<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psicologia Giuridica &#187; Affidamento Condiviso</title>
	<atom:link href="http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psicologiagiuridica.net</link>
	<description>Portale informativo sulla psicologia giuridica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2021 00:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>La collusione del consulente col sistema giudiziario</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/la-collusione-del-consulente-col-sistema-giudiziario/</link>
		<comments>http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/la-collusione-del-consulente-col-sistema-giudiziario/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 19:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affidamento Condiviso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/la-collusione-del-consulente-col-sistema-giudiziario/</guid>
		<description><![CDATA[  Pubblichiamo il seguente articolo segnalatoci dal Prof. Vincenzo Mastriani e dal gruppo di lavoro ”comunicazione condiviso” redatto dal Dott. Salluzzo (Psicologo, Psicoterapeuta). Il presente contributo propone una seria riflessione in merito all’accettazione acritica e collusiva delle CTU-CTP da parte dei consulenti psicoprofessionisti nell’ambito giudiziario della separazione. Nel presente contesto, il termine “collusione” è utilizzato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/05/divorzio.jpg" title="collusione"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/05/divorzio.thumbnail.jpg" alt="collusione" /></a>  Pubblichiamo il seguente articolo segnalatoci dal Prof. Vincenzo Mastriani e dal gruppo di lavoro ”comunicazione condiviso” redatto dal <strong>Dott. Salluzzo</strong> (Psicologo, Psicoterapeuta).</em></p>
<p>Il presente contributo propone una seria riflessione in merito all’accettazione acritica e collusiva delle CTU-CTP da parte dei consulenti psicoprofessionisti nell’ambito giudiziario della separazione. Nel presente contesto, il termine “collusione” è utilizzato secondo la teorizzazione datane dal Prof. Renzo Carli (Carli, Paniccia, 2003).<br />
In tal senso, dobbiamo considerare il meccanismo della collusione (si vedano anche Laing, 1959; Dicks, 1967) come un fenomeno inconscio, normalmente attivo nei sistemi sociali – famiglia per prima, e non escluse le relazioni professionali &#8211; che può essere facilmente spiegato in base al bisogno di conferma di ogni essere umano: una sorta di <em>auto-etero-inganno</em>, una simulazione condivisa, potremmo dire, inevitabile in qualsiasi azione della vita. Perché la realizzazione di ogni azione richiede la sintonia del contesto in cui l’azione intende dispiegarsi, e, inevitabilmente, anche la <em>simbolizzazione affettiva</em> che le parti devono assumere all’interno del contesto. Una finzione che siamo costretti a mantenere – anche a costo di una prolungata elusione della verità – se temiamo di perdere la continuità delle nostre relazioni e il potere ad esse connesso, in sintesi la nostra identità costruita nel rapporto col Mondo.<br />
Nel caso delle separazioni, ci troviamo di fronte ad una <em>collusione inconsapevole</em> agita dagli operatori del sistema giudiziario delle separazioni, i quali, definitoriamente riconosciuti dalla società come competenti, tuttavia finiscono con l’arrecare  &#8211; proprio per quegli aspetti in cui sono intrinsecamente incompetenti, ovvero gli affetti &#8211; un disagio ulteriore, a volte maggiore, di quello di cui le famiglie sono portatrici (Gardner, 2002; Salluzzo, 2004; 2004b; 2006; 2007); un <em>disagio aggiuntivo iurigeno</em> che deriva dall’omissione commessa dall’intero sistema nel suo insieme: adempiere irriflessivamente ad un mandato sociale trascurando di comprenderne il processo istituente (Carli, Paniccia, 2003) agito che ne sta alla base.<br />
 <br />
<strong>Agito (acting) giudiziario</strong><br />
Il rapporto amoroso, come ogni altra relazione umana, è basato su una collusione inconscia. Collusione che, data la sua natura illusoria, nel corso della vita può venir meno (Anzieu, 1986). La rottura dell’ <em>unità emotiva</em> (Bowen, 1979) della coppia &#8211; <em>fallimento della collusione</em> (Carli, Paniccia, 2003) &#8211; genera un estremo disagio. Il tradimento del patto idealizzato di reciproca conferma/attribuzione di valore (un “contratto emotivo fraudolento” secondo Bowen), spezza il basilare meccanismo di conferma/riconoscimento di sé, procurando uno stato penoso di disagio che spinge gli ex partner &#8211; ormai minati nelle fondamenta emotive della loro personalità &#8211; ad <em>evacuare</em> al più presto l’insopportabile sofferenza. Guidati dall’illusione di risolvere rapidamente la situazione, evitando di elaborare la comprensione dei propri vissuti emotivi, finiscono col riporre un’ingenua fiducia nel sistema giudiziario.<br />
Mentre il <em>comprendere</em> (insight) porterebbe al superamento di una situazione dolorosa, l’<em>agire</em> (acting) giudiziariamente costituisce solo una <em>reazione difensiva</em> (nel senso psicopatologico del termine) <em>estesa e condivisa</em>, fino ad arrivare a costituire una <em>mitologia collusiva</em> che pervade in modo variabile le famiglie, gli addetti ai lavori e la società, e che porta inevitabilmente alla irrisolvibilità dei conflitti affettivi (Salluzzo, 2004a).<br />
La visione della separazione/divorzio qui presentata cozza violentemente contro la – superficiale, ad avviso di chi scrive – liberalizzazione della separazione/divorzio, che si è andata sempre più affermandosi nelle società occidentali (Ronfani, 2006). Come se, solo per il fatto che il divorzio sia un diritto acquisito, i cittadini debbano disporne sempre e comunque, anche se con scarso discernimento, sostenuti invariabilmente da una schiera di alleati costituita da parenti, amici, avvocati, psicoterapeuti personali, ed altri, tutti compiacentemente collusi con la parte.<br />
 <br />
<strong>Triangolazione del sistema giudiziario con la storia familiare<br />
</strong>Il disagio del fallimento esita in una <em>triangolazione </em>(Bowen, 1979; Carli, Paniccia, 2003) su di un polo esterno alla coppia fantasticato come risolutore, in questo caso la giustizia, che però, non essendo tecnicamente attrezzata per trattare questioni affettive, finirà inevitabilmente con l’adottare le uniche risoluzioni di cui dispone. Infatti, il sistema giudiziario non potrà mai imporre percorsi psicoterapeutici o di mediazione. Spesso potrà solo emettere, senza effettivamente addentrarsi nelle dinamiche familiari, provvedimenti improntati genericamente al <em>favor minoris</em>, seguendo, in parte, i dettami consolidati dalla giurisprudenza. In parte &#8211; non essendo chiaramente definito dal nostro ordinamento quale sia l’interesse del minore (Dell’Antonio, 1989; Ronfani, 2006) &#8211; i provvedimenti saranno improntati, oltre che a soluzioni scontate, comunque alla soggettività del giudice, il quale non dispone di cognizioni psicologiche.<br />
In realtà, il potere di riequilibrarsi e gestirsi, se saranno messi in grado di farlo riattivando un canale comunicativo, risiede unicamente negli stessi sfortunati protagonisti della crisi familiare e nessun altro.  Se ciò non avverrà, il destino della futura famiglia separata dipenderà solo dall’abilità di avvocati e consulenti di parte che, colludendo con le dinamiche emotive, tenteranno di costruire &#8211; anche con disumani stratagemmi legali &#8211; una <em>realtà processuale</em> il più possibile favorevole ai propri clienti.<br />
Spogliata della continuità dei suoi valori affettivi, la famiglia esce dai tribunali reificata, priva di un convincente perché alla sua disperante perdita di senso e di storia. Anche per questo, nella cultura giuridica di molti Paesi, si è sviluppato un orientamento che, in contrasto col <em>paternalismo del giudice</em>, auspica lo sviluppo della tendenza delle coppie separate all’<em>autoregolazione</em> del conflitto attraverso tecniche di <em>mediazione familiare</em> (Ronfani, 2006).<br />
 <br />
<strong>Adultizzazione abusante dei figli</strong><br />
Purtroppo, il vero abuso psicologico commesso sui minori, proprio ad opera del sistema giudiziario delle separazioni, è quello di tutelarli richiedendo la loro discesa in campo; col risultato spesso di adultizzarli, consentendogli di prender parte per uno dei genitori nella contesa (Gardner, 2002), e distruggendo così, in molti casi, il vero unico bene che dovrebbe essergli garantito: il rapporto coi genitori. Quando i figli rifiutano uno dei genitori, ci si deve sempre domandare se ciò non costituisca altro che la materializzazione, agita per mano dei figli, della sete di vendetta del genitore con cui i figli si sono alleati ai danni dell’altro.<br />
La continuità del vincolo coi genitori è l’unica vera garanzia di un sano sviluppo che la giustizia dovrebbe preoccuparsi di salvaguardare per proteggere i minori, invece di <em>promuoverli sul campo</em>, riconoscendogli una astratta, chissà come acquisita maturità, tale da assumersi responsabilmente delle prese di posizione. Assunzione di responsabilità che, per altro paradossalmente, la giustizia è rapidamente pronta a disconoscere ai loro genitori, sostituendosi, col potere del giudice, ad essi.<br />
 <br />
<strong>La collusione del consulente col sistema giudiziario</strong><br />
Quando il consulente accetta l’incarico propostogli dal giudice, lo fa semplicemente perché quell’incarico esiste e non si interroga sul processo istituente che ne sta alla base. Non si interroga se sia possibile svolgere quell’incarico in modo congruo, né se abbia senso portarlo a termine. Accettando acriticamente le consulenze, gli psicoprofessionisti finiscono col colludere con la logica del sistema giudiziario che è quella dell’adempimento: ovvero rispondere ad una domanda che non pensa se stessa. L’intervento della giustizia, nelle forme del provvedimento del giudice, del patrocinio legale, della consulenza, costituiscono un esempio di tecnicalità, di competenza <em>messa in atto/agita</em> sulla base di un’accettazione acritica di una domanda.<br />
 <br />
<strong>Errori sistematici delle consulenze giudiziarie</strong><br />
Uno degli aspetti più mistificanti delle consulenze è costituito dal fatto che spesso, proprio a causa della sua stessa finalità e dei tempi di attuazione, possono dar luogo a <em>sistematici errori diagnostici.<br />
</em>Si considerino i seguenti punti.<br />
1.        In condizioni di esame per fini legali, i periziandi spesso esibiscono difensivamente un <em>falso-sé</em> per ben figurare, una personalità di facciata, con la conseguenza che la CTU/CTP potrebbe facilmente fornire unicamente una piatta valutazione, pressoché equivalente a quella che lo stesso giudice riuscirebbe ad effettuare da solo in uno sbrigativo esame delle parti.<br />
2.        È noto che anche i test psicologici non possono costituire una garanzia di obiettività in situazioni di valutazione legale, e che sono pesantemente condizionati dal contesto (Lanotte, Capri, 1997).<br />
3.        In realtà, né un modello che tende a classificare gli individui, né quello che tende ad esaminare astrattamente le relazioni sganciate le une dalle altre al di fuori di un sistema, può rendere conto della complessità della situazione. Perchè ciò che è entrato in crisi non è né l’individuo, né le singole relazioni, bensì un sistema familiare nel suo complesso (si veda Giordano in Eurispes, 2002). Qualsiasi consulenza che segmenti il contesto spezzettandolo non può fare altro che commettere il grossolano errore di deprivare di senso l’intero sistema.<br />
4.        Comunque, qualora il disagio reale venisse manifestato apertamente, disturbi reattivi successivi alla separazione, anche derivanti dagli effetti dei provvedimenti provvisori urgenti emessi in udienza presidenziale, potrebbero essere scambiati per disturbi della personalità o altre psicopatologie strutturali, penalizzando nei provvedimenti del giudice colui/colei che li palesassero; con la paradossale conseguenza che la CTU/CTP finirebbe per addebitare ai periziandi anche il disagio aggiuntivo <em>iurigeno</em> (quello determinato dai provvedimenti giudiziari già in atto). Con la consulenza acriticamente agita, in sintesi, si corre il rischio di confondere il disagio familiare di base con quello provocato dagli effetti del sistema giudiziario.<br />
5.        Quando il giudice dà l’incarico di CTU spesso la crisi si protrae da tempo e ci si può trovare davanti al <em>fatto compiuto</em>, cioè ad un sistema di alleanze messe in atto per ridare stabilità al sistema, un assetto automaticamente costituitosi, che tende difensivamente a nascondere le trame della propria esistenza. Così riconsolidatosi, il sistema, nonostante la disfunzionalità, nel suo assetto difensivo è diventato difficile sia da individuare che da scardinare.<br />
