<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psicologia Giuridica &#187; Abuso sessuale</title>
	<atom:link href="http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psicologiagiuridica.net</link>
	<description>Portale informativo sulla psicologia giuridica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Nov 2010 18:16:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/il-bambino-maltrattato-e-abusato-conseguenze-a-breve-medio-e-lungo-termine/</link>
		<comments>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/il-bambino-maltrattato-e-abusato-conseguenze-a-breve-medio-e-lungo-termine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa P. Popolla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abuso sessuale]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[abusato]]></category>
		<category><![CDATA[abuso sui minori]]></category>
		<category><![CDATA[bambino  maltrattato]]></category>
		<category><![CDATA[conseguenze]]></category>
		<category><![CDATA[Minori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiagiuridica.net/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[La cronaca ci mostra negli ultimi tempi episodi gravi ed eclatanti di violenza ai danni dei minori, che nelle situazioni peggiori,  terminano con la morte degli stessi. Tali episodi sembrano senza apparente motivazione se non  la follia, e,  oltre ad impressionare, spesso turbano la nostra emotività.
Ciò che  emerge è un fenomeno  vasto, complesso e articolato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2010/06/pedofilia.jpg"></a><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2010/06/pedofilia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-773" title="pedofilia" src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2010/06/pedofilia-300x192.jpg" alt="pedofilia" width="300" height="192" /></a>La cronaca ci mostra negli ultimi tempi episodi gravi ed eclatanti di violenza ai danni dei minori, che nelle situazioni peggiori,  terminano con la morte degli stessi. Tali episodi sembrano senza apparente motivazione se non  la follia, e,  oltre ad impressionare, spesso turbano la nostra emotività.<br />
Ciò che  emerge è un fenomeno  vasto, complesso e articolato che riguarda  la violenza sui minori:  violenza fisica, morale, psicologica e sessuale.<br />
Il nostro intento è quello di introdurre una riflessione sul tema del maltrattamento e  dell’abuso sui minori e sulle difficoltà di una corretta  valutazione e  diagnosi.<br />
Per poter meglio inquadrare e descrivere il fenomeno dell&#8217;abuso è opportuno proporre una descrizione delle varie forme di abuso riconducibili al temine inglese &#8220;child abuse&#8221;. Esso comprende tutte le forme di abuso che un bambino può subire e che sono riassumibili in:<br />
- maltrattamento (fisico e psicologico);<br />
- patologia delle cure (incuria, discuria, ipercuria);<br />
- abuso sessuale (intrafamiliare, extrafamiliare).<br />
Tale classificazione ha sicuramente un carattere didattico ed esplicativo e la realtà che ci troviamo ad affrontare è sicuramente  più articolata e polimorfa.<br />
Montecchi  parla di &#8220;caratteristiche generali&#8221; che sono valide in tutte le forme di abuso:<br />
- l&#8217;abuso può avvenire sia all&#8217;interno che all&#8217;esterno della famiglia;<br />
- tende ad essere tenuto nascosto e negato;<br />
- è difficilmente rilevabile con sufficiente certezza;<br />
- le condizioni di abuso incidono su: sviluppo della personalità, relazioni con la famiglia, relazioni al di fuori della famiglia, relazioni con i coetanei;<br />
- tende ad aggravarsi nel tempo e non ha una risoluzione spontanea.<br />
Si è concordi nel ritenere che tutte le forme di abuso incidano sullo sviluppo fisico, psicologico, emotivo, comportamentale e relazionale del minore, condizionando l&#8217;assetto totale dell&#8217;intera personalità in fieri.<br />
Ogni forma di violenza ai danni di un minore, costituisce sempre un attacco confusivo che destabilizza la personalità in via di sviluppo, e provoca danni a breve, medio e lungo termine sul processo di crescita dell&#8217;individuo: il bambino abusato è prima di tutto violato nella psiche.<br />
Riteniamo opportuno, a scopo chiarificativo, riportare diverse definizioni di &#8220;maltrattamento&#8221; sui minori:<br />
Il National Center of Child Abuse and Neglect (1981) lo definisce: &#8221; quella situazione in cui, attraverso atti intenzionali o disattenzione grave nei riguardi dei bisogni di base del bambino, il comportamento di un genitore (o di un suo sostituto, o di un altro adulto che si occupa di lui), abbia causato danni o menomazioni che potevano essere previsti o evitati, o abbia contribuito materialmente al prolungamento o al peggioramento di un danno o di una menomazione esistente&#8221;.<br />
La definizione formulata dall&#8217;OMS nel 1999 così riporta: &#8220;per maltrattamento all&#8217;infanzia si intendono tutte le forme di cattiva cura fisica e affettiva, di abusi sessuali, di trascuratezza o di trattamento trascurante, di sfruttamento commerciale o altre, che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, la sua sopravvivenza, il suo sviluppo o la sua dignità nel contesto di una relazione di responsabilità, di fiducia o di potere&#8221;.<br />
La caratteristica fondamentale dell&#8217;abuso sessuale è rappresentata dalla condizione in cui si trova il minore, sopraffatto da un adulto che ne invade prepotentemente il corpo e la psiche, impedendogli così di scegliere e/o comprendere ciò che gli sta accadendo.<br />
Tale dinamica relazionale genera nel minore dolore, confusione, vergogna.<br />
Finkelhor, parlando di abusi sessuali, si riferisce ad attività sessuali che implicano la stimolazione sessuale di un minore  e possono comprendere presenza o assenza di contatto fisico.<br />
Rientrano, pertanto, in quest’accezione gli episodi di pedofilia, incesto, esibizionismo, abuso rituale, molestie verbali, sfruttamento sessuale.<br />
Il IV Seminario Criminologico del Consiglio d&#8217;Europa nel 1978 definisce gli abusi sessuali sui minori come &#8220;gli atti e le carenze che turbano gravemente i bambini e le bambine, attentando alla loro integrità corporea, al suo sviluppo fisico, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psicologico e/o sessuale da parte di un familiare o di altri che hanno cura del bambino&#8221;.<br />
Occorre sottolineare che, &#8220;&#8230; mentre le definizioni giuridiche dell&#8217;abuso tendono ad evidenziare criteri ed evidenze che servono a provare o meno un comportamento abusivo&#8230;&#8221;, le definizioni di tipo clinico rilevano le conseguenze psicologiche e psicopatologiche che si hanno nei bambini vittime di comportamenti abusanti.<br />
 Gli Autori sono concordi nel ritenere che tutte le forme di maltrattamento e abuso ai danni di un minore abbiano delle gravissime conseguenze. Felicity De Zulueta ha dimostrato che il trauma rappresenta per la vittima, specie se questa è piccola, una frustrazione alla necessità di controllo sulla realtà esterna che costituisce un bisogno fondamentale per l&#8217;essere umano. Il maltrattamento e/o l&#8217;abuso distruggono, nel bambino che ne è vittima, la possibilità di dare un senso positivo alla propria esperienza, l&#8217;autostima ed il senso positivo di un sè coeso.  Tra le caratteristiche emotive e psicologiche che si riscontrano nei bambini maltrattati e/o abusati  abbiamo frequentemente: pianto costante, panico, paura, accessi di aggressività, comportamenti regressivi,  rifiuto di contatto fisico di ogni tipo e ansia eccessiva per gli approcci relazionali. Inoltre, è possibile che si presenti un’eccessiva attenzione per i pericoli in generale e verso l’ambiente circostante. Sono bambini che si mostrano timidi, remissivi e paurosi in ambienti estranei, ma spesso al rientro nel loro contesto  diventano aggressivi e sfogano la loro aggressività con bambini più piccoli con la modalità del gioco violento.<br />
Per questi bambini l’aggressività rischia di diventare l’unica via di comunicazione percorribile e, man mano che crescono, tali bambini  finiscono per considerare normale tale modello di comunicazione.<br />
L’abuso sui bambini rappresenta un fattore di rischio aspecifico per l&#8217;insorgenza di molteplici difficoltà psicologiche che si riscontrano soprattutto nello sviluppo di una bassa autostima, in modalità di attaccamento disfunzionali , nell&#8217; incapacità di regolare gli affetti  e, spesso, in una  organizzazione cosiddetta del &#8220;falso sé&#8221;.<br />
Sono stati, inoltre, individuati, quali effetti &#8220;dannosi&#8221; dei maltrattamenti sul bambino prima e sull&#8217;adolescente in seguito, anche: problemi nell&#8217;accrescimento fisico, difficoltà nell&#8217;apprendimento del linguaggio, deficit intellettivi, insuccessi scolastici, fughe da casa, uso e spaccio di stupefacenti,  reati anche in associazione con la criminalità organizzata, condotte auto ed etero distruttive, tentati suicidi.<br />
Assistiamo spesso, in numerosi bambini vittime di abusi e maltrattamenti, lo sviluppo del Disturbo Post Traumatico da Stress ( PTSD): nel DSM IV-R viene sottolineata, nell&#8217;insorgenza di tale disturbo, l&#8217;importanza di un evento che minaccia la vita o l&#8217;integrità fisica della persona, la gravità dell&#8217;evento, la sensazione di orrore e di essere inerme di fronte allo stesso. I sintomi caratteristici del PTSD sono: rivivere continuamente l&#8217;evento traumatico, ( il minore può presentare ricordi intrusivi del trauma che gli generano ansia, panico, disagio psichico), tentativi di evitamento degli stimoli legati all&#8217;abuso ( ciò può comportare amnesie ed incapacità nel ricordare elementi importanti legati all&#8217;esperienza traumatica), aumento dell&#8217;ansia e dell&#8217;eccitazione accompagnate da esagerate risposte di allarme, irritabilità e difficoltà nella concentrazione soprattutto a scuola.<br />
Va tenuto presente che, in età evolutiva, la psicopatologia è caratterizzata da una flessibilità dei sintomi, poichè il bambino reagisce ad un evento stressante a seconda della sua personalità e, soprattutto in base allo stadio evolutivo in cui si trova, in base alla sua storia pregressa, e al tipo di ambiente in cui vive. I sintomi che il bambino presenta in reazione ad un evento stressante sono sempre aspecifici, e soprattutto sono in relazione ai fattori protettivi e di rischio che ha sperimentato all&#8217;interno del suo ambiente familiare.<br />
Ogni esperienza di maltrattamento può generare nella vittima delle interpretazioni distorte al fine di salvaguardare l&#8217;attaccamento con l&#8217;abusante, soprattutto se questo è un genitore, per cui il bambino arriva ad attribuire la colpa dell&#8217;accaduto o ad altre persone o addirittura ad autoaccusarsi. <br />
Rispetto alle condizioni che favoriscono la violenza e/o il maltrattamento sui minori, definiti da diversi Autori i cosiddetti &#8220;fattori di rischio&#8221;, possono costituire elemento significativo fattori inerenti a un genitore  (presenza di disturbi psichiatrici, presenza di malattie gravi, abuso di sostanze) , o alla famiglia (condizioni di indigenza, ragazze madri, separazioni, abbandoni, lutti) , e/o al contesto sociale (emigrazione, adattamento scolastico) e fattori inerenti al bambino (malattie croniche, handicap, pianto, disturbi del sonno, problemi alimentari, ipercinesia o inibizione, bambini adottati).<br />
E’ compito di ogni figura professionale che  viene in contatto con i bambini e adolescenti e con le loro  famiglie, avere delle competenze ben precise per poter individuare nei loro comportamenti i segnali e i sintomi di disagio che possono rivelare delle situazioni a rischio. I professionisti dell&#8217;infanzia possono trovarsi a contatto sia con la rivelazione di esperienze traumatiche da parte del minore, sia con delle espressioni di un disagio, sia con la presenza di sintomi psicologici, psicosomatici e/o comportamentali che rappresentano degli indicatori di rischio. I segnali del maltrattamento e dell&#8217;abuso sessuale ai danni del minore sono diversi tra loro e non sempre la loro rilevazione è di facile lettura. Per poter attuare qualsiasi intervento di aiuto al minore è fondamentale saper individuare dei &#8220;segnali&#8221; (fisici, psicologici, comportamentali) che inducono il sospetto che il soggetto in questione sia vittima di una qualche forma di maltrattamento o comportamento dannoso per la sua incolumità psichica e fisica. Occorre sempre tener presente che ogni segnale non va mai considerato isolato dal contesto in cui il minore è inserito e che è fondamentale una valutazione complessiva della situazione per poter formulare ipotesi di maltrattamenti e/o abusi.</p>
<p style="text-align: right;">Paola Popolla (Psicologa -  Psicoterapeuta, Giudice Onorario al Tribunale dei Minorenni di Roma)<br />
Giuseppina Colangeli (Psicologa &#8211; Psicoterapeuta)</p>
<p>BIBLIOGRAFIA</p>
<p>American Psychiatric Association:  &#8220;DSM-IV-TR, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali&#8221;, Masson, Milano, 2006.</p>
<p>Ammaniti M.: &#8220;Manuale di psicopatologia dell&#8217;infanzia&#8221;, Raffaello Cortina, Milano, 2001.</p>
<p>Anzieu D.: &#8220;L&#8217;io-pelle&#8221;, Borla, Roma, 1987.</p>
<p>Camillo E., Freda M., Gicca Palli F., Piperno F.: &#8220;Il bambino abusato: la patologia del silenzio&#8221;. Psichiatria dell&#8217;infanzia e dell&#8217;adolescenza, 6, 621, 1997.</p>
<p>De Zulueta F.: &#8220;dal dolore alla violenza&#8221;. Raffaello Cortina, Milano, 1999.<br />
 <br />
Malacrea M., Lorenzini L.: &#8220;Bambini abusati&#8221;. Raffaello Cortina, Milano, 2002.</p>
<p>Montecchi F.: &#8220;Prevenzione, rilevamento e trattamento dell&#8217;abuso all&#8217;infanzia&#8221;. Borla, Roma, 1991.</p>
<p>Montecchi F.: &#8220;Gli abusi all&#8217;infanzia: dalla ricerca all&#8217;intervento clinico&#8221;, NIS, Roma, 1994.</p>
<p>Montecchi F.: &#8220;Abuso sui bambini: l&#8217;intervento a scuola&#8221;, Franco Angeli, Milano, 2002.</p>
<p>Finkelhor D., Browne A., &#8220;The traumatic impact of child sexual abuse&#8221;. In American Journal of Orthopsychiatry, 55 (4), 530-541, 1985.</p>
<p>Fornari U.: &#8220;Trattato di Psichiatria Forense&#8221;. UTET, Torino, 2008.</p>
<p>Krystal H.: &#8220;Affetto, trauma, alessitimia&#8221;, Edizioni Magi,  Roma, 2007.</p>
<p>Oliverio Ferraris A., Graziosi B.: &#8220;Pedofilia&#8221;, Laterza, Bari, 2001.</p>
<p>Orfanelli G., Orfanelli V.: &#8220;Un doppio inganno: l&#8217;abuso intrafamiliare&#8221;, Franco Angeli, Milano, 2007.</p>
<p>Picozzi M., Maggi M.: &#8220;Non chiamatelo amore&#8221;, Guerini e Associati, Milano, 2003.</p>
<p>Rapaport J.L., Ismond D.R.: &#8220;DSM-IV: Guida alla diagnosi dei disturbi dell&#8217;infanzia e dell&#8217;adolescenza&#8221;, Masson, Milano, 2000.</p>
<p>Strano M.: &#8220;Abusi sui minori: Manuale investigativo&#8221;, Nuovo Studio Tecna, Roma, 2006.</p>
