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	<title>Psicologia Giuridica &#187; Danno Psichico</title>
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	<description>Portale informativo sulla psicologia giuridica</description>
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		<title>Il simulatore in psicologia giuridica</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 16:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa Maria Concetta Cirrincione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno Psichico]]></category>
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		<description><![CDATA[Lo psicologo giuridico, durante la sua attività di valutazione psicologica e psichiatrico-forense può imbattersi nel procedimento in corso per cui, da parte del perito, sorge la necessità di considerare l’ipotesi che egli stia simulando una malattia psichica o un disturbo ai fini processuali. Ciò può accadere, ad esempio, nei casi dove una diagnosi di malattia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/10/baro.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-562" title="baro" src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/10/baro-150x150.jpg" alt="baro" width="150" height="150" /></a>Lo psicologo giuridico, durante la sua attività di valutazione psicologica e psichiatrico-forense può imbattersi nel procedimento in corso per cui, da parte del perito, sorge la necessità di considerare l’ipotesi che egli stia simulando una malattia psichica o un disturbo ai fini processuali. Ciò può accadere, ad esempio, nei casi dove una diagnosi di malattia psichica può portare all’assolunzione dell’imputato, oppure alla valutazione del danno bio-psicologico, in cui la stessa diagnosi può portare ad un considerevole risarcimento del danno.</p>
<p>La simulazione è l’intenzione cosciente di ingannare, infatti il DSM-IV esplicita che “La caratteristica fondamentale della simulazione è la produzione intenzionale di sintomi fisici o psicologici falsi o grossolanamente esagerati, motivata da incentivi esterni come evitare il lavoro o un procedimento penale, oppure ottenere farmaci”. In alcune circostanze, la simulazione può rappresentare un comportamento adattivo &#8211; per es. simulare una malattia quando si è prigionieri del nemico in tempo di guerra.</p>
<p>Secondo i contesti è possibile fare riferimento a diverse classificazioni.</p>
<p>Una delle più utilizzate è quella di Nivoli et al. (2001).</p>
<p>Questi Autori distinguono la possibilità di creazione di una sintomatologia psichiatrica secondo personali aspettative, fantasmi e pregiudizi sulla malattia mentale. O ancora un’altra possibilità è l’imitazione, ossia la ripetizione, in modo più o meno grossolano, di sintomi psichici osservati in precedenza su pazienti psichiatrici genuini. E’ anche possibile una rievocazione, ossia la messa in atto di sintomi psicotici assenti nell’attualità ma realmente presenti nella clinica precedente del simulatore.</p>
<p>Ulteriori modalità che rientrano nella simulazione sono: l’allegazione, ossia l’arricchimento di una sintomatologia psichiatrica, di varia natura, con una sintomatologia organica legata ad una patologia inesistente, il mascheramento, cioè la comparsa ed esibizione di sintomi psichici che nascondo una psicopatologia reale differente; la dissimulazione, vale a dire il manifestare uno stato di benessere che nasconde una reale psicopatologia (Nivoli et al. 2001).</p>
<p>La discriminazione fra malattia reale e simulata in una patologia organica si basa su accertamenti clinici e diagnostici “certi”, questo è più difficile nella malattia psichica in quanto l’obiettività dei disturbi, per lo più comportamentali (confusione, disorientamento, alterazioni deliranti del pensiero, depressione dell’umore, autismo, alterazioni a carico degli istinti fondamentali), non è cosi clinicamente e facilmente distinguibile da una simulazione dei sintomi stessi.</p>
<p>Molti autori concordano sulla possibilità di un inizio cosciente e non coerente della sintomatologia psicotica e di un decorso che assume poco per volta una sua progressiva autonomia e stabilità, soprattutto nei deboli di mente, in cui la carenza di critica favorisce l’autosuggestione e l’auto convincimento di essere veramente malati.</p>
<p>Questo modello concettuale di simulazione viene definito <em>patogenetico </em>in quanto si ritiene che la simulazione sia essa stessa il sintomo di una vera malattia mentale che si manifesta essenzialmente così per poi degenerare in una psicosi florida.</p>
<p>Kaplan e altri autori, coerentemente con questo modello,  sostengono che l’eziologia possa essere associata ad un disturbo antisociale di personalità.</p>
<p>In pratica il  soggetto mette in atto la “pantomima clinica” di una malattia, decidendo coscientemente di imitarne i sintomi patologici e di proseguirla nel tempo, con uno sforzo continuo, fino al conseguimento dello scopo. Il tipo e la qualità della simulazione sono determinati da una serie di “abilità personali” del soggetto: dal livello intellettuale, dal suo grado di auto</p>
<p>suggestionabilità, dalla possibilità di mettere in atto meccanismi psicofisici riflessi e di controllarli con la volontà. La simulazione diventa quindi una rappresentazione scenica che rispecchia, in modo grossolano, il concetto profano della follia.</p>
<p>Tale rappresentazione è teatralmente presentata con la pseudo demenza, cioè viene mostrato un grave decadimento psicofisico, ma però, nella pratica i detenuti rispondono in modo costantemente assurdo anche alle domande più semplici, e quindi clinicamente non patognomoniche, dimostrando un sorprendente deficit cognitivo non congruente al quadro clinico che volevano confermare.</p>
<p>Fornari ritiene che la reclusione da sola non produca un quadro psichico ma possa essere un fattore patoplastico, precipitante o slatetizzante una pregressa condizione di precario equilibrio mentale, e che possa innescare reazioni abnormi o aggravare l’esistenza di quadri psicotici preesistenti.</p>
<p>Un altro orientamento concernente la simulazione è quello <em>criminologico </em>che definisce la simulazione come uno stile di risposta non patogenetica che consiste in una falsificazione o esagerazione intenzionale di sintomi fisici o psichici allo scopo di ottenere vantaggi esterni.</p>
<p>In medicina legale  (Falchi et al. 1997) si distingue la <em>simulazione pura o creatrice</em>, in cui si inventa una sintomatologia di sana pianta; quella <em>revocatrice</em>, in cui si rievoca una sindrome sofferta in passato ma non nella attualità; quella<em> fissatrice</em>, in cui il soggetto pretende come ancora esistente una patologia fissandola a partire dal momento in cui questa era cessata; la <em>pretestazione</em>, in cui il soggetto attribuisce un fenomeno morboso ad una causa diversa da quella reale: in questi casi il fenomeno morboso esiste, ciò che viene simulato è il nesso di casualità.</p>
<p>Infine il modello dell’<em>adattamento </em>proposto da Rogers (1990, 1997), che ha avuto anche diversi  riscontri empirici,  presuppone che la persona, dato un contesto percepito come ostile o neutrale, in presenza di determinate aspettative e in assenza di alternative, tende a inscenare i comportamenti che possono essere poi definiti, in termini psichiatrico-forensi, come simulazione. In questo modello i simulatori sono portati ad effettuare una valutazione dei costi e dei possibili benefici rispetto all’obiettivo da raggiungere (per esempio non inscenano una patologia che comporterebbe un esame strumentale molto rischioso), anche se è possibile che vi sia una tendenza a sovrastimare le proprie capacità di inganno.</p>
<p>L’analisi psicopatologica è l’unica determinante per distinguere i malati da coloro che non lo sono, al fine di garantire ai primi il diritto alla cura e ai secondi il diritto all’ascolto del bisogno e alla prevenzione affinché la simulazione non si trasformi in un disturbo psichico conclamato.</p>
<p>Per quanto riguarda i metodi diagnostici per smascherare la simulazione Fornari ritiene possibile individuare il simulatore, almeno nel periodo iniziale.</p>
<p>Per l’autore il simulatore può essere individuato in quanto manifesta:</p>
<ul>
<li>imitazione di sintomi singoli, isolati, non legati da una correlazione patologica:</li>
<li>esibizione ed elencazione dei disturbi, mentre il malato mentale tende a negare lo stato di malattia;</li>
<li>minor coerenza e costanza rispetto al malato di mente;</li>
<li>denuncia di stati crepuscolari di coscienza (dal semplice ottundimento allo stupore) e quadri pseudo demenziali (perdita completa o quasi di tutte le nozioni);</li>
<li>descrizione precisa e “scientificamente corretta” di deliri e allucinazioni;</li>
<li>presenza di disturbi psicosomatici, con amplificazione del valore di malattia;</li>
<li>refrattarietà ai trattamenti psico-farmacologici psicoterapeutici, ampiamente intesi;</li>
<li>presenza di componente isterica, sia nel comportamento che nell’elenco dei disturbi;</li>
<li>emissione di comportamenti puerili, ingenuità, drammatizzazione, variazioni dell’umore di tipo infantile, disegno di pupazzi, ricerca della madre;</li>
<li>malattie e guarigioni rapide e prodigiose, correlate all’andamento del procedimento penale.</li>
</ul>
<p>Più recentemente Slick et al hanno proposto dei criteri diagnostici specifici per la <em>Disfunzione Cognitiva Simulata </em>(MND), distinguendo quattro criteri: A) presenza di un incentivo esterno sostanziale; B) presenza di prove basate sui test neuropsicologici; C) presenza di prove basate sul self-report del soggetto; D) esclusioni di spiegazioni alternative (psichiatriche o neurologiche) per le prove incluse nei due criteri precedenti.</p>
<p>Iverson e Binder hanno indicato come elementi indicativi di simulazioni, diversi tipi di incongruenze tra i dati disponibili rilevabili da diverse fonti. Innanzitutto i disturbi riportati dai pazienti vanno confrontati con il suo comportamento osservabile. Ad esempio deve insospettire un soggetto che riferisce gravi deficit cognitivi, ma che si reca da solo, in auto, allo studio posto in una zona che non gli è familiare.</p>
<p>I disturbi riportati vanno poi confrontati con quelli desumibili da altre fonti di informazioni, come l’anamnesi documentata o ciò che riportano i familiari.</p>
<p>Un ulteriore strumento atto a verificare la presenza di una simulazione è rappresentato da un tipo specifico di test psicodiagnostici.</p>
<p>Il Symptom Validity Test (SVT), ad esempio, era stato applicato  alla valutazione della memoria da Pankratz e consisteva nella somministrazione di una serie di stimoli da ricordare. Successivamente veniva eseguita una prova di riconoscimento a scelta forzata fra due alternative (la risposta corretta ed un distrattore). Secondo una distribuzione binomiale, una prestazione peggiore di quella casuale (50%), con una sufficiente significatività statistica (p&lt;.05) indicherebbe in maniera inequivocabile la presenza di una produzione intenzionale di risposte sbagliate, segno di un atteggiamento non collaborante.</p>
<p>Mentre nella simulazione avviene una scelta consapevole nel manifestare una sintomatologia patologica, al fine di ottenere vantaggi materiali riconoscibili, nei disturbi fittizi le persone “scelgono” di rendersi malati per una sorta di “necessità psicologica”.</p>