 <br />
È in tutti i punti sopra elencati che lo psicoprofessionista perde la sua battaglia per dimostrarsi competente, tanto nella diagnosi che nell’intervento, per diventare servo e complice di una cultura dell’adempimento, legittimata solo perché imposta dal mandato di una autorità forte. Il potere giudiziario, ancorché incompetente nello specifico, sovrasta la competenza di cui il professionista incaricato disporrebbe se fosse messo in grado di operare opportunamente.<br />
 <br />
<strong>Conclusioni<br />
</strong>Nessuno si scandalizza che, ad esempio, gli aspetti economici della separazione restino di competenza della giustizia; ma gli aspetti affettivi dovrebbero trovare una competente collocazione nell’ambito di servizi attrezzati per tutte le evenienze di tipo psico/logico/patologico.<br />
La società, a differenza degli psicoprofessionisti che lo dovrebbero sapere, non ha ancora compreso che la conflittualità della separazione è una vera e propria patologia della relazione, e non una volgare immaturità: segnatamente, il fallimento di una illusione a due (Anzieu, 1986), o di un “contratto emotivo fraudolento” (Bowen, 1979). Nessuna separazione potrà mai essere gestita agevolmente senza che prima sia stata superata la fissazione della coppia al modello di relazione idealizzata, basata sulle illusioni giovanili.<br />
L’illusione che la separazione possa essere gestita con competenza della giustizia – residuo di un potere salvifico fantasmaticamente proveniente da un padre mitico, attribuito al giudice &#8211; produce solo il risultato di alimentare negli ex partner l’illusione che potranno riparare il proprio squilibrio affettivo rifuggendo da un immaginario nemico &#8211; colui/lei che ha distrutto il giovanile sogno d’amore idealizzato &#8211; fantasticando di poter ottenere in forza di legge quello che solo un loro sforzo (di comprensione dell’accaduto) potrebbe fornirgli.<br />
È per questo che <em>la collusione del consulente con la richiesta di CTU/CTP risulta essere di particolare gravità. Perché risponde alla semplice e deresponsabilizzante logica del professionista che adempie ad una richiesta solo in quanto si sente garantito dal potere forte ed autorevole del giudice richiedente. Purtroppo, tale acritica accettazione costituisce un serio danno inflitto al benessere delle famiglie in conflitto perché alimenta e rinforza il circolo vizioso dell’illusione di ottenere risoluzioni da un sistema, che, ancorché sia l’unico attualmente esistente, in realtà, almeno nei casi più bisognosi, non solo è inefficace, ma addirittura, è ulteriormente dannoso</em> (Salluzzo, 2004a).<br />
Il futuro delle famiglie separate sarà salvaguardato solo quando gli psicoprofessionisti invece di colludere con il sistema giudiziario della separazione, si impegneranno nella creazione di nuove normative che prevedano strutture specialistiche capaci di garantire la continuità del rapporto coi figli ad entrambi i genitori. Centri pubblici di monitoraggio, consulenza, preparazione alla separazione, mediazione familiare e trattamento, agendo tempestivamente, e garantendo l&#8217;efficace applicazione delle normative, dovrebbero sostituire il ricorso alla giustizia.</p>
<p align="right"><strong>Dott. Salluzzo</strong></p>
<p align="right"><em>Psicologo del SSN, psicoterapeuta. </em></p>
<p align="right"><em>Segretario Fe.N.Bi. &#8211; Federazione Nazionale per la Bigenitorialità. </em></p>
<p align="right"><em>Segretario S.I.R.A.D.S. &#8211; Società Italiana Ricerca e Assistenza Disagio da Separazione</em></p>
<!-- Social Bookmarking Reloaded BEGIN --><div class="social_bookmark"><em>Segnala su:</em><br /><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://del.icio.us/post?url=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/la-collusione-del-consulente-col-sistema-giudiziario/&amp;title=La+collusione+del+consulente+col+sistema+giudiziario" title="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a Del.icio.us" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/delicious.png" title="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a Del.icio.us" alt="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a Del.icio.us" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/la-collusione-del-consulente-col-sistema-giudiziario/&amp;title=La+collusione+del+consulente+col+sistema+giudiziario" title="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a digg" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/digg.png" title="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a digg" alt="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a digg" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.technorati.com/faves?add=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/la-collusione-del-consulente-col-sistema-giudiziario/" title="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a Technorati" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/technorati.png" title="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a Technorati" alt="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a Technorati" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/la-collusione-del-consulente-col-sistema-giudiziario/&amp;t=La+collusione+del+consulente+col+sistema+giudiziario" title="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a Yahoo My Web" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/yahoo_myweb.png" title="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a Yahoo My Web" alt="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a Yahoo My Web" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/la-collusione-del-consulente-col-sistema-giudiziario/&amp;title=La+collusione+del+consulente+col+sistema+giudiziario" title="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a Stumble Upon" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/stumbleupon.png" title="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a Stumble Upon" alt="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a Stumble Upon" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/la-collusione-del-consulente-col-sistema-giudiziario/&amp;title=La+collusione+del+consulente+col+sistema+giudiziario" title="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a Google Bookmarks" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/google.png" title="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a Google Bookmarks" alt="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a Google Bookmarks" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?url=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/la-collusione-del-consulente-col-sistema-giudiziario/&amp;title=La+collusione+del+consulente+col+sistema+giudiziario" title="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a Live-MSN" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/live.png" title="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a Live-MSN" alt="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a Live-MSN" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/la-collusione-del-consulente-col-sistema-giudiziario/&amp;t=La+collusione+del+consulente+col+sistema+giudiziario" title="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a FaceBook" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/facebook.png" title="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a FaceBook" alt="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a FaceBook" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t=La+collusione+del+consulente+col+sistema+giudiziario&amp;c=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/la-collusione-del-consulente-col-sistema-giudiziario/" title="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a MySpace" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/myspace.png" title="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a MySpace" alt="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a MySpace" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://twitter.com/home?status=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/la-collusione-del-consulente-col-sistema-giudiziario/" title="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a Twitter" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/twitter.png" title="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a Twitter" alt="Aggiungi 'La collusione del consulente col sistema giudiziario' a Twitter" /></a></div>
<!-- Social Bookmarking Reloaded END -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/la-collusione-del-consulente-col-sistema-giudiziario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/le-percezioni-dei-giovani-adulti-sulle-separazioni/</link>
		<comments>http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/le-percezioni-dei-giovani-adulti-sulle-separazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 14:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affidamento Condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/le-percezioni-dei-giovani-adulti-sulle-separazioni/</guid>
		<description><![CDATA[Riceviamo la seguente ricerca segnalataci dal Prof. Vincenzo Mastriani e dal gruppo di lavoro &#8221;comunicazione condiviso&#8221;, e, come nostra abitudine, la pubblichiamo così come ci è stata inviata. Sempre più consenso sta ricevendo il fatto di prendere in considerazione le percezioni dei bambini nelle decisioni prese dai genitori che si stanno separando e dai tribunali, e che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a title="famiglia spezzata" href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/04/famiglia-spezzata.bmp"><img class="alignleft" style="width: 125px; height: 167px;" src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/04/famiglia-spezzata.bmp" alt="famiglia spezzata" width="125" height="167" /></a> Riceviamo la seguente ricerca segnalataci dal <strong>Prof. Vincenzo Mastriani </strong>e dal gruppo di lavoro &#8221;comunicazione condiviso&#8221;, e, come nostra abitudine, la pubblichiamo così come ci è stata inviata.</em></p>
<p>Sempre più consenso sta ricevendo il fatto di prendere in considerazione le percezioni dei bambini nelle decisioni prese dai genitori che si stanno separando e dai tribunali, e che i giovani adulti che hanno vissuto la separazione dei propri genitori possano essere un&#8217;importante fonte di informazioni sulle percezioni dei bambini.<br />
In questo studio gli autori registrano le percezioni a questo riguardo di 820 giovani studenti universitari che hanno vissuto in prima persona l&#8217;esperienza del divorzio dei propri genitori. Gli intervistati avrebbero voluto passare più tempo con il loro padre durante la crescita, e l&#8217;affidamento e collocamento che credevano essere i migliori erano quelli che prevedevano un&#8217;equa frequentazione di entrambi i genitori. L&#8217;Affidamento ed il collocamento che subirono quando erano bambini generalmente avevano lasciato poco spazio alla frequentazone del padre. Gli intervistati riportano che i loro padri avrebbero voluto più tempo da dedicare a loro ma che le loro madri generalmente non glielo avevano concesso.<br />
Lo scopo di questo studio è di esaminare gli esiti del divorzio attraverso la percezione dei giovani adulti che sono cresciuti in una situazione di separazione dei propri genitori. Le importanti conseguenze della separazione dei propri genitori includono le percezioni, le attitudini e i sentimenti che rimangono in questi giovani al momento di cominciare la loro vita da adulti e formare a loro volta nuove famiglie.<br />
La necessità di prendere in considerazione le percezioni dei bambini nelle decisioni dei tribunali viene sentita e caldeggiata in misura crescente (L’Heureux-Dube, 1998; Mason, 1999;Wallerstein &amp; Lewis, 1998) [...]. Purtroppo, però, gli studiosi hanno generalmente trascurato questo aspetto. [...] Un aspetto importante delle vite di questi bambini è la gestione della vita quotidiana (affidamento e collocamento) con i genitori. Le decisioni su tale gestione sono solitamente prese nella fase iniziale della separazione e tendono ad essere perpetuate per tutta l&#8217;età del minore. Nella maggior parte dei casi, queste decisioni sono prese da altri. Poichè affidamento e collocamento incidono sulla vita di ogni giorno, questi bambini si possono formare in merito una netta percezione.<br />
Le precedenti ricerche su tali percezioni riguardo all&#8217;affidamento e alla collocazione hanno dimostrato che i bambini desiderano una libera ed assidua frequentazione del genitore non affidatario. Per esempio, lo studio di Rosen (1979) ha rilevato che il 60% dei bambini vuole una frequentazione libera e non limitata, indipendentemente dal fatto che il genitore non affidatario sia la madre o il padre. I bambini ribadivano insistentemente che il fatto di essere in grado di vedere il genitore non affidatario ogni qualvolta lo desiderassero e di vederlo spesso rendeva tollerabile la separazione tra i genitori.<br />