<!-- Social Bookmarking Reloaded BEGIN --><div class="social_bookmark"><em>Segnala su:</em><br /><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://del.icio.us/post?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/il-bambino-maltrattato-e-abusato-conseguenze-a-breve-medio-e-lungo-termine/&amp;title=Il+bambino+maltrattato+e+abusato%3A+conseguenze+a+breve%2C+medio+e+lungo+termine" title="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a Del.icio.us" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/delicious.png" title="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a Del.icio.us" alt="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a Del.icio.us" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/il-bambino-maltrattato-e-abusato-conseguenze-a-breve-medio-e-lungo-termine/&amp;title=Il+bambino+maltrattato+e+abusato%3A+conseguenze+a+breve%2C+medio+e+lungo+termine" title="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a digg" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/digg.png" title="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a digg" alt="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a digg" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.technorati.com/faves?add=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/il-bambino-maltrattato-e-abusato-conseguenze-a-breve-medio-e-lungo-termine/" title="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a Technorati" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/technorati.png" title="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a Technorati" alt="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a Technorati" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/il-bambino-maltrattato-e-abusato-conseguenze-a-breve-medio-e-lungo-termine/&amp;t=Il+bambino+maltrattato+e+abusato%3A+conseguenze+a+breve%2C+medio+e+lungo+termine" title="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a Yahoo My Web" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/yahoo_myweb.png" title="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a Yahoo My Web" alt="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a Yahoo My Web" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/il-bambino-maltrattato-e-abusato-conseguenze-a-breve-medio-e-lungo-termine/&amp;title=Il+bambino+maltrattato+e+abusato%3A+conseguenze+a+breve%2C+medio+e+lungo+termine" title="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a Stumble Upon" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/stumbleupon.png" title="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a Stumble Upon" alt="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a Stumble Upon" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/il-bambino-maltrattato-e-abusato-conseguenze-a-breve-medio-e-lungo-termine/&amp;title=Il+bambino+maltrattato+e+abusato%3A+conseguenze+a+breve%2C+medio+e+lungo+termine" title="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a Google Bookmarks" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/google.png" title="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a Google Bookmarks" alt="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a Google Bookmarks" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/il-bambino-maltrattato-e-abusato-conseguenze-a-breve-medio-e-lungo-termine/&amp;title=Il+bambino+maltrattato+e+abusato%3A+conseguenze+a+breve%2C+medio+e+lungo+termine" title="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a Live-MSN" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/live.png" title="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a Live-MSN" alt="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a Live-MSN" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/il-bambino-maltrattato-e-abusato-conseguenze-a-breve-medio-e-lungo-termine/&amp;t=Il+bambino+maltrattato+e+abusato%3A+conseguenze+a+breve%2C+medio+e+lungo+termine" title="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a FaceBook" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/facebook.png" title="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a FaceBook" alt="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a FaceBook" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t=Il+bambino+maltrattato+e+abusato%3A+conseguenze+a+breve%2C+medio+e+lungo+termine&amp;c=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/il-bambino-maltrattato-e-abusato-conseguenze-a-breve-medio-e-lungo-termine/" title="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a MySpace" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/myspace.png" title="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a MySpace" alt="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a MySpace" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://twitter.com/home?status=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/il-bambino-maltrattato-e-abusato-conseguenze-a-breve-medio-e-lungo-termine/" title="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a Twitter" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/twitter.png" title="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a Twitter" alt="Aggiungi 'Il bambino maltrattato e abusato: conseguenze a breve, medio e lungo termine' a Twitter" /></a></div>
<!-- Social Bookmarking Reloaded END -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/il-bambino-maltrattato-e-abusato-conseguenze-a-breve-medio-e-lungo-termine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/perizia-abuso-minore/</link>
		<comments>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/perizia-abuso-minore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa Marisa Nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abuso sessuale]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[abuso sui minori]]></category>
		<category><![CDATA[ctp]]></category>
		<category><![CDATA[ctu]]></category>
		<category><![CDATA[Minori]]></category>
		<category><![CDATA[Perizia]]></category>
		<category><![CDATA[perizia in caso di]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia forense]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Giuridica]]></category>
		<category><![CDATA[psicologo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiagiuridica.net/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Si discute sempre più, durante l’ espletamento di un lavoro peritale, delicato come quello inerente la sfera dell’ abuso sessuale su un minore, quale sia la metodologia migliore che un esperto nominato dal Magistrato debba applicare per lo svolgimento del caso.
Il quesito che viene proposto dal Giudice nel caso di un abuso in cui la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2010/01/minore.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-592" title="minore" src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2010/01/minore-300x200.jpg" alt="minore" width="300" height="200" /></a>Si discute sempre più, durante l’ espletamento di un lavoro peritale, delicato come quello inerente la sfera dell’ abuso sessuale su un minore, quale sia la metodologia migliore che un esperto nominato dal Magistrato debba applicare per lo svolgimento del caso.<span id="more-586"></span><br />
Il quesito che viene proposto dal Giudice nel caso di un abuso in cui la presunta vittima è un minore riguarda spesso l&#8217;indagine psichica del bambino e del contesto familiare in cui questi vive, ovvero l’ idoneità a rendere testimonianza del bambino, ecc .<br />
Il perito, nel caso non somministrasse lui stesso i test di psicodiagnostica, deve chiedere al Giudice, durante il conferimento di incarico, di potersi avvalere di un ausiliario esperto che somministrerà batteria testologica adeguata al minore.<br />
La perizia comincia con lo studio degli atti presenti nel fascicolo; il perito deve poter accedere al fascicolo legale, visionarlo e decidere quali documenti possono essere importanti per la conoscenza e l’approfondimento del caso od eventualmente quelli che dovrà chiedere alle istituzioni o alle parti (fase che deve avvenire prima di cominciare gli incontri della perizia).<br />
E’ bene che il perito conosca il caso prima di iniziare i lavori. Ove riterrà opportuno, potrà richiedere informazioni o documenti ulteriori, come le pagelle scolastiche o numeri telefonici di pediatri, relazioni di assistenti sociali o di presidi ospedalieri che hanno seguito il minore e che non sono presenti nel fascicolo.<br />
Il primo appuntamento peritale deve svolgersi con i consulenti di parte, nel caso fossero stati nominati, per la condivisione della metodologia e la stesura di un calendario degli incontri che si intende svolgere. Il perito deve far presente a quali linee guida aderisce (linee guida SINPIA, Carta di Noto, linee guida per lo psicologo forense ecc.) è importante la collaborazione con i colleghi.<br />
I consulenti di parte, “meri osservatori” possono presentare delle proposte od effettuare delle richieste, sia al primo appuntamento che durante lo svolgersi della perizia creando anche uno spazio di riflessione e collaborazione con il perito.<br />
E’ importante stilare un verbale al termine dei vari incontri, sia per dimostrare che si è svolto l’incontro sia per mettere nero su bianco chi ha partecipato all’incontro, di cosa si è fatto e discusso e, qualora ve ne siano, annotare le richieste.<br />
Si procede ad effettuare gli incontri clinici individuali con i familiari del minore ed osservazione diretta delle dinamiche relazionali. Anche quando il presunto abusatore è il padre, il perito dovrebbe chiamarlo a colloquio (Fornari, 2008): “È metodologicamente scorretto esprimere un parere senza aver esaminato il minore e gli adulti cui si fa riferimento, sempre che ne sia avuta la rituale e materiale possibilità. Qualora l’ indagine non possa essere svolta con tale ampiezza, va dato conto delle ragioni dell’ incompletezza”. Passo metodologico che viene specificato, anche, nell’ art. 3 della Carta di Noto.<br />
L’ attenzione deve essere rivolta anche al contesto parentale e sociale in cui il minore vive, pertanto si ritiene opportuno ascoltare le insegnanti della scuola elementare ed asilo che il minore ha frequentato, analizzare le figure alternative o integrative dei genitori ed eventuali figure quali assistenti sociali o psicologhe che sono venute a contatto con il bambino.<br />
Si procede, poi, alla fase delicata dell’ esame clinico del minore che deve avvenire presso un ambiente accogliente; lo studio dell’ esperto deve essere munito di giochi (puzzle, costruzioni, ecc). Si consiglia l’utilizzo di uno “specchio unidirezionale”, in modo da permettere ai consulenti di partecipare al lavoro, dietro lo specchio, ma senza invadere lo spazio del minore. L’ incontro potrà essere videoregistrato ma il supporto della registrazione, a quel punto verrà consegnato al giudice.<br />
Il perito procederà con intervista cognitiva ed osservazione del minore durante il gioco.<br />
La somministrazione della batteria testologica adeguata alla fascia evolutiva del minore, se ritenuta opportuna, verrà somministrata dal C.T.U. o da un collaboratore nominato dal giudice. In genere alla somministrazione dei tests i consulenti di parte (se non è previsto l’uso dello specchio unidirezionale) non assistono per non “falsare” il setting, ciò viene stabilito di comune accordo e segnato a verbale.<br />
Il perito dovrebbe quindi effettuare l’ultimo incontro con i consulenti di parte per far prendere loro visione dei protocolli dei tests e discutere della perizia.<br />
Il C.T.U. redigerà la perizia e la depositerà in cancelleria in Tribunale nei termini stabiliti dal giudice. I consulenti di parte potranno poi stilare le controdeduzioni e depositarle in cancelleria. Il giudice potrà tenere o meno conto di quanto i periti hanno scritto e decidere.</p>
<p>BIBLIOGRAFIA</p>
<p>•Carini A., Pedrocco Biancardi M. T., Soavi G. “L’ abuso sessuale intrafamiliare”, Raffaello Cortina Editore, 2001, Milano.<br />
•Caffo E., Camerini G. B., Florit G., “Criteri di valutazione nell’ abuso all’ infanzia”, Psicologia, Milano, 2004.<br />
•“Linee guida in tema di abuso sui minori”, SINPIA, Società Italiana di Neuropsichiatria dell’ Infanzia e dell’Adolescenza, ed. Erikson, 2007, Trento.<br />
•“DSM- IV. Guida alla diagnosi dei disturbi dell’ infanzia e dell’ adolescenza”, Ed. Masson, 2005, Milano.<br />
•“DSM- IV manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali”, Ed. Masson, 2001, Milano.<br />
•De Cataldo Neuburger L. , Gulotta G. “La carta di noto e le linee guida deontologiche per lo psicologo giuridico”, Giuffrè editore, 2004, Milano.</p>
<!-- Social Bookmarking Reloaded BEGIN --><div class="social_bookmark"><em>Segnala su:</em><br /><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://del.icio.us/post?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/perizia-abuso-minore/&amp;title=Metodologia+della+perizia+psicologica+in+caso+di+abuso+sessuale+su+minore" title="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a Del.icio.us" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/delicious.png" title="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a Del.icio.us" alt="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a Del.icio.us" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/perizia-abuso-minore/&amp;title=Metodologia+della+perizia+psicologica+in+caso+di+abuso+sessuale+su+minore" title="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a digg" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/digg.png" title="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a digg" alt="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a digg" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.technorati.com/faves?add=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/perizia-abuso-minore/" title="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a Technorati" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/technorati.png" title="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a Technorati" alt="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a Technorati" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/perizia-abuso-minore/&amp;t=Metodologia+della+perizia+psicologica+in+caso+di+abuso+sessuale+su+minore" title="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a Yahoo My Web" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/yahoo_myweb.png" title="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a Yahoo My Web" alt="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a Yahoo My Web" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/perizia-abuso-minore/&amp;title=Metodologia+della+perizia+psicologica+in+caso+di+abuso+sessuale+su+minore" title="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a Stumble Upon" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/stumbleupon.png" title="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a Stumble Upon" alt="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a Stumble Upon" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/perizia-abuso-minore/&amp;title=Metodologia+della+perizia+psicologica+in+caso+di+abuso+sessuale+su+minore" title="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a Google Bookmarks" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/google.png" title="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a Google Bookmarks" alt="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a Google Bookmarks" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/perizia-abuso-minore/&amp;title=Metodologia+della+perizia+psicologica+in+caso+di+abuso+sessuale+su+minore" title="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a Live-MSN" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/live.png" title="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a Live-MSN" alt="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a Live-MSN" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/perizia-abuso-minore/&amp;t=Metodologia+della+perizia+psicologica+in+caso+di+abuso+sessuale+su+minore" title="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a FaceBook" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/facebook.png" title="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a FaceBook" alt="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a FaceBook" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t=Metodologia+della+perizia+psicologica+in+caso+di+abuso+sessuale+su+minore&amp;c=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/perizia-abuso-minore/" title="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a MySpace" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/myspace.png" title="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a MySpace" alt="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a MySpace" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://twitter.com/home?status=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/perizia-abuso-minore/" title="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a Twitter" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/twitter.png" title="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a Twitter" alt="Aggiungi 'Metodologia della perizia psicologica in caso di abuso sessuale su minore' a Twitter" /></a></div>
<!-- Social Bookmarking Reloaded END -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/perizia-abuso-minore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/delibera-per-abuso-minori/</link>
		<comments>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/delibera-per-abuso-minori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 17:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof.ssa Luisella De Cataldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abuso sessuale]]></category>
		<category><![CDATA[SPG - Società di Psicologia Giuridica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale/delibera-dellunione-camere-penali-circa-i-processi-per-abuso-sessuale-di-minori/</guid>
		<description><![CDATA[  In anteprima invio, la delibera dell&#8217;Unione Camere Penali Italiane, una presa di posizione che ritengo più che giustificata dalla situazione attuale di degrado giuridico e scientifico che caratterizza i processi per abuso sessuale di minore. 