<p>In questo caso, infatti, si tratta di segni fisici o psichici manifestatisi in assenza di incentivi esterni come nella simulazione. È presente pseudologia fantastica cioè raccontano bugie esagerate e sintomatologie fantastiche.</p>
<p>Come è possibile notare, è la motivazione che distingue i due fenomeni che hanno un apparente identico stile di risposta. La diagnosi differenziale è però complessa quando in ambiente forense il paziente ritiene erroneamente che la possibilità di carcerazione sia alta o la punizione imminente.</p>
<p>Altra questione di difficile interpretazione riguarda le situazioni, che spesso si riscontrano in ambiente carcerario, dove sono presenti disturbi di tipo psicosomatico. In questi casi si instaura un processo di “somatizzazione”, con manifestazioni diverse per gravità: dalle vaghe e poco definite sensazioni di malessere per arrivare alle vere e proprie patologie organiche tipo l’asma bronchiale, gastriti, duodeniti, ecc, In concomitanza i soggetti manifestano anche psichicamente il loro disagio ed è di difficile interpretazione in quanto oscillano dalle “variabili d’ansia” all’angoscia, fino alle “equivalenze di depressione”, In questo caso la sintomatologia ha una componente simbolica o inconscia e i sintomi non sono prodotti volontariamente ed intenzionalmente.</p>
<p>Sono solamente i fattori psicologici, ad influenzare negativamente la condizione medica. Il malessere di tipo somatico, a livello emotivo ed affettivo, è generalmente vissuto con uno stato di ansia intenso, tale da determinare lo sviluppo di preoccupazioni di tipo ipocondriaco (timore di essere affetti da gravi malattie somatiche anche in assenza di evidenze di tipo obiettivo). In questi casi, assai frequenti, i detenuti chiedono continuamente sempre nuovi esami diagnostici e visite mediche, nella “speranza” di avere dei riscontri oggettivi ai loro sintomi, per “ricavarne” se è possibile anche qualche privilegio. Questo ultimo punto differenzia il disturbo fittizio dal somatoforme in quanto nel primo non è presente la bella indifferenza e l’ipocondriaco non desidera essere sottoposto ad interventi chirurgici.</p>
<p style="text-align: right;">Dott.ssa Maria Concetta Cirrincione</p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><br />
</span></p>
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		<title>Tipologie psicologiche della sopraffazione</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 13:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Gennaro Iasevoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno Psichico]]></category>
		<category><![CDATA[mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[stalking]]></category>
		<category><![CDATA[Tipi di sopraffazione]]></category>

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		<description><![CDATA[<div class="postavatar"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/05/stalking11.thumbnail.jpg" width="128" height="109" alt="tipologie-psicologiche-della-sopraffazione" border="0" /></div>
  L’individuo, pur nella “civilissima” civiltà occidentale, subisce oggi una crescente pressione operata da fenomeni abbastanza seri e pericolosi per lo sviluppo psicologico e la vita normale. I nomi di questi fenomeni pericolosi e criminali sono diventati ultimamente noti anche alle persone che non hanno studiato le tipologie comportamentali: 1) Contraffazioni (diffusione di oggetti contraffatti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="postavatar"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/05/stalking11.thumbnail.jpg" width="128" height="109" alt="tipologie-psicologiche-della-sopraffazione" border="0" /></div>
<p><a title="stalking11.jpg" href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/05/stalking11.jpg"></a>  L’individuo, pur nella “civilissima” civiltà occidentale, subisce oggi una crescente pressione operata da fenomeni abbastanza seri e pericolosi per lo sviluppo psicologico e la vita normale.<br />
I nomi di questi fenomeni pericolosi e criminali sono diventati ultimamente noti anche alle persone che non hanno studiato le tipologie comportamentali:</p>
<p>1) <strong>Contraffazioni </strong>(diffusione di oggetti contraffatti e pericolosi, imitazioni di prodotti senza valore spacciati e venduti a caro prezzo a persone ignare, come se fossero originali).</p>
<p>2)  <strong>Discriminazioni</strong> rispetto al genere, la razza, lo stato culturale e socioeconomico, l’età e la disabilità: comportano assenza di pari opportunità rispetto allo studio, al lavoro, al tempo libero, all’assistenza, ai servizi ed all’inclusione sociale.</p>
<p>3)<strong> Harassment</strong>  vuol dire molestare, infastidire, assillare, tormentare, opprimere, perseguitare in modo spiacevole od anche violento con parole o con attacchi fisici a scopo di :</p>
<p>a) rapina (per effettuare la sottrazione di oggetti),<br />
b) razziale per colpire la dignità di un individuo in base al colore della pelle, alla razza, alla religione impedendogli l’inclusione sociale e la fruizione dei servizi,<br />
c) molestare i colleghi sul luogo di lavoro per allontanarli o sottometterli e sfruttarli,<br />
d) molestie sessuali (sexual harassment): colpire la dignità di un individuo il suo genere sessuale e i suoi orientamenti sessuali, per annientarlo, allontanarlo, oppure sottometterlo ai propri voleri.</p>
<p>4) <strong>Microcriminalità</strong>: diffusione per le strade di ragazzi, muniti di armi artigianali (lame, taglierini, pistole giocattolo modificate), che passano la giornata a rubare soldi ed oggetti ai passanti, anche con rapine effettuate in maniera minacciosa e criminale.</p>
<p>5)  <strong>Mobbing</strong> sul luogo di lavoro – da parte del capo -: sorveglianza continua, sottovalutazione del merito, critica ingiustificata, indisponibilità all’ascolto, isolamento, esclusione dai premi, trattamento umiliante, accuse infondate, umiliazione con grida e minacce, spostamenti, degrado ambientale, limitazione degli strumenti di lavoro e dei materiali di consumo, blocco delle promozioni.</p>
<p>6) <strong>Stalking</strong>.   Etimologicamente il termine  rappresenta il cacciare (andare a caccia della persona da trovare) pertanto oggi lo si usa per dire: appostare, pedinare nascostamente, accostare furtivamente o di soppiatto, seguire stando in agguato, inseguire ripetutamente dal proprio appostamento la vittima prescelta, controllare tutti i movimenti, entrare nelle abitudini di una persona in maniera assillante, tormentare e molestare attraverso un contatto intrusivo ed assillante, che può sfociare in situazioni patologiche e criminogene.<br />
                     Lo stalking non viene scoperto subito e non viene capito chiaramente dalle vittime nella sue degenerazioni patologiche e criminali, perché nasce lentamente dopo una frequentazione amicale od affettiva; la persona si accorge di essere diventata vittima di stalking  (“caccia”, “appostamento”, “limitazione”) soltanto quando la sua giornata ormai è tempestata da intrusioni ossessive (obsessional relational intrusion), modifiche, costrizioni, offese e minacce (criminal harassment) da parte di un estraneo.<br />
    Proprio per arginare il grave fenomeno criminale (stalking) il 23 febbraio 2009, col Decreto legge del numero 11, riportato dalla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2009 (ma non ancora divenuto Legge) è stato introdotto un articolo (al 612 bis) nel codice penale, che prevede la punizione della persecuzione “stalking”, mediante la reclusione, da sei mesi a quattro anni, di chiunque, minaccia o molesta continuativamente una persona in modo da procurargli “un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto”.</p>
<p>7) <strong>Vessazioni</strong>: pressioni, angherie, maltrattamenti, tormenti, oppressioni, soprusi, persecuzioni,  a mezzo di parole, scritti, telefonate, sguardi, immagini, menzogne, interventi sull’ambiente, sottrazioni, dileggiamenti, danneggiamenti fisici.</p>
<p align="right">Prof. Gennaro Iasevoli</p>
<p align="right">Docente di Psicologia Giuridica</p>
<p align="right">Università Parthenope Napoli</p>
<p align="right">Facoltà di Giurisprudenza</p>
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		<title>Orientamenti  Clinici e Giuridici: il danno da stress, nelle calamità e catastrofi</title>
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		<pubDate>Sun, 31 May 2009 10:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Gennaro Iasevoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno Psichico]]></category>
		<category><![CDATA[calamità]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofi]]></category>
		<category><![CDATA[danno da stress]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

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		<description><![CDATA[  Una nuova branca scientifica di grande attualità che si fa strada nel settore della Protezione civile, per contribuire alla preparazione del personale e calibrare ancora meglio gli interventi, è la psicologia dell’emergenza. Essa serve a: 1) preparare psicologicamente il volontario ad affrontare le emergenze e le catastrofi, 2) definire il comportamento psicologico del volontario nei confronti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/05/calamita.jpg" title="calamita.jpg"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/05/calamita.thumbnail.jpg" alt="calamita.jpg" /></a>  Una nuova branca scientifica di grande attualità che si fa strada nel settore della Protezione civile, per contribuire alla preparazione del personale e calibrare ancora meglio gli interventi, è la psicologia dell’emergenza. Essa serve a:<br />
1) preparare psicologicamente il volontario ad affrontare le emergenze e le catastrofi,<br />
2) definire il comportamento psicologico del volontario nei confronti di ragazzi, vecchi, malati, feriti,<br />
3) preparare alla regolamentazione dei flussi di persone durante gli esodi di massa,<br />
4) affrontare le problematiche psicologiche dipendenti dagli insediamenti multietnici.</p>
<p>Gli Psicologi dell’emergenza si specializzano approfondendo esperienze sulla prevenzione e sulla terapia dei disturbi psichici post-traumatici (conseguenti le emergenze, calamità e catastrofi).<br />
La Psicologia dell’emergenza parte dalla considerazione che la Protezione Civile, composta di Volontari, non deve sostituire i Vigili del Fuoco, ma stando vicino ai Cittadini, li aiuta e li tranquillizza, con capacità comportamentali di accoglienza nei confronti delle persone più fragili che rimangono isolate e sono spesso sopraffatte dallo spavento in caso di emergenze o calamità naturali.<br />
Pertanto i Volontari attraverso corsi di Psicologia dell’emergenza sulle teorie e sulle tecniche di prevenzione e soccorso imparano ad effettuare i soccorsi con modalità di intervento emergenziali “a misura d’uomo”, con particolare riguardo ai bambini, ai disabili, ai vecchi ed ai malati.<br />
Riescono a dotarsi di utili informazioni per affrontare, ad esempio, lo spavento differenziato di bambini, adulti, vecchi. Secondo i casi, si preparano poi per situazioni ancora più difficili da affrontare, per esempio quando lo spavento investe gruppi di persone molto consistenti numericamente, che senza una guida potrebbero creare precipitosi spostamenti e pericolose iniziative.<br />
