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	<title>Psicologia Giuridica &#187; Prof. Arturo Xibilia</title>
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	<description>Portale informativo sulla psicologia giuridica</description>
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		<title>Alle radici della psicologia giuridica</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 21:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Arturo Xibilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicologia Giuridica]]></category>

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		<description><![CDATA[Fatta l’ovvia premessa che non sono né uno storico della psicologia, né, tanto meno, uno storico del diritto, ritengo opportuno ricordare che le radici di ciò che noi oggi chiamiamo “Psicologia Giuridica” sono da rintracciare in quel tempo in cui nel diritto italiano alla cosiddetta Scuola classica di diritto penale subentrò il pensiero scientifico della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/02/lombroso.jpg" title="Cesare Lombroso"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/02/lombroso.thumbnail.jpg" alt="Cesare Lombroso" /></a>Fatta l’ovvia premessa che non sono né uno storico della psicologia, né, tanto meno, uno storico del diritto, ritengo opportuno ricordare che le radici di ciò che noi oggi chiamiamo “Psicologia Giuridica” sono da rintracciare in quel tempo in cui nel diritto italiano alla cosiddetta Scuola classica di diritto penale subentrò il pensiero scientifico della cosiddetta seconda Scuola, o Scuola positiva.<br />
Beninteso, anche nel diritto romano i malati di mente, i furiosi, i dementi, gli alienati – come sono stati chiamati nelle varie epoche – venivano riconosciuti non responsabili dell’azione delittuosa compiuta, e così era in Italia per effetto del codice napoleonico del 1810, ma le considerazioni in ordine alla persona si fermavano alla esistenza o meno di una malattia del “cervello” (non della mente).<br />
Intorno alla metà dell’ &#8217;800 si verificò nella cultura giuridica una vera e propria rivoluzione:  secondo la Scuola classica l’uomo era ritenuto essere sempre responsabile delle proprie azioni, qualsiasi atto era espressione della sua volontà, e perciò era all’atto che il diritto guardava; il reato era considerato sempre come qualcosa di voluto, e la pena aveva carattere e funzione punitiva; con la Scuola positiva venne introdotto, invece, il concetto di responsabilità “morale”.<br />
Attraverso questa parola, “morale”,  che è stata come un piccolo seme capace di sviluppare un grandissima pianta, per la prima volta hanno fanno il loro ingresso nel diritto le cosiddette scienze umane &#8211; e cioè la psicologia, la psichiatria, la sociologia, l’antropologia culturale &#8211; con il loro intrinseco contenuto  di determinismo: non è vero che l’ uomo è sempre totalmente responsabile delle proprie azioni, non è vero che egli governa totalmente se stesso per mezzo di una volontà sempre libera e autonoma; al contrario, la sua azione può essere indirizzata, influenzata o addirittura condizionata dalla costituzione biologica, dall’ambiente, dalla cultura cui partecipa, dalla storia personale…..in una parola, da quella cosa sempre piuttosto misteriosa e sicuramente complessa che chiamiamo “personalità”.<br />
Introdotto questo concetto,  l’attenzione del diritto si è estesa  fino a comprendere oltre l’atto in sé anche la persona che lo compie. Gli studiosi che per questa via irruppero, consapevolmente o non, nel campo delle scienze giuridiche coprivano una gamma molto estesa, che va da Lombroso a Freud, dalla criminologia di Garofalo alla sociologia di Ferri, all’evoluzionismo di Darwin. Questi accostamenti a qualcuno oggi potrebbero sembrare incongrui, ma si sbaglierebbe. Basta pensare che Lombroso e Freud cercavano esattamente la stessa cosa, solo che uno la cercò nel campo del soma, mentre l’altro la cercò in un’altra dimensione, e però le neuroscienze dei nostri giorni cercano ancora la stessa cosa e direi che la cercano più nella direzione di Lombroso che in quella di Freud, anche se spesso finiscono con il concludere che molto probabilmente la verità scientifica sta in una visone unitaria delle due vie. Freud, a sua volta, come tutte le persone colte, utilizzò gli strumenti culturali del suo tempo, per cui così come ha mutuato alcuni modelli di funzionamento della mente dalla scienze fisiche dell’epoca, ha mutuato da Darwin il concetto di istinto, istinto aggressivo e istinto sessuale come forza di tutti gli organismi viventi per difendere la propria esistenza e per assicurare alla propria specie la sopravvivenza.<br />
Il primo manuale di psicologia giudiziaria, con questo nome, è di Umberto Fiore, ed è del 1909. Freud elaborerò la teoria del delitto per senso di colpa nel 1925.</p>
