="Times New Roman">ARTICOLO 11<br />
Stante il contesto in cui opera, lo psicologo forense ha particolare cura nel redigere e conservare appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere sotto qualsiasi forma che riguardino il rapporto col soggetto (art. 17 C.D.).Egli ricorre, ove possibile, alla videoregistrazione o, quantomeno, alla audioregistrazione delle attività svolte consistenti nell’acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato (art. 4 C.N.).<br />
 <br />
ARTICOLO 12<br />
Lo psicologo che opera nel processo, proprio per la natura conflittuale delle parti in esso, è particolarmente tenuto ad ispirare la propria condotta al principio del rispetto e della lealtà (art. 33 C.D.). Nei rapporti con i colleghi, durante le operazioni peritali o comunque collegiali, lo psicologo è tenuto a comportamento leale, mantenendo la propria autonomia scientifica, culturale e professionale (art. 6/1 C.D.) pur prendendo in considerazione interpretazioni diverse dei dati (art. 7 C.D.; art. 5 C.N.) anche per il confronto con i consulenti di parte. Ove previsto dalla legge, concerta insieme ai colleghi tempi e metodi per il lavoro comune, manifesta con lealtà il proprio dissenso, critica, ove lo ritenga necessario, i giudizi elaborati degli altri colleghi, nel rispetto della loro dignità e fondandosi soltanto su argomentazioni di carattere scientifico e professionale evitando critiche rivolte alla persona (art. 36 C.D.).</font></p>
<p><font face="Times New Roman">ARTICOLO 13<br />
I consulenti di parte mantengono la propria autonomia concettuale, emotiva e comportamentale rispetto al loro cliente. Il loro operato consiste nell’adoperarsi affinché i consulenti di ufficio e il consulente dell’altra parte rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi fondati scientificamente.<br />
 <br />
ARTICOLO 14<br />
Lo psicologo forense rende espliciti al minore gli scopi del colloquio curando che ciò non influenzi le risposte, tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione, evitando per quanto possibile che egli si attribuisca la responsabilità per ciò che riguarda il procedimento e gli eventuali sviluppi (art. 8. C.N.). Garantisce nella comunicazione col minore che l’incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione; evitando, in particolare, il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto reato oggetto delle indagini (art. 6 C.N.).</font></p>
<p><font face="Times New Roman">ARTICOLO 15<br />
I colloqui col minore tengono conto che egli è già sottoposto allo stress che ha causato la vertenza giudiziaria. Nel caso di pluralità di esperti, è opportuno favorire la concentrazione dei colloqui con il minore in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino (art. 7 C.N.).<br />
 <br />
ARTICOLO 16<br />
I ruoli dell’esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta sono incompatibili (art. 26 C.D.; art. 10 C.N.).<br />
L’alleanza terapeutica, che è la caratteristica relazionale che domina la realtà psicoterapeutica, è incompatibile col distacco che il perito e il consulente tecnico devono mantenere nel processo. Per questo, chi ha o abbia avuto in psicoterapia una delle parti del processo o un bambino di cui si tratta nel processo o un suo parente, o abbia altre implicazioni che potrebbero comprometterne l’obiettività (art. 26/2, art. 28/1 C.D.) si astiene dall’assumere ruoli di carattere formale. Lo psicologo che esercita un ruolo peritale non svolge nel contempo nei confronti delle persone diagnosticate attività diverse come, per esempio, quelle di mediazione o di psicoterapia. Egli, con il consenso dell’avente diritto, potrà semmai, in quanto testimone, offrire il suo contributo agli accertamenti processuali (art. 12 C.D.). Durante il corso della valutazione processuale, lo psicologo forense non può accettare di incontrare come cliente per una terapia nessuno di coloro che sono coinvolti nel processo di diagnosi giudiziaria (art. 10 C.N.).</font></p>
<p><font face="Times New Roman">ARTICOLO 17<br />
Nelle valutazioni riguardanti la custodia dei figli, lo psicologo forense valuta non solo il bambino, i genitori e i contributi che questi psicologicamente possono offrire ai figli, ma anche il gruppo sociale e l’ambiente in cui eventualmente si troverebbe a vivere.<br />
Nel vagliare le preferenze del figlio, tenuto conto del suo livello di maturazione, particolare attenzione dovrebbe porsi circa le sincerità delle affermazioni e l’influenza esercitata soprattutto dal genitore che lo ha in custodia.</font></p>
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		<title>Codice Deontologico Degli Psicologi Italiani</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/deontologia/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani/</link>
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		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 10:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deontologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiagiuridica.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine 
nell’adunanza del 27 e 28 giugno del 1997 ed entrato in vigore in seguito al referendum del 1998. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" width="100%" cellPadding="0" cellSpacing="0" style="width: 100%">
<tr>
<td vAlign="top" style="background-color: transparent; border: #ece9d8; padding: 3pt">
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="color: #333333"></span></font></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td vAlign="top" style="background-color: transparent; border: #ece9d8; padding: 3pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="color: #333333"></span><span style="color: #333333"></span></font></font></td>
</tr>
<tr>
<td vAlign="top" style="background-color: transparent; border: #ece9d8; padding: 3pt"><font size="3"><strong><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Capo I &#8211; Principi generali</span></strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 1</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 2</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 3</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.</span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'"></span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 4</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. </span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso. </span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 5</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate. </span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 6</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 7</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 8</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive. </span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 9</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Nell’ ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 10</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 11</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 12</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 13</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 14</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 15</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 16</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 17</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 18</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 19 </font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 20</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 21</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><font size="3"><strong><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Capo II &#8211; Rapporti con l’utenza e con la committenza</span></strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 22</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 23</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto al rispetto delle tariffe ordinistiche, minime e massime.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 24</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 25</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti. </span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 26</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 27</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 28</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 29</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 30</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali. </span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 31</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. </span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 32</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><font size="3"><strong><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Capo III &#8211; Rapporti con i colleghi</span></strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 33</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 34</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 35</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 36</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 37</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.</span></font><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 38</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><font size="3"><strong><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Capo IV &#8211; Rapporti con la società</span></strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 39</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 40</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, la pubblicità e l’informazione concernenti l’attività professionale devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell’immagine della professione.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><font size="3"><strong><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Capo V &#8211; Norme di attuazione</span></strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 41</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">È istituito presso la <em>Commissione Deontologia</em> dell’Ordine degli psicologi l’<em>Osservatorio permanente sul Codice Deontologico</em>, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"> </span></font></p>
<p><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"></span></font><strong><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><font size="3">Articolo 42</font></span></strong><font size="3"><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman'">Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.</span><span style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman'">  </span></font></td>
</tr>
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