Kelly e Wallerstein (1977) riferiscono che i figli più piccoli considerano le modalità di visita rigorosamente regimentate negli week-end alternati assolutamente inadeguate. “I soli figli ragionevolmente contenti della situazione delle visite erano i bambini di 7/8 anni che frequentavano il genitore non affidatario 2/3 volte la settimana, il più delle volte recandosi dal padre in bicicletta&#8221; (pag. 52). Essi riportarono nel loro studio che anche i bambini più grandi desideravano facilità di<br />
frequentazione e contatti frequenti. Questi sentimenti dei bambini sembrano ricevere una conferma esterna anche da alcune conclusioni dello studio: “Sorprendentemente ci furono pochissimi casi in cui le assidue frequentazioni potevano essere considerate come dannose per il minore, o che una tale frequenza di vista potesse mettere il minore a rischio&#8221;(pag. 54). [...] Il dibattito politico pubblico su affidamenti e su visite, in generale, è imperniato sui diritti dei genitori (e, più di recente, dei nonni), piuttosto che sui desideri dei bambini (Mason, 1999). Diventa in quest&#8217;ottica importante lo studio di Wallerstein e Lewis (1998), che ha recentemente riportato il follow-up longitudinale delle percezioni dei bambini più giovani ora diventati adulti (27-32 anni). La maggior parte di questi intervistati ha trovato le modalità di visita di allora con loro padre troppo frammentate e inflessibili, e di poco giovamento dal punto di vista del miglioramento delle relazioni<br />
con i loro padri. Da adulti sentono fortemente, ora come allora, che i loro desideri avrebbero dovuto essere presi in considerazione, e che rimangono per questo motivo feriti e risentiti. Wallerstein e Lewis sostengono, sulla base dell&#8217;attuale visione del divorzio di questi figli ora adulti, che la voce dei bambini viene troppo spesso ignorata nelle decisioni circa l&#8217;affidamento dei figli e gli orari di visita. [...]<br />
Ci sono stati diversi rapporti sul fatto che le madri desiderino il coinvolgimento del padre (Furstenberg, 1988). Sappiamo invece molto meno su ciò che vogliono i padri (Seltzer &amp; Brandreth, 1994). Le statistiche, che dimostrano che i padri divorziati trascorrono poco tempo con i loro figli, non ci dicono che questo è necessariamente quello che vogliono i padri. Alcuni padri potrebbero desiderare una frequentazione limitata nel tempo, ma altri possono avere desiderato di assumersi pari responsabilità riguardo alla crescita del figlio, ma potrebbero essere stati impediti dalle circostanze.<br />
Attraverso questo studio, la percezione dei giovani adulti sui desideri dei propri genitori riguardo ad affidamento e collocazione ci fornisce un&#8217;informazione e una conferma esterne riguardo a cosa effettivamente i genitori separati vogliano. <strong>Popolazione e Metodi<br />
</strong>I partecipanti all&#8217;indagine sono stati gli studenti (età media di 20 anni) di un corso introduttivo di psicologia, in una grande università del sud-ovest del paese (U.S.A.), durante gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999: 344 di sesso maschile e 485 di sesso femminile, tutti figli di genitori divorziati. [...] Le frequenze delle loro età al momento della separazione dei genitori erano: 38% (0-5 anni), 28% (6- 10 anni), 20% (11-15 anni), 10% (16-18 anni), 4% (19 anni ed oltre). [...]<br />
<strong>Risultati<br />
</strong>[...] La figura 1 indica un dato importante: i giovani di entrambi i sessi hanno desiderato un tempo significativamente maggiore da trascorrere con il loro padre rispetto a quanto hanno avuto. [...]</p>
<p><a title="Figura 1. Media e numero di risposte su affidamento e collocazione" href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/04/studio-americano_fabricius11.jpg"><strong>Figura 1. Media e numero di risposte su affidamento e collocazione</strong></a></p>
<p>NOTA: La scala va da 0 = collocazione materna e nessun contatto o contatti poco significativi col padre a 8 = collocazione paterna e nessun contatto o contatti poco significativi con la madre. m = maschi; f = femmine</p>
<p>La figura 2, che illustra la distribuzione delle risposte, evidenzia sia che il 48% degli studenti appartiene alle due categorie caratterizzate da nulle o scarse frequentazioni con il padre, sia che, ed in modo drammatico, un altrettanto 48% di essi avrebbe voluto frequentare il padre in modo assiduo o paritario rispetto alla madre.</p>
<p><a title="Figura 2. Proporzione degli affidamenti e collocazioni realmente avuti e quelli allora desiderati" href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/04/studio-americano_fabricius21.jpg"><strong>Figura 2. Proporzione degli affidamenti e collocazioni realmente avuti e quelli allora desiderati</strong></a><strong> dagli studenti</strong></p>
<p>NOTA: Si noti che il genitore collocatario era la madre nell&#8217;80% dei casi, il padre nel 12% dei casi; l&#8217;8% degli studenti ha trascorso un tempo simile presso i due genitori.<br />
[...] Non è emerso alcun elemento che abbia indicato una diminuzione del tempo di contatto con il padri durante gli 8 anni trascorsi in media dopo la separazione dei genitori di questi studenti. [...]<br />
[...] Le risposte dei giovani su ciò che volevano i rispettivi genitori indicano (figura 3) che il 40% delle madri desideravano per i loro figli una frequenza minima o nulla con il padre; soltanto il 7% delle madri, secondo gli studenti, voleva che il figlio trascorresse un tempo analogo al loro con il padre. I figli hanno percepito pochi padri nelle categorie di minore frequentazione ed il 44% ha dichiarato che il proprio padre desiderava vivere con i suoi figli almeno metà del tempo.<br />
[...] E&#8217; da notare che i padri percepiti come desiderosi di un maggiore coinvolgimento con i figli diventano più numerosi, raggiungendo il 78%, con il decrescere delle frequentazioni fino a zero [...]. Indagando cosa pensassero questi giovani su collocamento ed affidamento in generale per i figli di genitori separati è emerso che il 70% riteneva che la migliore soluzone fosse un uguale tempo presso ciascun genitore (figura 4).<br />
[...] Tale percentuale saliva al 93% per i giovani che avevano effettivamente sperimentato una divisione equivalente del tempo con i genitori. [...].<br />
[...] In particolare, alla precisa domanda: &#8220;Quanti giorni (per tutte le 24 ore) dovrebbe trascorrere un bambino presso il suo papà nel periodo di 2 settimane?&#8221;, le risposte prevedevano almeno 5 giorni e 5 notti per i bambini sotto i 3 anni ed almeno 6 giorni completi successivamente, raccogliendo fino al 64% dei consensi la proposta di 6-7 giorni dall&#8217;uno o dall&#8217;altro genitore.</p>
<p><a title="Figura 3.  Percezioni degli studenti riguardo al desiderio delle loro madri e dei loro padri in relazione all’affidamento e collocazione" href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/04/studio-americano_fabricius3.jpg"><strong>Figura 3. Percezioni degli studenti riguardo al desiderio delle loro madri e dei loro padri in relazione all’affidamento e collocazione</strong></a></p>
<p><strong><a title="Figura 4.  Proporzione tra cosa gli studenti pensavano fosse giusto per i bambini in termini di affidamento e collocazione e la loro percezione di cosa pensavano le madri separate e i padri separati" href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/04/studio-americano_fabricius4.jpg">Figura 4. Proporzione tra cosa gli studenti pensavano fosse giusto per i bambini in termini di affidamento e collocazione e la loro percezione di cosa pensavano le madri separate e i padri separati</a></strong></p>
<p><strong>Discussione<br />
</strong>[...] In questo studio abbiamo chiesto ad oltre 800 giovani, cresciuti con genitori separati, di indicarci le loro percezioni sul problema centrale dei bambini attualmente coinvolti nel divorzio: la ripartizione dei tempi di vita con ognuno dei genitori. La loro percezione è chiara. Essi hanno sempre desiderato trascorrere più tempo con i loro padri mentre crescevano e la collocazione ritenuta da essi migliore per un bambino è sempre stata il poter vivere un tempo uguale con ciascun genitore.<br />
Le due categorie più desiderate dai giovani sono state un&#8217;uguale quantità di tempo con ogni genitore e, passo appena successivo, vedere il papà un sacco di tempo. Il desiderio di avere più tempo con i loro padri è nato nella loro infanzia, quando trascorrevano poco tempo insieme, percependo nel contempo un sostanziale disaccordo tra i genitori su questo problema.<br />
I giovani hanno riportato uniformemente bassi livelli di tempo insieme ai loro padri. Le disposizioni di collocamento erano singolarmente caratterizzate dalla mancanza di variazioni e dalla rigidità nel tempo: ciò che come bambini avevano all&#8217;inizio della separazione dei genitori era lo stesso che avevano 8 anni dopo. Ciò rinforza la segnalazione di Wallerstein e Lewis (1998) sull&#8217;inflessibilità dei genitori nell&#8217;adattare gestione quotidiana e collocamento alla crescita dei figli. [...]<br />
I giovani hanno segnalato che le loro madri volevano lo status quo e che i padri desideravano più tempo con i loro bambini. Molte più madri sono state percepite dagli universitari, rispetto ai padri, volere relegare il papà nelle tre categorie di coinvolgimento più basse. I padri sono stati percepiti con un desiderio abbastanza elevato di responsabilità genitoriale [...], volendosi assumere una porzione significativa, se non addirittura maggioritaria, delle incombenze legate alla cura quotidiana. [...] E&#8217; rilevante ricordare che questi non sono elementi rilevati in età infantile, durante i primi tentativi di<br />
affrontare con la fantasia l&#8217;omprovvisa assenza del padre, ma giudizi di giovani universitari che, per dirla con le parole di Wallerstein e Lewis (1998): &#8220;hanno formulato e riformulato i loro giudizi su ciascun genitore in base alle proprie personali osservazioni durante gli anni della loro crescita&#8221;. [...] Il ritenere che il migliore collocamento sia al 50% tra i genitori rappresenta, da un lato, un dato notevolmente condiviso tra i giovani e, dall&#8217;altro, una notevole divergenza dall&#8217;esperienza familiare da essi vissuta (meno del 10% è infatti cresciuto condividendo il tempo in egual misura con i due genitori) [...] e dalle opinioni della generazione che li ha preceduti.<br />
I giovani vedono essi stessi come portatori di un nuovo pensiero sul collocamento ritenuto nel migliore interesse del minore. I giovani uomi e le giovani donne si ritengono diversi dai loro padri e, soprattutto, dalle loro madri, sul collocamento dei figli. [...] Come bambini, questi giovani hanno subito notato che i loro padri desideravano trascorrere più tempo insieme a loro, come confermato dal 57% delle risposte. Questa volontà comune di padri e figli crea un dilemma. Se i padri tentano di rassicurare i loro figli dicendo che vorrebbero stare più tempo insieme, possono rischiare di coinvorgerli nel conflitto; se provano a nascondere questo desiderio, corrono il rischio che i loro bambini pensino che il papà stesso non condivida con loro il desiderio di stare più assieme. Il modo per affrontare questo dilemma è promuovere un maggiore accordo genitoriale su affidamento e collocazione. La considerazione primaria dovrebbe essere il desiderio del bambino, come recentemente e fortemente intuito da Mason (1998) e Wallerstein e Lewis (1998). Per troppo tempo, purtroppo, come genitori e responsabili istituzionali, abbiamo dato poca attenzione ai desideri dei bambini, che vorrebbero soffrire di meno della separazione dei genitori. I nostri giovani ci hanno dato, con questo studio, il loro parere &#8220;da esperti&#8221;.<br />
[...] Ciò che dovrebbe motivare al cambiamento i genitori è il sapere che i loro bambini stanno crescendo sentendo che non stanno ricevento l&#8217;affido ed il collocamento migliori [...] e, idealmente, un&#8217;equilibrata distribuzione del tempo non dovrebbe far sentire gli adulti come vincitori o perdenti.<br />
Nella società e nei tribunali, la discussione è ancora circoscritta al postulato di un regime di visite ragionevole nel contesto della residenza primaria presso la madre. Questo pregiudizio è all&#8217;opposto di quanto l&#8217;attuale generazione di studenti universitari ritiene sia il meglio. [...] I futuri padri e madri sono d&#8217;accordo sulle migliori disposizioni di affidamento e collocazione per i figli di genitori separati [...]. E probabilmente non dimenticheranno le esperienze ed i sentimenti che hanno provato come figli di genitori separati, e che li hanno condotti alla convinzione che un&#8217;uguale distribuzione di tempo è il meglio per i bambini.</p>