&#160;
GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
Delibera dell’11 marzo 2009
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane
premesso
-che fatti di cronaca anche recenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><em><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/03/mani.jpg" title="mani.jpg"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/03/mani.thumbnail.jpg" alt="mani.jpg" /></a>  In anteprima invio, la delibera dell&#8217;Unione Camere Penali Italiane, una presa di posizione che ritengo più che giustificata dalla situazione attuale di degrado giuridico e scientifico che caratterizza i processi per abuso sessuale di minore.</em><strong> </strong></p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE<br />
Delibera dell’11 marzo 2009</strong></p>
<p>La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane</p>
<p align="center"><strong>premesso</strong></p>
<p>-che fatti di cronaca anche recenti hanno concentrato l’attenzione della stampa, della pubblica opinione e di studiosi del diritto su procedimenti penali che concernono casi di abusi e molestie sessuali su minori e sulle correlative modalità di acquisizione della prova e di conduzione delle indagini;<br />
-che l’esperienza giudiziaria, stigmatizzata in qualche caso anche dalla Corte di Cassazione, ha dimostrato come la conduzione delle indagini in questi processi sia frequentemente improntata ad improvvisazione o, peggio, a metodi inquisitori che, se inaccettabili nell’ambito di tutti i procedimenti giudiziari, sono ancor più gravi nei processi di questo genere nei quali, come è noto (anche da indagini statistiche), intervengono con una certa frequenza episodi di false accuse da parte dei minori;<br />
-che queste ultime –originarie od etero indotte- si manifestano tramite condizionamenti o manipolazioni sulle dichiarazioni dei bambini; condizionamenti spesso involontari, ma sempre estremamente gravi, da parte di familiari, o psicologi inesperti o addirittura da parte degli inquirenti. Tali situazioni determinano conseguenze spesso irreversibili poiché, come insegna la comunità scientifica, una volta che il minore sia acquiescente a prospettazioni etero indotte, è pronto a reiterare all’infinito la versione dei fatti appresa ab externo;<br />
-che tale situazione si fonda spesso sia sulla non riconosciuta necessità di rispettare, specie nella fase iniziale delle indagini, canoni scientifici, linee guida e protocolli elaborati in sede nazionale e internazionale da qualificati esponenti e studiosi dei settori del diritto, della psicologia giuridica e della psichiatria, sia sulla opzione ideologica, sommamente criticabile, secondo cui l’unico parametro da rispettare sarebbe quello di evitare un trauma psicologico alla vittime, vere o presunte, delle molestie, sacrificando integralmente il diritto di difesa degli indagati e degli imputati. E ciò, sulla base dell’apodittico presupposto, magari implicito ma spesso evidente nella conduzione delle inchieste, che tale bilanciamento dei due valori (quello della tutela dell’equilibrio psicologico del minore e quello della tutela delle garanzie nella acquisizione della prova) non possa avvenire, grazie ad un corretto modo di procedere, salvaguardando entrambi i valori;<br />
-che, viceversa, la predetta opzione ha determinato e determina comportamenti investigativi e prese di posizione pubbliche manifestamente in contrasto con gli insegnamenti scientifici di studiosi eminenti, quasi a ribadire anche all’esterno il disinteresse assoluto per il diritto di difesa. Così, accade che molti magistrati affidino incarichi peritali a psicologi privi dei necessari requisiti di capacità ed esperienza; che esponenti dei “pool” investigativi sugli abusi esprimano pubblicamente posizioni circa la non necessità di videoregistrare le audizioni dei minori fin dalle prime fasi del procedimento; che i minori siano ancor oggi interrogati da personale di polizia completamente impreparato, talvolta alla presenza di non meglio qualificabili “esperti”, prescelti spesso casualmente sulla base di “reperibilità” da parte delle Aziende Sanitarie Locali. Accade, ancora, che addirittura l’Ordine degli Psicologi del Lazio (che non ha neppure istituito, tra le aree tematiche interne di riflessione, un’area riservata alla psicologia giuridica) renda pubblico un documento in base al quale “la videoregistrazione delle dichiarazioni del minore sarebbe attivabile solo in caso di consenso del minore stesso” (!), documento che viene recepito da esponenti della più grande Procura della Repubblica nazionale assumendo che “nessuna norma impone la videoregistrazione dei colloqui dei minori”;<br />
-che tali situazioni richiedono che l’avvocatura penale assuma una pubblica posizione su questi temi</p>
<p align="center"><strong>Tanto premesso, la Giunta dell’Unione delle Camere Penali</strong></p>
<p align="center"><strong><br />
rileva</strong></p>
<p align="left">- i principi del giusto processo (contraddittorio nella formazione della prova; necessità della videoregistrazione integrale delle dichiarazioni del minore fin dalle fasi iniziali dell’indagine; esclusione di prassi degenerative del giudice nella direzione dell’esame e del controesame del minore) devono essere rispettati in tutti i processi, quale che sia l’imputazione. Nei processi per abuso su minori deve certamente tenersi conto della necessità di non sottoporre il minore ad inutili traumi e sofferenze, ma è altrettanto indispensabile – come ricordato dalla <a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/minori/carta-di-noto-aggiornata-7-luglio-2002/">Carta di Noto </a>e dalla <a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale/dichiarazione-dei-diritti-del-fanciullo/">Convenzione internazionale sui diritti del Fanciullo</a>- che non sia pregiudicato il diritto dell’accusato ad un processo equo ed imparziale;</p>
<p align="left">-che la parte più attenta e sensibile della giurisprudenza ha posto particolare attenzione a tali situazioni, segnalando la necessità di fare capo a linee guida ed a protocolli riconosciuti, anche in tema di videoregistrazione dei colloqui, come la <a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/minori/carta-di-noto-aggiornata-7-luglio-2002/">carta di Noto</a>;</p>
<p align="left">-che, pertanto, in presenza di prassi devianti ed interpretazioni scientificamente non corrette circa le modalità di ascolto dei minori, sono necessari una pubblica riflessione ed una iniziativa dirette a sollecitare una maggior attenzione sui temi in premessa indicati, nonché un intervento anche normativo per scongiurare le gravi distorsioni che si manifestano in tali processi, ed in particolare:</p>
<p align="left">-il recepimento di protocolli metodologici quali la “<a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/minori/carta-di-noto-aggiornata-7-luglio-2002/">Carta di Noto</a>”;<br />
-la creazione di elenchi di psicologi che abbiano seguito appositi corsi di specializzazione, a cui possa farsi riferimento in sede giudiziaria;<br />
-l’intervento su alcune disposizioni del codice di rito penale per assicurare i canoni del giusto processo anche nei procedimenti penali in cui la persona offesa dal reato sia un minore.</p>
<p align="center"><strong>dispone</strong></p>
<p align="left">-di promuovere quanto prima un convegno nazionale su questi temi e un’opportuna analisi delle disposizioni di legge, in collaborazione con la Società di Psicologia Giuridica (S.P.G) che da anni è impegnata su questi temi;</p>
<p align="left">-che il presente documento sia trasmesso ai Presidenti delle Camere, ai Presidenti e componenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato; ai Responsabili giustizia dei partiti, alle camere penali territoriali, agli Ordini degli Psicologi nazionale e locali, agli Ordini dei Medici nazionale e locali.</p>
<p align="left">Roma, 11 marzo 2009</p>
<p align="center"><strong>La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane</strong></p>
<p align="center">Il Presidente                                                       Il Segretario<br />
Avv. Prof. Oreste Dominioni                             Avv. Lodovica Giorgi</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="left"> <a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/03/delibera-ufficiale.doc" title="Scarica il documento">Scarica il documento</a></p>
<!-- Social Bookmarking Reloaded BEGIN --><div class="social_bookmark"><em>Segnala su:</em><br /><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://del.icio.us/post?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/delibera-per-abuso-minori/&amp;title=Delibera+dell%26%238217%3BUnione+Camere+Penali+circa+i+processi+per+abuso+sessuale+di+minori" title="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a Del.icio.us" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/delicious.png" title="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a Del.icio.us" alt="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a Del.icio.us" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/delibera-per-abuso-minori/&amp;title=Delibera+dell%26%238217%3BUnione+Camere+Penali+circa+i+processi+per+abuso+sessuale+di+minori" title="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a digg" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/digg.png" title="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a digg" alt="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a digg" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.technorati.com/faves?add=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/delibera-per-abuso-minori/" title="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a Technorati" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/technorati.png" title="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a Technorati" alt="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a Technorati" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/delibera-per-abuso-minori/&amp;t=Delibera+dell%26%238217%3BUnione+Camere+Penali+circa+i+processi+per+abuso+sessuale+di+minori" title="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a Yahoo My Web" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/yahoo_myweb.png" title="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a Yahoo My Web" alt="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a Yahoo My Web" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/delibera-per-abuso-minori/&amp;title=Delibera+dell%26%238217%3BUnione+Camere+Penali+circa+i+processi+per+abuso+sessuale+di+minori" title="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a Stumble Upon" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/stumbleupon.png" title="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a Stumble Upon" alt="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a Stumble Upon" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/delibera-per-abuso-minori/&amp;title=Delibera+dell%26%238217%3BUnione+Camere+Penali+circa+i+processi+per+abuso+sessuale+di+minori" title="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a Google Bookmarks" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/google.png" title="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a Google Bookmarks" alt="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a Google Bookmarks" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/delibera-per-abuso-minori/&amp;title=Delibera+dell%26%238217%3BUnione+Camere+Penali+circa+i+processi+per+abuso+sessuale+di+minori" title="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a Live-MSN" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/live.png" title="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a Live-MSN" alt="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a Live-MSN" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/delibera-per-abuso-minori/&amp;t=Delibera+dell%26%238217%3BUnione+Camere+Penali+circa+i+processi+per+abuso+sessuale+di+minori" title="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a FaceBook" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/facebook.png" title="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a FaceBook" alt="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a FaceBook" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t=Delibera+dell%26%238217%3BUnione+Camere+Penali+circa+i+processi+per+abuso+sessuale+di+minori&amp;c=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/delibera-per-abuso-minori/" title="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a MySpace" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/myspace.png" title="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a MySpace" alt="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a MySpace" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://twitter.com/home?status=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/delibera-per-abuso-minori/" title="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a Twitter" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/twitter.png" title="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a Twitter" alt="Aggiungi 'Delibera dell&#8217;Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori' a Twitter" /></a></div>
<!-- Social Bookmarking Reloaded END -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/delibera-per-abuso-minori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/cose-lincidente-probatorio/</link>
		<comments>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/cose-lincidente-probatorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 19:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abuso sessuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale/cose-lincidente-probatorio/</guid>
		<description><![CDATA[ La legge del 15 febbraio 1996 n.66 permette l&#8217;esame testimoniale dei minori di 16 anni mediante l&#8217;incidente probatorio anche quando non vi siano le condizioni previste dall&#8217;art. 392 della non rinviabilità della prova. Tale provvedimento è volto alla tutela dell&#8217;integrità psico-fisica del minore affinchè questi, in fase dibattimentale, non debba essere ascoltato nuovamente.