I terremoti di una modesta gravità e quelli più distruttivi colpiscono lo stato psicologico, causando danni abbastanza forti e riconoscibili  su una piccola percentuale di persone, per il resto causano danni di lieve entità, reversibili anche spontaneamente (cioè senza psicoterapie), sulla restante massa dei terremotati.<br />
Chi ha esperienza nella formazione dei soccorritori e nella psicologia delle calamità e dei disastri in aiuto ai traumatizzati psichici, nota che alcuni individui presentano subito dopo l’evento (od anche a distanza di tempo &#8211; senza segni premonitori di malessere): amnesia post-traumatica, tremori, blocchi sensoriali, afonia, sudorazioni, stress, fobie, attacchi di panico, disturbi dissociativi, disturbi alimentari, pavor nocturnus, risvegli improvvisi, disagio emotivo.<br />
La gran massa dei sopravvissuti, (scampati alla furia degli eventi calamitosi), avendo percepito il pericolo, ne rimangono scossi, poiché coscienti dell’impotenza di fronte ad un evento improvviso, sopraffacente, soverchiante ed annientante: essi devono essere immediatamente aiutati con i metodi della “psicologia del soccorso” che negli ultimi venti anni ha aggiornato e migliorato le sue procedure.<br />
A seguito delle molteplici osservazioni dei fenomeni psichici patologici, derivanti dall’esposizione alle calamità e catastrofi (eventi percepiti come violenti, scioccanti, sconvolgenti ed impressionanti), è nata appunto la proficua sperimentazione clinica di metodi psicologici che oggi evitano il ricorso a terapie vere e proprie.<br />
Nei casi più gravi, invece, appena vengono avvertiti dal soggetto i disturbi più significativi che creano forti impedimenti allo svolgimento della vita quotidiana, gli psicologi consigliano alcune terapie psicosomatiche (di accompagnamento alle eventuali terapie medico-farmacologiche)  che portano all’attenuazione delle sintomatologie patologiche e spesso anche alla totale guarigione.<br />
Le pratiche “di massa” per la risoluzione dello stress ad “effetto rapido”, utilizzate subito dopo l’evento calamitoso, direttamente da soccorritori esperti sono:<br />
<strong>DEFUSING</strong>: intervento peritraumatico . – Tecnica del defusing:   verbalizzazione orale dei soli fatti “ambientali” appena successi;  i soccorritori per mitigare gli effetti dello shock emotivo dopo una calamità o una catastrofe devastante e straziante si attengono ad una procedura di soccorso e di incoraggiamento fatta di semplice descrizione a parole dell’evento che li vede impegnati.<br />
Dopo un defusing  di pronto soccorso, per mitigare lo strazio delle persone appena scampate ad un evento calamitoso, si deve procedere al <strong>DEBRIEFING</strong> (uscire dalla situazione) che è un intervento più complesso, che necessita varie ore di lavoro di gruppo, ormai in tempi e luoghi lontani dall’area della catastrofe.<br />
Il <strong>CISD</strong> (Critical Incident Stress DEBRIEFING ) (ripetizione verbale dei patimenti subiti per uscire dalla sofferenza) viene applicato in maniera estensiva, per gruppi omogenei, il più presto possibile. Il debriefing, è quindi la descrizione verbale, definitiva, di tutte le cose, buone e cattive, che sono avvenute, ricordando soprattutto le cose fatte dalle persone, senza andare a scavare tra le ragioni ed i perché, (per queste caratteristiche può essere effettuato anche sotto la semplice guida di volontari “non psicologi”).<br />
DEBRIEFING: uscire dalla situazione riflettendo retrospettivamente sul fatto accaduto. Il debriefing come il defusing realizza appunto un procedimento di ripetizione verbale (verbalizzazione) dei patimenti subiti (per uscire dalla sofferenza) secondo i protocolli terapeutici anti- stress, più o meno simili inventati nel 1983, da un pompiere statunitense, laureato in psicologia Jeff Mitchell, poi da McFARLANE A.C, per la prevenzione del disturbo intrusivo (non appropriato, esagerato, fisso, ripetitivo) post-stress nel1986  ed infine da Dyregov nel 1989.<br />
I soccorritori fanno domande su quanto si sia visto udito o fatto,  cercando di assumere, attraverso la descrizione/ricognizione “fotografica” della calamità, il controllo e la guida delle persone coinvolte, senza parlare delle paure e delle emozioni personali, anzi imponendo una momentanea “pausa clinica” sulla descrizione della sofferenza, altrimenti le persone scosse, “ancora di fresco”, perdono il controllo delle emozioni e si esprimono con scene di pianto e disperazione, difficili da affrontare e contenere.<br />
 Si ottiene una consistente eliminazione di stress mediate la “descrizione verbale, definitiva, di tutte le cose, buone e cattive, avvenute, con l’applicazione di una serie di domande su argomenti contenuti nel protocollo psicologico standardizzato, e con interventi discorsivi mirati alla risoluzione dei disturbi post –traumatici.<br />
Secondo recenti ricerche, dalle  24 ore alle 76 ore dopo lo stress (causato da terremoto) è necessario realizzare un incontro di debriefing con i sopravvissuti coinvolgendo gruppi di dieci-venti persone, per volta, discutendo  e confrontandosi per un paio d’ore.<br />
Questo intervento di gruppo permette di sentire i ricordi più paurosi e verificare lo stato emozionale delle persone aiutando a chiarire le convinzioni erronee e quindi di “smontare” le connesse emozioni e paure al fine di ripristinare uno stato mentale “più funzionale” e più adatto al procedere vitale.<br />
E’ necessario in qualche caso avere più tempo a disposizione (oltre le due ore preventivate) e la disponibilità di uno psicologo, specialmente per qualche persona che, dopo il disastro appena vissuto, abbia bisogno di maggiori riflessioni prima di affrontare nuovamente, con relativa sicurezza, la realtà giornaliera.<br />
Il debriefing (l’uscita dalla situazione traumatica) che non è psicoterapia da laboratorio, ma un metodo discorsivo, aiuta ogni individuo a ritrovare le sue risorse per superare il trauma subito: secondo i suggerimenti della psicologia postraumatica, può organizzarsi seguendo una scaletta, di sette punti, che includa una parte introduttiva (gli esperti si presentano al gruppo e chiariscono gli scopi della discussione ed il metodo che useranno per raggiungere i risultati migliori), una descrizione fedele dei fatti (alle persone presenti viene chiesto di descrivere i fatti successi dando la possibilità a tutti di riportare l’esperienza vissuta e le idee personali sulla faccenda), una descrizione dei pensieri (le persone vengono sollecitate a manifestare le paure  e principalmente quelle più significative avute durante la calamità), una descrizione dei sintomi (si tende a far ricordare e verbalizzare i “sintomi negativi” avvertiti durante l’evento), una descrizione delle reazioni (i partecipanti vengono invitati a descrivere le reazioni più impreviste osservate), una discussione sui mezzi e metodi di risoluzione delle problematiche psicologiche (i conduttori della discussione danno consigli utili alla riduzione dello stress conseguente alle emozioni ed a facilitare il recupero delle energie psicofisiche – rilassamento – respirazione &#8211; ), una discussione relativa alla ripresa della vita normale (si passa alle conclusioni dell’incontro comunicando il calendario di alcuni eventi cittadini, la scaletta degli eventuali spostamenti e di ulteriori appuntamenti dedicati a persone particolarmente traumatizzate.<br />
Il debriefing può evitare che nascano disturbi psicologici più fastidiosi, utilizzando le risorse che  quasi tutti hanno per affrontare le proprie “ferite”. L’intervento sul gruppo trattato col colloquio riesce ancora meglio se viene condotto da qualche esperto che, per alcune coincidenze, abbia vissuto lo stesso trauma.<br />
Col debriefing non si vuole conoscere la ragione delle sensazioni provate, perché non è in corso l’analisi psicoterapeutica, ma si vuole ricostruire lo svolgimento della calamità, trovare il filo logico-scientifico comprensibile di tutti i fatti accaduti e far rientrare il fenomeno nella realtà naturale per poterlo discutere (portarlo a livello cognitivo) a più voci e pareri,  e consentire l’uscita dal “dubbio vuoto e angosciante”.<br />
Per orientarci nella nuovissima area scientifica della psicologia del soccorso occorre una ricognizione dei disturbi evidenziati statisticamente e storicamente dopo varie e notorie calamità e catastrofi. Infatti vari tipi di disturbi sono stati notati dagli psicologi e dai neuropsichiatri, in varie epoche e circostanze, e sono stati descritti e citati nei manuali medici e principalmente nel DSM (*04) (Diagnostic and statistical manual of mental disorders: Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali).                   <br />
E’ necessario, infine definire e descrivere <strong>alcuni disturbi</strong> che compaiono nelle persone a seguito di eventi calamitosi e <strong>decodificare gli  acronimi</strong>  correntemente usati nella disciplina trattata:</p>
<p><strong>ASD</strong> (acute stress disorder): disturbo acuto da stress.<br />
<strong>BENCHMARKING</strong>  analisi delle prestazioni, mettere alla prova le prestazioni confrontarle con altre, di altri, per capire che cosa bisogna scegliere o cambiare per ottener un miglioramento.<br />
<strong>BF</strong> (Battie Fatigue) affaticamento da lotta contro gli eventi calamitosi.<br />
<strong>BRIEFING</strong>: entrare in gioco. Fare quello che c’è da fare.<br />
<strong>CISD</strong>  (Critical Incident Stress Debrieflng) operazione discorsiva strutturata in sette fasi.<br />
<strong>CSR</strong> (combat stress reactions). Le reazioni emotive stressanti causate dalla lotta per la sopravvivenza durante la catastrofe.<br />
<strong>DEBUG</strong>: mettere a punto i procedimenti cancellando gli errori. Verificare le operazioni attraverso tests che evidenzino eventuali errori e migliorare le procedure.<br />
<strong>DECISION MAKING</strong>: decisioni da prendere in base alle analisi effettuate.<br />
<strong>DECISION TAKING</strong>:  prendere la decisione.<br />
<strong>DEFUSING</strong> simile al CISD, organizzato  in maniera informale e di breve durata.<br />
<strong>DISTURBO INTRUSIVO</strong> (non appropriato, esagerato, fisso, ripetitivo) Nella mente nascono immagini e pensieri ossessivi che non sono causati da fatti e situazioni reali esterne. Le persone sono costrette ad obbedire rigidamente al pensiero intrusivo ripetendo gesti, parole e percorsi operativi in maniera rigida e precisa.<br />
<strong>DSM</strong> -  Diagnostic and statistical manual of mental disorders: Manuale diagnostico e statistico, usato da psichiatri e psicologi per la diagnostici dei disturbi mentali. Il primo  DSM fu scritto il 1952 dall’ American Psychiatric Association (APA) poi furono pubblicati nel 1968 il DSM-II, nel 1980 il DSM-III, nel 1987 le revisione del DSM-III, nel 1994 il DSM-IV, nel 2000 il  testo revisionato del DSM-IV ancora in vigore, fino alla pubblicazione del DSM-V che avverrà entro un paio di anni.<br />
Si nota che gli Autori associati presso l’APA (American Psychiatric Association) non danno alla descrizione delle patologie  un “taglio” specialistico, attinente a particolari correnti della psicologia, per esempio (analitica, gestaltica, comportamentista, cognitivista, clinica, evolutiva, sperimentale, sociale, giuridica, ecc.).<br />