<p align="right"><strong><em>William V. Fabricius e Jeffrey Hall<br />
William Fabricius, Professore di Psicologia, Università dell&#8217;Arizona, USA</em></strong></p>
<p align="right">Family And Conciliation Courts Review, 38 (4): 446-461, 2000<br />
(Libera sintesi del lavoro completo che si trova a questo indirizzo:</p>
<p>http://www.asu.edu/clas/psych/people/documents/Fabricius_&#038;_Hall%202000.pdf)</p>
<p align="right"><a title="scarica il file in pdf." href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/04/studio-americano_fabricius.pdf"><strong><em>scarica il file in pdf.</em></strong></a></p>
<!-- Social Bookmarking Reloaded BEGIN --><div class="social_bookmark"><em>Segnala su:</em><br /><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://del.icio.us/post?url=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/le-percezioni-dei-giovani-adulti-sulle-separazioni/&amp;title=Le+percezioni+dei+giovani+adulti+sulle+separazioni" title="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a Del.icio.us" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/delicious.png" title="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a Del.icio.us" alt="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a Del.icio.us" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/le-percezioni-dei-giovani-adulti-sulle-separazioni/&amp;title=Le+percezioni+dei+giovani+adulti+sulle+separazioni" title="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a digg" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/digg.png" title="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a digg" alt="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a digg" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.technorati.com/faves?add=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/le-percezioni-dei-giovani-adulti-sulle-separazioni/" title="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a Technorati" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/technorati.png" title="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a Technorati" alt="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a Technorati" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/le-percezioni-dei-giovani-adulti-sulle-separazioni/&amp;t=Le+percezioni+dei+giovani+adulti+sulle+separazioni" title="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a Yahoo My Web" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/yahoo_myweb.png" title="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a Yahoo My Web" alt="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a Yahoo My Web" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/le-percezioni-dei-giovani-adulti-sulle-separazioni/&amp;title=Le+percezioni+dei+giovani+adulti+sulle+separazioni" title="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a Stumble Upon" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/stumbleupon.png" title="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a Stumble Upon" alt="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a Stumble Upon" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/le-percezioni-dei-giovani-adulti-sulle-separazioni/&amp;title=Le+percezioni+dei+giovani+adulti+sulle+separazioni" title="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a Google Bookmarks" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/google.png" title="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a Google Bookmarks" alt="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a Google Bookmarks" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?url=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/le-percezioni-dei-giovani-adulti-sulle-separazioni/&amp;title=Le+percezioni+dei+giovani+adulti+sulle+separazioni" title="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a Live-MSN" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/live.png" title="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a Live-MSN" alt="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a Live-MSN" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/le-percezioni-dei-giovani-adulti-sulle-separazioni/&amp;t=Le+percezioni+dei+giovani+adulti+sulle+separazioni" title="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a FaceBook" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/facebook.png" title="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a FaceBook" alt="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a FaceBook" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t=Le+percezioni+dei+giovani+adulti+sulle+separazioni&amp;c=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/le-percezioni-dei-giovani-adulti-sulle-separazioni/" title="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a MySpace" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/myspace.png" title="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a MySpace" alt="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a MySpace" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://twitter.com/home?status=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/le-percezioni-dei-giovani-adulti-sulle-separazioni/" title="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a Twitter" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/twitter.png" title="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a Twitter" alt="Aggiungi 'Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni' a Twitter" /></a></div>
<!-- Social Bookmarking Reloaded END -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/le-percezioni-dei-giovani-adulti-sulle-separazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/interpretazione-della-normativa-ad-un-anno-dallentrata-in-vigore/</link>
		<comments>http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/interpretazione-della-normativa-ad-un-anno-dallentrata-in-vigore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 07:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affidamento Condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[SPG - Società di Psicologia Giuridica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/l%e2%80%99interpretazione-della-normativa-ad-un-anno-dallentrata-in-vigore/</guid>
		<description><![CDATA[Su segnalazione della Prof.ssa De Cataldo, presidente della S.P.G., siamo lieti di pubblicare un estratto degli atti del convegno* &#8220;La tutela del minore ad un anno dall’entrata in vigore della Legge n. 54/06&#8243; tenutosi a Roma nel 2007. Il tema della legge sull&#8217;affido condiviso viene discusso dall&#8217;Avv. Laura Nissolino. La normativa n.54/2006 ha preso atto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a title="padre-figlio" href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/04/padre-figlio.bmp"><img class="alignleft" style="width: 131px; height: 101px;" src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/04/padre-figlio.bmp" alt="padre-figlio" width="131" height="101" /></a> Su segnalazione della Prof.ssa De Cataldo, presidente della S.P.G., siamo lieti di pubblicare un estratto degli atti del convegno<strong>*</strong> &#8220;La tutela del minore ad un anno dall’entrata in vigore della Legge n. 54/06&#8243; tenutosi a Roma nel 2007. Il tema della legge sull&#8217;affido condiviso viene discusso <strong>dall&#8217;Avv. Laura Nissolino</strong>.</em></p>
<p>La normativa n.54/2006 ha preso atto di una serie di cambiamenti sociali che si sono verificati nell’arco degli anni, proseguendo il cammino intrapreso con la riforma del diritto di famiglia negli anni settanta. È interessante pensare che fino alla fine degli anni ’60 nella maggior parte delle coppie in crisi si prevedeva che i minori fossero affidati al genitore al quale non era riconosciuta la colpa della fine del matrimonio. Quindi l’introduzione della riforma del diritto di famiglia ha già determinato un importante cambiamento: distinguere tra il ruolo di genitore e quello di coniuge. Si è infatti riconosciuto che si può essere un cattivo “coniuge”, ma un ottimo genitore e che in ogni caso fosse necessario riconoscere al minore il diritto di frequentare entrambi i genitori. La vecchia normativa, in vigore fino al 2006 con la precedente formulazione dell’articolo 155 del codice civile, imponeva che fosse garantito – in adesione ai principi europei – l’interesse morale e materiale della prole. Pertanto, qualsiasi decisione in ordine al minore doveva garantire quindi il rispetto del suo interesse morale e materiale. In che modo però veniva interpretato tale interesse? Si riteneva che fosse generalmente più confacente agli interessi del minore, specialmente se di giovane età e quindi fino ai sette, otto anni di età, un affidamento monoparentale alla madre. Conseguentemente questo genere di affidamento è divenuta la regola. Il cambiamento di tale interpretazione dell’interesse del minore è stato sollecitato nell’arco degli anni, con varie fortune, da chi riteneva che fosse una visione sorpassata il ritenere la madre genitore maggiormente in grado di svolgere un ruolo di accudimento nei confronti dei figli. L’interesse del minore nella normativa italiana è stato riconosciuto in più occasioni: la Costituzione ha riconosciuto il diritto di entrambi i genitori ad educare la prole, nel 1970 la legge introduttiva del divorzio,aveva per la prima volta individuato la preminenza dell’interesse morale e materiale dei figli, e poi nuovamente nel ’75 con la riforma del diritto di famiglia è stato ratificato ulteriormente questo stesso principio; successivamente anche nell’87 con la riforma della legge sul divorzio, si è per la prima volta introdotta anche la garanzia dell’audizione del minore, senza però che fossero garantite regole per la modalità in cui tale ascolto doveva avvenire. Ad esempio non erastata individuata l’età in cui il minore avrebbe dovuto essere ascoltato, si faceva esclusivamente riferimento ad un minore “in grado di essere consapevole” e quindi di esprimersi in maniera chiara. Nella normativa non c’è traccia di indicazioni in ordine alla modalità ritenuta più idonea per ascoltare il minore, se cioè si dovesse ricorrere all’ausilio di figure specialistiche di supporto quali gli assistenti sociali, gli psicologi o se il giudice potesse essere sufficientemente preparato per procedere direttamente. Purtroppo tali problematiche non sono state risolte con la nuova normativa. Nella normativa internazionale &#8211; di cui do solo un breve cenno perché abbiamo già ascoltato sul tema la dottoressa Baldassarre per l’Unicef e sentiremo nei prossimi interventi la collega De Stefano per la consulta europea per i diritti dell’uomo – l’interesse del minore è stato in più occasioni garantito: si pensi alla Convenzione<br />
di New York sui Diritti del Fanciullo dell’89 che è stata resa esecutiva in Italia nel ’91; alla Carta Europea dei Diritti del Fanciullo del ’92 e alla Convenzione Europea sull’Esercizio dei Diritti del Bambino del ’96. In questo ultima normativa viene ribadita la necessità di ascoltare il minore. Nella Convenzione di New York l’articolo 10 prevede che: Il minore ha il diritto di mantenere, salvo circostanze del tutto eccezionali, relazioni personali e contatti diretti e regolari con entrambi i genitori; l’articolo 18 prevede inoltre – come già anticipato nell’intervento dell’Unicef &#8211; che entrambi i genitori debbano avere comuni responsabilità in ordine all’allevamento e allo sviluppo del bambino. Sulla stessa linea si è espressa anche la Suprema Corte che ha ritenuto che il giudice debba disporre l’affidamento del minore tenendo conto delle soluzioni che maggiormente garantiscono l’interesse morale e materiale della prole.<br />
In base alla normativa in vigore fino al 2005 entrambi i genitori avevano la potestà genitoriale sui figli, anche se con l’affidamento monoparentale ad uno dei genitori l’affidatario era quello che la esercitava in concreto. Per le decisioni di maggior interesse si è sempre ritenuto che i genitori dovessero decidere insieme, anche quando l’affidamento era monoparentale e che il genitore non affidatario avesse comunque il diritto di rivolgersi ad un giudice qualora ritenesse che l’interesse del minore fosse in pericolo. Ovviamente in questi casi la valutazione finale era rimessa al giudice che doveva, in base al suo convincimento, verificare se la decisione del genitore affidatario avesse rispettato l’interesse del minore.<br />
Anche se la regola generale – abbiamo già visto – era quella dell’affidamento monoparentale alla madre, c’era comunque la<br />