<p>Quello che è venuto dopo lo conosciamo e mi sembra che si possa sintetizzare in questo modo: la psichiatria, che nel frattempo ha molto raffinato le proprie ipotesi, la propria nosografia, le potenzialità terapeutiche e i servizi, ha dato e dà i suoi preziosi contributi sia nell’area civilistica che in quella penalistica, proprio nel campo della capacità e della responsabilità; la psicologia, a parte i contributi che fornisce alla diagnostica psichiatrica, ha avuto storicamente ed ha tuttora un fondamentale ruolo nel campo del diritto minorile, a partire proprio dagli accertamenti sulla maturità, consapevolezza, coscienza di disvalore, ecc., che servono a confermare o ad escludere la responsabilità in certa fascia dell’età evolutiva. Nel 1934, come sappiamo, con l’istituzione dei Tribunali minorili venne disegnato nel diritto italiano un giudice “misto”, e con ciò la lettura psicologica dei comportamenti di rilievo giudiziario entrò anche formalmente nell’ambito della scienza giuridica.<br />
Direi che per parecchi anni le posizioni sono rimaste queste, pur con evoluzioni concettuali di rilievo, quale, per esempio, quella della devianza prodotta dalla sociologia di Durkeim.<br />
Da venti o trenta anni a questa parte, però, sul fronte sociale e conseguentemente su quello del diritto sono avvenuti mutamenti che hanno cambiato in modo sostanziale le cose; basta accennare<br />
- alla riforma del diritto di famiglia e alla introduzione del divorzio, che ha creato un bisogno di conoscenze in ordine alla responsabilità dei coniugi e alla capacità genitoriale,  in ordine all’affidamento dei figli e alle loro relazioni con i genitori;<br />
- alle norme sull’adozione nazionale e internazionale, che addirittura chiedono alla psicologia una capacità conoscitiva di tipo predittivo nel lungo termine in fatto di capacità genitoriale;<br />
- alla riforma dell’assistenza psichiatrica, che ha posto nuove esigenze in fatto di pericolosità e di trattamento;<br />
- alla diffusione della rete internet, che ha creato fattispecie di reato nuove quali la pedofilia via internet e la detenzione e diffusione di materiale pornografico attraverso la rete;<br />
- ai progressi della farmacopea e della chirurgia, che hanno consentito il cambiamento di genere, con il problema connesso della identità psicologica;<br />
- all’abuso sessuale su bambini piccoli, che ha addirittura creato quello che ormai si può definire un settore scientifico specifico in fatto di esame e di testimonianza;<br />
- alla chiusura delle istituzioni costrittive quali erano i riformatori giudiziari, e alla gestione della devianza minorile in strutture aperte, che pone problemi di osservazione e di diagnosi di notevole finezza e specializzazione;<br />
- alla valutazione dei casi di tossicodipendenza;<br />
- alle nuove figure nell’area, vastissima, del risarcimento del danno;<br />
- e alla riforma stessa del codice di procedura penale, che ha dato al processo, e quindi ai giudici e agli avvocati, come giustamente ha scritto Assunto Quadrio, una duplice dimensione: una è quella per cui il loro agire processuale costituisce di per sé una situazione dinamica nella quale personalità e ruoli diversi si confrontano secondo le regole della psicologia dei gruppi; l’altra è data dalla necessità, nuova per giudici e avvocati, di avere conoscenze non superficiali in fatto di percezione, memoria e processi cognitivi in ordine alla psicologia della testimonianza. Non è un caso che uno dei più accattivanti libri sulla cross-examination sia stato scritto dalla De Cataldo, che è avvocato praticante,  ma anche docente di psicologia giuridica.</p>
<p>Situazioni, fattispecie, bisogni giuridici nuovi, dunque, e conseguentemente richieste ai periti e ai consulenti, così come anche agli operatori dei servizi pubblici, del tutto nuove rispetto al passato.<br />
Mi sembra che si possa dire, in sostanza, che accanto alla perizia in senso tradizionale, quella nella quale il giudice chiede un parere di natura clinica, quale che sia la materia o l’occasione giudiziaria, si è costituita un’area enormemente più vasta nella quale l’interazione tra il giudice e l’esperto si fonda sulla necessità di conoscere aspetti dinamici, profondi, complessi delle persone e dei loro comportamenti, per valutarne motivazioni, aspettative, bisogni, attitudini, limiti, risorse, ecc. Si è configurata, in sostanza, una competenza nuova dello psicologo, che a mio parere è la dimensione vera della psicologia giuridica, e che ha la sua peculiarità nella capacità di “trattare il caso” in sintonia con la cultura del giudice e con le esigenze del diritto.</p>
<p align="right"><em>Prof. Arturo Xibilia</em></p>
<p align="right"><em>Psicologo, Psicoterapeuta</em></p>
<p align="right"><em>Docente presso l’Università di Catania di</em></p>
<p align="right"><em>Diagnostica giuridico-forense</em></p>
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		<title>La posizione del CISMAI sul caso dello psichiatra palermitano</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/deontologia/comunicato-stampa-del-cismai-sul-caso-dello-psichiatra-palermitano/</link>