<strong>I disturbi mentali</strong> vengono definiti, descritti, classificati e raggruppati sulla base dei sintomi osservati, con riferimenti alla frequenza statistica, senza riferimenti alle teorie suddette. Il manuale diagnostico statistico non parla mai di infermità né di malattia mentale, riassume le anormalità, le stranezze e le pericolosità comportamentali e le sofferenze psicologiche nella nozione di “disturbo mentale”. Nel manuale sono elencati 350 e più disturbi mentali, ed i relativi sintomi manifestati statisticamente con maggiore frequenza. I Disturbi psichici menzionati nel Manuale sono soltanto quelli fissi, strutturali e difficilmente amovibili, (è difficile ipotizzare che le persone affette da detti disturbi possano ritornare alla condizione antecedente la precedente).<br />
Il DSM in vigore fa testo anche per i <strong>procedimenti assicurativi di risarcimento</strong>, ed è generalmente condiviso dalla neuropsichiatria più che dalla psicologia (per la psicologia il concetto di disturbo psichico è più largo e comprende la valutazione di molti fattori vitali, culturali ed ambientali).<br />
<strong>EMDR</strong> (eve movernent desensitization and reprocessing), che generalmente attua la cura del “vissuto traumatico” attraverso una tecnica comportamentale di “mere exposure” (semplice esposizione in assenza di eventi sgradevoli). La desensibilizzazione e la rielaborazione delle paure avviene procurando una piacevole distrazione attraverso la ripetizione dei movimenti oculari. Lo psicologo aiuta il traumatizzato a ricordare /rielaborare le sensazione ed i pensieri più brutti avuti in merito al disastro, invitandolo a seguire le scene (ricordate) col movimento oculare, come avviene durante i sogni notturni. Realizza la svalutazione/riduzione delle paure collegate, aiutandosi con un questionario che citi le fasi specifiche della calamità naturale e delle situazioni vissute in conseguenza della calamità.<br />
<strong>IEM</strong> (integrated emergencv management). Managerialità necessaria a gestire sistematicamente ed utilmente tutte le risorse e la “macchina” dei soccorsi nella comunità locale e nazionale. Un buon  management dell’IEM  fa in modo che gli errori e l’inesperienza di pochi soccorritori non influenzi  la vita della comunità e non porti conseguenze sulla organizzazione e sui risultati dei soccorsi.<br />
<strong>IPER-AROUSAL</strong>: super eccitamento. Cattiva gestione dell’impegno.  Un alto livello di arousal comporta eccitazione, rabbia, ansia, rigidità muscolare, affaticamento, alterazione della pressione arteriosa e del battito cardiaco, affaticamento e respiro affannoso, reazioni emotive, pensieri negativi, rabbia, distrazione, difficoltà  di attenzione, di concentrazione e di ascolto.<br />
<strong>PIES</strong> (proximity-Immediacy-Expectancy-Simplicity) principali operazioni di soccorso immediato sul luogo della calamità da effettuarsi con vicinanza, immediatezza, incoraggiamento e semplicità.<br />
<strong>PROBLEM ANALYSIS</strong>: analizzare il problema attraverso l’esame delle singole parti (WBS)<br />
<strong>PROBLEM FINDING</strong>: indicare il problema (disagio, sofferenza).<br />
<strong>PROBLEM SETTING</strong>: chiarire il problema nel particolari per economizzare tempo ed energie:  accertare cioè se il problema sia mal posto o se addirittura sia un falso problema che generi il problema.<br />
<strong>PROBLEM SOLVING</strong>:  risolvere i quesiti del problema per superare le ragioni che hanno creato il problema.<br />
<strong>PTSD</strong> (post traumatic stress desorder): disturbo post-traumatico da stress.<br />
<strong>PTSD</strong> (post-traumatic stress disorder) disordine mentale da stress post-traumatico. La persona affetta da questa patologia presenta uno stato d’ansia con i sintomi di evitamento, di intrusione e di iper-arousal.<br />
<strong>RESPIRAZIONE rilassante</strong>: si guidano i traumatizzati a fare qualche esercizio di respirazione lenta, seduti in sdraio, a bocca aperta, ad occhi chiusi con i bulbi  rivolti in alto e convergenti al centro della fronte, eseguendo e contando mentalmente una quindicina di respiri.<br />
<strong>SIT</strong> (Stress Inoculation Training)  . Prevenire lo stress da calamità attraverso abitudini e comportamenti equilibrati. Vaccinare contro lo stress da trauma.<br />
<strong>WBS</strong> (work breakdown structure) struttura analitica del progetto ed insieme di tutte le operazioni dell’attività progettata.</p>
<p align="right">Prof. Gennaro Iasevoli</p>
<p align="right">Docente di Psicologia Giuridica</p>
<p align="right">Università Parthenope Napoli</p>
<p align="right">Facoltà di Giurisprudenza</p>
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		<title>La Stalking victim</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 15:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa Filomena Paciello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno Psichico]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Giuridica]]></category>

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		<description><![CDATA[  Analizzando l’importanza della relazione che, spesso si instaura solo nella mente dello stalker con tutta la capacità di influenza che può esercitare una relazione reale, alcune ricerche  hanno individuato la stalking victim in: -The personal “vittima personale”:  ha avuto un rapporto amoroso (ex partner) o di amicizia  con lo stalker che agisce per riconquistare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/02/vittima.jpg" title="vittima.jpg"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/02/vittima.thumbnail.jpg" alt="vittima.jpg" /></a>  Analizzando l’importanza della relazione che, spesso si instaura solo nella mente dello stalker con tutta la capacità di influenza che può esercitare una relazione reale, alcune ricerche  hanno individuato la stalking victim in:<br />
-The personal “vittima personale”:  ha avuto un rapporto amoroso (ex partner) o di amicizia  con lo stalker che agisce per riconquistare o vendicarsi;<br />
-The professional “vittima per professione”:  la vittima appartiene alle cosiddette “professioni d’aiuto”, vale a dire i medici, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli assistenti sociali, i sociologi, gli insegnanti, gli avvocati,  e ogni altra sorta di helper contro cui lo stalker pone in essere comportamenti molesti volti ad una domanda di attenzione o una ricerca di vendetta per l’attribuzione di responsabilità sulla salute o sulla vita propria o dei propri cari;<br />
-The employment “vittima per lavoro”: si tratta di un lavoratore che subisce comportamenti, perpetrati da parte di superiori nel caso di mobbing verticale o bossing  e/o  da parte di colleghi nel caso di mobbing orizzontale: le persecuzioni iniziano nell’ambito lavorativo e finiscono poi per invadere la vita privata;<br />
-The media “vittima mediatica”:  personaggi famosi o di pubblico interesse di cui lo stalker è fan;<br />
-The acquaintance “il/la conoscente”: la vittima è un/a estraneo/a,  persona incontrata accidentalmente e con cui lo stalker non ha nessun legame reale ma pensa di avere un rapporto ideale.</p>
<p>Secondo gli studiosi Picozzi e Zappalà   ci possono essere da parte della vittima reazioni immediate: fuga/esitamento, risposta verbale non confrontativa (dissuadere, cercare di suscitare empatia, essere sinceri, negoziare), resistenza fisica non confrontativa simulata (svenimenti, epilessia, mutismo) involontaria e spontanea (pianto, tremori, perdita del controllo sfinterico), risposta oppositiva verbale (urla per attirare l’attenzione, sfogo per la rabbia), resistenza oppositiva fisica (divincolarsi, sferrare colpi su collo e genitali), sottomissione.<br />
Inoltre ci possono essere delle reazioni a lungo termine, tra cui quelle più frequenti risultano essere: il cambiamento dello stile di vita, (cambiando lavoro, abitazione, città, stato), la protezione di se stessi (cambiando numero di telefono, e/o indirizzo e-mail, usando il cognome da nubile sul lavoro, seguendo corsi di autodifesa o acquistando un arma) e della propria casa (istallando apparecchi tecnologici o sistemi di allarme nei casi più gravi, mentre in quelli blandi cambiando la serratura della porta).<br />
L&#8217;indifferenza sembra essere la migliore strategia: infatti la vittima che non manifesta uno status il disagio ed il comprovato malessere non alimenta lo stalker ma gli determina un’abulia comportamentale.  <br />
E&#8217; opportuno però che la stalking victim annoti possibilmente data e ora delle molestie subite dallo stalker così da consentire una ricostruzione dettagliata degli eventi.</p>
<p>E’ possibile osservare nella “stalker victim”:<br />
~ incubi notturni, difficoltà ad addormentarsi o insonnia,<br />
~ episodi di flashback, ovvero vissuti intrusivi che rinnovano il ricordo di episodi e scene particolarmente traumatiche,<br />
~condotte di evitamento verso tutto ciò che possa essere riconducibile all’esperienza traumatica,<br />
~hyperarousal cioè irritabilità aggressività e tensione generalizzate.</p>
<p>Alcuni studi compiuti su questo fenomeno  hanno distinto tre categorie di comportamenti attraverso i quali si può attuare lo stalking:<br />
*le comunicazioni intrusive , che includono tutti i comportamenti con scopo di trasmettere messaggi sulle proprie emozioni, sui bisogni, sugli impulsi, sui desideri o sulle intenzioni, tanto relativi a stati affettivi amorosi (anche se in forme coatte o dipendenti) che a vissuti di odio, rancore o vendetta. I metodi di persecuzione adottati, di conseguenza, sono forme di comunicazione con l’ausilio di strumenti come telefono, lettere, sms, mms, e-mail o perfino graffiti o murales.<br />
*contatti , che possono essere attuati sia attraverso comportamenti di controllo diretto, quali ad esempio raccogliere informazioni sulla vittima e sui suoi movimenti, spiare, pedinare o sorvegliare, che mediante comportamenti di confronto diretto , quali violazioni di domicilio, visite sul luogo di lavoro, minacce, aggressioni violenza fisica e sessuale di diversa entità, fino ad arrivare a comportamenti estremi come tentato omicidio ed omicidio.<br />
*comportamenti associati che consistono nell’ordine o cancellazione di beni e servizi a carico della vittima, al fine di danneggiarla o intimidirla, far recapitare cibo o altri oggetti all’indirizzo della vittima anche a tarda notte, oppure la cancellazione di servizi quali l’elettricità o la carta di credito all’insaputa della vittima.</p>
<p>Lo studioso Ege Erald  distingue tre tipi di stalking:<br />
 Stalking emotivo: generalmente è associato alla rottura di una relazione affettiva tra due persone quando un componente della coppia non riesce a rassegnarsi alla perdita dell’altro;<br />
 Stalking delle celebrità: consiste nel perseguitare personaggi famosi o di pubblico interesse;<br />
Stalking occupazionale: è il tipo di persecuzione che inizia sul posto di lavoro per poi invadere la sfera privata.</p>
<p>La giurisprudenza Americana, è stata la prima ad affrontare il problema dello stalking.<br />
Nel 1992 il Congresso degli Stati Uniti ha deliberato che la massima autorità giudiziaria della federazione,<br />