I provvedimenti sulla richiesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/01/molestie.jpg" title="molestie.jpg"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2009/01/molestie.thumbnail.jpg" alt="molestie.jpg" /></a> La legge del 15 febbraio 1996 n.66 permette l&#8217;esame testimoniale dei minori di 16 anni mediante l&#8217;incidente probatorio anche quando non vi siano le condizioni previste dall&#8217;art. 392 della non rinviabilità della prova. Tale provvedimento è volto alla tutela dell&#8217;integrità psico-fisica del minore affinchè questi, in fase dibattimentale, non debba essere ascoltato nuovamente.</p>
<p>I provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio si articolano come segue (art.398 c.p.p.):</p>
<p>1) entro 2 giorni dal deposito della prova della notifica il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio;</p>
<p>2) con l&#8217;ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:</p>
<p>a) l&#8217;oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;</p>
<p>b) le persone interessate all&#8217;assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;</p>
<p>c) la data dell&#8217;udienza. Tra il provvedimento e la data dell&#8217;udienza non può intercorrere un termine superiore a 10 giorni.</p>
<p>3) il giudice fa notificare alla persona sottoposta ad indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell&#8217;ora e del luogo in cui si deve procedere all&#8217;incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l&#8217;avvertimento che, nei due giorni precedenti l&#8217;udienza, possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l&#8217;avviso è comunicato al Pubblico Ministero.</p>
<p>4) se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, semprechè non ne derivi ritardo.</p>
<p>5) quando ricorrono ragioni di urgenza e l&#8217;incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest&#8217;ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.</p>
<p>5 bis) nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis (violenza sessuale), 609 ter (circostanze aggravanti) , 609 quater (atti sessuali con minorenne) e 609 octies (violenza sessuale di gruppo) del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all&#8217;assunzione della prova vi siano minori di anni 16, con l&#8217;ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all&#8217;incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario o opportuno. A tal fine l&#8217;udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l&#8217;abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell&#8217;interrogatorio è anche redatto un verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.</p>
<!-- Social Bookmarking Reloaded BEGIN --><div class="social_bookmark"><em>Segnala su:</em><br /><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://del.icio.us/post?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/cose-lincidente-probatorio/&amp;title=Cos%26%238217%3B%C3%A8+l%26%238217%3BIncidente+Probatorio" title="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a Del.icio.us" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/delicious.png" title="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a Del.icio.us" alt="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a Del.icio.us" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/cose-lincidente-probatorio/&amp;title=Cos%26%238217%3B%C3%A8+l%26%238217%3BIncidente+Probatorio" title="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a digg" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/digg.png" title="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a digg" alt="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a digg" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.technorati.com/faves?add=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/cose-lincidente-probatorio/" title="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a Technorati" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/technorati.png" title="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a Technorati" alt="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a Technorati" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/cose-lincidente-probatorio/&amp;t=Cos%26%238217%3B%C3%A8+l%26%238217%3BIncidente+Probatorio" title="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a Yahoo My Web" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/yahoo_myweb.png" title="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a Yahoo My Web" alt="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a Yahoo My Web" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/cose-lincidente-probatorio/&amp;title=Cos%26%238217%3B%C3%A8+l%26%238217%3BIncidente+Probatorio" title="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a Stumble Upon" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/stumbleupon.png" title="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a Stumble Upon" alt="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a Stumble Upon" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/cose-lincidente-probatorio/&amp;title=Cos%26%238217%3B%C3%A8+l%26%238217%3BIncidente+Probatorio" title="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a Google Bookmarks" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/google.png" title="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a Google Bookmarks" alt="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a Google Bookmarks" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/cose-lincidente-probatorio/&amp;title=Cos%26%238217%3B%C3%A8+l%26%238217%3BIncidente+Probatorio" title="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a Live-MSN" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/live.png" title="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a Live-MSN" alt="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a Live-MSN" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/cose-lincidente-probatorio/&amp;t=Cos%26%238217%3B%C3%A8+l%26%238217%3BIncidente+Probatorio" title="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a FaceBook" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/facebook.png" title="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a FaceBook" alt="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a FaceBook" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t=Cos%26%238217%3B%C3%A8+l%26%238217%3BIncidente+Probatorio&amp;c=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/cose-lincidente-probatorio/" title="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a MySpace" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/myspace.png" title="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a MySpace" alt="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a MySpace" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://twitter.com/home?status=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/cose-lincidente-probatorio/" title="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a Twitter" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/twitter.png" title="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a Twitter" alt="Aggiungi 'Cos&#8217;è l&#8217;Incidente Probatorio' a Twitter" /></a></div>
<!-- Social Bookmarking Reloaded END -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/cose-lincidente-probatorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linee Guida in tema di abuso sui minori</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/linee-guida-in-tema-di-abuso-sui-minori/</link>
		<comments>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/linee-guida-in-tema-di-abuso-sui-minori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 13:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abuso sessuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale/linee-guida-in-tema-di-abuso-sui-minori/</guid>
		<description><![CDATA[Revisione approvata il 15 febbraio 2007]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong> <a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/06/miro-garden.jpg" title="miro-garden.jpg"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/06/miro-garden.thumbnail.jpg" alt="miro-garden.jpg" /></a>Revisione approvata il 15 febbraio 2007</strong></em></p>
<p>Segnaliamo un documento rilevante in tema di abusi sui minori in ordine al rilevamento, alla diagnosi e al trattamento stilato dalla SOCIETA&#8217; ITALIANA DI NEUROPSICHIATRIA DELL&#8217;INFANZIA E DELL&#8217;ADOLESCENZA (SINPIA). Il documento tiene conto di quanto stabilito dalla Convenzione Onu di New York sui Diritti del Fanciullo.</p>
<p>Esso contiene:<br />
- la definizione di abuso dell’OMS;<br />
- gli aspetti clinici ed evolutivi degli esiti delle condizioni di abuso o di grave trascuratezza;<br />
- le strategie e criteri di prevenzione;<br />
- la classificazione delle condizioni di abuso e trascuratezza;<br />
- i Fattori di rischio;<br />
- i Criteri di valutazione clinica psicosociale e psichiatrico-forense nell&#8217;abuso sessuale sui minori.<br />
Sovente la segnalazione all’Autorità giudiziaria è vissuta dall’operatore come un momento particolarmente critico in cui infiniti dubbi affollano la mente. Non ultimo l’interrogativo se vi è obbligo nell’effettuare la segnalazione, e a chi, nei casi di ragionevole dubbio o sospetto.<br />
Alcuni paragrafi potranno fare chiarezza su questi punti ed indicare quali sono i Servizi impegnati in questa prima fase e come è organizzata la rete dei servizi in relazione al rapporto intervento/urgenza o in che modo agire se l’intervento è programmato.</p>
<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/06/sinpia.pdf" title="Linee Guida in tema di abuso sui minori">Linee Guida in tema di abuso sui minori</a> (documento scaricabile)</p>
<p>Fonte:www.sinpia.eu</p>
<!-- Social Bookmarking Reloaded BEGIN --><div class="social_bookmark"><em>Segnala su:</em><br /><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://del.icio.us/post?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/linee-guida-in-tema-di-abuso-sui-minori/&amp;title=Linee+Guida+in+tema+di+abuso+sui+minori" title="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a Del.icio.us" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/delicious.png" title="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a Del.icio.us" alt="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a Del.icio.us" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/linee-guida-in-tema-di-abuso-sui-minori/&amp;title=Linee+Guida+in+tema+di+abuso+sui+minori" title="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a digg" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/digg.png" title="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a digg" alt="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a digg" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.technorati.com/faves?add=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/linee-guida-in-tema-di-abuso-sui-minori/" title="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a Technorati" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/technorati.png" title="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a Technorati" alt="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a Technorati" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/linee-guida-in-tema-di-abuso-sui-minori/&amp;t=Linee+Guida+in+tema+di+abuso+sui+minori" title="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a Yahoo My Web" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/yahoo_myweb.png" title="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a Yahoo My Web" alt="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a Yahoo My Web" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/linee-guida-in-tema-di-abuso-sui-minori/&amp;title=Linee+Guida+in+tema+di+abuso+sui+minori" title="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a Stumble Upon" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/stumbleupon.png" title="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a Stumble Upon" alt="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a Stumble Upon" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/linee-guida-in-tema-di-abuso-sui-minori/&amp;title=Linee+Guida+in+tema+di+abuso+sui+minori" title="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a Google Bookmarks" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/google.png" title="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a Google Bookmarks" alt="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a Google Bookmarks" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/linee-guida-in-tema-di-abuso-sui-minori/&amp;title=Linee+Guida+in+tema+di+abuso+sui+minori" title="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a Live-MSN" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/live.png" title="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a Live-MSN" alt="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a Live-MSN" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/linee-guida-in-tema-di-abuso-sui-minori/&amp;t=Linee+Guida+in+tema+di+abuso+sui+minori" title="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a FaceBook" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/facebook.png" title="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a FaceBook" alt="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a FaceBook" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t=Linee+Guida+in+tema+di+abuso+sui+minori&amp;c=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/linee-guida-in-tema-di-abuso-sui-minori/" title="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a MySpace" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/myspace.png" title="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a MySpace" alt="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a MySpace" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://twitter.com/home?status=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/linee-guida-in-tema-di-abuso-sui-minori/" title="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a Twitter" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/twitter.png" title="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a Twitter" alt="Aggiungi 'Linee Guida in tema di abuso sui minori' a Twitter" /></a></div>
<!-- Social Bookmarking Reloaded END -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/linee-guida-in-tema-di-abuso-sui-minori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/pedofilia-criteri-diagnostici-del-dsm-iv/</link>
		<comments>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/pedofilia-criteri-diagnostici-del-dsm-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 07:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abuso sessuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale/pedofilia-criteri-diagnostici-del-dsm-iv/</guid>
		<description><![CDATA[  Gli psicologi che si addentrano nell&#8217;intricato mondo del diritto devono aver acquisito le conoscenze che consentiranno di muoversi serenamente nelle questioni di separazione, valutazione del danno, adozioni, affido dei minori, ecc. Occorre però non perdere di vista l&#8217;aspetto clinico delle problematiche affrontate in Tribunale. E&#8217; per questo motivo che sottoponiamo alla vostra attenzione un estratto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/03/_libro.jpg" title="libro"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/03/_libro.thumbnail.jpg" alt="libro" /></a>  Gli psicologi che si addentrano nell&#8217;intricato mondo del diritto devono aver acquisito le conoscenze che consentiranno di muoversi serenamente nelle questioni di separazione, valutazione del danno, adozioni, affido dei minori, ecc. Occorre però non perdere di vista l&#8217;aspetto clinico delle problematiche affrontate in Tribunale. E&#8217; per questo motivo che sottoponiamo alla vostra attenzione un estratto del DSM-IV che riguarda le parafilie, con particolare attenzione alla pedofilia. </p>
<p>Il DSM-IV è il Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders redatto dall&#8217;American Psychiatric Association (APA) la cui ultima edizione è risalente al 1994<br />
<strong>Parafilie<br />
</strong>Parafilia dal greco para (παρά = presso, oltre) e filia (φιλία = amore,amicizia).<br />
Clinicamente sono riconosciute otto maggiori forme di parafilia. Secondo l&#8217;ultima edizione del DSM-IV, per essere considerata effettivamente come patologia, tale condizione deve ricorrere per almeno sei mesi e devono manifestarsi come la forma di sessualità esclusiva o prevalente del soggetto, interferendo in modo rilevante con la sua normale vita di relazione e causandone un disagio clinicamente significativo.</p>
<p>Esibizionismo (o Scoptofilia): il bisogno o il comportamento che porta all&#8217;esposizione del proprio apparato sessuale ad una persona ignara.<br />
Feticismo: l&#8217;uso di oggetti a scopo non sessuale o di parti del corpo di una persona per aumentare l&#8217;eccitamento sessuale;<br />
Freutterismo: il bisogno o il comportamento che porta a toccare o strofinarsi contro una persona non consenziente;<br />
Pedofilia: l&#8217;attrazione sessuale a ragazzi in età prepuberale o bambini prossimi a questa età;<br />
Masochismo: il bisogno o il comportamento che porta il voler essere umiliati, morsi, legati o a soffrire in altri modi;<br />
Sadismo: il bisogno o il comportamento che porta atti di panico e umiliazione della vittima ad essere sessualmente eccitanti;<br />
Feticismo di travestimento: un&#8217;attrazione sessuale verso persone che indossano abiti del sesso opposto;<br />
Voyeurismo: il bisogno o il comportamento che porta allo spiare persone ignare mentre sono nude, in intimo, o avendo rapporti sessuali;<br />
Altre forme meno comuni sono raggruppate sotto Disordini Sessuali, come la zoofilia (animali), coprofilia (feci), necrofilia (cadaveri), urofilia (urina).<br />
L&#8217;Omosessualità era precedentemente elencata come parafilia nel DSM-I e DSM-II. Con il consenso degli psichiatri è stata tolta nelle edizioni successive. Un disordine clinico dell&#8217;ansia causata dalla repressione dell&#8217;omosessualità fa ancora parte del manuale.<br />
Pedofilia<br />
