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	<title>Psicologia Giuridica &#187; Adozione</title>
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		<title>Adozione internazionale: un caso allarmante</title>
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		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 09:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Arturo Xibilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adozione]]></category>

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		<description><![CDATA[In campo di adozioni internazionali mi è stato segnalato un caso che, se la documentazione che ho chiesto lo confermerà, è di notevole gravità. Per il momento lo propongo senza nominare i soggetti implicati, anche per saggiare se situazioni analoghe si siano verificate altrove, altre volte. Quando avrò acquisito certezza documentale sull’evento, darò una informazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="verdana">In campo di adozioni internazionali mi è stato segnalato un caso che, se la documentazione che ho chiesto lo confermerà, è di notevole gravità. Per il momento lo propongo senza nominare i soggetti implicati, anche per saggiare se situazioni analoghe si siano verificate altrove, altre volte. Quando avrò acquisito certezza documentale sull’evento, darò una informazione più dettagliata.<br />
Una coppia riceve dall’Autorità giudiziaria competente l’attestazione di idoneità ad adottare uno o più minorenni di cittadinanza straniera, e si iscrive ad una Associazione autorizzata, la quale dopo qualche tempo la invia ad uno Stato straniero; qui il personale collegato all’Associazione mette la coppia in contatto con due fratelli, di età tra i dieci ed i dodici anni, adottabili.<br />
La singolarità del caso sta nel fatto che i due bambini, per quella che sembra essere una politica dello Stato in questione, non si trovano in un istituto, ma già da quattro anni vivono presso una famiglia affidataria, cui lo Stato versa un contributo economico per il mantenimento. La famiglia in questione, vuoi perché nel frattempo si sono costituiti legami affettivi con i bambini, vuoi per non perdere il contributo statale, si mostra subito molto ostile all’adozione e fa pressioni sui bambini. In verità non ce ne è bisogno, perché i bambini si mostrano profondamente legati ai coniugi affidatari (li chiamano papà e mamma) e a tutta la famiglia allargata, per cui per un certo numero di giorni accettano di uscire con la coppia italiana, vanno ai parchi giochi, accettano i regalini, qualche volta dormono con loro in albergo, ma chiedono sempre con la massima determinazione di rientrare in famiglia; una volta, poiché una passeggiata si prolungava, avvantaggiati dal fatto di conoscere la lingua del luogo, attuano anche un tentativo di fuga per tornare a casa. La coppia si rende conto che non è proponibile separare i bambini dagli affidatari, segnala agli operatori locali la situazione e non può fare altro che rimpatriare proponendosi per un secondo contatto.<br />
E’ evidente che in questa vicenda c’è un concorso di errori: da parte dello Stato straniero, di considerare ancora adottabili bambini che per il trascorrere del tempo e per la loro età hanno costituito legami affettivi importanti con degli affidatari (la legge italiana sull’affidamento eterofamiliare opportunamente pretende che l’istituto trovi applicazione solo in casi di temporanea inidoneità della famiglia naturale); da parte della Associazione, per avere proposto in adozione bambini in quelle condizioni e per avere posto la coppia assistita in una condizione insostenibile. E’ appena il caso di osservare che ancorché la coppia affidataria fosse stata favorevole all’adozione e l’avesse agevolata, per i bambini sarebbe stata comunque una esperienza dannosa.<br />
Ma non è finita. Dopo un notevole lasso di tempo, l’Autorità competente dello Stato straniero invia all’Associazione una lettera nella quale attribuisce alla coppia italiana la responsabilità di avere fatto fallire il progetto adozionale, e la definisce inidonea all’adozione; l’Associazione gira questa lettera all’Autorità giudiziaria italiana, con conseguenze che sono facilmente immaginabili e che, infatti, arrestano immediatamente il secondo contatto in corso.<br />
</font></p>
<p align="right"><em><font face="verdana">Prof. Arturo Xibilia</font></em></p>
<p align="right"><em><font face="verdana">Psicologo, Psicoterapeuta</font></em></p>
<p align="right"><em><font face="verdana">Docente presso l&#8217;Università di Catania di</font></em></p>
<p align="right"><em><font face="verdana">Diagnostica giuridico-forense</font></em></p>
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		<title>Iter Giudiziario nell&#8217;Adozione</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 15:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adozione]]></category>

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		<description><![CDATA[Si ricorre all’Adozione quando gli operatori riscontrano che un rapporto patologico genitori/figli è distruttivo e non da speranza di recupero. Attraverso l’adozione si riesce a dare una famiglia al minore abbandonato, ossia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti. La legge indica nei dettagli i requisiti che devono possedere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2007/10/adozione-bambino.thumbnail.jpg" alt="Adozione" />Si ricorre all’Adozione quando gli operatori riscontrano che un rapporto patologico genitori/figli è distruttivo e non da speranza di recupero. Attraverso l’adozione si riesce a dare una famiglia al minore abbandonato, ossia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti. La legge indica nei dettagli i requisiti che devono possedere sia le persone che chiedono l’adozione che l’adottando. Nella maggior parte dei casi, la famiglia accogliente è una coppia che non ha figli naturali, magari con numerosi tentativi di fecondazione assistita alle spalle falliti.</p>
<p><strong>DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITA’</strong></p>
<p>A conclusione di una complessa procedura, regolata dalla legge 184/83 (dall’art. 8 all’art.21), la dichiarazione di adattabilità viene emessa dal Tribunale per i minorenni nel distretto nel quale si trova il bambino in situazione di abbandono. Lo stato di adattabilità non può essere dichiarato, se la mancanza di assistenza ha carattere transitorio. Non è sufficiente la semplice incapacità economica dei genitori. Contro il decreto che dichiara lo stato di adattabilità è ammesso il ricorso dei genitori e dei parenti. Quando vengono meno le circostanze che configurano lo stato di abbandono, ossia i genitori ed i parenti danno prove concrete della loro volontà di occuparsi del minore, il Tribunale revoca il provvedimento.</p>
<p><strong>EFFETTI LEGALI DELL’ADOZIONE</strong></p>
<p>Il provvedimento di adozione, pronunciato con decreto motivato del tribunale dei minorenni, realizza un rapporto di filiazione piena. Da al minore lo stato giuridico di figlio legittimo degli adottanti.</p>
<p><strong>LA PROCEDURA DA SEGUIRE</strong></p>
<p>Per adottare un bambino bisogna presentare una domanda di adozione al Tribunale per i minorenni. La domanda scade dopo 2 anni e può essere ripresentata. IL fac-simile della domanda e l’elenco dei documenti da esibire possono essere richiesti presso il Tribunale per i Minorenni o il consultorio. A seguito della domanda, il Tribunale per i Minorenni dispone delle indagini che normalmente vengono affidate agli operatori del consultorio ed ai Carabinieri del luogo di residenza dei coniugi. Se le informazioni sono favorevoli, il tribunale dichiarerà che i coniugi sono idonei all’adozione. La dichiarazione di idoneità è valida solo per la specifica domanda.</p>
<p><strong>DICHIARAZIONE DI ADOZIONE</strong></p>
<p>Per il periodo di un anno, il bambino è affidato ai coniugi che devono attenersi alle prescrizioni del Tribunale. E’ una fase necessaria e non eliminabile nella procedura di adozione e serve per verificare che l’inserimento del minore nella nuova famiglia funzioni. Se ci sono gravi difficoltà di idonea convivenza tra i coniugi e il minore, l’affidamento viene revocato. Se, invece, non sussistono particolari difficoltà, il Tribunale per i minorenni, dispone la dichiarazione di adozione.</p>
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