l’Attorney General, attraverso il National Istitute of Giustice, conducesse ricerche sul fenomeno e sviluppasse un modello legislativo anti-stalking costituzionale e applicabile nelle singole legislazioni degli stati membri.<br />
Entro la fine del 1994 tutti gli Stati hanno approvato la legge anti-stalking.</p>
<p>Nel Regno Unito nel 1997 è stato adottato il “Protection from Harassment Act”, per affrontare i comportamenti di molestia in modo più mirato rispetto alla legislazione precedente.<br />
L’atto prevede che “una persona non deve attuare una condotta che sa  o che dovrebbe sapere essere causa di molestia ad un’altra: occorre peraltro dimostrare che l’imputato sapeva o avrebbe dovuto sapere, che la sua condotta avrebbe causato timore di violenza nella vittima”, è inoltre necessario che gli atti di violenza siano ripetuti almeno due volte.</p>
<p>In Italia la Giurisprudenza ha  svolto per lungo tempo un ruolo di supplenza rispetto al Legislatore nell&#8217;elaborazione dei precetti giuridici e delle relative sanzioni, richiamandosi principalmente ai generali principi dell&#8217;ordinamento che tutelano la dignità e la libertà di autodeterminazione della persona umana.<br />
Lo stalking è ritenuto una violazione dei diritti umani ed assume  rilevanza nell’ottica del risarcimento del danno, o meglio, del danno esistenziale, quale voce di danno che rifacendosi all’art. 2 della Costituzione impone la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo.<br />
Per pervenire ad una qualificazione giuridica delle molestie si è proceduto attraverso un&#8217;analisi sulla gravità e sull&#8217;idoneità offensiva dei fatti addebitati alla luce dei diritti fondamentali della persona, come il diritto all&#8217;uguaglianza  (articolo 3 della Costituzione), il diritto alla libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e il diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione).</p>
<p>Nella seduta del 14 novembre 2008 la Commissione Giustizia della Camera ha approvato il testo che sanziona penalmente lo stalking, adottando il testo unificato “misure contro gli atti persecutori e la discriminazione fondata sull&#8217;orientamento sessuale o sull&#8217;identità di genere”.<br />
 L’art. 1 del menzionato testo ha introdotto l&#8217;articolo 612- bis (Atti persecutori) inserito nel codice penale, al Libro II Dei delitti in particolare, Titolo XII Dei delitti contro la persona, Capo III Dei delitti contro la libertà individuale, sezione III dei Delitti contro la libertà morale.<br />
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.<br />
La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma.<br />
La pena è aumentata fino alla metà e si procede d&#8217;ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di un disabile, di una donna incinta ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall&#8217;articolo 339 c.p. ovvero se il fatto è commesso con armi, da persona travisata, o da piu&#8217; persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.<br />
Si procede altresì d&#8217;ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d&#8217;ufficio”<br />
E’ stato altresì, inserito, l’art. 612 ter c.p. (diffida): “la persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all&#8217;articolo 612 bis può presentare all&#8217;autorità competente richiesta di diffida all&#8217;autore della stessa”.<br />
Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui all&#8217;articolo 612 bis, l&#8217;autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l&#8217;indagato dal compiere ulteriori atti persecutori.<br />
La diffida è notificata all&#8217;indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.<br />
Se nonostante la diffida formale l&#8217;indagato commette nuovi atti persecutori espressamente denunciati all&#8217;autorità, il reato è perseguibile d&#8217;ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell&#8217;articolo 612 bis è aumentata fino a sei anni”.</p>
<p>Si ritiene comunemente che questi comportamenti molesti eterogenei divengano atti pesecutori quando proseguono per un periodo minimo di quattro settimane, in un numero minimo di dieci manifestazioni e perché vengano puniti, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, occorre la querela della persona offesa.<br />
I singoli accadimenti vanno contestualizzati e valutati collettivamente osservandoli nella cornice dell’intera durata dell’iter di molestie.<br />
La parte offesa del reato teme per la propria incolumità fisica e psicologica e il fastidio, la preoccupazione e la paura provate, integrano la fattispecie di cui la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà rappresentano l’elemento soggettivo.</p>
<p>Oltre alla punizione del colpevole, la legge consente di ottenere il risarcimento del danno patito dalla persona offesa, danno che può essere patrimoniale (quale quello derivante dal danneggiamento dei beni), biologico (derivante da lesioni sulla persona della vittima), ed altresì esistenziale (quello che lede il diritto al libero dispiegarsi delle attività umane, alla libera esplicazione della personalità) ai sensi degli artt. 1226, 2043, 2059 codice civile e art.185 codice penale.</p>
<p>Gli atti persecutori di cui all’art. 612 bis sono inseriti fra le aggravanti di cui all’art. 577 c.p. comma 1 e applica la pena dell’ergastolo qualora l’omicidio di cui all’art. 575 c.p. sia commesso ove ricorrano le aggravanti in esso riportate, ed è altresì inserito anche fra le aggravanti di cui all’art.609 ter, che prevede la reclusione da 6 a 12 anni per i fatti di cui all’art. 609 bis c.p. sulla violenza sessuale.</p>
<p>Un&#8217;ipotesi specifica è poi quella prevista dall&#8217;art. 572 del codice penale “Maltrattamenti in famiglia”.<br />
Questo reato si realizza ogni volta che lo stalker, agendo contro una persona di famiglia, la maltratta in modo continuativo, con ingiurie, umiliazioni, percosse e piccole violenze quotidiane.<br />
Nel caso in cui lo stalker sia una persona convivente, nelle ipotesi di reati meno gravi, è possibile, in sede civile, ottenere un ordine di protezione ossia il giudice ordina al molestatore la cessazione della condotta pregiudizievole, l&#8217;allontanamento dalla casa familiare, potendo prescrivegli altresì di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima (artt. 642 bis e ter codice civile).</p>
<p>I casi meno gravi di stalking sono riconducibili alla contravvenzione di “Molestia o disturbo alle persone” prevista dall&#8217;art. 660 c.p. :“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l&#8217;arresto fino a sei mesi o con l&#8217;ammenda fino a euro 516” .<br />
La contravvenzione sussiste, per esempio, nel caso in cui il molestatore telefoni insistentemente alla sua vittima, o la segua per strada, importunandola con parole insulse, ma non offensive. E&#8217; importante sottolineare che questo reato, si realizza anche con una sola azione di disturbo o molestia e quindi la vittima può sporgere querela anche nel caso in cui l&#8217;atteggiamento molesto sia isolato ad un singolo episodio.</p>
<p>Fino all’introduzione dell’ art. 612 bis c.p. la norma italiana più vicina alla definizione di stalking era proprio l’ art. 660 c.p. contenuto nel Libro III Delle contravvenzioni in particolare, Titolo I Delle contravvenzioni di polizia, Capo I  Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza, Capo I Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica.<br />
Lo stalking, dapprima una contravvenzione concernente l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica, ora è un delitto contro la libertà morale e ciò rappresenta per il nostro Stato un grosso progresso sociale e denota un enorme senso di civiltà, oltrechè di tutela della sicurezza individuale e collettiva.<br />
Poiché non codificate, sono tante e di diverso genere, le condotte che possono integrare gli estremi del nuovo reato di Atti persecutori e molte le figure di reato che lo stalker può porre in essere ai danni della propria vittima: l&#8217;ingiuria (art. 594 c.p.), la diffamazione (art. 595 c.p.) la violazione di domicilio (art. 614 c.p.) il danneggiamento (art. 635 c.p.) le lesioni personali (art. 582 c.p.) fino ad arrivare all&#8217;omicidio (art. 575 c.p.) inoltre è importante evidenziare che il fenomeno è in crescita ed alti tipi di stalking stanno invadendo la società.</p>
<p>Ne sono sono un esempio:</p>
<p>il ciber stalking: lo stalker pur essendo una persona intelligente con sofisticate abilità informatiche, probabilmente è anche una persona sola ed emozionalmente immatura, che cerca attenzioni ed intimità nel cyberspazio,  “incontra” la vittima in una chat e ne diventa ossessionato e se respinto, reagisce con una serie di molestie di tipo telematico, che possono anche estendersi oltre la rete nel caso in cui vengano scoperti dettagli per contattare la vittima.</p>
<p>lo stalking economico: lo stalker versa in difficoltà economiche, ha bisogno di denaro e agisce per appagare il suo senso di ricchezza, per ottenere gratificazioni di ordine economico.</p>
<p>Il gang stalking: si tratta di un gruppo di soggetti che prende di mira individui deboli, disagiati e agisce prepotentemente per vincere la noia e per ‘divertimento’.</p>
<p>E’ auspicabile che in Italia la stalking task force (istituita d’intesa tra il Ministero delle Pari Opportunità e il Ministero della Difesa e pare a breve anche con il Ministero dell’Interno) preveda, attraverso un’analisi e uno studio legislativo, normativo, ambientale, personale, professionale, delle attività, dei processi di stalking,  l’attuazione di misure di prevenzione e protezione che consentano di gestire il fenomeno in fase sia normale che critica non solo agli addetti a contrastare la fattispecie degli atti persecutori ma a tutti i cittadini/le cittadine.</p>
<p>Bibliografia:</p>
<p> -Boon  J.– Sheridan L. (2002) Stalking and psychosexual obsession, Wiley<br />
 -Harmon RB, Rosner R, Owens H (1995), Obsessional harassment and erotomania in a criminal court population. J Forensic Sci 40(2)<br />
-Picozzi M.,  Zappalà A., (2002), Criminal Profiling dall’analisi della scena del delitto al profilo psicologico del criminale,  McGraw-Hill Companies</p>
<p>-Mullen, P. E., Pathe, M., &amp; Purcell, R. (2000). Stalking. Psychologist, 13(9),</p>
<p>-Ege E. (2005) Oltre il mobbing. Straining, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro, Franco Angeli</p>
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		<title>Analisi di un fenomeno: lo Stalking</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 15:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa Filomena Paciello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno Psichico]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Giuridica]]></category>

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		<description><![CDATA[  Il fenomeno dello Stalking (altrimenti detto “sindrome del molestatore assillante”), ha cominciato a destare un certo interesse negli anni ’80, in seguito ad episodi di molestia assillante perpetrati ai danni di personaggi di spicco dello Star System, di personalità dello spettacolo e dello sport . Tuttavia studi epidemiologici hanno dimostrato che lo stalking si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/02/immagine-stalking.jpg" title="immagine-stalking.jpg"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/02/immagine-stalking.thumbnail.jpg" alt="immagine-stalking.jpg" /></a>  Il fenomeno dello Stalking (altrimenti detto “sindrome del molestatore assillante”), ha cominciato a destare un certo interesse negli anni ’80, in seguito ad episodi di molestia assillante perpetrati ai danni di personaggi di spicco dello Star System, di personalità dello spettacolo e dello sport .<br />