La focalizzazione parafilica della Pedofilia comporta attività sessuale con bambini prepuberi (generalmente di 13 anni o più piccoli). Il soggetto con Pedofilia deve avere almeno 16 o più anni, e deve essere di almeno 5 anni maggiore del bambino. Per i soggetti tardo-adolescenti con Pedofilia, non viene specificata una precisa differenza di età, e si deve ricorrere alla valutazione clinica; bisogna tenere conto sia della maturità sessuale del bambino che della differenza di età. I soggetti con Pedofilia di solito riferiscono attrazione per i bambini di una particolare fascia di età. Alcuni soggetti preferiscono i maschi, altri le femmine, e alcuni sono eccitati sia dai maschi che dalle femmine. Quelli attratti dalle femmine di solito preferiscono quelle tra 8 e 10 anni, mentre quelli attratti dai maschi di solito preferiscono bambini un po&#8217; più grandi. La Pedofilia che coinvolge vittime di sesso femminile si riscontra più spesso di quella che coinvolge vittime di sesso maschile. Alcuni soggetti con Pedofilia sono attratti sessualmente solo da bambini (Tipo Esclusivo), mentre altri sono talvolta attratti da adulti (Tipo Non Esclusivo). I soggetti con Pedofilia che sfogano i propri impulsi con bambini possono limitarsi a spogliare il bambino e a guardarlo, a mostrarsi, a masturbarsi in presenza del bambino, a toccarlo con delicatezza e a carezzarlo. Altri, comunque, sottopongono il bambino a fellatio o cunnilingus, o penetrano la vagina, la bocca o l&#8217;ano del bambino con le dita, con corpi estranei, o col pene, e usano vari gradi di violenza per fare ciò. Queste attività sono di solito giustificate o razionalizzate sostenendo che esse hanno valore educativo per il bambino, che il bambino ne ricava piacere sessuale, o che il bambino era sessualmente provocante &#8211; argomenti comuni anche nella pornografia pedofilica.</p>
<p>I soggetti possono limitare le loro attività ai propri figli, a figliastri, o a parenti oppure possono scegliere come vittime bambini al di fuori della propria famiglia. Alcuni soggetti con Pedofilia minacciano il bambino per evitare che parli. Altri, specie coloro che abusano spesso dei bambini, sviluppano complicate tecniche per avere accesso ai bambini, che possono includere guadagnare la fiducia della madre del bambino, sposare una donna con un bambino attraente, scambiarsi bambini con altri soggetti con Pedofilia, o, in casi rari, adottare bambini di paesi sottosviluppati o rapire bambini ad estranei. Tranne i casi in cui il disturbo è associato a Sadismo Sessuale, il soggetto può essere attento ai bisogni del bambino per ottenere l&#8217;affetto, l&#8217;interesse, e la fedeltà del bambino stesso, e per evitare che questi riveli l&#8217;attività sessuale. Il disturbo inizia di solito nell&#8217;adolescenza, sebbene alcuni soggetti con Pedofilia riferiscano di non essere stati eccitati da bambini fino alla mezza età. La frequenza del comportamento pedofilico varia spesso a seconda dello stress psicosociale. Il decorso è di solito cronico, specie in coloro che sono attratti dai maschi. Il tasso di recidive dei soggetti con Pedofilia con preferenza per i maschi è all&#8217;incirca doppio rispetto a coloro che preferiscono le femmine.</p>
<p>Criteri diagnostici per la Pedofilia<br />
- Durante un periodo di almeno 6 mesi, fantasie, impulsi sessuali, o comportamenti ricorrenti, e intensamente eccitanti sessualmente, che comportano attività sessuale con uno o più bambini prepuberi (generalmente di 13 anni o più piccoli).</p>
<p>- Le fantasie, gli impulsi sessuali o i comportamenti causano disagio clinicamente significativo o compromissione dell&#8217;area sociale, lavorativa, o di altre importanti aree del funzionamento.</p>
<p>- Il soggetto ha almeno 16 anni ed è di almeno 5 anni maggiore del bambino o dei bambini di cui al Criterio A.</p>
<p>Nota:<br />
Non includere un soggetto tardo-adolescente coinvolto in una relazione sessuale perdurante con un soggetto di 12-13 anni.</p>
<p>Specificare se:</p>
<p>- Sessualmente Attratto da Maschi</p>
<p>- Sessualmente Attratto da Femmine</p>
<p>- Sessualmente Attratto da Entrambi</p>
<p>Specificare se:</p>
<p>- Limitato all&#8217;Incesto</p>
<p>Specificare il tipo:</p>
<p>- Tipo Esclusivo (attratto solo da bambini)</p>
<p>- Tipo Non Esclusivo</p>
<!-- Social Bookmarking Reloaded BEGIN --><div class="social_bookmark"><em>Segnala su:</em><br /><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://del.icio.us/post?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/pedofilia-criteri-diagnostici-del-dsm-iv/&amp;title=Pedofilia+%26%238211%3B+Criteri+Diagnostici+Del+DSM-IV" title="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a Del.icio.us" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/delicious.png" title="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a Del.icio.us" alt="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a Del.icio.us" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/pedofilia-criteri-diagnostici-del-dsm-iv/&amp;title=Pedofilia+%26%238211%3B+Criteri+Diagnostici+Del+DSM-IV" title="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a digg" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/digg.png" title="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a digg" alt="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a digg" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.technorati.com/faves?add=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/pedofilia-criteri-diagnostici-del-dsm-iv/" title="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a Technorati" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/technorati.png" title="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a Technorati" alt="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a Technorati" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/pedofilia-criteri-diagnostici-del-dsm-iv/&amp;t=Pedofilia+%26%238211%3B+Criteri+Diagnostici+Del+DSM-IV" title="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a Yahoo My Web" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/yahoo_myweb.png" title="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a Yahoo My Web" alt="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a Yahoo My Web" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/pedofilia-criteri-diagnostici-del-dsm-iv/&amp;title=Pedofilia+%26%238211%3B+Criteri+Diagnostici+Del+DSM-IV" title="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a Stumble Upon" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/stumbleupon.png" title="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a Stumble Upon" alt="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a Stumble Upon" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/pedofilia-criteri-diagnostici-del-dsm-iv/&amp;title=Pedofilia+%26%238211%3B+Criteri+Diagnostici+Del+DSM-IV" title="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a Google Bookmarks" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/google.png" title="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a Google Bookmarks" alt="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a Google Bookmarks" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/pedofilia-criteri-diagnostici-del-dsm-iv/&amp;title=Pedofilia+%26%238211%3B+Criteri+Diagnostici+Del+DSM-IV" title="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a Live-MSN" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/live.png" title="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a Live-MSN" alt="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a Live-MSN" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/pedofilia-criteri-diagnostici-del-dsm-iv/&amp;t=Pedofilia+%26%238211%3B+Criteri+Diagnostici+Del+DSM-IV" title="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a FaceBook" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/facebook.png" title="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a FaceBook" alt="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a FaceBook" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t=Pedofilia+%26%238211%3B+Criteri+Diagnostici+Del+DSM-IV&amp;c=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/pedofilia-criteri-diagnostici-del-dsm-iv/" title="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a MySpace" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/myspace.png" title="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a MySpace" alt="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a MySpace" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://twitter.com/home?status=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/pedofilia-criteri-diagnostici-del-dsm-iv/" title="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a Twitter" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/twitter.png" title="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a Twitter" alt="Aggiungi 'Pedofilia &#8211; Criteri Diagnostici Del DSM-IV' a Twitter" /></a></div>
<!-- Social Bookmarking Reloaded END -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/pedofilia-criteri-diagnostici-del-dsm-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crimini informatici e psicologia giuridica</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/crimini-informatici-e-psicologia-giuridica/</link>
		<comments>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/crimini-informatici-e-psicologia-giuridica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 12:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abuso sessuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale/crimini-informatici-e-psicologia-giuridica/</guid>
		<description><![CDATA[   La nascita di internet si deve alla realizzazione di una strategia che, nel periodo della guerra fredda fra USA e URSS, avrebbe consentito una valida alternativa alla comunicazione telematica, qualora un suo danneggiamento l’avesse resa necessaria. Con il trascorrere del tempo le evoluzioni della storia hanno destinato questa “comunicazione alternativa” all’uso comune che, grazie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/02/ragnatela_21.jpg" title="ragnatela"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/02/ragnatela_21.thumbnail.jpg" alt="ragnatela" /></a>   La nascita di internet si deve alla realizzazione di una strategia che, nel periodo della guerra fredda fra USA e URSS, avrebbe consentito una valida alternativa alla comunicazione telematica, qualora un suo danneggiamento l’avesse resa necessaria. Con il trascorrere del tempo le evoluzioni della storia hanno destinato questa “comunicazione alternativa” all’uso comune che, grazie ai costi della strumentazione (hard disk e software) e della linea telefonica sempre più contenuti ne hanno consentito una diffusione più estesa.<br />
La tecnologia dell’informazione e lo sviluppo della comunicazione hanno creato nuove opportunità nel settore, economico, aziendale, sanitario, ecc tuttavia, parallelamente, si sono “creati” anche nuovi reati.<br />
Oltre ai diritti fondamentali della Costituzione Italiana sono emersi nuovi beni giuridici da tutelare pertanto, la magistratura italiana, si è trovata in serie difficoltà dovendo fronteggiare nuove condotte criminose. Insieme ai problemi della protezione dei sistemi informatizzati, diffusione abusiva di codici di accesso, impedimento o intercettazione di comunicazioni, accesso abusivo ai sistemi, violazione della privacy ecc, uno dei reati che interessa la psicologia giuridica è quello della pedofilia esercitata in Rete. Se si considera internet ed il suo potere intrinseco si capisce bene come il far viaggiare una notizia da un capo all’altro del mondo in tempo reale renda ancora più intricata ed allarmante la problematica della pedofilia “classica”.<br />
I soggetti affetti da tale disturbo, annoverato nel <a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale/pedofilia-criteri-diagnostici-del-dsm-iv/">DSM IV fra le parafilie</a>, possono agevolmente visionare siti e scambiare materiale dal contenuto pedo-pornografico, mantenere l’anonimato e adescare minori. La tecnologia può essere utilizzata, quindi, in modo “criminoso” anche avvalendosi di webcam o creando, mediante software specifici, bambini virtuali da usare nei circuiti frequentati dai pedofili. Le chat line sono il mezzo più pericoloso usato per irretire i minori giacchè, escludendo il rapporto faccia a faccia, viene eliminato qualsiasi ostacolo (per l’adescatore adulto) determinato dal canale non-verbale, in special modo dalla discrepanza notevole di età, mentre le parole digitate sulla tastiera (che spesso contengono informazioni false date dall’adulto) padroneggiano.<br />
Si parla continuamente, specie fra gli psicologi, delle caratteristiche cliniche del pedofilo e, proprio recentemente, anche i politici propongono nuovi piani per arginare tale problematica. A mio avviso però ad uno psicologo che si occupa di psicologia giuridica, occorre aggiornarsi e conoscere anche come il diritto che disciplina questo genere di reato.<br />
Documenti quali la Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del bambino e  la <a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale/dichiarazione-dei-diritti-del-fanciullo/">Dichiarazione dei diritti del fanciullo</a>, adottata dall&#8217;Assemblea Generale il 20 novembre 1959, hanno affrontato il tema dei diritti dei bambini considerati individui da proteggere e che necessitano di particolari cure. E’ però solo dopo la <a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale/convenzione-internazionale-sui-diritti-dellinfanzia/">Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia</a>, adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York (ratificato dal Parlamento italiano due anni dopo- Legge n° 176 del 27 maggio 1991), che si riconosce al fanciullo la piena tutela, e a seguito della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata  il 31 agosto del 1996, che in Italia il legislatore decide di introdurre nuove norme. La <a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale/legge-n-269-del-3-agosto-1998/">legge del 3 agosto 1998 </a>&#8220;Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, punisce chi compie attività sessuali con i minori o alla loro presenza, l’incitamento alla prostituzione minorile, la diffusione della pedo-pornografia. Questa legge in particolare, introduce nel Codice Penale nuove figure di reato. L’applicazione della legge si estende anche ai fatti commessi da cittadino italiano all’estero. Tuttavia la legge, pur individuando quale materiale pedo-pornografico quello in cui vi è sfruttamento di minore, non effettua una definizione precisa lasciando così dei “margini di interpretazione”.<br />
Una delle difficoltà affrontate in sede giudiziaria è la valutazione di un’immagine. Spesso risulta difficoltoso accertare la reale esistenza di un minore poiché questi può essere stato elaborato al computer oppure si potrebbe trovare solo parti del corpo o, ancora diventa difficoltoso dalla sola fotografia poter risalire all’età cronologica esatta di un soggetto. E’ possibile utilizzare il corpo di un giovane appena maggiorenne che però ha caratteristiche fisiche e/o sessuali poco sviluppate tanto da lasciar intendere a chi guarda che si tratti di un minore.<br />
Per tutelare ancor più i minori sul versante “sfruttamento sessuale” grazie agli sviluppi conseguenti la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, tenutasi nel novembre 2001, e la Decisione quadro del dicembre 2003, il legislatore italiano ha approvato la <a target="_blank" href="http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale/disposizioni-in-materia-di-lotta-contro-lo-sfruttamento-sessuale-dei-bambini-e-la-pedopornografia-anche-a-mezzo-internet-legge-n-38-del-6-febbraio-2006/">legge n. 38 del 6 febbraio 2006 </a>“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo Internet” che dispone il divieto dell’uso di immagini virtuali di minori o di parti del corpo, in contesti reali o artificiali che siano molto simili alla realtà.<br />
Occorre aggiungere inoltre che delinque anche colui il quale non “agisce” direttamente sul minore ma chi assume condotte di distribuzione, divulgazione, diffusione e pubblicizzazione  di materiale pedo-pornografico. Costui viene punito con una pena meno grave, da uno a cinque anni e multa da 5 a 100 milioni delle vecchie lire, rispetto a chi sfrutta i minori per realizzare materiale, produce e commercia (pena dai 6 ai 12 anni di reclusione e multa dai 50 ai 500 milioni delle vecchie lire).<br />
Il diritto risulta apparentemente molto più “cavilloso” della psicologia basti considerare il concetto di diffusione. Se, infatti, il materiale dal contenuto pedo-pornografico è fruibile da un numero imprecisato di utenti (condividere file o cartelle con emule, pubblicare su un sito ecc.) sarà un reato ritenuto più grave che aver scambiato con un amico una e-mail con allegato “vietato”.<br />
Sfruttare un minore di anni 18 equivale a usare (non necessariamente a fini di lucro) la persona o la sua immagine come mezzo per trarre vantaggi di qualsiasi genere, offendendolo e non rispettando una delle sfere più fragili della personalità, quella sessuale.</p>
<!-- Social Bookmarking Reloaded BEGIN --><div class="social_bookmark"><em>Segnala su:</em><br /><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://del.icio.us/post?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/crimini-informatici-e-psicologia-giuridica/&amp;title=Crimini+informatici+e+psicologia+giuridica" title="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a Del.icio.us" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/delicious.png" title="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a Del.icio.us" alt="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a Del.icio.us" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/crimini-informatici-e-psicologia-giuridica/&amp;title=Crimini+informatici+e+psicologia+giuridica" title="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a digg" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/digg.png" title="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a digg" alt="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a digg" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.technorati.com/faves?add=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/crimini-informatici-e-psicologia-giuridica/" title="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a Technorati" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/technorati.png" title="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a Technorati" alt="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a Technorati" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/crimini-informatici-e-psicologia-giuridica/&amp;t=Crimini+informatici+e+psicologia+giuridica" title="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a Yahoo My Web" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/yahoo_myweb.png" title="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a Yahoo My Web" alt="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a Yahoo My Web" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/crimini-informatici-e-psicologia-giuridica/&amp;title=Crimini+informatici+e+psicologia+giuridica" title="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a Stumble Upon" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/stumbleupon.png" title="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a Stumble Upon" alt="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a Stumble Upon" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/crimini-informatici-e-psicologia-giuridica/&amp;title=Crimini+informatici+e+psicologia+giuridica" title="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a Google Bookmarks" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/google.png" title="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a Google Bookmarks" alt="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a Google Bookmarks" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/crimini-informatici-e-psicologia-giuridica/&amp;title=Crimini+informatici+e+psicologia+giuridica" title="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a Live-MSN" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/live.png" title="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a Live-MSN" alt="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a Live-MSN" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/crimini-informatici-e-psicologia-giuridica/&amp;t=Crimini+informatici+e+psicologia+giuridica" title="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a FaceBook" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/facebook.png" title="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a FaceBook" alt="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a FaceBook" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t=Crimini+informatici+e+psicologia+giuridica&amp;c=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/crimini-informatici-e-psicologia-giuridica/" title="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a MySpace" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/myspace.png" title="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a MySpace" alt="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a MySpace" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://twitter.com/home?status=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/crimini-informatici-e-psicologia-giuridica/" title="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a Twitter" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/twitter.png" title="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a Twitter" alt="Aggiungi 'Crimini informatici e psicologia giuridica' a Twitter" /></a></div>