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		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 11:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Arturo Xibilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abuso sessuale]]></category>
		<category><![CDATA[Deontologia]]></category>

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		<description><![CDATA[ Il CISMAI mi ha segnalato, in qualità di componente della Commissione di studio sull&#8217;abuso all&#8217;infanzia, costituita dall&#8217;Ordine degli Psicologi della Sicilia, un comunicato stampa sull&#8217;ormai noto caso dello psichiatra di Palermo che ha denunciato un suo paziente autore di abusi sessuali su tre bambine. L&#8217;Associazione ha redatto quanto segue: &#8220;Il CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2007/11/bimba.thumbnail.jpg" alt="Diritti dei bambini" /> Il CISMAI mi ha segnalato, in qualità di componente della Commissione di studio sull&#8217;abuso all&#8217;infanzia, costituita dall&#8217;Ordine degli Psicologi della Sicilia, un comunicato stampa sull&#8217;ormai noto caso dello psichiatra di Palermo che ha denunciato un suo paziente autore di abusi sessuali su tre bambine. L&#8217;Associazione ha redatto quanto segue:</p>
<p align="left">&#8220;Il CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia) esprime la sua piena solidarietà allo psichiatra palermitano, che ha denunciato un suo paziente, al fine di proteggere tre bambine dai tre agli otto anni.<br />
L’art. 622 del codice penale dice infatti che &#8220;chiunque avendo notizia per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto è punito se dal fatto può derivare nocumento, (&#8230;.) ”.<br />
La situazione delle bambine e il loro diritto ad essere protette e curate è senza alcun dubbio giusta causa: qualsiasi interpretazione contraria va contro il superiore interesse del minore, sancito peraltro dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ratificata nel 1991 dallo Stato Italiano, per la quale il Comitato ONU preposto monitora annualmente l’applicazione da parte degli Stati.<br />
Qualora poi lo psichiatra avesse avuto in cura il paziente presso struttura pubblica, vi sarebbe stato in questo caso l’obbligo di denunciare, obbligo che riguarda tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizi.<br />
In ogni caso fatti così gravi, che nella grande maggioranza dei casi si reiterano, spesso per anni, come dimostra la letteratura internazionale, (e come, nello specifico, affermato dallo stesso paziente), possono determinare danni gravi alla salute psichica e fisica delle vittime, non solo a breve termine, ma anche nella vita adulta, compromettendola in modo spesso pesantissimo.<br />
Qualsiasi appello al segreto professionale in questi casi, anche qualora si tratti di professionista che esercita professione privata, è perciò assolutamente improprio,<br />
anche se sono evidenti e comprensibili le difficoltà degli operatori coinvolti in casi delicati come questi.<br />
Di queste difficoltà gli ordini professionali dovrebbero farsi carico in senso supportivo rispetto al dovere di tutelare soggetti deboli, quali i bambini e le bambine abusati e maltrattati, in particolare modo quando l’abusante ha facile accesso alle piccole vittime, come nel caso in oggetto. Al dovere di impegnarsi alla tutela dei minori si fa peraltro espressamente richiamo nel nuovo codice deontologico del 2006 dell’ordine dei medici (art. 32, capo III), con particolare riferimento ai maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali.<br />
Sappiamo bene, inoltre, come è difficile il lavoro con i soggetti abusanti ed è impensabile la delega della risoluzione di casi come questi al singolo professionista, in quanto è dimostrata la necessità di una presa in carico multidisciplinare e del coinvolgimento della magistratura minorile ed ordinaria.<br />
Non potendo sussistere alcun dubbio rispetto al prevalere del diritto alla tutela delle vittime, diritto che non può essere fatto valere se non attraverso il coinvolgimento delle autorità preposte, ci auguriamo che il caso di Palermo determini una revisione delle interpretazioni che vengono date ai codici deontologici, che riteniamo debbano essere adeguate alle conoscenze sui danni derivanti dagli abusi sessuali e sui doveri di tutela, non ché in sintonia con il lavoro che viene svolto dal governo, dalla magistratura, dai moltissimi operatori dei servizi pubblici e dei centri privati, che si occupano di bambini vittime di violenza, contribuendo quindi non solo alla protezione dei minori, ma anche alla crescita culturale e morale del nostro paese. Crescita che è strettamente connessa alla capacità di saper rispondere ai bisogni dell’infanzia e alla coscienza che non può essere tollerabile l’abbandono di bambini da parte di chi viene a conoscenza di violenze compiute contro di loro&#8221;.</p>