Tuttavia studi epidemiologici hanno dimostrato che lo stalking si verifica con maggiore frequenza all’interno di quella vasta area che è la violenza domestica e contrariamente ai luoghi comuni in minoranza  nel microcosmo delle celebrità.</p>
<p>Il termine stalking etimologicamente deriva dal verbo inglese to stalk (fare la posta, cacciare in appostamento) è mutuato dal linguaggio venatorio e letteralmente indica l’inseguimento furtivo di chi sta dando la caccia ad una preda.</p>
<p>La prima definizione della sindrome risale al 1998 quando l’australiano Meloy  definì lo stalking come un comportamento ostinato di ossessivo inseguimento o molestia nei confronti di una persona che quindi si sente minacciata , mentre secondo Tjaden e Thoennes  “lo stalking si riferisce generalmente al comportamento molesto o minaccioso che un individuo adotta in maniera ripetitiva, come il seguire una persona, comparire in casa sua o nel suo posto di lavoro, compiere molestie telefoniche, lasciar messaggi scritti o oggetti, o danneggiare le proprietà della vittima” .   <br />
                                                                                                              <br />
 Nel linguaggio accademico vengono usate differenti definizioni scientifiche.                                                                      I termini recentemente impiegati nelle varie lingue, per coprire l’area semantica dell’intrusione relazionale reiterata, intrusiva, persecutoria ed assillante, sono numerosi e appartengono a vari contesti come quello criminologico, psichiatrico, psicologico, sociologico e legislativo: si parla di stalking, obsessional harassment, criminal harassment, obsessional following, dioxis, harcélement du trosiéme type, belaging, nachstellung .</p>
<p>La sindrome dello stalking è costituita da:<br />
1.        un attore della molestia o persecutore (stalker) che agisce con una spinta motivazionale polarizzata verso la rappresentazione assolutizzante della vittima designata  in virtù di un investimento  ideo-affettivo<br />
2    la vittima stalkizzata (stalking victim) che percepisce la pressione psicologica, legata alla “coazione” comportamentale del molestatore.</p>
<p>Secondo gli studiosi Curci, Galeazzi, e Secchi  si può parlare di stalking solo nel momento in cui si osservano una serie di comportamenti fastidiosi, insistenti, minacciosi, sgraditi, intrusivi e ripetuti che mirano alla ricerca di un contatto e di comunicazione nei confronti di una vittima che risulta turbata da tali attenzioni che generano un senso di preoccupazione e angoscia derivante dalla paura per la propria incolumità e, pertanto, vive in uno stato di allerta, di emergenza e di stress psicologico.<br />
La letteratura scientifica ha individuato cinque tipologie di stalkers classificati in base ai bisogni e ai desideri che fanno da motore motivazionale.<br />
• The rejected “il risentito”: lo stalker tende a seguire i propri bisogni e a negare la realtà, pensa di essere sempre nel giusto e sospinto dal desiderio di vendicarsi di un danno o di un torto che ritiene di aver subito è fermamente intenzionato a perseguire un piano punitivo considerando giustificati i propri comportamenti, dai quali trae confortanti sensazioni di potere e di controllo, che hanno poi l&#8217;effetto di rinforzarlo inducendolo a continuare. Il suo comportamento è alimentato dalla ricerca di vendetta e pensa di essere chiamato dal destino per vendicare le ingiustizie, quando invece l’obiettivo è quello di ricevere attenzioni, o di riconquistare la persona che lo ha lasciato: egli pensa che il proprio è un comportamento non riprovevole perché spinto dall’amore, inoltre è convinto che riuscirà a piegare la resistenza della vittima perché in fondo anche lei nutre gli stessi suoi desideri. Talvolta pone in essere una crudele ed infida manipolazione mentale definita gaslighting: questa tecnica viene utilizzata per rendere la vittima più flessibile e facilmente controllabile, o più emotiva e quindi più bisognosa e dipendente, la mette in condizione di dubitare di se stessa e dei suoi giudizi di realtà,  facendola sentire confusa o tentando di farle temere di stare impazzendo.<br />
•  The intimacy seeker “il bisognoso d’affetto” lo stalker è alla ricerca di una relazione e di attenzioni nell’ ambito dell’amicizia o dell’amore e questa richiesta affettiva è diretta un partner idealizzato. Il suo comportamento è alimentato dalla voglia di avere un legame fisico o emotivo stabile con un&#8217;altra persona che si ritiene possa aiutarlo, attraverso la relazione desiderata, a risolvere la propria mancanza di amore o affetto, ad uscire dalla solitudine, a superare qualche problema che lo blocca. Questa categoria include anche la forma definita delirio erotomane o Sindrome di Clérambault , in cui il bisogno di affetto viene erotizzato e lo/la stalker tende a leggere nelle risposte della vittima un desiderio a cui lui/lei resiste. Il bisogno di amore si fonda su una fissazione totalizzante: l’idea di un rifiuto, vissuto come un intollerabile attacco all’Io, diviene inaccettabile.<br />
• The incompetent: “il corteggiatore incompetente”: lo stalker non riesce ad entrare in sintonia con il partner desiderato a causa della sua incapacità nell&#8217;approcciare e nell&#8217;intrattenere dei rapporti interpersonali con persone dell&#8217;altro sesso. Il suo comportamento è connaturato dall’utilizzo di avances opprimenti, esplicite e allorché non riesca a raggiungere i risultati sperati, anche maleducate, aggressive, manesche.<br />
• The resentful “il respinto”: lo stalker diventa tale come reazione ad un rifiuto e seppur consapevole del fatto che insistenze, minacce, pedinamenti, aggressioni, denunce e rappresaglie hanno l&#8217;effetto di peggiorare il suo rapporto con l&#8217;oggetto amato tuttavia non desiste, anzi da&#8217; vita ad una sorta di escalation. Il suo comportamento diventa una continuazione della relazione, la cui perdita è percepita come troppo minacciosa.<br />
• The predatory “il predatore”: lo stalker ambisce ad avere rapporti sessuali con una vittima. Il suo comportamento consiste nel pedinare, inseguire, spaventare, torturare la  “preda”: la paura, infatti, eccita questo tipo di stalker. Appartengono a questa categoria anche i pedofili e/o i feticisti, che provano soddisfazione ed un senso di potere nell’organizzare l’assalto, nell&#8217;osservarla di nascosto, nel pianificare l&#8217;agguato senza preannunciarlo mediante minacciare o palesare anzitempo le proprie intenzioni.<br />
Studi scientifici  hanno altresì classificato lo stalking in base alla relazione vittima-autore ed alle caratteristiche dell’attore e precisamente distinguono:<br />
▪ Molestie da parte dell’ex-partner: lo stalker ha un temperamento impulsivo ed ostile prova odio e risentimento a causa della precedente relazione caratterizzata da maltrattamenti, sfociati spesso anche in violenze fisiche e verbali, commesse anche in presenza di terze persone. Il suo comportamento consiste in minacce esplicite, riconducibili, diffamazione della vittima con amici e parenti, Tipiche sono inoltre le iniziative iniziative giudiziarie relative all’affidamento, al mantenimento, agli incontri con i figli, finalizzate esclusivamente ad imporre un controllo sulla vita dell’altra persona ed una limitazione della sua libertà, comportamenti vessatori caratterizzati da livelli elevati di violenza fisica, verbale e danneggiamenti a cose di proprietà della vittima;<br />
▪ Atti persecutori dovuti a infatuazione: questa tipologia si suddivide in due sottocategorie, ‘amore giovanile’ e ‘amore adulto’, che prevedono caratteristiche simili di condotta, ma suggerimenti diversi nella gestione del caso. Oggetto delle attenzioni è una “persona amata piuttosto che vittima. La persona desiderata diventa il punto centrale delle fantasie dello stalker; il desiderio, anche se manifestato con rabbia, nella fantasia è romantico e positivo;. la persona desiderata viene rintracciata ed avvicinata con trucchi non malevoli, ad es. due biglietti per una rappresentazione teatrale o per il cinema fatti trovare sotto il tergicristalli della macchina; trovarsi in un posto ove si trova anche la vittima fingendo che l’incontro sia casuale; fare domande ad amici o colleghi su qualsiasi aspetto relativo alla vita della persona desiderata;<br />
▪Stalking delusionale e di fissazione &#8211; alto rischio: lo stalker tende ad essere incoerente e permane la sua fissazione sulla vittima che rischia di subire violenza fisica e/o sessuale; sono frequenti i casi in cui il soggetto ha già commesso reati di violenza sessuale o fisica, o ha precedentemente messo in atto condotte vessatorie. I tempi ed i luoghi dove agisce lo stalker sono variegati e imprevedibili; il contenuto del materiale inviato dallo stalker e le sue conversazioni sono velatamente oscene e di natura sessuale; l’obiettivo dello stalker è avere una relazione intima di natura sessuale con la vittima, facendo riferimento alla loro precedente relazione o all’interesse che, a parer suo, la vittima mostra ancora nei suoi confronti;<br />
▪Stalking delusionale e di fissazione &#8211; basso rischio: lo stalker presenta la delirante convinzione che esista una relazione fra lui (o lei) e la persona oggetto delle sue fissazioni; nessuna delle condotte messe in atto è pericolosa o costituisce una minaccia;  lo stalker costruisce una propria realtà per cui egli/ella e la vittima hanno una relazione reciproca e consensuale. Nel caso in cui lo stalker si convinca che una terza persona impedisce a sua relazione, si potrebbe verificare una condizione di pericolo, soprattutto se quest’ultima viene percepita come intrusiva nella vita della vittima;<br />
▪Stalking sadico:  il criterio di selezione da parte del persecutore è basato principalmente sulle caratteristiche proprie della vittima stessa, che può essere considerata una persona da rovinare poiché percepita come felice e/o realizzata; in questo contesto, nella percezione della vittima per lo più non esiste alcuna spiegazione plausibile sul perché sia stata presa di mira. Il tipo di approccio è inizialmente benevolo, per poi diventare sempre più persecutorio. Lo stalker si infiltra sistematicamente nella vita della preda, per crearle sconcerto e nervosismo; l’autore si caratterizza per possedere un’ accentuata freddezza emotiva, spesso un disturbo antisociale della condotta. Il comportamento persecutorio può essere rivolto a tutte le persone vicine alla vittima, nel tentativo di isolarla, volte è proprio quest’ultima ad allontanarsi da parenti o amici, o a lasciare il/la nuovo/a partner, per non esporli al pericolo, nella speranza che lo stalker prenda di mira lui/lei solo/a; le minacce possono essere esplicite (“moriremo insieme”) o subdole (la consegna di un mazzo di fiori secchi). Alcuni comportamenti hanno una matrice sessuale ed hanno principalmente lo scopo di umiliare la vittima, disgustarla e, in generale, minarne l’autostima.</p>