<!-- Social Bookmarking Reloaded END -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/crimini-informatici-e-psicologia-giuridica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/convenzione-internazionale-sui-diritti-dellinfanzia/</link>
		<comments>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/convenzione-internazionale-sui-diritti-dellinfanzia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 08:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abuso sessuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale/convenzione-internazionale-sui-diritti-dellinfanzia/</guid>
		<description><![CDATA[CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA 1989 
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York (ratificato dal Parlamento italiano due anni dopo- Legge n° 176 del 27 maggio 1991)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><strong><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/03/adozioni.jpg" title="adozioni.jpg"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/03/adozioni.thumbnail.jpg" alt="adozioni.jpg" /></a> </strong></p>
<p align="center"><strong>PREAMBOLO</strong></p>
<p align="left">Gli Stati parti alla presente Convenzione Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà, Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza, Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto a un aiuto e a un&#8217;assistenza particolari, Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività, Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione, In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà, Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici in particolare negli artt. 23 e 24 | nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali in particolare all’art. 10 e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo, Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo il<br />
fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita, Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell’insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato, Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare<br />
attenzione, Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo, Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, Hanno convenuto quanto segue:</p>
<p align="center"><strong>PRIMA PARTE</strong></p>
<p align="left"><strong>Articolo 1</strong><br />
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.<br />
<strong>Articolo 2<br />
</strong>1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.<br />
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.<br />
<strong>Articolo 3<br />
</strong>In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una  considerazione preminente.<br />
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.<br />
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.<br />
<strong>Articolo 4<br />
</strong>Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali<br />
provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell’ambito della cooperazione internazionale.<br />
<strong>Articolo 5<br />
</strong>Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.<br />
<strong>Articolo 6<br />
</strong>1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.<br />
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.<br />
<strong>Articolo 7<br />
</strong>1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.<br />
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.<br />
<strong>Articolo 8</strong><br />
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.<br />
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.<br />
<strong>Articolo 9<br />
</strong>1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.<br />
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.<br />
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo.<br />
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure,<br />
se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.<br />
<strong>Articolo 10</strong><br />
1. In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.<br />
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali.<br />
A tal fine, e in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell’art.9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.<br />
<strong>Articolo 11<br />
</strong>1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero.<br />
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l’adesione ad accordi esistenti.<br />
<strong>Articolo 12</strong><br />
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.<br />
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.<br />
<strong>Articolo 13</strong><br />
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con<br />
ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.<br />
2. L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:<br />
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.<br />
<strong>Articolo 14</strong><br />
1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.<br />
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.<br />
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell’uomo.<br />
<strong>Articolo 15</strong><br />
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.<br />
2. L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell’ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.<br />
<strong>Articolo 16<br />
</strong>1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.<br />
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.<br />
<strong>Articolo 17</strong><br />
Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:<br />
a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’art. 29;<br />
b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;<br />
c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;<br />
d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;<br />
e) favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.<br />
<strong>Articolo 18</strong><br />
1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del<br />
caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.<br />
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.<br />
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all’infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.<br />
<strong>Articolo 19</strong><br />
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.<br />
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell’individuazione, del rapporto, dell’arbitrato, dell’inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.<br />
<strong>Articolo 20</strong><br />
1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.<br />
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.<br />
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell&#8217;affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l’infanzia. Nell’effettuare una selezione<br />
tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.<br />
<strong>Articolo 21<br />
</strong>Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione si accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:<br />
a) vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;<br />
b) riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d&#8217;origine;<br />
c) vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;<br />
d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;<br />
e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.<br />
<strong>Articolo 22<br />
</strong>1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.<br />
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l’Organizzazione delle<br />
Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.<br />
<strong>Articolo 23<br />
</strong>1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.<br />
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.<br />
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro<br />
sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e spirituale.<br />
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.<br />
<strong>Articolo 24<br />
</strong>1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.<br />
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per:<br />
a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;<br />
b) assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;<br />
c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale;<br />
d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;<br />
e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione<br />
degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;<br />
f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.<br />
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.<br />
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.<br />
<strong>Articolo 25<br />
</strong>Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.<br />
<strong>Articolo 26</strong><br />
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.<br />
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.<br />
<strong>Articolo 27<br />
</strong>1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.<br />
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l&#8217;affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.<br />
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso,<br />
un&#8217;assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio.<br />
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all’estero. In particolare,<br />
per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l&#8217;adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata.<br />
<strong>Articolo 28<br />
</strong>1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all&#8217;educazione, e in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità:<br />
a) rendono l&#8217;insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;<br />
b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;<br />
c) garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;<br />
d) fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;<br />
e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.<br />
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.<br />
3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.<br />
<strong>Articolo 29</strong><br />
1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:<br />
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;<br />
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;<br />
c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;<br />
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;<br />
e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.<br />
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’art.28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente<br />
articolo siano rispettati e che l’educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.<br />
<strong>Articolo 30<br />
</strong>Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.<br />
<strong>Articolo 31<br />
</strong>1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.<br />
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.<br />
<strong>Articolo 32<br />
</strong>1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.<br />
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l’applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:<br />
a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego;<br />
b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d’impiego;<br />
c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva del presente articolo;<br />
<strong>Articolo 33</strong><br />
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative,amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito<br />
di queste sostanze.<br />
<strong>Articolo 34</strong><br />
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:<br />
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;<br />
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;<br />
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.<br />
<strong>Articolo 35<br />
</strong>Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.<br />
<strong>Articolo 36</strong><br />
Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.<br />
<strong>Articolo 37</strong><br />
Gli Stati parti vigilano affinché:<br />
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;<br />
b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;<br />
c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli<br />
avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;<br />
d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un’assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.<br />
<strong>Articolo 38</strong><br />
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.<br />
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.<br />
3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.<br />
4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.<br />
<strong>Articolo 39</strong><br />
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.<br />
<strong>Articolo 40<br />
</strong>1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima.<br />
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:<br />
a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;<br />
b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:<br />
I &#8211; di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;<br />
II &#8211; di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la<br />
preparazione e la presentazione della sua difesa;<br />
III &#8211; che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all’interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;<br />
IV &#8211; di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;<br />
V &#8211; qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi a un&#8217;autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;<br />
VI &#8211; di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;<br />
VII &#8211; che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.<br />
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo: a) di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato; b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.<br />
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.<br />
<strong>Articolo 41<br />
</strong>Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo che possano figurare:<br />
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.</p>
<p align="center"><strong>SECONDA PARTE</strong></p>
<p align="left"><strong>Articolo 42</strong><br />
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.<br />
<strong>Articolo 43<br />
</strong>1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.<br />
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.<br />
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.<br />
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l’indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.<br />
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.<br />
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.<br />
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell’approvazione del Comitato.<br />
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.<br />
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.<br />
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell’approvazione dell’Assemblea Generale.<br />
11. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest’ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.<br />
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l’approvazione dell’Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea Generale.<br />
<strong>Articolo 44<br />
</strong>1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:<br />
a) entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;<br />
b) in seguito, ogni cinque anni.<br />
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell’applicazione della Convenzione nel paese in esame.<br />
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente | in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo | le informazioni di base in precedenza fornite.<br />
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all’applicazione della Convenzione.<br />
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.<br />
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.<br />
<strong>Articolo 45</strong><br />
Al fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:<br />
a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell’ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull’attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite<br />
per l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull’attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell’ambito delle loro attività;<br />