possibilità che il minore in casi eccezionali potesse essere affidato ad entrambi i genitori o alternativamente ad entrambi, ovvero a terzi quali i servizi sociali in caso di incapacità dei genitori di svolgere serenamente il proprio ruolo. L’affidamento congiunto ad entrambi i genitori, oltre che residuale, aveva regole molto precise e ampie limitazioni. Infatti, era previsto solo in caso di richiesta congiunta di entrambi i genitori, in presenza di un basso livello di conflittualità; i figli non dovevano essere molto piccoli – per quella idea in base alla quale la madre era considerata genitore più adatto all’accudimento del figlio piccolo. Era, inoltre, ritenuto essenziale che i genitori avessero stili di vita omogenei, tanto da dover addirittura prevedere abitazioni vicine per permettere ai figli di continuare la loro frequentazioni normali con gli amici in qualsiasi momento della giornata e per garantire la frequenza della scuola senza troppo spostamenti da un domicilio all’altro. Nei rari casi di affidamento congiunto venivano comunque individuate modalità di gestione separata dei figli e delle regole per mantenere basso il livello di conflittualità. In questo senso ci sono state una serie di pronunce di merito. Un Tribunale che si<br />
sempre distinto per innovare nell’ambito delle questioni riguardanti i minori è il Tribunale di Genova, che già nel ’91 stabiliva che era possibile l’affidamento congiunto dei figli purché fosse garantito il rispetto delle condizioni già indicate. È importante rilevare che non si tratta di regole prescrittive imposte da norme, ma di parametri emersi dalla giurisprudenza di merito. Parimenti, quindi, sempre il Tribunale di Genova riconosceva già nel ’91 l’impossibilità di un affidamento congiunto in presenza di contrasti tra i genitori.<br />
La normativa sull’affido condiviso del 2006 nasce non soltanto per adattarci ai parametri europei, ma anche per venire incontro alle esigenze dei padri, che lamentavano la difficoltà di relazionarsi con i figli e l’uso strumentale che in alcune occasioni veniva fatto dalle madri dell’affido monoparentale. Inizialmente la legge ha lasciato un po’ perplessi tutti, perché si riteneva che si fosse persa una occasione per definire annose questioni. Si pensi al tanto richiesto Tribunale della famiglia in cui riunire tutte le questioni relative ai minori, siano essi nati da genitori coniugati che conviventi. Purtroppo la norma non ha inteso arrivare alla definizione di tutte le problematiche, ha solo cercato di dettare regole più precise sottraendo discrezionalità al giudice che nell’interpretazione è ora tenuto ad attenersi a regole specificamente individuate. In particolare riconosce alcuni principi essenziali: il principio della bigenitorialità; riconosce il principio – e in questo si collega alla norma previgente – dell’interesse del minore;ritiene che questo interesse del minore sia prevalente rispetto ad una<br />
eventuale conflittualità tra i genitori, che pertanto è ritenuta irrilevante ai fini dell’affidamento condiviso; ritiene che sia necessario che i coniugi organizzino un progetto di vita del minore da allegare al ricorso; dispone che ci sia un assegno perequativo, volto a bilanciare la eventuale insufficiente presenza di uno dei genitori; dispone anche regole precise sulla domiciliazione/collocazione del minore, che deve essere individuata presso uno dei due genitori; assegna la casa coniugale, e in questo senso rimane conforme alla normativa previgente, al genitore che ha con sé in misura prevalente il minore; dispone inoltre che il mantenimento per i figli maggiorenni sia loro versato direttamente.Entrando maggiormente nello specifico ed esaminando in che modo i Tribunali italiani hanno interpretato nel corso dell’anno dalla entrata in vigore la legge, osserviamo che il principio della bigenitorialità è riconosciuto come un diritto vero e proprio dei figli a continuare ad<br />
avere rapporti significativi con il padre e con la madre anche dopo la separazione. La norma ha quindi teso ad invertire la regola dell’affido monoparentale sostituendola con quella dell’affido condiviso. Ovviamente è ancora ammesso un regime di affidamento diverso, si tratta però di una eccezione che deve essere giustificata, deve cioè esserci un motivo &#8211; che il giudice valuta di caso in caso &#8211; per escludere l’affido condiviso e l’esistenza della alta conflittualità tra i coniugi non è sufficiente per non riconoscerlo. In questo senso ci sono una serie di pronunce dei vari Tribunali: il Tribunale di Catania nel giugno del<br />
2006 ha escluso la possibilità di un affido condiviso in presenza di un particolare lavoro del padre – autotrasportatore – che si riteneva non fosse sufficientemente presente per poter garantire un’attività congiunta con la madre nella gestione del figlio. Ne discende che l’assenza continuata, anche per motivi di lavoro, sia da considerarsi elemento ostativo all’affido condiviso.<br />
In ordine alla necessità che i genitori, in presenza di una richiesta di affido condiviso, redigano un progetto volto a chiarire in che modo intendano organizzare la vita del figlio e le loro specifiche competenze,va rilevato che le caratteristiche di tale impegno saranno diverse se esso è parte di un ricorso congiunto o se invece è stato organizzato dal giudice nel corso di una procedura di separazione contenziosa. Infatti, in presenza di accordo tra i genitori in linea di massima il giudice tende a ratificarli, purché non in contrasto con l’interesse del minore. Nel caso invece di una procedura giudiziale, il giudice in presenza di conflittualità tende a ripartire le competenze ordinarie dei genitori. Ad esempio il progetto può teoricamente prevedere che il padre assista il figlio in determinate attività, mentre invece la madre in altre. In questo senso il Tribunale di Chieti, con un’ordinanza del giugno del 2006, ha previsto che i genitori garantiscano entrambi orientativamente lo stesso tempo di presenza con i figli. Come ho già detto, inoltre, la conflittualità non è considerata una preclusione sull’ammissibilità dell’affido condiviso: in tal caso la straordinaria amministrazione sarà gestita congiuntamente dai genitori,mentre l’ordinaria ripartita tra loro. In questo senso il Tribunale di Ascoli Piceno ha ratificato la possibilità di affidare i figli in via congiunta anche in caso di elevatissima conflittualità, dando delle indicazioni precise sulla collocazione prevalente del minore. In questa sentenza c’è una previsione che in linea generale non è condivisa dalla attuale giurisprudenza: la sospensione totale dei contatti tra nonni materni e nipote. Si tratta di una eccezione, infatti, come dopo vedremo più specificamente, in realtà la normativa del 2006 prevede l’esatto contrario, cioè prevede l’obbligo per i genitori di far proseguire i rapporti del minore con tutto il nucleo familiare dell’altro coniuge e garantire così una continuità nei rapporti parentali. Sullo stesso tema il Tribunale di Trento ha ritenuto irrilevante la forte conflittualità dei coniugi e ha disposto l’affido condiviso con l’esercizio separato della potestà per le questioni di ordinaria amministrazione, all’uopo allegando un progetto e quindi individuando quali fossero le questioni per le quali doveva intervenire un genitore piuttosto che l’altro. Sulla stessa materia la Corte d’Appello di Napoli, in un caso in cui è stato documentato che in tal modo si sarebbe garantito l’interesse del minore, ha disposto l’affido esclusivo della figlia minorenne alla madre e ha sospeso gli incontri fra la minore e in padre non affidatario. Si tratta come dicevo di un caso eccezionale.<br />
In ordine al contributo al mantenimento dei figli da parte dei genitori,la normativa vigente prevede che ognuno dei coniugi provveda in relazione ad una serie di parametri ed al tempo che materialmente dedica ai figli. In tal senso è stato introdotto il concetto di “assegno perequativo” che è un modo per realizzare il principio di proporzionalità nell’attività di entrambi i genitori: l’assenza di un genitore in misura prolungata rispetto all’altro ovviamente giustifica un contributo al mantenimento più elevato. La determinazione degli importi dovuti può avvenire anche attraverso l’indagine della Guardia di Finanza; questo è un altro elemento nuovo della normativa. Infatti anche la normativa precedente prevedeva la possibilità di tali indagini,ma in questo caso l’indagine si applica automaticamente in caso di dubbio sull’effettivo reddito percepito. Il Tribunale di Catania,intervenuto su un caso in cui la situazione patrimoniale non era chiara, ha riconosciuto la conflittualità tra i coniugi ed ha comunque disposto l’affido condiviso e ha tenuto conto nel valutare le risorse economiche<br />
dei genitori anche dei beni fittiziamente intestati dal marito in favore di prestanomi. La norma ci dà delle indicazioni precise su come quantificare l’assegno perequativo: si deve tener conto delle esigenze del figlio al momento in cui i genitori si separano; si deve tener conto del tenore di vita che il figlio ha goduto durante il periodo di convivenza tra i genitori; si deve tener conto dei tempi di permanenza che questo minore ha presso un genitore e l’altro – e qui può supplire quell’assegno perequativo di cui ho già detto –. Infine, si deve tenere conto delle risorse economiche che ogni genitore ha e anche, e questo è un elemento innovativo specialmente per le donne che non lavorano al di fuori del contesto familiare, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore: è un rilievo che per la prima volta viene sottolineato in maniera espressa, di fatto anche in precedenza i giudici ne tenevano conto, ma con questa normativa la valutazione deve essere fatta anche in relazione a tale parametro in maniera precisa. Sull’argomento i Tribunali di merito hanno ritenuto<br />
che: Catania nell’aprile del 2006 ha chiarito che la circostanza di essere molto impegnato sul lavoro costituisca, di fatto, un ostacolo alla normale contribuzione in via “diretta” del figlio e quindi che il genitore debba supplire alla propria assenza con una contribuzione “indiretta”, l’assegno perequativo. Per quel che attiene all’assegnazione della casa coniugale orientativamente la norma è rimasta la stessa, viene ovviamente assegnata al genitore presso il quale il figlio è collocato prevalentemente ed il giudice deve tenere conto della sua valenza. La novità sul punto è data dal fatto che se il genitore assegnatario della casa inizia una nuova convivenza con altra persona la casa coniugale, se in comproprietà o di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, debba essere restituita. Tale intervento ha smorzato molti conflitti. Altra novità introdotta dalla norma è la possibilità che l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non autonomo gli sia versato direttamente, infatti: Salvo diversa determinazione, il giudice dispone che l’assegno sia versato direttamente all’avente diritto. C’è stata una serie di contestazioni su chi fosse l’avente diritto nel caso in cui il figliomaggiorenne fosse convivente con uno dei due genitori e l’altro fosse tenuto a contribuire al mantenimento. La maggior parte dei Tribunali si sono espressi nel ritenere che entrambi, in realtà, abbiano diritto al mantenimento: sia il genitore con cui il figlio convive, per tutte quelle somme che anticipa mensilmente per le necessità del giovane e, ovviamente, il figlio per le proprie necessità. In questo senso il Tribunale di Bologna ha disposto che il versamento dell’assegno periodico fosse dato direttamente nelle mani delle figlie maggiorenni.<br />
Anche il Tribunale di Messina ha emesso analogo provvedimento,ammettendo con una novità ulteriore rispetto alla normativa precedente – che escludeva che nell’ambito di procedure giudiziarie riguardanti la coppia potessero intervenire terzi, ancorché figli – la legittimazione in giudizio del figlio maggiorenne. Andrebbe analizzato quale tipo di intervento per adesione sia ammissibile: autonomo o ad adiuvandum?<br />
Altro elemento di natura sociale introdotto dalla norma è quella che regola il diritto al mantenimento per il figlio portatore di handicap, al quale è stata riconosciuta analoga tutela di quella prevista per il figlio minorenne.<br />
In ordine al diritto dei figli di mantenere rapporti con entrambi i rami genitoriali, la norma detta una regola di salvaguardia. Non risolta appare invece l’inversa questione volta a riconoscere un diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti. Il Tribunale di Bologna nel maggio del 2006 ha ritenuto inammissibile il ricorso dei nonni paterni che chiedevano di regolamentare i rapporti con il nipote negando l’esistenza di un loro corrispettivo diritto.<br />
Per quel che riguarda la procedura correlata alla esecuzione della norma di cui parliamo – senza soffermarci in maniera specifica – va rilevata la carenza di indicazioni sulle modalità di ascolto del minore.<br />
La norma ci dà un’indicazione “temporale” sul figlio minore limitando la possibilità dell’ascolto per il minore infra-dodicenne, ovvero più giovane purché con capacità di discernimento, ma nulla ci dice sulle eventuali modalità protette o meno in cui tale ascolto deve essere effettuato.<br />