<p>Bibliografia:</p>
<p>-Gramolino S., 2008, Il fenomeno dello stalking: nuova forma di paura, di studio e di reato, Universitè Europeenne Jean Monnet</p>
<p>-Meloy, J. R. (1998). The psychology of stalking. In J. R. Meloy (Ed.), The psychology of stalking: Clinical and Forensic Perspectives, New York: Academic Press<br />
 -Tjaden, P. &amp; Thoennes, N. (1998). Stalking in America: Findings from the national violence against women survey. &#8211; Denver, CO: Center for Policy Research.<br />
-Davis K.E. &amp; Frieze I.H. 2000, Research on stalking: What do we know and where do we go?, Violence<br />
and Victims</p>
<p> -Curci P.; Galeazzi G. M.; Secchi C. (2003), La sindrome delle molestie assillanti (stalking) Bollati Boringhieri  (collana Manuali di psic. psichiatria psicoter.)<br />
-American Psychiatric Association. (1994), (DSM-IV, 4th ed.) Diagnostic and statistical manual of mental disorders, Washington, DC, Author  &#8211; Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Ed. it. Masson, Milano 2001.</p>
<p>-Berrios, G.E. &amp; Kennedy, N. (2003) Erotomania: A conceptual history. History of Psychiatry,<br />
  De Clérambault GG: Les Psychoses Passionelles; Oeuvre psychiatrique. Paris, Presse Universitaires, 1942<br />
Jordan HW, Howe G.</p>
<p>  Mcewan I., 2004, &#8216;Enduring love&#8217;, libro e film tradotti in italiano come &#8216;L&#8217;amore fatale&#8217;.</p>
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		<title>La fine del Danno Esistenziale</title>
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		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 19:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno Psichico]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Sezioni Unite della Cassazione nel novembre 2008 con la sentenza n. 26972 e le sentenze n. 26973, n. 26974, n. 26975 (tutte depositate contestualmente) hanno cancellato il danno esistenziale poichè assimilabile sia al danno biologico che a quello morale di cui è risultato, dopo un capillare riesame delle precedenti sentenze, un duplicato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/01/risarcimento.thumbnail.jpg" alt="risarcimento.jpg" /> Le Sezioni Unite della Cassazione nel novembre 2008 con la sentenza n. 26972 e le sentenze n. 26973, n. 26974, n. 26975 (tutte depositate contestualmente) hanno cancellato il danno esistenziale poichè assimilabile sia al danno biologico che a quello morale di cui è risultato, dopo un capillare riesame delle precedenti sentenze, un duplicato.</p>
<p>La definizione di danno esistenziale era stata data dalle Sezioni Unite della Cassazione come segue: “il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cd danno morale) ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso”.</p>
<p>Secondo la sentenza 233/03 della Corte Costituzionale, unitamente alle sentenze 8828 e 8827 dello stesso anno, il danno esistenziale sarebbe consistito nella lesione di diritti e di interessi garantiti dalla Costituzione diversi dal diritto alla salute che coinvolgesse le attività a-reddituali della persona lesa.</p>
<p>Il danno esistenziale è posto in relazione alla violazione di diritti che ledono la sfera esistenziale dell&#8217;individuo anche quando non ne derivi un danno fisico, psichico o biologico.</p>
<p>La Prof.ssa Pajardi, docente di psicologia giuridica presso l&#8217;Università di Urbino,  riporta un esempio nel suo articolo &#8220;la valutazione del danno psichico&#8221;. Una coppia che avendo scelto di non avere figli, tanto da sottoporre il marito a sterilizzazione, si trova ad avere un figlio in seguito ad un errore professionale del medico che ha condotto l&#8217;intervento. Il danno esistenziale si configura come lesione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile tutelato dalla Costituzione. Va risarcito, pertanto, indipendentemente dal danno biologico, fisico o psichico.</p>
<p>La sentenza n. 26972 dell&#8217; 11 novembre 2008 ha precisato che il danno non patrimoniale è risarcibile solo ed unicamente nei casi previsti dalla legge, ad es. nei casi in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato e quella in cui la risarcibilità deve basarsi seguendo l&#8217;art. 2059 c.c. (relativo alla tutela risarcitoria per i pregiudizi di natura non patrimoniale).</p>
<p>Viene poi  di seguito analizzato anche il concetto di danno non patrimoniale. E’ non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell’unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.</p>
<p>In Italia, negli ultimi anni, a causa di incidenti stradali o di danni originati dai medici il risarcimento veniva valutato considerando il danno biologico, il danno morale e quello esistenziale. Non essendoci dei range di riferimento ufficiali per il risarcimento, il danno morale veniva liquidato effettuando una percentuale rispetto al danno biologico che invece poteva, e può ancora, contare su delle tabelle volte al calcolo (in percentuale) del danno accusato. Spesso quindi, alla luce della ultima sentenza, il medesimo danno veniva risarcito per due volte.</p>
<p>Viene così oggi negata la risarcibilità dei danni non patrimoniali cioè quelli futili o quelli causati da condotte prive del requisito della gravità, ed è precisato che la liquidazione, specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità, di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia. </p>
<p>Non si può riferirsi ad una sottocategoria denominata danno esistenziale poichè si incorre nel rischio di condurre il danno non patrimoniale all&#8217;atipicità. Il danno non patrimoniale va risarcito integralmente ma senza duplicazioni, sarà il giudice che effettuerà le valutazioni di risarcimento, a seguito delle opportune valutazioni del singolo caso &#8220;individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano  verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione&#8221;.</p>
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		<title>La sentenza n. 26972 dell&#8217; 11 novembre del 2008</title>
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		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 15:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno Psichico]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>

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		<description><![CDATA[Ultima sentenza sul Danno esistenziale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/02/danno.thumbnail.jpg" alt="danno.jpg" />   Riportiamo di seguito parte della sentenza (scaricabile a piè di pagina integralmente) che segna una svolta nella definizione di danno esistenziale, danno morale, danno biologico especie per quanto concerne l&#8217;aspetto della risarcibilità del danno stesso.</p>
<p align="center"><strong>svolgimento del processo</strong></p>
<p align="left">&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. sottoposto nel maggio del 1989 ad intervento chirurgico per ernia inguinale sinistra, subì la progressiva atrofizzazione del testicolo sinistro che gli fu asportato nel giugno del 1990 in seguito ad inutili terapie antalgiche.</p>
<p align="left">Nel marzo del 1992 convenne in giudizio il dott. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. e la U.L.S.S. n. 8 (in seguito n.6) di Vicenza, assumendo che il secondo intervento era stato reso necessario da errori connessi al primo e domandando la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti.</p>
<p align="left">Il Tribunale di Vicenza con sentenza del 9.7.1998, riconosciuto il danno biologico, condannò i convenuti a versare all&#8217;attore la somma di ulteriore di £ 6.411.484 a titolo di interessi maturati sulla somma di £23.000.000 già corrisposta nel 1995 dall&#8217;assicuratore dei convenuti.</p>
<p align="left">Con sentenza n. 1933/04 la corte d&#8217;appello di Venezia ha rigettato il gravame dell&#8217;&#8230;&#8230;&#8230;..  in punto di liquidazione del danno sui rilievi: che dalla espletata consulenza tecnica era inequivocamente emerso che la perdita del testicolo non aveva inciso sulla capacità risproduttiva, rimasta integra, provocando soltanto un danno permanente all&#8217;integrità fisica dell&#8217;&#8230;. apprezzato nella misura del 6% ; che la richiesta di liquidazione del danno esostenziale, in quanto formulata per la prima volta in grado di appello, costituiva domanda nuov, come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c. nella previgente formulazione; e che del pari inammissibili erano le richieste istruttorie di prove orali articolate per supportare la relativa domanda.</p>
<p align="left">Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l&#8217; &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.  affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. .</p>
<p align="left">L&#8217;intimata U.L.S.S n.6 di Vicenza non ha svolto attività difensiva.</p>
<p align="left">All&#8217;udienza del 19.12.2007, la terza sezione, rilevato che il ricorso investe questione di particolare importanza, in relazione al cd danno esistenziale, ha rimesso la causa al Primo Presidente per l&#8217;eventuale assegnazione alle sezioni unite, in base alle considerazioni con l&#8217;ordinanza resa nel ricorso n. 10517/2004, trattato nella medesima udienza, che ha assunto il n. 4712/2008.</p>
<p align="left">Il Primo Presidente ha disposto l&#8217;assegnazione del ricorso alle sezioni unite.</p>
<p align="center"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p align="left"><strong>A) Esame della questione di particolare importanza</strong></p>
<p align="left">1. L&#8217;ordinanza di rimessione n. 4712/2008 &#8211; relativa al ricorso n. 10517/2004, alla quale integralmente rinvia l&#8217;ordinanza della terza sezione che eguale situazione ha ritenuto sussistere nel ricorso in esame &#8211; rileva che negli ultimi anni si sono formati in tema di danno non patrimoniale due contrapposti orientamenti giurisprudenziali, l&#8217;uno favorevole alla configurabilità, come autonoma categoria , del danno esistenziale &#8211; inteso,  secondo una tesi dottrinale che ha avuto seguito nella giurisprudenza, come pregiudizio non patrimoniale, distinto dal danno biologico, in assenza di lesione dell&#8217;integrità psico-fisica, e dal cd danno morale soggettivo, in quanto non attiene alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare areddituale del soggetto &#8211; l&#8217;altro contrario.</p>
<p align="left">Osserva l&#8217;ordinanza che le sentenze  n. 8827 e 8828/2003 hanno ridefinito rispetto alle opinioni tradizionali presupposti e contenuti del risarcimento del danno non patrimoniale. Quanto ai presupposti hanno affermato che il non patrimoniale è risarcibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell&#8217;art 2050 c.c., ma anche in tutti i casi in cui il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica. Quanto ai contenuti hanno ritenuto che il danno non patrimoniale, pur costituendo una categoria unitaria, essere distinto in pregiudizio di tipo diverso: biologico, morale ed esistenziale.</p>