b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;<br />
c) il Comitato può raccomandare all’Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;<br />
d) il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli artt.44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all’Assemblea Generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.</p>
<p align="center"><strong>TERZA PARTE</strong></p>
<p align="left"><strong>Articolo 46<br />
</strong>La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.<br />
<strong>Articolo 47<br />
</strong>La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.<br />
<strong>Articolo 48<br />
</strong>La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.<br />
<strong>Articolo 49<br />
</strong>1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.<br />
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di<br />
questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.<br />
<strong>Articolo 50<br />
</strong>1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell’esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.<br />
Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale.<br />
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.<br />
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.<br />
<strong>Articolo 51<br />
</strong>1. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all’atto della ratifica o dell’adesione.<br />
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della presente<br />
Convenzione.<br />
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.<br />
<strong>Articolo 52<br />
</strong>Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del<br />
Segretario Generale.<br />
<strong>Articolo 53<br />
</strong>Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.<br />
<strong>Articolo 54<br />
</strong>L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.</p>
<!-- Social Bookmarking Reloaded BEGIN --><div class="social_bookmark"><em>Segnala su:</em><br /><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://del.icio.us/post?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/convenzione-internazionale-sui-diritti-dellinfanzia/&amp;title=Convenzione+Internazionale+Sui+Diritti+Dell%26%238217%3Binfanzia" title="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a Del.icio.us" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/delicious.png" title="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a Del.icio.us" alt="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a Del.icio.us" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/convenzione-internazionale-sui-diritti-dellinfanzia/&amp;title=Convenzione+Internazionale+Sui+Diritti+Dell%26%238217%3Binfanzia" title="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a digg" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/digg.png" title="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a digg" alt="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a digg" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.technorati.com/faves?add=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/convenzione-internazionale-sui-diritti-dellinfanzia/" title="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a Technorati" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/technorati.png" title="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a Technorati" alt="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a Technorati" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/convenzione-internazionale-sui-diritti-dellinfanzia/&amp;t=Convenzione+Internazionale+Sui+Diritti+Dell%26%238217%3Binfanzia" title="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a Yahoo My Web" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/yahoo_myweb.png" title="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a Yahoo My Web" alt="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a Yahoo My Web" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/convenzione-internazionale-sui-diritti-dellinfanzia/&amp;title=Convenzione+Internazionale+Sui+Diritti+Dell%26%238217%3Binfanzia" title="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a Stumble Upon" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/stumbleupon.png" title="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a Stumble Upon" alt="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a Stumble Upon" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/convenzione-internazionale-sui-diritti-dellinfanzia/&amp;title=Convenzione+Internazionale+Sui+Diritti+Dell%26%238217%3Binfanzia" title="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a Google Bookmarks" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/google.png" title="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a Google Bookmarks" alt="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a Google Bookmarks" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/convenzione-internazionale-sui-diritti-dellinfanzia/&amp;title=Convenzione+Internazionale+Sui+Diritti+Dell%26%238217%3Binfanzia" title="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a Live-MSN" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/live.png" title="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a Live-MSN" alt="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a Live-MSN" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/convenzione-internazionale-sui-diritti-dellinfanzia/&amp;t=Convenzione+Internazionale+Sui+Diritti+Dell%26%238217%3Binfanzia" title="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a FaceBook" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/facebook.png" title="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a FaceBook" alt="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a FaceBook" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t=Convenzione+Internazionale+Sui+Diritti+Dell%26%238217%3Binfanzia&amp;c=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/convenzione-internazionale-sui-diritti-dellinfanzia/" title="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a MySpace" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/myspace.png" title="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a MySpace" alt="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a MySpace" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://twitter.com/home?status=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/convenzione-internazionale-sui-diritti-dellinfanzia/" title="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a Twitter" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/twitter.png" title="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a Twitter" alt="Aggiungi 'Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell&#8217;infanzia' a Twitter" /></a></div>
<!-- Social Bookmarking Reloaded END -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/convenzione-internazionale-sui-diritti-dellinfanzia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/dichiarazione-dei-diritti-del-fanciullo/</link>
		<comments>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/dichiarazione-dei-diritti-del-fanciullo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 18:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abuso sessuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale/dichiarazione-dei-diritti-del-fanciullo/</guid>
		<description><![CDATA[la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959, ha affrontato il tema dei diritti dei bambini considerati individui da proteggere e che necessitano di particolari cure.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><strong><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/03/anne_geddes_054.jpg" title="anne_geddes_054.jpg"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/03/anne_geddes_054.thumbnail.jpg" alt="anne_geddes_054.jpg" /></a> </strong></p>
<p align="center"><strong>Preambolo</strong></p>
<p>Considerato che, nello Statuto, i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato la loro fede nei diritti fondamentali dell&#8217;uomo e nella dignità e nel valore della persona umana, e che essi si sono dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e a instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà;</p>
<p>Considerato che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell&#8217;Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che tutti possono godere di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, d&#8217;origine nazionale o sociale, di condizioni economiche, di nascita o di ogni altra condizione;</p>
<p>Considerato che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita;</p>
<p>Considerato che la necessità di tale particolare protezione è stata la Dichiarazione del 1924 sui diritti del fanciullo ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell&#8217;Uomo come anche negli statuti degli Istituti specializzati e delle Organizzazioni internazionali che si dedicano al benessere dell&#8217;infanzia;</p>
<p>Considerato che l&#8217;umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa</p>
<p align="center"><strong>L&#8217;ASSEMBLEA GENERALE</strong></p>
<p align="center">Proclama la presente Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo affinché esso abbia una infanzia felice e possa godere, nella interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurare il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente in applicazione dei seguenti principi:</p>
<p><strong>Principio primo:</strong> il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti debbono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza eccezione alcuna, e senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o opinioni politiche o di altro genere, l&#8217;origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione, sia che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia.</p>
<p><strong>Principio secondo:</strong> il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico intellettuale morale spirituale e sociale in condizioni di libertà e di dignità. Nell&#8217;adozione delle leggi rivolte a tal fine la considerazione determinante deve essere del fanciullo.</p>
<p><strong>Principio terzo:</strong> il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e una nazionalità.</p>
<p><strong>Principio quarto:</strong> il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere assicurate, a lui e alla madre, le cure mediche e le protezioni sociali adeguate, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita. Il fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate.</p>
<p><strong>Principio quinto:</strong> il fanciullo che si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento, l&#8217;educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo stato o la sua condizione.</p>
<p><strong>Principio sesto:</strong> il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d&#8217;affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre. La società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver cura particolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. E&#8217; desiderabile che alle famiglie numerose siano concessi sussidi statali o altre provvidenze per il mantenimento dei figli.</p>
<p><strong>Principio settimo:</strong> il fanciullo ha diritto a una educazione che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto.</p>
<p><strong>Principio ottavo:</strong> in tutte le circostanze, il fanciullo deve essere fra i primi a ricevere protezione e soccorso.</p>
<p><strong>Principio nono:</strong> il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il fanciullo non deve essere inserito nell&#8217;attività produttiva prima di aver raggiunto un&#8217;età minima adatta. In nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere un occupazione o un impiego che nuocciano alla sua salute o che ostacolino il suo sviluppo fisico, mentale, o morale.</p>
<p><strong>Principio decimo:</strong> il fanciullo deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e ad ogni altra forma di discriminazione Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili.</p>
<!-- Social Bookmarking Reloaded BEGIN --><div class="social_bookmark"><em>Segnala su:</em><br /><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://del.icio.us/post?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/dichiarazione-dei-diritti-del-fanciullo/&amp;title=Dichiarazione+dei+Diritti+del+Fanciullo" title="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a Del.icio.us" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/delicious.png" title="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a Del.icio.us" alt="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a Del.icio.us" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/dichiarazione-dei-diritti-del-fanciullo/&amp;title=Dichiarazione+dei+Diritti+del+Fanciullo" title="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a digg" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/digg.png" title="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a digg" alt="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a digg" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.technorati.com/faves?add=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/dichiarazione-dei-diritti-del-fanciullo/" title="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a Technorati" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/technorati.png" title="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a Technorati" alt="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a Technorati" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/dichiarazione-dei-diritti-del-fanciullo/&amp;t=Dichiarazione+dei+Diritti+del+Fanciullo" title="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a Yahoo My Web" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/yahoo_myweb.png" title="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a Yahoo My Web" alt="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a Yahoo My Web" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/dichiarazione-dei-diritti-del-fanciullo/&amp;title=Dichiarazione+dei+Diritti+del+Fanciullo" title="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a Stumble Upon" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/stumbleupon.png" title="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a Stumble Upon" alt="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a Stumble Upon" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/dichiarazione-dei-diritti-del-fanciullo/&amp;title=Dichiarazione+dei+Diritti+del+Fanciullo" title="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a Google Bookmarks" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/google.png" title="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a Google Bookmarks" alt="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a Google Bookmarks" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/dichiarazione-dei-diritti-del-fanciullo/&amp;title=Dichiarazione+dei+Diritti+del+Fanciullo" title="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a Live-MSN" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/live.png" title="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a Live-MSN" alt="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a Live-MSN" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/dichiarazione-dei-diritti-del-fanciullo/&amp;t=Dichiarazione+dei+Diritti+del+Fanciullo" title="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a FaceBook" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/facebook.png" title="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a FaceBook" alt="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a FaceBook" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t=Dichiarazione+dei+Diritti+del+Fanciullo&amp;c=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/dichiarazione-dei-diritti-del-fanciullo/" title="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a MySpace" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/myspace.png" title="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a MySpace" alt="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a MySpace" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://twitter.com/home?status=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/dichiarazione-dei-diritti-del-fanciullo/" title="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a Twitter" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/twitter.png" title="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a Twitter" alt="Aggiungi 'Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo' a Twitter" /></a></div>
<!-- Social Bookmarking Reloaded END -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/dichiarazione-dei-diritti-del-fanciullo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legge n. 269 del 3 agosto 1998</title>
		<link>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/legge-n-269-del-3-agosto-1998/</link>
		<comments>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/legge-n-269-del-3-agosto-1998/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 22:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Romeo - Psicologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abuso sessuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale/legge-n-269-del-3-agosto-1998/</guid>
		<description><![CDATA[Documento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 1998]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><a href="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/02/porta-socchiusa_bw.jpg" title="porta socchiusa"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/uploads/2008/02/porta-socchiusa_bw.thumbnail.jpg" alt="porta socchiusa" /></a>   </strong><strong>Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù<br />
</strong><br />
<strong>Art. 1<br />
</strong>(Modifiche al codice penale)</p>
<p align="center">1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a  quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall&#8217;Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l&#8217;articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.</p>
<p align="center"><strong>Art. 2<br />
</strong>(Prostituzione minorile)</p>
<p align="center">1. Dopo l&#8217;articolo 600 del codice penale e&#8217; inserito il seguente: &#8220;Art. 600-bis. &#8211; (Prostituzione minorile). &#8211; Chiunque induce alla prostituzione una persona di eta&#8217; inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e&#8217; punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca piu&#8217; grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta&#8217; compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilita&#8217; economica, e&#8217; punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena e&#8217; ridotta di un terzo se colui che commette il fatto e&#8217; persona minore degli anni diciotto &#8220;.<br />