Altro punto dolente è quello che ha previsto l’onere per il Giudice di indicare ai coniugi nel corso dell’udienza presidenziale la possibilità di usufruire della mediazione familiare. Anche in questo caso però non sono state individuate le modalità. Di certo la fase della mediazione costituisce un momento di interruzione del procedimento.<br />
Sulla naturale applicazione della normativa ai figli nati al di fuori del matrimonio non ci sono dubbi. Al contrario questi sono sorti sulla competenza del Tribunale ordinario o del Tribunale per i minorenni a decidere sul punto. Questo conflitto ha fatto sì che nell’arco del 2006 vari Tribunale si siano ritenuti incompetenti o competenti sulla materia con evidenti problematiche per i ricorrenti. In particolare il Tribunale<br />
per i minorenni di Milano con un provvedimento del maggio 2006 si è dichiarato incompetente in favore del Tribunale ordinario; nel giugno sempre a Milano il Tribunale ordinario si è dichiarato ugualmente incompetente in favore del Tribunale per i minorenni. E’ stato quindi necessario interpellare sul conflitto di competenza sorto la Corte di Cassazione. Anche a Catania è emersa la stessa problematica ed è stata risolta in favore del Tribunale per i minorenni. Analoga soluzione ha adottato Varese. La Suprema Corte ha confermato questo orientamento e con una sentenza recentissima del 3 aprile 2007 ha ripartito le competenze stabilendo che è vero che la norma ha previsto uguale garanzie per entrambi i figli, quelli nati all’interno del matrimonio e quelli naturali, ma nulla ha modificato sulla competenza dei due Tribunali già individuati, quello ordinario per le coppie coniugate e quello per i minorenni per quelle conviventi.<br />
La vera novità della disciplina in esame è quella che riguarda le sanzioni: per la prima volta al giudice è data la possibilità di irrogare delle sanzioni al genitore inadempiente e ciò a conferma della volontà di considerare l’affido condiviso come un obbligo, un impegno che il genitore si assume. Pertanto il venir meno degli impegni presi fa scattare una serie di provvedimenti, dall’ammonimento al risarcimento per danni, alla sanzione amministrativa, che è quella che è di solito più temuta perché è fino a 5.000 euro e deve essere versata in favore della cassa ammende. Rimangono poi inalterate le sanzioni penali nel caso di inadempimento all’ordine del giudice o di violazione dell’obbligo di contribuzione. Sul punto pochi sono stati i provvedimenti dei vari Tribunali che hanno irrogato una sanzione: il Tribunale di Catania invece è stato anche piuttosto solerte perché già nel luglio del 2006 ha ammonito il genitore inadempiente che aveva posto in essere<br />
comportamenti ostruzionistici nei confronti dell’altro genitore. Oltre alle sanzioni la norma avrebbe dovuto prevedere delle garanzie.<br />
Invece non ha individuato alcun soggetto – se non il giudice in via generale &#8211; che possa garantire l’effettivo rispetto del principio dell’interesse morale e materiale dei figli. In realtà tutti coloro che fanno parte del procedimento dovrebbero tendere a tutelare i minori, oltre al giudice, il pubblico ministero, tutti i consulenti di cui questi organi usufruiscono nel corso del procedimento, ma ovviamente l’interesse maggiore deve essere quello dei genitori. In passato si è parlato di istituire “l’avvocato del minore.” Io credo che se i genitori riflettessero sulla nota affermazione secondo cui …il matrimonio finisce,ma genitori si rimane per sempre allora saprebbero che sono proprio loro i primi a dover garantire l’interesse non solo materiale ma principalmente morale dei figli.</p>
<p align="right"><em>Avvocato Laura Nissolino</em></p>
<p align="left"><strong>*</strong>Atti apparsi su www.normaetforma.it</p>
<p align="left">Il convegno <em>“La tutela del minore ad un anno dall’entrata in vigore della Legge n. 54/06″ </em>è stato organizzato da Norma@Forma</p>
<!-- Social Bookmarking Reloaded BEGIN --><div class="social_bookmark"><em>Segnala su:</em><br /><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://del.icio.us/post?url=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/interpretazione-della-normativa-ad-un-anno-dallentrata-in-vigore/&amp;title=L%E2%80%99interpretazione+della+normativa+ad+un+anno+dall%26%238217%3Bentrata+in+vigore" title="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a Del.icio.us" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/delicious.png" title="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a Del.icio.us" alt="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a Del.icio.us" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/interpretazione-della-normativa-ad-un-anno-dallentrata-in-vigore/&amp;title=L%E2%80%99interpretazione+della+normativa+ad+un+anno+dall%26%238217%3Bentrata+in+vigore" title="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a digg" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/digg.png" title="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a digg" alt="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a digg" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.technorati.com/faves?add=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/interpretazione-della-normativa-ad-un-anno-dallentrata-in-vigore/" title="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a Technorati" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/technorati.png" title="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a Technorati" alt="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a Technorati" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/interpretazione-della-normativa-ad-un-anno-dallentrata-in-vigore/&amp;t=L%E2%80%99interpretazione+della+normativa+ad+un+anno+dall%26%238217%3Bentrata+in+vigore" title="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a Yahoo My Web" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/yahoo_myweb.png" title="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a Yahoo My Web" alt="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a Yahoo My Web" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/interpretazione-della-normativa-ad-un-anno-dallentrata-in-vigore/&amp;title=L%E2%80%99interpretazione+della+normativa+ad+un+anno+dall%26%238217%3Bentrata+in+vigore" title="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a Stumble Upon" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/stumbleupon.png" title="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a Stumble Upon" alt="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a Stumble Upon" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/interpretazione-della-normativa-ad-un-anno-dallentrata-in-vigore/&amp;title=L%E2%80%99interpretazione+della+normativa+ad+un+anno+dall%26%238217%3Bentrata+in+vigore" title="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a Google Bookmarks" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/google.png" title="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a Google Bookmarks" alt="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a Google Bookmarks" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?url=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/interpretazione-della-normativa-ad-un-anno-dallentrata-in-vigore/&amp;title=L%E2%80%99interpretazione+della+normativa+ad+un+anno+dall%26%238217%3Bentrata+in+vigore" title="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a Live-MSN" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/live.png" title="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a Live-MSN" alt="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a Live-MSN" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/interpretazione-della-normativa-ad-un-anno-dallentrata-in-vigore/&amp;t=L%E2%80%99interpretazione+della+normativa+ad+un+anno+dall%26%238217%3Bentrata+in+vigore" title="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a FaceBook" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/facebook.png" title="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a FaceBook" alt="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a FaceBook" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t=L%E2%80%99interpretazione+della+normativa+ad+un+anno+dall%26%238217%3Bentrata+in+vigore&amp;c=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/interpretazione-della-normativa-ad-un-anno-dallentrata-in-vigore/" title="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a MySpace" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/myspace.png" title="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a MySpace" alt="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a MySpace" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://twitter.com/home?status=http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/interpretazione-della-normativa-ad-un-anno-dallentrata-in-vigore/" title="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a Twitter" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/twitter.png" title="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a Twitter" alt="Aggiungi 'L’interpretazione della normativa ad un anno dall&#8217;entrata in vigore' a Twitter" /></a></div>
<!-- Social Bookmarking Reloaded END -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicologiagiuridica.net/affidamento-condiviso/interpretazione-della-normativa-ad-un-anno-dallentrata-in-vigore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/minori/l%e2%80%99affidamento-condiviso-verso-una-nuova-genitorialita/</link>
		<comments>http://www.psicologiagiuridica.net/minori/l%e2%80%99affidamento-condiviso-verso-una-nuova-genitorialita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 18:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Luana Baudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affidamento Condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[Minori]]></category>
		<category><![CDATA[Separazione coniugale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiagiuridica.net/minori/l%e2%80%99affidamento-condiviso-verso-una-nuova-genitorialita/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ad essere messo sotto accusa è il dibattito sull’affidamento condiviso nato proprio con l’intento di vedere entrambi i genitori responsabili nei confronti dei figli nel senso del diritto-dovere previsto dalla Costituzione e quindi nell’educazione e nella cura (Bernardini de Pace, 2005). Il fine sarebbe quello di ridurre il fenomeno dell’emarginazione dei genitori non affidatari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Affido" href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2007/12/affido1.gif"><img class="alignleft" src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2007/12/affido1.thumbnail.gif" alt="Affido" width="128" height="79" /></a> Oggi ad essere messo sotto accusa è il dibattito sull’affidamento condiviso nato proprio con l’intento di vedere entrambi i genitori responsabili nei confronti dei figli nel senso del diritto-dovere previsto dalla Costituzione e quindi nell’educazione e nella cura (Bernardini de Pace, 2005).<br />
Il fine sarebbe quello di ridurre il fenomeno dell’emarginazione dei genitori non affidatari (solitamente i padri) dalla vita dei figli.<br />
Viene anzitutto sottolineato il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, conservando rapporti significativi con gli ascendenti.<br />
In primo luogo il giudice ha il compito di valutare la possibilità che i minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure di stabilire a quale di essi debbano essere affidati, determinando tempi e modalità della loro presenza presso ciascun genitore, e fissando altresì la misura e il modo con cui bisogna contribuire al mantenimento, cura, istruzione ed educazione. E’ proprio in questa fase che il giudice prende atto, qualora non siano contrari all’interesse della prole, degli eventuali accordi intervenuti fra le parti.<br />
Viene precisato che “la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, così come le decisioni di maggiore interesse per i figli  “sono assunte di comune accordo…”. L’intervento del giudice resta, o dovrebbe restare almeno nelle intenzioni del legislatore, residuale qualora cioè vi sia disaccordo fra gli ex coniugi. In ogni caso sulle questioni di ordinaria amministrazione il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.<br />