<p align="left">A questo orientamento, prosegue l&#8217;ordinanza di rimessione, ha dato continuità la Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 233/2003, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2059 c.c. , ha tributato un espresso riconoscimento alla categoria del &#8220;danno esistenziale, da intendersi quale terza sottocategoria di danno non patrimoniale.</p>
<p align="left">Ricorda ancora l&#8217;ordinanza di rimessione che altre decisioni di legittimità hanno ritenuto ammissibile la configurabilità di un terium genus di danno non patrimoniale, definito &#8220;esistenziale&#8221;: tale danno consisterebbe in qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana (quali la lesione della serenità familiare o del godimento di un ambiente salubre), e si distinguerebbe sia dal danno biologico, perchè non presuppone l&#8217;esistenza di una lesione in corpore, sia da quello morale, perchè non costituirebbe un mero patema d&#8217;animo interiore di tipo soggettivo. Tra le decisioni rilevanti in tal senso l&#8217;ordinanza menziona le sentenze di questa Corte n. 7713/2000, n. 9009/2001, n. 6732/2005, n. 13546/2006, n. 2311/2007, e, soprattutto, la sentenza delle Sezioni unite n. 6572/2006 la quale ha dato una precisa definizione del danno esistenziale da lesione del fare areddituale dellapersona, ed una altrettanto precisa distinzione di esso dal danno morale, in quanto, al contrario di quest&#8217;ultimo, il danno esistenziale non ha natura meramente emotiva ed interiore.</p>
<p align="left">L&#8217;ordinanza di rimessione osserva poi che al richiamato orientamento, favorevole alla configurabilità del danno esistenziale come categoria autonoma di danno non patrimoniale, si è contrapposto un diverso orientamento, il quale nega dignità concettuale alla nuova figura di danno.</p>
<p align="left">Secondo questo diverso orientamento il danno non patrimoniale, essendo risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, tra i quali rientrano, in virtù della interpretazione costituzionalmente orientata dell&#8217;art.2059 c.c. fornita dalle sentenze n. 8827 e n. 8828/2003, i casi di lesioni di valori della persona costituzionalmente garantiti, manca del carattere della atipicità, che invece caratterizza il danno patrimoniale risarcibile ai sensi dell&#8217;art. 2043 c.c.  Di conseguenza non sarebbe possibile concepire categorie generalizzanti, come quella del danno esistenziale, che finirebbero per privare il danno non patrimoniale del carattere della tipicità.</p>
<p align="left">&#8230; &#8230; &#8230;</p>
<p align="left">Scarica la versione integrale della <a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/02/sentenza-n-26972-dell-11-novembre-del-2008.pdf" title="sentenza n. 26972 dell’ 11 novembre del 2008">sentenza n. 26972 dell’ 11 novembre del 2008</a></p>
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		<title>Mobbing e aspetti giuridici</title>
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		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 16:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno Psichico]]></category>

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		<description><![CDATA[  La materia del lavoro è tanto importante da essersi riservata una normativa specifica, una magistratura specializzata su tutti i livelli. La varietà dei casi può essere infinita e, di grande attualità, è ormai diventato il fenomeno del Mobbing. To Mob assalire, aggredire, accerchiare qualcuno. Fu Lorenz Konrad, un etologo, che negli anni &#8217;70 coniò questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/10/mobbing.jpg" title="mobbing.jpg"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/10/mobbing.thumbnail.jpg" alt="mobbing.jpg" /></a>  La materia del lavoro è tanto importante da essersi riservata una normativa specifica, una magistratura specializzata su tutti i livelli. La varietà dei casi può essere infinita e, di grande attualità, è ormai diventato il fenomeno del Mobbing.</p>
<p>To Mob assalire, aggredire, accerchiare qualcuno. Fu Lorenz Konrad, un etologo, che negli anni &#8217;70 coniò questo termine per descrivere il comportamento che alcuni animali mettevano in atto nei riguardi di altri appartenenti alla stessa specie. L&#8217;animale veniva assalito dal gruppo fino a quando questo veniva isolato e allontanato. Occorrerà aspettare fino agli anni &#8217;80 per poter parlare di mobbing in termini di vessazione psicologica. Il cosidetto &#8220;padre del Mobbing&#8221; fu lo studioso Heinz Leymann, svedese, che iniziò a diffondere, nei paesi del nord Europa, lo studio e la conoscenza di tale fenomeno. La definizione che Leymann ne diede fu quella di “una forma di terrorismo psicologico che implica un atteggiamento ostile e non etico, posto in essere in forma sistematica – e non occasionale o episodica, da una o più persone nei confronti di un solo individuo, il quale viene a trovarsi in una condizione indifesa e fatta oggetto di una serie di iniziative vessatorie e persecutorie. A causa dell’alta frequenza e della lunga durata del comportamento ostile, questa forma di maltrattamento causa considerevoli sofferenze mentali, psicosomatiche e sociali”.</p>
<p>La Svezia e la Germania per prime hanno riconosciuto nel Mobbing una malattia professionale mentre in Italia solo negli ultimi anni l’attenzione verso il fenomeno ha suscitato l’interesse del mondo giuridico. Difficile è stato chiarire cos’è il Mobbing, definire i criteri in base ai quali è possibile individuare le azioni mobbizzanti senza rischiare di confondersi con le altre forme di conflitti sul luogo di lavoro, e stabilire l&#8217;individuazione dei responsabili.</p>
<p>In una causa di Mobbing è difficile per il mobbizzato portare delle prove, o meglio, dimostrare la continuità delle azioni mosse a suo danno e, che a causa di ciò, il soggetto sia incorso in una situazione distruttiva e invalidante.</p>
<p>Il fenomeno del Mobbing si inserisce in un quadro legislativo in cui esistono già diverse &#8220;norme&#8221; volte alla tutela del lavoratore, basta ricordare alcuni articoli della Costituzione Italiana, la Carta dei Diritti dell&#8217;Uomo e ancora:</p>
<p><strong>- l’art.2087 c. c</strong> che impone al datore di lavoro l’obbligo contrattuale di attuare tutte le misure generiche di prudenza  e diligenza necessarie al fine di tutelare l’incolumità e l’integrità psico-fisica del lavoratore;</p>
<p><strong>- l’articolo 2043 c.c.</strong> che delinea l’obbligo extra–contrattuale del “neminem ledere”;</p>
<p><strong>- l’articolo 2013 </strong>che vieta l’ipotesi di demansionamento e dequalificazione;</p>
<p><strong>- gli articoli 1175 e 1375 c. c</strong> relativi ai principi di correttezza e buona fede;</p>
<p>Tuttavia l&#8217;esperienza pratica ha portato alla necessità di formulare un riconoscimento giuridico del Danno da Mobbing.</p>
<p>Già negli anni &#8217;90 sono stati formulati diversi progetti di legge che prevedevano come punizione per i mobber persino la detenzione,  un esempio fra tutti è il n.1813 del 9 luglio 1996 che propone l&#8217;istituzione del reato di mobbing, inteso in termini Leymaniani, da perseguire penalmente equiparandolo al reato verso la società. Nella XIV legislatura sono stati presentati in Parlamento 14 progetti di legge sul mobbing di cui 9 al Senato e 5 alla Camera, e alcuni di essi riprendevano d.d.l. e p.d.l. presentati dalle forze politiche della XIII legislatura.</p>
<p>Il <strong>Decreto Legislativo 626/94</strong> ha affermato il diritto alla salute, inteso anche come assenza di disagio e non solo come assenza di malattia, e la tutela dell&#8217;integrità psico-fisica. Da qui deriva l&#8217;ammissione al risarcimento del danno biologico che andrebbe totalmente addebitato in maniera personale e diretta agli autori delle violenze psicologiche e dovrebbe avvenire ogni qualvolta si manifestino le condizioni previste dell&#8217;art. 2043 c.c.</p>
<p>Altro <strong>decreto legislativo</strong> che ha introdotto la tutela assicurativa INAIL del danno biologico è il <strong>n. 38 del 23 febbraio 2000</strong>. </p>
<p>La prima sentenza in cui compare il termine Mobbing è stata emessa dal Tribunale di Torino Sez. lavoro 1° grado in data 16-11-99. Il caso in questione riguardava un&#8217; operaia dipendente che aveva richiesto risarcimento del danno biologico. La donna infatti era afflitta da crisi depressive causate da continue vessazioni e umiliazioni agite nel luogo di lavoro da parte del capo turno. Alla giovane lavoratrice, moglie di un operaio, madre di due figli, che era dipendente dell&#8217;azienda di Borgaro Torinese,  citata poi in giudizio, dal maggio del 1996 con un contratto a termine, vinse la causa e le furono riconosciuti dieci milioni delle vecchie lire per risarcimento in quanto vittima di mobbing. Il giudice nella premessa della sentenza citò la fenomenologia del Mobbing, la letteratura scientifica di riferimento e in conclusione rigettò la tesi sostenuta dai legali del capoturno in cui si discolpava il loro assistito imputando le crisi depressive a &#8220;labilità emotiva&#8221; della donna.</p>
<p>Lo stesso giudice, a distanza di poco tempo, precisamente il 30 dicembre del 1999 emise una seconda sentenza a favore di un&#8217;altra dipendente che aveva accusato sintomi ansioso-depressivi a causa del datore di lavoro.</p>
<p>In entrambe le sentenze il giudice riconobbe un risarcimento alle vittime rifacendosi alle categorie di danno biologico non permanente e danno da demansionamento senza che venisse effettuata alcuna indagine medico-psichiatrica rispetto al Danno da Mobbing. Il giudice acquisì i fatti considerandoli &#8220;fatto notorio&#8221; pertanto non occorse nessun&#8217;altra dimostrazione.</p>
<p>Si potrebbero passare in rassegna molte altre sentenze emesse successivamente ma fra quelle più note ricordiamo  quella emessa dalla <strong>Suprema Corte di Cassazione Sez.ne Lavoro del 2.5. 2000 n. 5491</strong> che stabilisce che debba essere provato il nesso causale tra danno biologico e persecuzione, quindi il lavoratore ha diritto al risarcimento se il danno (es: di natura nervosa) deriva da un&#8217;attività persecutoria mossa dal datore di lavoro. Occorrono però prove concrete, testimoni che dimostrino le colpe e supportino le accuse. Non basta  esibire certificati medici che attestino &#8220;sindromi da mobbing&#8221;. Se le accuse di molestie sessuali, discriminazioni, ecc, non sono provate il dipendete rischia il licenziamento per diffamazione e per aver leso il rapporto di fiducia col datore di lavoro. Questo confermato dalla <strong>sentenza n. 143 del 2000 Sez.ne Lavoro della Corte di Cassazione.</strong></p>
<p>E&#8217; da considerarsi la prima sentenza italiana di un caso di mobbing quella emessa dalla <strong>Sez.ne Lavoro n.847/2001 del 23. 02. 2001 (pubblicata il 15.03.2001) del Tribunale di Forlì</strong> in cui il C.T.U. fu il noto Harald Ege (fondatore dell&#8217;Associazione PRIMA di Bologna nata per combattere il Mobbing e lo stress psicosociale). </p>
<p>Quando si parla di Mobbing si tratta quindi di un danno biologico di tipo psichico?</p>
<p>Certamente la vittima denuncerà un danno psichico che andrà poi comprovato con consulenze specialistiche che saranno volte ad analizzare i disturbi lamentati, il contesto lavorativo, il nesso causale, le responsabilità, l&#8217;esclusione di simulazione, ecc.</p>
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