2. Dopo l&#8217;articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e&#8217; inserito il seguente:<br />
&#8220;Art. 25-bis. &#8211; (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale). &#8211; 1. Il pubblico ufficiale o l&#8217;incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne da&#8217; immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e puo&#8217; proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i<br />
provvedimenti utili all&#8217;assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d&#8217;ufficio.<br />
2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell&#8217;interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorita&#8217; dello Stato di origine o di appartenenza&#8221;.</p>
<p align="center"><strong>Art. 3</strong><br />
(Pornografia minorile)</p>
<p align="center">1. Dopo l&#8217;articolo 600-bis del codice penale, introdotto dall&#8217;articolo 2, comma 1, della presente legge, e&#8217; inserito il seguente:<br />
&#8220;Art. 600-ter. &#8211; (Pornografia minorile). &#8211; Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico e&#8217; punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all&#8217;adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, e&#8217; punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.<br />
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, e&#8217; punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni&#8221;.</p>
<p align="center"><strong>Art. 4<br />
</strong>(Detenzione di materiale pornografico)</p>
<p align="center">1. Dopo l&#8217;articolo 600-ter del codice penale, introdotto dall&#8217;articolo 3 della presente legge, e&#8217; inserito il seguente:<br />
&#8220;Art. 600-quater &#8211; (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell&#8217;articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto e&#8217; punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni&#8221;.</p>
<p align="center"><strong>Art. 5<br />
</strong>(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)</p>
<p align="center">1. Dopo l&#8217;articolo 600-quater del codice penale, introdotto dall&#8217;articolo 4 della presente legge, e&#8217; inserito il seguente:<br />
&#8220;Art. 600-quinquies. &#8211; (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). &#8211; Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivita&#8217; di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivita&#8217; e&#8217; punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni&#8221;.</p>
<p align="center"><strong>Art. 6<br />
</strong>(Circostanze aggravanti ed attenuanti)</p>
<p align="center">1. Dopo l&#8217;articolo 600-quinquies del codice penale, introdotto dall&#8217;articolo 5 della presente legge, e&#8217; inserito il seguente: &#8220;Art. 600-sexies. &#8211; (Circostanze aggravanti ed attenuanti). &#8211; Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena e&#8217; aumentata da un terzo alla meta&#8217; se il fatto e&#8217; commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e&#8217; aumentata dalla meta&#8217; ai due terzi se il fatto e&#8217; commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e&#8217; stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell&#8217;esercizio delle loro funzioni ovvero se e&#8217; commesso in danno di minore in stato di infermita&#8217; o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e&#8217; aumentata se il fatto e&#8217; commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena e&#8217; ridotta da un terzo alla meta&#8217; per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e liberta&#8217;&#8221;.</p>
<p align="center"><strong>Art. 7<br />
</strong>(Pene accessorie)</p>
<p align="center">1. Dopo l&#8217;articolo 600-sexies del codice penale, introdotto dall&#8217;articolo 6 della presente legge, e&#8217; inserito il seguente: &#8220;Art. 600-septies. &#8211; (Pene accessorie). &#8211; Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600- bis, 600-ter, 600-quater e 600- quinquies e&#8217; sempre ordinata la confisca di cui all&#8217;articolo 240 ed e&#8217; disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita&#8217; risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonche&#8217; la revoca della licenza d&#8217;esercizio o della concessione o dell&#8217;autorizzazione per le emittenti radio- televisive&#8221;.</p>
<p align="center"><strong>Art. 8<br />
</strong>(Tutela delle generalita&#8217; e dell&#8217;immagine del minore)</p>
<p align="center">1. All&#8217;articolo 734-bis del codice penale, prima delle parole: &#8220;609-bis &#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;600-bis, 600-ter, 600 -quater, 600-quinquies,&#8221;.</p>
<p align="center"><strong>Art. 9<br />
</strong>(Tratta di minori)</p>
<p align="center">1. All&#8217;articolo 601 del codice penale e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente comma: &#8220;Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione e&#8217; punito con la reclusione da sei a venti anni&#8221;.</p>
<p align="center"><strong>Art. 10<br />
</strong>(Fatto commesso all&#8217;estero)</p>
<p align="center">1. L&#8217;articolo 604 del codice penale e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;Art. 604. &#8211; (Fatto commesso all&#8217;estero) &#8211; Le disposizioni di questa sezione, nonche&#8217; quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater e 609-quinquies, si applicano altresi quando il fatto e&#8217; commesso all&#8217;estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest&#8217;ultima ipotesi il cittadino straniero e&#8217; punibile quando si tratta di delitto<br />
per il quale e&#8217; prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi e&#8217; stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia &#8220;.</p>
<p align="center"><strong>Art. 11<br />
</strong>(Arresto obbligatorio in flagranza)</p>
<p align="center">1. All&#8217;articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: &#8220;articolo 600&#8243; sono inserite le seguenti: &#8220;, delitto di prostituzione minorile previsto dall&#8217;articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall&#8217;articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall&#8217;articolo 600-quinquies&#8221;.</p>
<p align="center"><strong>Art. 12<br />
</strong>(Intercettazioni)</p>
<p align="center">1. All&#8217;articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f), e&#8217; aggiunta la seguente: &#8220;f-bis) delitti previsti dall&#8217;articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale&#8221;.</p>
<p align="center"><strong>Art. 13<br />
</strong>(Disposizioni processuali)</p>
<p align="center">1. Nell&#8217;articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto dall&#8217;articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, lettera c), dopo le parole: &#8220;578, comma 1,&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,&#8221;.<br />
2. All&#8217;articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e&#8217; aggiunto il seguente: &#8220;1- bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600- bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609 quinquies e 609-octies del codice penale, se l&#8217;esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici&#8221;.<br />
3. All&#8217;articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: &#8220;Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;600-bis, 600-ter, 600- quinquies,&#8221;.<br />
4. All&#8217;articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: &#8220;ipotesi di reato previste dagli articoli&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;600-bis, 600-ter, 600 quinquies,&#8221;.<br />
5. All&#8217;articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: &#8220;delitti previsti dagli articoli&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;600-bis, 600-ter, 600-quinquies,&#8221;.<br />
6. All&#8217;articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: &#8220;4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 398, comma 5-bis. 4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l&#8217;esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l&#8217;uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico&#8221;.<br />
7. All&#8217;articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: &#8220;delitti previsti dagli articoli&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;600-bis, 600-ter, 600-quinquies,&#8221;.</p>
<p align="center"><strong>Art. 14</strong><br />
(Attivita&#8217; di contrasto)</p>
<p align="center">1. Nell&#8217;ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell&#8217;organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalita&#8217; organizzata, possono, previa autorizzazione dell&#8217;autorita&#8217; giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere all&#8217;acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attivita&#8217; di intermediazione, nonche&#8217;  partecipare alle iniziative turistiche di cui all&#8217;articolo 5 della presente legge. Dell&#8217;acquisto e&#8217; data immediata comunicazione all&#8217;autorita&#8217; giudiziaria che puo&#8217;, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.<br />
2. Nell&#8217;ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all&#8217;articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l&#8217;organo del Ministero dell&#8217;interno per la sicurezza e la regolarita&#8217; dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell&#8217;autorita&#8217; giudiziaria, motivata a pena di nullita&#8217;, le attivita&#8217; occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l&#8217;impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto puo&#8217; utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalita&#8217; le attivita&#8217; di cui al comma 1 anche per via telematica.<br />
3. L&#8217;autorita&#8217; giudiziaria puo&#8217;, con decreto motivato, ritardare l&#8217;emissione o disporre che sia ritardata l&#8217;esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l&#8217;individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600- quinquies del codice penale. Quando e&#8217; identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento e&#8217; adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.<br />
4. L&#8217;autorita&#8217; giudiziaria puo&#8217; affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facolta&#8217; d&#8217;uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l&#8217;impiego nelle attivita&#8217; di contrasto di cui al presente articolo.</p>
<p align="center"><strong>Art. 15<br />
</strong>(Accertamenti sanitari)</p>
<p align="center">1. All&#8217;articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: &#8220;per i delitti di cui agli articoli&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;600-bis, secondo comma,&#8221;.</p>
<p align="center"><strong>Art. 16<br />
</strong>(Comunicazioni agli utenti)</p>
<p align="center">1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonche&#8217; nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: &#8220;Comunicazione obbligatoria ai sensi dell&#8217;articolo &#8230; della legge &#8230; n. &#8230; -La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all&#8217;estero&#8221;.</p>
<p align="center">2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge.<br />
3. Gli operatori turistici che violano l&#8217;obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.</p>
<p align="center"><strong>Art. 17<br />
</strong>(Attivita&#8217; di coordinamento)</p>
<p align="center">1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attivita&#8217; svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall&#8217;abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull&#8217;attivita&#8217; svolta ai sensi del comma 3.<br />
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all&#8217;entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli<br />
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo e&#8217; destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e&#8217; autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<br />
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri:<br />
a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull&#8217;attivita&#8217; svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;<br />
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanita&#8217;, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;<br />
c) partecipa, d&#8217;intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.<br />
4. Per lo svolgimento delle attivita&#8217; di cui ai commi 1 e 3 e&#8217; autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell&#8217;ambito dell&#8217;unita&#8217; previsionale di base di parte corrente &#8220;Fondo speciale&#8221; dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l&#8217;anno 1998, allo scopo utilizzando l&#8217;accantonamento relativo alla<br />
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e&#8217; autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<br />
5. Il Ministro dell&#8217;interno, in virtu&#8217; dell&#8217;accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unita&#8217; specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.<br />
6. Il Ministero dell&#8217;interno istituisce altresi presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.<br />
7. L&#8217;unita&#8217; specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche&#8217; degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;interno.</p>
<p align="center"><strong>Art. 18<br />
</strong>(Abrogazione di norme)</p>
<p align="center">1. All&#8217;articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: &#8221; di persona minore degli anni 21 o &#8221; sono soppresse.</p>
<p align="center"><strong>Art. 19<br />
</strong>(Entrata in vigore)</p>
<p align="center">1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.<br />
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.</p>
<!-- Social Bookmarking Reloaded BEGIN --><div class="social_bookmark"><em>Segnala su:</em><br /><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://del.icio.us/post?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/legge-n-269-del-3-agosto-1998/&amp;title=Legge+n.+269+del+3+agosto+1998" title="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a Del.icio.us" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/delicious.png" title="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a Del.icio.us" alt="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a Del.icio.us" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/legge-n-269-del-3-agosto-1998/&amp;title=Legge+n.+269+del+3+agosto+1998" title="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a digg" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/digg.png" title="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a digg" alt="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a digg" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.technorati.com/faves?add=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/legge-n-269-del-3-agosto-1998/" title="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a Technorati" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/technorati.png" title="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a Technorati" alt="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a Technorati" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/legge-n-269-del-3-agosto-1998/&amp;t=Legge+n.+269+del+3+agosto+1998" title="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a Yahoo My Web" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/yahoo_myweb.png" title="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a Yahoo My Web" alt="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a Yahoo My Web" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/legge-n-269-del-3-agosto-1998/&amp;title=Legge+n.+269+del+3+agosto+1998" title="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a Stumble Upon" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/stumbleupon.png" title="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a Stumble Upon" alt="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a Stumble Upon" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/legge-n-269-del-3-agosto-1998/&amp;title=Legge+n.+269+del+3+agosto+1998" title="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a Google Bookmarks" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/google.png" title="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a Google Bookmarks" alt="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a Google Bookmarks" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?url=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/legge-n-269-del-3-agosto-1998/&amp;title=Legge+n.+269+del+3+agosto+1998" title="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a Live-MSN" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/live.png" title="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a Live-MSN" alt="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a Live-MSN" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/legge-n-269-del-3-agosto-1998/&amp;t=Legge+n.+269+del+3+agosto+1998" title="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a FaceBook" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/facebook.png" title="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a FaceBook" alt="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a FaceBook" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t=Legge+n.+269+del+3+agosto+1998&amp;c=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/legge-n-269-del-3-agosto-1998/" title="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a MySpace" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/myspace.png" title="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a MySpace" alt="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a MySpace" /></a><a class="social_img" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'scrollbars=yes,menubar=no,border=0,height=600,width=750,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=no'); return false;" href="http://twitter.com/home?status=http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/legge-n-269-del-3-agosto-1998/" title="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a Twitter" rel="nofollow"><img src="http://www.psicologiagiuridica.net/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/twitter.png" title="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a Twitter" alt="Aggiungi 'Legge n. 269 del 3 agosto 1998' a Twitter" /></a></div>
<!-- Social Bookmarking Reloaded END -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicologiagiuridica.net/abuso-sessuale-2/legge-n-269-del-3-agosto-1998/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