Prima dell’emanazione dei provvedimenti che spettano in base al nuovo art. 155 c.c., il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova, così come disporre l’audizione del minore che abbia già compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capace di discernimento. E’ inoltre in facoltà del giudice, qualora ne ravvisi l’opportunità, con il consenso della parti, rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 155 c.c. per consentire che i genitori, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, sempre tenendo conto prioritariamente della tutela dell’interesse morale e materiale della prole.<br />
In tale senso cambia, nell’ambito di una c.t.u., il quesito posto che diventa genericamente “Valutazione psicologica a base familiare affinché vengano descritti l’ambiente in cui vivono i minori, i rapporti con i genitori, con i prossimi congiunti…..avendo cura di indicare in virtù dell’art. 155 c.c., che impone una prioritaria valutazione della possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, la realizzabilità di progetti di affidamento condiviso (con domiciliazione prevalente o meno)”. Questo aspetto normativo è quello che crea maggiori dibattiti poiché è fondamentale, affinchè il minore possa trarre vantaggio dall’affidamento condiviso, che vi sia tra i genitori un discreto accordo con il quale stabilire gli aspetti relativi alla gestione dei figli, ovvero la capacità di essere in grado di redigere un progetto condiviso. La criticità nasce dal fatto che in conseguenza della suddetta legge, il giudice potrebbe trovarsi a stabilire le regole di un progetto condiviso, tra due coniugi conflittuali che strumentalizzano il minore.<br />
Le problematiche evidenziate dai giuristi mettono in luce la possibilità che soprattutto nei casi più critici, tale assetto, causi un incremento delle situazioni conflittuali e uno spostamento continuo delle relazioni tra genitori e figli dal nucleo familiare alle aule giudiziarie.<br />
Sembra che il nuovo istituto, certamente innovativo e positivo sotto il profilo teorico, non tenga conto a sufficienza delle esigenze dei minori e forse neppure della difficile realtà in cui sovente si trovano gli ex coniugi. I primi potrebbero riceverne addirittura un danno ed i secondi potrebbero illusoriamente convincersi di aver trovato la soluzione per superare l’esclusione ed i problemi connessi con l’arduo tema dell’esecuzione dei provvedimenti.<br />
Alla luce di quanto detto è facile rendersi conto di quanto sia troppo semplicistico parlare di effetti distruttivi della separazione come evento in se. Sembrerebbe più corretto, allora, considerare la problematica della separazione/divorzio nel contesto di un più vasto mosaico di variabili situazionali e relazionali, tra loro reciprocamente interconnesse quali: storia familiare, modificazione/ristrutturazione delle dinamiche familiari, esistenza e consistenza della rete relazionale familiare e/o amicale, valutazione del contesto sociale e culturale.<br />
Sarebbe auspicabile perciò, pensare anche ad una vera e propria analisi della domanda (Carli R., 1993) che dovrebbe essere effettuata, sia dallo “psico-professionista” incaricato di stilare una relazione da allegare alla richiesta di separazione/divorzio, sia dal giudice, sulla base di tale relazione e di altri elementi che riterrà opportuni.<br />
Sicuramente l’istituzione di sezioni del tribunale dotate di particolare competenza e snellezza, destinate unicamente al trattamento di questioni familiari, potrebbe ridurre la conflittualità giudiziaria e il suo uso improprio. Ad esempio, si potrebbe ipotizzare un Giudice Unico, incaricato di trattare tutte le questioni relative ad una coppia nell’iter di separazione/divorzio, sia in campo civile che penale. Ciò eviterebbe la dispersione e lo scollegamento dei vari procedimenti che attualmente possono, verificandosi in ambiti diversi, operare una vera e propria frantumazione dell’iter giuridico. Sarebbe un modo per evitare l’inconcludenza, l’uso strumentale-perverso e l’interminabilità delle conflittualità giudiziarie.<br />
Che l’affidamento bigenitoriale sia quello preferibile, tanto per il normale sviluppo dei figli che per evitare al genitore non affidatario ulteriori sofferenze, non c’è dubbio.<br />
La questione è che la bigenitorialità, nei casi di affidamento in coppie conflittuali o di genitori abbandonanti, può considerarsi solo un traguardo da raggiungere faticosamente più che una premessa da imporre ex lege. In altri termini la legge non ha presa sugli affetti.<br />
Sarebbe perciò più saggio da parte degli operatori del diritto, cercare di contestualizzare quanto più possibile i provvedimenti emanati, così da rispondere quanto meglio alle reali esigenze della famiglia.</p>
<p align="right"><em>Dott.ssa Luana Baudo<br />
Abstract della tesi di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche<br />
Università di Catania – relatore prof. Fulvio Giardina</em></p>
<p>BIBLIOGRAFIA<br />
• De Leo G. e Patrizi P. (a cura di) , Psicologia Giuridica, Il Mulino, Bologna 2002.<br />
• Maglietta M.,L’affidamento condiviso dei figli. Guida alla nuova legge. Per genitori, mediatori, avvocati, psicologi, assistenti sociali ., Franco Angeli, Milano 2006.<br />
• http//www.camera .it/parlam7leggi/06054l.htm<br />
• http//www.crimine. info/public/psicologia/articoli/lereazionicomportamentali.htm<br />
• http//www.crimine. info/public/psicologia/articoli/modificazionidinamiche.htm<br />
• http//www.diritto. net/content/view/1292/7/<br />
• http//www.gesef. it/affidamento%condiviso.htm<br />
• http//www.istat. it/salastampa/comunicati/non_calendario/2005706_00/<br />
• http//www.liff .it/view-php?ID=437<br />
• http://www.papaseparatitorino.it</p>
<!-- Social Bookmarking Reloaded BEGIN --><div class="social_bookmark"><em>Segnala su:</em><br /><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://del.icio.us/post?url=http://www.psicologiagiuridica.net/minori/l%e2%80%99affidamento-condiviso-verso-una-nuova-genitorialita/&amp;title=L%E2%80%99affidamento+condiviso%3A+verso+una+nuova+genitorialit%C3%A0%3F" title="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a Del.icio.us" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/delicious.png" title="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a Del.icio.us" alt="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a Del.icio.us" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.psicologiagiuridica.net/minori/l%e2%80%99affidamento-condiviso-verso-una-nuova-genitorialita/&amp;title=L%E2%80%99affidamento+condiviso%3A+verso+una+nuova+genitorialit%C3%A0%3F" title="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a digg" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/digg.png" title="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a digg" alt="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a digg" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.technorati.com/faves?add=http://www.psicologiagiuridica.net/minori/l%e2%80%99affidamento-condiviso-verso-una-nuova-genitorialita/" title="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a Technorati" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/technorati.png" title="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a Technorati" alt="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a Technorati" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.psicologiagiuridica.net/minori/l%e2%80%99affidamento-condiviso-verso-una-nuova-genitorialita/&amp;t=L%E2%80%99affidamento+condiviso%3A+verso+una+nuova+genitorialit%C3%A0%3F" title="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a Yahoo My Web" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/yahoo_myweb.png" title="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a Yahoo My Web" alt="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a Yahoo My Web" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.psicologiagiuridica.net/minori/l%e2%80%99affidamento-condiviso-verso-una-nuova-genitorialita/&amp;title=L%E2%80%99affidamento+condiviso%3A+verso+una+nuova+genitorialit%C3%A0%3F" title="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a Stumble Upon" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/stumbleupon.png" title="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a Stumble Upon" alt="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a Stumble Upon" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://www.psicologiagiuridica.net/minori/l%e2%80%99affidamento-condiviso-verso-una-nuova-genitorialita/&amp;title=L%E2%80%99affidamento+condiviso%3A+verso+una+nuova+genitorialit%C3%A0%3F" title="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a Google Bookmarks" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/google.png" title="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a Google Bookmarks" alt="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a Google Bookmarks" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?url=http://www.psicologiagiuridica.net/minori/l%e2%80%99affidamento-condiviso-verso-una-nuova-genitorialita/&amp;title=L%E2%80%99affidamento+condiviso%3A+verso+una+nuova+genitorialit%C3%A0%3F" title="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a Live-MSN" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/live.png" title="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a Live-MSN" alt="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a Live-MSN" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.psicologiagiuridica.net/minori/l%e2%80%99affidamento-condiviso-verso-una-nuova-genitorialita/&amp;t=L%E2%80%99affidamento+condiviso%3A+verso+una+nuova+genitorialit%C3%A0%3F" title="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a FaceBook" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/facebook.png" title="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a FaceBook" alt="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a FaceBook" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t=L%E2%80%99affidamento+condiviso%3A+verso+una+nuova+genitorialit%C3%A0%3F&amp;c=http://www.psicologiagiuridica.net/minori/l%e2%80%99affidamento-condiviso-verso-una-nuova-genitorialita/" title="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a MySpace" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/myspace.png" title="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a MySpace" alt="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a MySpace" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://twitter.com/home?status=http://www.psicologiagiuridica.net/minori/l%e2%80%99affidamento-condiviso-verso-una-nuova-genitorialita/" title="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a Twitter" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/twitter.png" title="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a Twitter" alt="Aggiungi 'L’affidamento condiviso: verso una nuova genitorialità?' a Twitter" /></a></div>
<!-- Social Bookmarking Reloaded END -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicologiagiuridica.net/minori/l%e2%80%99affidamento-condiviso-verso-una-nuova-genitorialita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/minori/la-legge-n%c2%b0542006-laffido-condiviso/</link>
		<comments>http://www.psicologiagiuridica.net/minori/la-legge-n%c2%b0542006-laffido-condiviso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 12:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affidamento Condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[Minori]]></category>
		<category><![CDATA[Separazione coniugale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiagiuridica.net/minori/la-legge-n%c2%b0542006-laffido-condiviso/</guid>
		<description><![CDATA[Una Legge importante che pareva dovesse rivoluzionare il sistema giudiziario nel campo delle separazioni coniugali e degli affidi dei minori. E&#8217; la n° 54 del 2006 che si fa promotrice della &#8220;bigenitorialità&#8221; e di privilegiare ancor più i diritti dei minori prescindendo dalla questione patrimoniale. Riportiamo di seguito il testo per consentire agli utenti di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2007/12/divorzio-11.jpg" title="Affido Condiviso"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2007/12/divorzio-11.thumbnail.jpg" alt="Affido Condiviso" /></a> Una Legge importante che pareva dovesse rivoluzionare il sistema giudiziario nel campo delle separazioni coniugali e degli affidi dei minori. E&#8217; la n° 54 del 2006 che si fa promotrice della &#8220;bigenitorialità&#8221; e di privilegiare ancor più i diritti dei minori prescindendo dalla questione patrimoniale.</p>
<p>Riportiamo di seguito il testo per consentire agli utenti di <strong>psicologia giuridica</strong>.net di poterne usufruire.</p>
<p>Testo della Legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006</p>
<p><strong>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI GENITORI E AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI</strong></p>
<p>La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;</p>
<p>Il Presidente della Repubblica</p>
<p align="center">Promulga la seguente legge:</p>