<p align="right"><em><font face="verdana">Prof. Arturo Xibilia</font></em></p>
<p align="right"><em><font face="verdana">Psicologo, Psicoterapeuta</font></em></p>
<p align="right"><em><font face="verdana">Docente presso l&#8217;Università di Catania di</font></em></p>
<p align="right"><em><font face="verdana">Diagnostica giuridico-forense</font></em></p>
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		<title>Adozione internazionale: un caso allarmante</title>
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		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 09:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Arturo Xibilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adozione]]></category>

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		<description><![CDATA[In campo di adozioni internazionali mi è stato segnalato un caso che, se la documentazione che ho chiesto lo confermerà, è di notevole gravità. Per il momento lo propongo senza nominare i soggetti implicati, anche per saggiare se situazioni analoghe si siano verificate altrove, altre volte. Quando avrò acquisito certezza documentale sull’evento, darò una informazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="verdana">In campo di adozioni internazionali mi è stato segnalato un caso che, se la documentazione che ho chiesto lo confermerà, è di notevole gravità. Per il momento lo propongo senza nominare i soggetti implicati, anche per saggiare se situazioni analoghe si siano verificate altrove, altre volte. Quando avrò acquisito certezza documentale sull’evento, darò una informazione più dettagliata.<br />
Una coppia riceve dall’Autorità giudiziaria competente l’attestazione di idoneità ad adottare uno o più minorenni di cittadinanza straniera, e si iscrive ad una Associazione autorizzata, la quale dopo qualche tempo la invia ad uno Stato straniero; qui il personale collegato all’Associazione mette la coppia in contatto con due fratelli, di età tra i dieci ed i dodici anni, adottabili.<br />
La singolarità del caso sta nel fatto che i due bambini, per quella che sembra essere una politica dello Stato in questione, non si trovano in un istituto, ma già da quattro anni vivono presso una famiglia affidataria, cui lo Stato versa un contributo economico per il mantenimento. La famiglia in questione, vuoi perché nel frattempo si sono costituiti legami affettivi con i bambini, vuoi per non perdere il contributo statale, si mostra subito molto ostile all’adozione e fa pressioni sui bambini. In verità non ce ne è bisogno, perché i bambini si mostrano profondamente legati ai coniugi affidatari (li chiamano papà e mamma) e a tutta la famiglia allargata, per cui per un certo numero di giorni accettano di uscire con la coppia italiana, vanno ai parchi giochi, accettano i regalini, qualche volta dormono con loro in albergo, ma chiedono sempre con la massima determinazione di rientrare in famiglia; una volta, poiché una passeggiata si prolungava, avvantaggiati dal fatto di conoscere la lingua del luogo, attuano anche un tentativo di fuga per tornare a casa. La coppia si rende conto che non è proponibile separare i bambini dagli affidatari, segnala agli operatori locali la situazione e non può fare altro che rimpatriare proponendosi per un secondo contatto.<br />
E’ evidente che in questa vicenda c’è un concorso di errori: da parte dello Stato straniero, di considerare ancora adottabili bambini che per il trascorrere del tempo e per la loro età hanno costituito legami affettivi importanti con degli affidatari (la legge italiana sull’affidamento eterofamiliare opportunamente pretende che l’istituto trovi applicazione solo in casi di temporanea inidoneità della famiglia naturale); da parte della Associazione, per avere proposto in adozione bambini in quelle condizioni e per avere posto la coppia assistita in una condizione insostenibile. E’ appena il caso di osservare che ancorché la coppia affidataria fosse stata favorevole all’adozione e l’avesse agevolata, per i bambini sarebbe stata comunque una esperienza dannosa.<br />
Ma non è finita. Dopo un notevole lasso di tempo, l’Autorità competente dello Stato straniero invia all’Associazione una lettera nella quale attribuisce alla coppia italiana la responsabilità di avere fatto fallire il progetto adozionale, e la definisce inidonea all’adozione; l’Associazione gira questa lettera all’Autorità giudiziaria italiana, con conseguenze che sono facilmente immaginabili e che, infatti, arrestano immediatamente il secondo contatto in corso.<br />
</font></p>
<p align="right"><em><font face="verdana">Prof. Arturo Xibilia</font></em></p>
<p align="right"><em><font face="verdana">Psicologo, Psicoterapeuta</font></em></p>
<p align="right"><em><font face="verdana">Docente presso l&#8217;Università di Catania di</font></em></p>
<p align="right"><em><font face="verdana">Diagnostica giuridico-forense</font></em></p>
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