<p align="center"><strong>Art. 1.</strong></p>
<p>Modifiche al codice civile<br />
L&#8217;articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:</p>
<p>«Art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli). &#8211; Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.</p>
<p>Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all&#8217;interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all&#8217;istruzione e all&#8217;educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all&#8217;interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.</p>
<p>La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all&#8217;istruzione, all&#8217;educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell&#8217;inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.</p>
<p>Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.</p>
<p>Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:<br />
le attuali esigenze del figlio;</p>
<p>il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;</p>
<p>i tempi di permanenza presso ciascun genitore;</p>
<p>le risorse economiche di entrambi i genitori;</p>
<p>la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.<br />
L&#8217;assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.</p>
<p>Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.».<br />
Dopo l&#8217;articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:</p>
<p>«Art. 155-bis (Affidamento a un solo genitore e opposizione all&#8217;affidamento condiviso). &#8211; Il giudice può disporre l&#8217;affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l&#8217;affidamento all&#8217;altro sia contrario all&#8217;interesse del minore.</p>
<p>Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l&#8217;affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l&#8217;affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell&#8217;articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell&#8217;interesse dei figli, rimanendo ferma l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 96 del codice di procedura civile.</p>
<p>Art. 155-ter (Revisione delle disposizioni concernenti l&#8217;affidamento dei figli). &#8211; I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l&#8217;affidamento dei figli, l&#8217;attribuzione dell&#8217;esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.</p>
<p>Art. 155-quater (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). &#8211; Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell&#8217;interesse dei figli. Dell&#8217;assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l&#8217;eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l&#8217;assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell&#8217;articolo 2643.</p>
<p>Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l&#8217;altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell&#8217;affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.</p>
<p>Art. 155-quinquies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). &#8211; Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all&#8217;avente diritto.</p>
<p>Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.</p>
<p>Art. 155-sexies (Poteri del giudice e ascolto del minore). &#8211; Prima dell&#8217;emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all&#8217;articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d&#8217;ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l&#8217;audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.</p>
<p align="left">Qualora ne ravvisi l&#8217;opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l&#8217;adozione dei provvedimenti di cui all&#8217;articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell&#8217;interesse morale e materiale dei figli».</p>
<p align="center"><strong>Art. 2. (note)</strong></p>
<p>Modifiche al codice di procedura civile<br />
Dopo il terzo comma dell&#8217;articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:</p>
<p>«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d&#8217;appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».<br />
Dopo l&#8217;articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:</p>
<p>«Art. 709-ter (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). &#8211; Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all&#8217;esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell&#8217;affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all&#8217;articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.</p>
<p>A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell&#8217;affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:<br />
ammonire il genitore inadempiente;</p>
<p>disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;</p>
<p>disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell&#8217;altro;</p>
<p>condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.<br />
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».</p>
<p align="center"><strong>Art. 3.</strong></p>
<p>Disposizioni penali<br />
In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l&#8217;articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898.</p>
<p align="center">Art. 4.</p>
<p>Disposizioni finali<br />
Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall&#8217;articolo 710 del codice di procedura civile o dall&#8217;articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l&#8217;applicazione delle disposizioni della presente legge.<br />
Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.</p>
<p align="center"><strong>Art. 5.</strong></p>
<p>Disposizione finanziaria<br />
Dall&#8217;attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br />
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.</p>
<p><strong>NOTE</strong></p>
<p>Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall&#8217;amministrazione competente per materia, ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull&#8217;emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l&#8217;efficacia.</p>
<p><strong>Note all&#8217;art. 2:<br />
</strong>Si riporta il testo dell&#8217;art. 708 del codice di procedura civile in vigore dal 1° marzo 2006, come modificato dalla presente legge:</p>
<p>«Art. 708 (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente). &#8211; All&#8217;udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.</p>
<p>Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.</p>
<p>Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d&#8217;ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell&#8217;interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.</p>
<p>Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d&#8217;appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.».<br />
Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell&#8217;art. 708 del codice di procedura civile, in vigore fino al 28 febbraio 2006, come modificato dalla presente legge:</p>
<p>«Art. 708 (Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente). &#8211; Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.</p>
<p>Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.</p>
<p>Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d&#8217;ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell&#8217;interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l&#8217;udienza di comparizione delle parti davanti a questo.</p>
<p>Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d&#8217;appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.</p>
<p>Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l&#8217;ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell&#8217;art. 177.».</p>
<!-- Social Bookmarking Reloaded BEGIN --><div class="social_bookmark"><em>Segnala su:</em><br /><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://del.icio.us/post?url=http://www.psicologiagiuridica.net/minori/la-legge-n%c2%b0542006-laffido-condiviso/&amp;title=La+Legge+n%C2%B054%2F2006+%26%238211%3B+L%26%238217%3BAffido+Condiviso" title="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a Del.icio.us" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/delicious.png" title="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a Del.icio.us" alt="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a Del.icio.us" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.psicologiagiuridica.net/minori/la-legge-n%c2%b0542006-laffido-condiviso/&amp;title=La+Legge+n%C2%B054%2F2006+%26%238211%3B+L%26%238217%3BAffido+Condiviso" title="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a digg" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/digg.png" title="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a digg" alt="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a digg" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.technorati.com/faves?add=http://www.psicologiagiuridica.net/minori/la-legge-n%c2%b0542006-laffido-condiviso/" title="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a Technorati" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/technorati.png" title="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a Technorati" alt="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a Technorati" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.psicologiagiuridica.net/minori/la-legge-n%c2%b0542006-laffido-condiviso/&amp;t=La+Legge+n%C2%B054%2F2006+%26%238211%3B+L%26%238217%3BAffido+Condiviso" title="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a Yahoo My Web" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/yahoo_myweb.png" title="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a Yahoo My Web" alt="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a Yahoo My Web" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.psicologiagiuridica.net/minori/la-legge-n%c2%b0542006-laffido-condiviso/&amp;title=La+Legge+n%C2%B054%2F2006+%26%238211%3B+L%26%238217%3BAffido+Condiviso" title="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a Stumble Upon" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/stumbleupon.png" title="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a Stumble Upon" alt="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a Stumble Upon" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://www.psicologiagiuridica.net/minori/la-legge-n%c2%b0542006-laffido-condiviso/&amp;title=La+Legge+n%C2%B054%2F2006+%26%238211%3B+L%26%238217%3BAffido+Condiviso" title="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a Google Bookmarks" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/google.png" title="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a Google Bookmarks" alt="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a Google Bookmarks" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?url=http://www.psicologiagiuridica.net/minori/la-legge-n%c2%b0542006-laffido-condiviso/&amp;title=La+Legge+n%C2%B054%2F2006+%26%238211%3B+L%26%238217%3BAffido+Condiviso" title="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a Live-MSN" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/live.png" title="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a Live-MSN" alt="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a Live-MSN" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.psicologiagiuridica.net/minori/la-legge-n%c2%b0542006-laffido-condiviso/&amp;t=La+Legge+n%C2%B054%2F2006+%26%238211%3B+L%26%238217%3BAffido+Condiviso" title="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a FaceBook" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/facebook.png" title="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a FaceBook" alt="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a FaceBook" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t=La+Legge+n%C2%B054%2F2006+%26%238211%3B+L%26%238217%3BAffido+Condiviso&amp;c=http://www.psicologiagiuridica.net/minori/la-legge-n%c2%b0542006-laffido-condiviso/" title="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a MySpace" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/myspace.png" title="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a MySpace" alt="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a MySpace" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://twitter.com/home?status=http://www.psicologiagiuridica.net/minori/la-legge-n%c2%b0542006-laffido-condiviso/" title="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a Twitter" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/twitter.png" title="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a Twitter" alt="Aggiungi 'La Legge n°54/2006 &#8211; L&#8217;Affido Condiviso' a Twitter" /></a></div>
<!-- Social Bookmarking Reloaded END -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicologiagiuridica.net/minori/la-legge-n%c2%b0542006-laffido-condiviso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
